Norme per l' autorizzazione, la vigilanza e le convenzioni con le case di cura private.

Numero della legge: 64
Data: 31 dicembre 1987
Numero BUR: 2
Data BUR: 20/01/1988

L.R. 31 Dicembre 1987, n. 64
Norme per l' autorizzazione, la vigilanza e le convenzioni con le case di cura private.

(Pubblicata nel B.U. 20 gennaio 1988, n. 2)


TITOLO I
NORME PER L' AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA SULLE CASE DI CURA PRIVATE


Art. 1
(Finalita')

1. La presente legge disciplina:
a) le case di cura private non convenzionate;
b) le case di cura private in rapporto di convenzione;
c) i rapporti autorizzativi e di vigilanza sulle case di cura private.


Art. 2
(Tipologia delle case di cura private)

1. Agli effetti delle norme vigenti si considerano case di cura private gli stabilimenti sanitari gestiti da privati, persone fisiche o giuridiche, che provvedono al ricovero ed eventualmente all' assistenza sanitaria ambulatoriale ed in regime di degenza diurna di cittadini italiani e stranieri a fini diagnostici, curativi o riabilitativi.

2. La denominazione delle case di cura private deve essere sempre preceduta e seguita dalla specificazione << casa di cura privata >>. E' fatto divieto di usare denominazioni, locuzioni od aggettivi atti ad ingenerare confusione con strutture sanitarie pubbliche.

3. Le case di cura private si distinguono in:
a) case di cura medico - chirurgiche generali, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale, alla chirurgia generale ed eventualmente a specialita' mediche e chirurgiche;
b) case di cura mediche, destinate prevalentemente ad ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale ed a specialita' mediche;
c) case di cura chirurgiche, destinate prevalentemente ad ammalati di forme morbose pertinenti alla chirurgia generale ed a specialita' chirurgiche;
d) case di cura ad indirizzo polispecialistico, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti a due o piu' specialita', tutte rientranti nell' ambito della medicina generale oppure della chirurgia generale; e) case di cura ad indirizzo monospecialistico, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti ad una sola specialita', medica o chirurgica; f) case di cura ad indirizzo specifico (neuropsichiatriche, sanatoriali, riabilitative ed altre).

4. Ai fini dell' individuazione delle specialita' mediche e chirurgiche e dell' equipollenza ed affinita' tra esse, e' fatto riferimento all' elenco di cui al decreto ministeriale 10 marzo 1983.

5. La capacita' ricettiva minima delle case di cura private ai fini del rilascio dell' autorizzazione, a norma dell' articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della convenzione a norma dell' articolo 44 della citata legge, e' fissata come appresso:
a) per le case di cura medico - chirurgiche generali n. 60 posti letto;
b) per le case di cura mediche, chirurgiche e polispecialistiche di cui al precedente terzo comma, lettere b), c), d), n. 40 posti letto;
c) per le case di cura monospecialistiche e ad indirizzo specifico, di cui al precedente terzo comma, lettere e) ed f), n. 30 posti letto.


Art. 3
(Commissione consultiva)

1. Ai fini del rilascio dell' autorizzazione di cui al precedente articolo 2 e' istituita presso l' assessorato regionale competente in materia di sanita' una commissione tecnico - consultiva con il compito di esprimere pareri in ordine agli aspetti tecnico - organizzativi delle strutture e delle istituzioni sanitarie di proprieta' privata, previa visita ispettiva.

2. La commissione e' nominata con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente, ed e' composta da:
a) l' assessore regionale competente in materia di sanita' o suo delegato, presidente;
b) tre esperti in igiene ed organizzazione sanitaria;
c) tre esperti in prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;
d) due esperti in edilizia sanitaria e fisica sanitaria;
e) quattro esperti nelle varie discipline sanitarie di cui due designati dalla federazione regionale dello ordine dei medici e due dalle associazioni di categoria.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario dell' assessorato regionale alla sanita'.

4. La commissione dura in carica tre anni.

5. Ai membri estranei all' Amministrazione regionale spetta il trattamento economico previsto dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni, per la quale e' prevista l' apposita disponibilita' nel bilancio regionale in corso.


Art. 4
(Autorizzazione)

1. L' autorizzazione all' apertura, all' ampliamento ed alla trasformazione delle case di cura private, e' rilasciata con deliberazione della Giunta regionale, in base alle esigenze igienico - sanitarie ed alle altre condizioni stabilite dalla vigente legislazione, previo accertamento del rispetto delle prescrizioni di cui alla presente legge, sentita la commissione tecnico - consultiva di cui al precedente articolo 3 e su parere preventivo dell' unita' sanitaria locale competente per territorio.

2. Chiunque intenda aprire, ampliare o trasformare una casa di cura privata deve, nella domanda indirizzata alla Regione, dichiarare la natura dell' attivita' sanitaria che in essa deve essere svolta, con indicazione dei servizi di diagnosi e cura, nonche' il possesso di tutti i requisiti di cui alla presente legge.

3. Alla domanda devono essere allegati:
a) la planimetria dei locali con l' indicazione della loro destinazione di uso, nonche' i progetti di costruzione redatti a norma del successivo articolo 5;
b) la documentazione atta a provare la compatibilita' dell' intervento edilizio proposto con le norme di piano regolatore vigenti;
c) ogni altro documento atto a comprovare il possesso dei requisiti.

4. La Regione, acquisiti i pareri della commissione tecnico - consultiva e dell' unita' sanitaria locale competente per territorio previsti al precedente primo comma, si pronuncia con deliberazione della Giunta regionale sull' accoglibilita' della domanda da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa, fissando un congruo termine per l' allestimento completo della casa di cura ovvero per la realizzazione delle opere di ampliamento o di trasformazione, il cui inizio resta comunque subordinato al preventivo rilascio della concessione edilizia da parte della competente autorita' comunale.

5. Trascorso tale termine la Regione dispone l' ispezione tecnica per l' accertamento della rispondenza della struttura realizzata e dei relativi requisiti.

6. Ove l' ispezione sia positiva la Regione, acquista la ricevuta comprovante l' avvenuto versamento della tassa di concessione regionale prevista dalle vigenti disposizioni nonche' l' autorizzazione rilasciata dal sindaco ai sensi dell' articolo 221 del testo delle leggi, sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, emette il conseguente provvedimento di autorizzazione.

7. Per l' istruttoria la Regione si avvale dei competenti servizi tecnici e sanitari delle unita' sanitarie locali.

8. L' autorizzazione deve indicare, tra l' altro, le generalita' ed il domicilio del titolare e, se trattasi di persona giuridica, la denominazione, la sede e le generalita' del legale rappresentante, la denominazione della casa di cura, la tipologia, l' articolazione e la precisa denominazione dei servizi di diagnosi e cura, comprendenti sia le unita' di degenza con i relativi posti letto sia servizi speciali, l' organizzazione degli stessi, la dotazione del personale, i requisiti igienico - edilizi e le condizioni necessarie a garantire le attivita' d' urgenza, le generalita' del direttore sanitario.

9. Nessuno puo' aprire, trasformare, ampliare o tenere in esercizio case di cura private senza l' autorizzazione prevista dal presente articolo. E' altresi' soggetto ad autorizzazione della Giunta regionale il trasferimento della gestione delle case di cura private. L' autorizzazione non puo' essere ceduta sotto qualsiasi forma e ad alcun titolo a pena di decadenza.

10. E' vietato, altresi' cedere a qualsiasi titolo locali compresi nella planimetria depositata all' atto della richiesta di autorizzazione.

11. In caso di morte del titolare dell' autorizzazione, di cui deve essere data immediata comunicazione alla Regione ed all' unita' sanitaria locale, gli eredi hanno diritto di continuare provvisoriamente l' esercizio della casa di cura privata nelle more del rilascio dell nuova autorizzazione. A tal fine l' esercizio deve presentare apposita domanda entro novanta giorni dalla data della morte del precedente titolare. Ove la domanda non venga presentata nel termine anzidetto l' autorizzazione deve intendersi decaduta a tutti gli effetti.


Art. 5
(Progettazione)

1. Ai fini del rilascio dell' autorizzazione di cui al precedente articolo 4, il progetto per la costruzione, l' ampliamento la trasformazione di case di cura private, redatto da un ingegnere od architetto, in osservanza alle norme edilizie comunali, deve essere corredato da una relazione tecnico - sanitaria elaborata dal progettista e da un medico esperto in igiene e tecnica ospedaliera, in cui deve essere dettagliatamente specificato quanto segue:
a) la localita' prescelta, l' area disponibile, i criteri di scelta dell' area stessa e le sue caratteristiche;
b) le modalita' di utilizzazione dell' area e la sua sistemazione in relazione all' orientamento, alla morfologia del terreno ed alla vegetazione esistente;
c) il rapporto del progetto con le condizioni climatiche locali, quali temperatura, umidita' relativa, ventosita' e soleggiamento;
d) il tipo di attivita' cui la casa di cura privata e' destinata;
e) il numero e l' aggregazione degli edifici, i criteri di distribuzione e di destinazione dei locali e le loro caratteristiche;
f) le caratteristiche strutturali dei corpi di fabbrica e le caratteristiche specifiche dei materiali e dei componenti impiegati;
g) la capacita' ricettiva complessiva e delle singole unita' di degenza;
h) le caratteristiche degli impianti sanitari e tecnologici, compresi in particolare i sistemi di smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e speciali, i sistemi di approvvigionamento idrico e di alimentazione elettrica;
i) le attrezzature sanitarie previste per i vari settori funzionali, con la precisazione delle modalita' di installazione.

2. Per quanto riguarda i servizi in cui viene fatto uso di apparecchi o sostanze generatori di radiazioni ionizzanti, il progetto deve essere corredato del parere della commissione prevista all' articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185. 3. Il progetto deve comprendere:
a) una planimetria in scala non inferiore a 1: 10.000 che illustri graficamente le caratteristiche dell' area;
b) una planimetria in scala non inferiore a 1: 1.000 che illustri l' utilizzazione dell' area e la sua sistemazione;
c) Planimetria e sezioni con relativi schemi funzionali in scala non inferiore a 1: 200 di tutti gli edifici e di tutti i piani previsti, indicanti l' aggregazione, la distribuzione e la destinazione di tutti i locali, nonche' i percorsi orizzontali e verticali.


Art. 6
(Requisiti minimi)


1. I requisiti minimi per l' apertura e per l' esercizio delle case di cura private di cui agli articoli seguenti sono inderogabili ai fini del rilascio delle autorizzazioni per le nuove costruzioni, per le trasformazioni e gli ampliamenti.

2. Le case di cura private autorizzate all' atto della pubblicazione della presente legge devono adeguarsi alle prescrizioni in essa contenute entro il termine previsto dal successivo articolo 58. Qualora per impedimenti di natura urbanistica od edilizia o per altri motivi tecnici indipendenti dalla volonta' dei gestori, le case di cura non possano adeguarsi alla nuova normativa possono ottenere, su richiesta, l' autorizzazione in deroga per prestazioni sanitarie limitate alla rispondenza dei requisiti essenziali, sulla base delle indicazioni della commissione tecnica consultiva, a norma del precedente comma.


Art. 7
(Caratteristiche dell' area)

1. La scelta dell' area deve avvenire nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti.

2. Ai fini della scelta deve essere tenuto conto del sistema delle comunicazioni in relazione alla viabilita'' ed alla rete dei trasporti pubblici nonche' delle caratteristiche meteorologiche e climatiche.

3. L' area deve trovarsi in zona salubre, esente da inquinamento atmosferico e da rumore nonche' da ogni
altra causa di malsania ambientale. L' area deve, inoltre, consentire un agevole e congruo approvvigionamento idrico ed un idoneo smaltimento dei liquami.

4. La superficie totale dell' area non deve essere inferiore a 70 metri quadrati per posto letto.

5. Per ogni posto devono essere destinati a parco e giardino almeno 15 metri quadrati. Devono comunque essere previste aree destinate al parcheggio degli autoveicoli in misura di 1 metro quadrato per ogni 10 metri cubi costruiti fuori terra.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti quarto e quinto comma si applicano anche in caso di aumento della ricettivita'.


Art. 8
(Caratteristiche costruttive)

1. Ogni casa di cura privata deve essere costituita da uno o piu' edifici ad uso esclusivo.

2. Lo sviluppo in altezza ed i distacchi dei fabbricati devono essere conformi alle norme stabilite dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti locali; in nessun caso l' altezza minima netta dei piani puo' essere inferiore a metri 2,70.

3. In tutti gli ambienti destinati alla degenza ed al soggiorno dei ricoverati deve essere assicurata l' illuminazione naturale, mediante finestre apribili all' interno ed una adeguata aerazione.

4. Negli edifici a piu' di un piano devono essere previsti elevatori in numero adeguato ai flussi di traffico e comunque separati per ammalati e personale, per visitatori, per materiale pulito e vitto nonche' per materiale sudicio e infetto.

5. Nella casa di cura devono essere previsti servizi igienici riservati al pubblico, adeguati in numero ed ubicazione alle caratteristiche della casa di cura stessa oltre che i servizi igienici per i malati e per il personale come previsto al successivo articolo 19.

6. Nell' edificio o negli edifici devono essere assicurate proprieta' termiche, igrometriche, di ventilazione e di illuminazione idonee in relazione alle specifiche esigenze dei locali, nel rispetto dei valori minimi sottoindicati:
a) sale operatorie comuni:
1) condizionamento integrale senza ricircolazione dell' aria, con uso di filtri con efficienza almeno del 90 per cento, che assicuri un numero di ricambi d' aria non inferiore a 12 all' ora e con gradiente pressorio positivo;
2) temperatura compresa tra 21 gradi centigradi e 24 gradi centigradi;
3) umidita' compresa tra il 50 ed il 60 per cento;
b) sale operatorie per chirurgia asettica:
1) condizionamento integrale senza ricircolazione dell' aria, con uso di filtri con efficienza non inferiore al 99 per cento, numero di ricambi d' aria non inferiori a 20 per ora, gradiente pressorio positivo;
2) temperatura compresa tra 21 gradi centigradi e 24 gradi centigradi;
3) umidita' compresa tra il 50 ed il 60 per cento;
c) sale parto:
1) condizionamento integrale con possibilita' di ricircolazione dell' aria, con uso di filtri con efficienza almeno del 90 per cento, che assicuri un numero di ricambi d' aria non inferiore a 10 all' ora di cui 5 di aria esterna;
2) temperatura compresa tra i 21 gradi centigradi e 24 gradi centigradi;
3) umidita' compresa tra il 50 ed il 60 per cento;
d) nidi:
1) ventilazione che assicuri un numero di ricambi d' aria non inferiore a 6 all' ora;
2) temperatura compresa tra 23,5 gradi centigradi e 25 gradi centigradi;
3) umidita' compresa tra il 30 ed il 60 per cento;
e) unita' di patologia neonatale:
1) condizionamento integrale con possibilita' di ricircolazione dell' aria ed uso di filtri con efficienza almeno del 90 per cento, che assicuri un numero di ricambi d' aria non inferiore a 12 all' ora di cui almeno 5 di aria esterna e con gradiente pressorio positivo;
2) temperatura compresa tra 24 gradi centigradi e 26,5 gradi centigradi;
3) umidita' compresa tra il 40 ed il 60 per cento;
f) unita' di terapia intensiva:
1) condizionamento integrale con possibilita' di ricircolazione dell' aria ed uso di filtri con efficienza almeno del 90 per cento, che assicuri un numero di ricambi d' aria non inferiore a 6 all' ora di cui almeno 2 di aria esterna;
2) temperatura compresa tra 23,5 gradi centigradi e 26,5 gradi centigradi;
3) umidita' compresa tra il 20 ed il 60 per cento.

7. Gli ambienti della casa di cura devono essere adeguatamente illuminati a seconda della destinazione.

8. Ai fini dell' illuminazione diurna degli ambienti il dimensionamento delle superfici vetrate di tutti gli ambienti dovra' essere effettuato secondo quanto indicato dalle norme CEI - UNDEL.

9. In particolare, l' illuminazione naturale ed artificiale degli ambienti di degenza e diagnostica dovra' essere realizzato in modo da assicurare un adeguato livello di illuminazione, con accettabili disuniformita' di luminanza, la protezione dei fenomeni di abbagliamento e, con specifico riferimento all' illuminazione artificiale, la prevalenza della componente diretta su quella diffusa.

10. In ogni caso, l' illuminazione naturale ed artificiale dovra' rispettare i seguenti valori minimi:
a) sul piano di lavoro nei locali per osservazione medica ed attivita' speciali ad esclusione del tavolo operatorio: lux 300;
b) sul piano di lavoro nei locali per attivita' comuni: lux 200;
c) nelle sale di degenza e soggiorno, misurati sul piano ideale posta a metri 0,60 dal pavimento: lux 100;
d) nei corridoi, scale, servizi igienici, atri, spogliatoi e simili, misurati sul piano ideale posto a metri 1 dal pavimento: lux 80.

11. Le condizioni di illuminamento di cui ai commi precedenti dovranno essere assicurate in qualsiasi situazione meteorologica ed in ogni punto dei piani di utilizzazione considerati, mediante uno stretto rapporto di integrazione dell' illuminazione naturale con quella artificiale.
Dovranno essere, in ogni caso, evitati fenomeni di abbagliamento sia diretto che indiretto, facendo in modo che nel campo visuale delle persone non compaiano oggetti la cui luminanza superi di 20 volte i valori medi.

12. Il fattore medio di luce diurna, tenuto conto dei livelli di illuminazione di cui ai precedenti commi dovra' corrispondere ai seguenti valori:
a) ambiente di degenza, per la diagnostica (esclusa la radiodiagnostica) e laboratori: 0,03;
b) locali per fisiokinesiterapia, soggiorni e simili: 0,02;
c) uffici, scale, atri e simili: 0,01. 13. I corridoi destinati al transito dei malati devono avere larghezza non inferiore a metri 2.

13. Le scale devono avere gradini di larghezza minima di centimetri 150, pedata minima di centimetri 23 ed alzata massima di centimetri 17.

14. Le camere di degenza ed i locali di servizio, in relazione allo specifico uso cui sono rispettivamente destinati, devono essere muniti di dispositivi atti a consentire un idoneo oscuramento.

15. Nella costruzione devono essere adottati materiali e soluzioni tecniche adeguati per la protezione acustica dei rumori di qualsiasi origine.

16. Le pareti di tutti i locali destinati ad attivita' sanitarie devono essere rivestite con materiali resistenti al lavaggio ed alla disinfezione e provviste di zoccolatura idonea; gli infissi delle porte e delle finestre devono essere privi di cornici o scorniciature ed essere lavabili.

17. I pavimenti delle sale operatorie e dei locali accessori, delle sale da parto, delle sale di radiologia e dei locali che comunque contengono anestetici infiammabili devono possedere adeguate caratteristiche di antistaticita'. La scelta delle pavimentazioni va fatta in relazione alla resistenza agli agenti chimici e fisici, alla levigatezza ed alle proprieta' antisdrucciolo, alla coibenza termica ed acustica ed alla resilienza, avuto riguardo allo specifico uso cui i locali sono destinati.


18. Nella progettazione e costruzione della casa di cura devono essere adottate adeguate soluzioni tecniche per l' eliminazione delle barriere architettoniche in osservanza della normativa vigente in materia nonche' in relazione alla specifica infermita' oggetto del ricovero.


19. Ferma restando la vigente normativa in materia antisismica ed antincendio devono essere previsti particolari accorgimenti per la rapida evacuazione dei pazienti costretti a letto.

20. Vanno in ogni caso adottate adeguate soluzioni tecniche per l' osservanza delle normative generali e speciali vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.


Art. 9

(Approvvigionamento idrico)

1. La dotazione idrica giornaliera minima di acqua potabile per posto letto non deve essere inferiore a 200 litri, escludendo il fabbisogno non destinato alle dirette esigenze umane. La casa di cura deve essere dotata di una riserva idrica corrispondente almeno al 50 per cento del fabbisogno complessivo di un giorno e realizzata mediante serbatoi nei quali sia assicurato un sufficiente ricambio giornaliero.


Art. 10
(Impianti elettrici)

1. Le case di cura devono essere dotate di dispositivi ed impianti di sicurezza e di emergenza atti a garantire, in caso di interruzione dell' alimentazione elettrica esterna, l' automatica ed immediata disponibilita' di energia elettrica adeguata ad assicurare almeno il funzionamento delle attrezzature e servizi che non possono rimanere inattivi nemmeno per brevissimo tempo, con particolare riguardo ai gruppi operatori, alle sale da parto, alle unita' di rianimazione e terapia intensiva, alla frigoemoteca, nonche' di un minimo di illuminazione negli altri ambienti.

2. Idonei dispositivi debbono essere apprestati per l' illuminazione notturna e per la chiamata del personale di assistenza diretta.

3. Gli impianti elettrici devono essere conformi alla normativa vigente in materia ed in particolare al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 ed alla legge 1o marzo 1968, n. 186.


Art. 11
(Protezione dalle radiazioni ionizzanti)

1. Per l' impiego di apparecchi e di sostanze che possono generare radiazioni ionizzanti devono essere adottati i provvedimenti necessari affinche' le caratteristiche dei locali e degli impianti siano adeguate in rapporto alla protezione sanitaria dei pazienti, del personale e della popolazione ed affinche' la conduzione degli impianti stessi avvenga nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, nonche' in conformita' alle norme di buona tecnica.


Art. 12
(Smaltimento dei rifiuti liquidi)

1. Lo smaltimento delle acque usate deve essere, di regola, realizzato attraverso lo scarico nella fognatura comunale, nel rispetto delle norme di cui all' articolo 6 della legge regionale 15 settembre 1982, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni, facendo salvi gli eventuali trattamenti supplementari in disinfezione prescritti dall' autorita' sanitaria locale in relazione alla nosologia dei pazienti ricoverati.

2. In difetto di fognatura comunale, i liquami prima dell' immissione in corpi ricettori naturali devono essere sottoposti ad idoneo trattamento di depurazione, al fine di adeguarne le caratteristiche ai limiti di accettabilita' previsti dalla normativa vigente e facendo comunque salvi gli eventuali trattamenti di disinfestazione supplementari previsti al comma precedente.


Art.13
(Smaltimento dei rifiuti solidi e speciali )

1. Lo smaltimento dei rifiuti solidi e dei rifiuti speciali anche tossici e nocivi deve avvenire nel rispetto delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e delle disposizioni di cui alla deliberazione del comitato interministeriale previsto all' articolo 5 del decreto stesso.


Art. 14
(Smaltimento dei rifiuti radioattivi)

1. Lo smaltimento dei rifiuti radioattivi deve essere realizzati con metodi ed entro i limiti preventivamente approvati dai competenti organi ed in conformita' del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.


Art. 15
(Gas medicali)

1. Le case di cura di cui al precedente articolo 2, primo comma, lettere a), b), c), d), qualora svolgano attivita' chirurgica o dispongano di unita' di terapia intensiva, debbono essere dotate di impianto centralizzato per la distribuzione dell' ossigeno e del vuoto i cui requisiti tecnici devono essere conformi alle normative indicate dal comando dei vigili del fuoco.


Art. 16
(Servizi delle case di cura)


1. Ogni casa di cura deve disporre di servizi igienico - organizzativi, di servizi di diagnosi e cura, di servizi generali e di servizi amministrativi.


Art. 17
(Servizi igienico - organizzativi)

1. Ogni casa di cura deve disporre di una direzione sanitaria ubicata in locali idonei in relazione alle specifiche funzioni da espletare nonche' alle caratteristiche della casa di cura.


Art. 18
(Servizi di diagnosi e cura)

1. I servizi di diagnosi e cura devono comprendere:
a) unita' di degenza;
b) servizio di accettazione sanitaria;
c) servizio di diagnostica radiologica;
d) servizio di laboratorio di analisi cliniche;
e) servizio trasfusionale od emoteca;
f) servizio farmaceutico.

2. Oltre ai servizi indicati al precedente comma, la casa di cura deve disporre degli altri servizi diagnostici necessari in relazione alla specifica attivita' svolta.


Art. 19
(Unita' di degenza)

1. Le unita' di degenza devono essere articolate secondo i criteri funzionali previsti dai successivi commi.

2. Le unita' di degenza delle case di cura private devono essere dotate di non meno di quindici, ovvero dieci posti letto nel caso di specialita' aggregate, e non piu' di trenta posti letto.

3. Piu' unita' funzionali, in cui vengono esercitate discipline tra loro affini, possono essere aggregate in raggruppamenti fino a cento posti letto. Unita' funzionali destinate al recupero e rieducazione funzionale possono essere aggregate in raggruppamenti fino a centoventi posti letto.

4. Le camere di degenza, con esclusione di quelle destinate ad unita' pediatriche, non possono ospitare piu' di quattro letti; la superficie minima per posto letto va calcolata in ragione di metri quadrati 7 e la cubatura in ragione di metri cubi 20.

5. Almeno il 10 per cento delle stanze di degenza deve ospitare un solo letto con superficie non inferiore a metri quadrati 9, se riferita al solo letto di degenza e relativi arredi minimi, ed a metri quadrati 12, se si prevede il pernottamento di un accompagnatore.

6. I letti vanno attestati in modo da evitare l' esposizione del malato a correnti d' aria e ad abbagliamento. Deve essere comunque previsto spazio sufficiente per il passaggio di lettighe.

7. Le porte devono consentire il facile passaggio dei letti; le finestre oltre ad essere idonee a consentire un' adeguata illuminazione naturale, devono disporre di dispositivi atti ad assicurare una razionale ventilazione naturale.

8. Per ogni raggruppamento e comunque per ciascun piano, devono essere previsti:
a) un locale di disbrigo per il materiale sudicio;
b) un locale per la distribuzione del vitto;
c) un locale di lavoro per il personale di assistenza diretta;
d) un locale per visita e medicazioni;
e) un locale per il deposito del materiale pulito;
f) un locale per soggiorno e colloqui con il personale sanitario.

9. Ogni raggruppamento di unita' di degenza deve comprendere almeno:
a) una stanza per capo - sala;
b) un servizio igienico per il personale;
c) una camera per i medici con annesso servizio igienico.

10. La dotazione dei servizi igienici destinati ai degenti deve essere commisurata in ragione di almeno un lavabo ogni due letti, un bidet, una tazza << water closet >>, una vasca da bagno o doccia ogni quattro letti, con esclusione dei servizi riservati alle camere singole e prevedendo comunque almeno una vasca da bagno di tipo ospedaliero ogni trenta letti. La temperatura dell' acqua destinata al lavaggio corporeo deve essere suscettibile di variazioni in rapporto alle specifiche esigenze dei singoli ricoverati.

11. Per ogni raggruppamento non pediatrico o di discipline uguali od affini, con piu' di trenta posti letto deve essere prevista una stanza di degenza singola ed annessi servizi igienici indipendenti e zona filtro per il personale, da utilizzarsi per l' eventuale isolamento temporaneo di degenti. Per le unita' di terapia intensiva la distanza minima fra i letti deve essere di metri 2,10, salvo il caso di camera singola o box.

12. Le unita' di degenza pediatriche, escluse le unita' di patologia neonatale, debbono disporre di stanze o box per non piu' di quattro pazienti con superficie non inferiore a metri quadrati 10, con possibilita' di permanenza di un accompagnatore. Devono essere comunque previsti gli apprestamenti necessari per il pernottamento delle madri o degli accompagnatori.

13. Le caratteristiche architettoniche delle unita' di degenza di cui al precedente dodicesimo comma devono essere compatibili con le esigenze di sorveglianza da parte del personale di assistenza diretta e di prevenzione della diffusione di malattie trasmissibili, oltre che di svago per i ricoverati.

14. Le aree di degenza per lattanti, da tenere separate da quelle per divezzi, debbono essere dotate di box singoli con adeguato spazio per bagnetto, smaltitoio e fasciatoio.

15, Le unita' per l' assistenza neonatale debbono disporre di locali di degenza e locali di servizio adeguati al tipo di cure prestate (normali e speciali) ed in particolare di:
a) locali per l' assistenza al neonato normale: la ricettivita' deve essere lievemente superiore al numero dei posti letto del puerperio. Ogni locale di degenza deve contenere un numero di culle non superiore a 18 con superficie non inferiore a metri quadrati 2 per culla. Per ogni locale o gruppo di locale deve essere prevista un' area di almeno metri quadrati 6 per caposala e medico di turno;
b) locale per l' osservazione transizionale, nel caso il numero dei parti annuali superi le 1.800 unita'; qualora il numero dei parti sia inferiore, dovra' essere prevista, nell' ambito del nido, almeno un' area ben definita ed attrezzata per l' osservazione dei nati da gravidanza a rischio o con disturbi lievi e transitori e per l' assistenza urgente dei neonati patologici, in attesa del trasferimento in reparto per cure speciali. Il numero dei posti letto, comprese le incubatrici, va calcolato in ragione di 4 ogni 1.200 parti annuali, con superficie di metri quadrati 2 per posto letto, debbono essere sempre disponibili almeno due termoculle portatili per l' eventuale trasferimento di neonati patologici;
c) locali per cure speciali intermedie: ogni locale deve contenere non piu' di sei posti di cui due o tre incubatrici, con superficie di almeno metri quadrati 4 per posto letto oltre ad un' area di metri quadrati 6 per infermiera e medico di turno;
d) locali per cure speciali intensive con superficie ragione di almeno metri quadrati 8 per incubatrice oltre ad un' area di almeno metri quadrati 6 per infermiera e medico di turno ed un box di metri quadrati 6 per piccoli interventi;
e) locali ausiliari e di servizio, in particolare per lactarium, radiodiagnostica, laboratorio, disbrigo materiale sudicio e pulito ed altro, adeguati alle caratteristiche dell' unita' neonatale.

16. Le case di cura dotate di posti letto di chirurgia generale e/ o di specialita' chirurgiche devono disporre almeno di un complesso operatorio, Ogni complesso operatorio puo' essere costituito da uno o piu' gruppi autonomi integrati fra loro, adeguatamente collegati con gli eventuali servizi di rianimazione e pronto soccorso.
Ogni gruppo, costituito da due sale operatorie, deve servire non piu' di 100 posti letto di unita' di degenza chirurgiche, con possibilita' di integrazione con una terza sala operatoria fino al limite massimo complessivo di 150 posti letto chirurgici.

17. Ogni gruppo operatorio deve essere in possesso dei seguenti elementi costitutivi indispensabili:
a) due sale operatorie indipendenti, ciascuna di superficie non inferiore a metri quadrati 30, per le branche chirurgiche principali, ed a metri quadrati 25, per le specialita' chirurgiche particolari, con i seguenti locali accessori:
1) locale per la preparazione ed il risveglio del paziente;
b) locale per la preparazione dei chirurghi e dell' infermiera strumentista;
3) locale per il lavaggio e la sterilizzazione del materiale chirurgico;
4) sala gessi per le unita' di ortopedia - traumatologia;
b) locali di servizio, con eventuale possibilita' di utilizzazione per piu' gruppi operatori costituiti da:
1) deposito per armamentario e materiale di medicazione;
2) sezione di radiodiagnostica, qualora necessaria in rapporto al tipo di interventi effettuati;
3) spogliatoio e sosta per i medici;
4) spogliatoio e sosta per il personale di assistenza diretta ed esecutivo;
5) deposito di attrezzature e materiale pulito;
6) deposito materiale sudicio;
7) servizi igienici.

18. Nei complessi operatori deve essere prevista la dispersione a distanza dei gas anestetici con l' impiego di adatti dispositivi per la captazione dei gas espiratori, qualora non vengano usati circuiti chiusi, assicurando, comunque, la ventilazione senza ricircolo delle sale operatorie.

19. Le case di cura che svolgono attivita' ostetrica debbono essere dotate di sale di assistenza al parto composte da:
a) una zona di preparazione per l' esame ostetrico e la preparazione igienica della donna: tale zona deve essere preferibilmente inserita nel contesto del blocco travaglio - parto o, in subordine, aggregata, al servizio di accettazione;
b) di sale travaglio, contigue alla sala da parto, con suddivisione in box per ogni singola paziente qualora siano a piu' letti.

20. Le sale travaglio devono essere dotate di un letto per ogni 250 parti all' anno e devono avere una superficie non inferiore a metri quadrati 8 per ogni letto di travaglio,

21. Nei pressi delle sale travaglio devono essere disponibili un vano per il deposito della biancheria pulita ed un vano per la raccolta della biancheria usata e per i vuotatoi, nonche' i servizi igienici in numero adeguato ai letti:
a) sale da parto, in numero di almeno 2, con superficie minima di metri quadrati 30 ciascuna. E' possibile prevedere sale unificate di travaglio e di parto per singole pazienti, disposte opportunamente al fine di consentire una adeguata sorveglianza della gestante da parte del personale;
b) isole neonatali, destinate alle prime cure ed all' eventuale rianimazione dei neonati, costituite da aree di metri quadrati 8/ 12 ciascuna, collocate nell' ambito delle sale da parto ed opportunamente protette oppure nelle loro immediate vicinanze;
c) locali accessori comprensivi di una zona filtro per il personale stesso e di un deposito per i materiali e le attrezzature.

22. Le unita' di degenza ostetriche debbono essere integrate da un servizio di degenza neonatale dotato dei requisiti minimi previsti dal precedente quindicesimo comma, lettera a) e b).

23. Inoltre, in relazione alla specifica attivita' esercitata, devono essere previsti locali ed attrezzature adeguate. 24. Resta
fermo quanto previsto dalle leggi regionali 29 settembre 1977, n. 39 e 9 giugno 1985, n. 84.


Art. 20
(Servizio di accettazione sanitaria)

1. Il servizio di accettazione sanitaria deve disporre di almeno un locale, con superficie minima di metri quadrati 12 per la prima visita e la registrazione dei ricoverandi, direttamente accessibile dall' esterno anche da parte di barellati. Deve essere prevista, inoltre, un' area attigua, idonea all' attesa degli accompagnatori.

2. La casa di cura e' tenuta ad assicurare, anche nel caso non disponga di un apposito servizio di pronto soccorso, le prime cure ad ammalati o feriti che necessitano di immediata assistenza, disponendone, poi, se del caso, il tempestivo trasferimento mediante idonea ambulanza presso altro istituto di cura.


Art. 21
(Servizio di diagnostica radiologica)
1. Il servizio di diagnostica radiologica deve consistere in locali ed impianti proporzionali alla capacita' ed alla tipologia della casa di cura.


Art. 22
(Servizio di laboratorio di analisi cliniche )

1. Il servizio di laboratorio e di analisi cliniche deve disporre di locali ed attrezzature proporzionati alla capacita' ed alla tipologia del complesso, comunque nel rispetto dei requisiti minimi indicati nella vigente normativa nazionale e regionale per i laboratori generali di base, con l' esclusione, qualora non venga svolta attivita' ambulatoriale, dei locali per attesa e prelievi e con la conseguente riduzione dei limiti minimi di superficie.


Art. 23
(Servizio trasfusionale)

1. Il servizio trasfusionale deve essere assicurato in conformita' alla normativa nazionale e regionale vigente in materia. La casa di cura e' comunque tenuta a comunicare alla Regione il centro trasfusionale con cui e' collegata.


Art. 24
(Servizio farmaceutico)

1. La casa di cura deve disporre di locali idonei per la ricezione, l' immagazzinamento e la distribuzione dei farmaci, dei materiali di medicazione, dei presidi medico - chirurgici e sanitari nonche' dei prodotti diagnostici.

2. I locali devono essere ubicati in modo da consentire un facile accesso dall' esterno per i rifornimenti ed un rapido collegamento con i vari servizi di diagnosi e cura per provvedere con tempestivita' alla consegna anche urgente dei medicamenti e degli altri presidi di competenza.

3. La superficie complessiva dei locali deve essere commisurata alle esigenze derivanti dalle specifiche attivita' esercitate.

4. Qualora sia previsto un laboratorio per le preparazioni farmaceutiche e per le analisi di competenza del servizio occorre prevedere un apposito locale.

5. Il servizio farmaceutico deve disporre delle attrezzature previste dalle norme vigenti e di tutti i farmaci ed i presidi medico - chirurgici indispensabili per terapie d' urgenza oltre quelli necessari in rapporto alle specifiche necessita' della casa di cura.



Art. 25
(Altri servizi di diagnosi)

1. La caso di cura, oltre ai servizi previsti ai precedenti articoli da 18 a 24, deve essere dotata degli altri servizi di diagnosi necessari in relazione alla tipologia e capacita' del complesso con obbligo comunque dell' esecuzione delle piu' comuni indagini in fisiopatologia cardiovascolatoria e respiratoria.


Art. 26
(Servizi generali ed amministrativi)

1. Le case di cura private devono essere dotate di adeguati locali ed attrezzature destinate a:
a) cucina, anche per la preparazione di diete speciali;
b) dispensa;
c) lavanderia e guardaroba;
d) disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione.

2. La valutazione dell' adeguatezza dei locali va fatta anche tenendo conto dei percorsi.

3. I servizi destinati alla preparazione, manipolazione e conservazione degli alimenti devono essere conformi alla vigente normativa in materia.

4. Per il servizio di lavanderia sono indispensabili:
a) linee separate ed esclusive consistenti in lavaggio, trattamento con mangano, essiccatoio, deposito riservato alla biancheria pulita;
b) idoneo sistema per la raccolta ed il trasporto della biancheria sporca.

5. Il servizio di cucina puo' essere assicurato anche all' esterno attraverso contatti con ditte specializzate regolarmente autorizzate dall' autorita' sanitaria competente anche per quanto riguarda le condizioni di trasporto.
In ogni caso, deve essere garantita in modo idoneo la preparazione delle diete speciali. Sono altresi' ammessi contratti esterni per le prestazioni di lavanderia con aziende specializzate purche' gli impianti utilizzati e le modalita' di trattamento e trasporto siano appositamente autorizzati dalla competente autorita' sanitaria.

6. Il servizio di disinfezione e disinfestazione deve essere dotato dei locali e delle attrezzature occorrenti per le operazioni di disinfezione e disinfestazione degli effetti personali e letterecci, della biancheria ed in genere dei materiali infetti nonche' per il deposito dei disinfettanti e disinfestanti. Le case di cura possono consociarsi fra loro per la gestione di stazioni di disinfezione e disinfestazione, assicurando, comunque, idonee modalita' di trasporto. Il servizio di disinfestazione ambientale puo' essere affidato anche a ditte esterne.

7. Le case di cura che gestiscono unita' funzionali chirurgiche, ostetriche e servizi di endoscopia devono disporre di idoneo servizio di sterilizzazione centralizzato ovvero di servizi abbinati al complesso operatorio od all' unita' di endoscopia. Nelle altre case di cura il servizio di sterilizzazione deve essere adeguato alle esigenze connesse alle specifiche attivita' svolte. Puo' essere affidata all' esterno la sterilizzazione mediante impiego di mezzi gassosi e radianti.

8. Le case di cura devono, inoltre, disporre:
a) di servizi amministrativi commisurati alla dimensione ed al tipo della struttura;
b) di servizi per il personale;
c) di un servizio per l' assistenza religiosa dei degenti dotato di un ambiente dove svolgere le funzioni od i riti religiosi;
d) di un servizio mortuario, accessibile direttamente dall' esterno, dotato di:
1) locali destinati all' osservazione, deposito ed esposizione delle salme;
2) il deposito deve essere dotato di idonei impianti di refrigerazione;
3) locali per eventuali riscontri anatomo - patologici, ai sensi della legge 15 febbraio 1961, n. 83, ove tali riscontri non siano affidati all' esterno, tramite apposita convenzione;
4) locali per dolenti con annessi servizi igienici.


Art. 27
(Personale medico)

1. Il personale medico delle case di cura private espleta la propria attivita' con rapporto di lavoro dipendente, a tempo pieno od a tempo definito ovvero con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, secondo i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria ovvero con rapporto convenzionale.

2. Il regolamento interno della casa di cura privata deve prevedere la dotazione di personale medico e deve indicare le attribuzioni, i compiti e le responsabilita' di ciascun medico, l' orario di lavoro ed i criteri per i turni di servizio nonche' le modalita' di effettuazione della guardia medica. Il personale medico comunque impiegato nella casa di cura non puo' avere un impegno orario settimanale inferiore a quello previsto per il tempo definito.

3. Le convenzioni di cui al precedente primo comma devono indicare:
a) il tipo di rapporto convenzionato (saltuario, a tempo parziale ed altro);
b) la durata del rapporto stesso;
c) la natura dell' attivita' professionale che il medico convenzionato e' tenuto a svolgere;
d) le attribuzioni e funzioni del medico convenzionato per quanto concerne la diagnosi e la cura dei ricoverati, in rapporto alle responsabilita' dei medici dipendenti;
e) i termini per la reperibilita' e pronta disponibilita' del medico convenzionato.


Art. 28
(Direzione sanitaria)

1. Ogni casa di cura privata deve avere un direttore sanitario responsabile dell' organizzazione tecnico - sanitaria sotto il profilo igienico ed organizzativo nei confronti dell' amministrazione e dell' autorita' sanitaria competente.

2. I requisiti del direttore sanitario sono i seguenti:
a) anzianita' di laurea di dieci anni;
b) libera docenza o specializzazione in igiene e medicina preventiva o nelle altre discipline dell' area funzionale di prevenzione e sanita' pubblica;
c) almeno sette anni di servizio presso ospedali pubblici con funzioni di vice direttore sanitario od ispettore sanitario o presso istituti universitari di igiene, di medicina preventiva, di medicina legale, di medicina sociale o cliniche di malattie infettive oppure quale funzionario medico del Ministero della sanita' o della Regione, ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente presso comuni o consorzi provinciali o concorsi di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti oppure sette anni di servizio in qualita' di direttore sanitario responsabile o di vice direttore sanitario presso case di cura private. I suddetti requisiti possono essere superati ove il medico sia in possesso di idoneita' nazionale a direttore sanitario. Sono esonerati dal possesso dei predetti requisiti i sanitari che alla data di entrata in vigore della legge regionale svolgono le funzioni di direttore sanitario responsabile presso le case di cura private. Nelle case di cura con un numero di posti letto superiore a 90 fino a 150 posti letto, le funzioni di cui al precedente primo comma possono essere affidate, in carenza del direttore sanitario, ad un medico responsabile di raggruppamento di unita' funzionali o di servizio speciale di diagnosi e cura con rapporto di dipendenza a tempo pieno ed in possesso di specializzazione in igiene od equipollente.
Nelle case di cura con numero di posti letto fino a 90 le funzioni di cui al precedente comma possono essere affidate, in carenza del direttore sanitario, ad un medico responsabile di raggruppamento di unita' funzionali o di servizio speciale di diagnosi e cura a tempo pieno od a tempo definito.

3. L' amministrazione della casa di cura privata e' tenuta ogni anno a designare un medico che sostituisca nelle funzioni il direttore sanitario responsabile, in caso di sua assenza od impedimento temporaneo, ed a comunicare il nominativo all' unita' sanitaria locale ed alla Regione. Detto medico deve possedere almeno uno dei requisiti previsti al secondo comma del presente articolo.

4. Al direttore sanitario di una casa di cura privata di oltre 150 posti letto e' vietata ogni attivita' di diagnosi e cura nella casa di cura stessa.

5. Non e' consentito svolgere funzioni di direttore sanitario in piu' di una casa di cura.

6. La funzione di direttore sanitario e' incompatibile con la qualita' di proprietario, comproprietario, socio od azionista della societa' che gestisce la casa di cura.


Art. 29
(Attribuzioni del direttore sanitario)

1. Il direttore sanitario della casa di cura privata, oltre ad assolvere i compiti previsti dalla normativa di cui all' articolo 53 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 ha le seguenti funzioni ed attribuzioni:
a) cura l' applicazione del regolamento sull' ordinamento e sul funzionamento della casa di cura, proponendone le eventuali variazioni;
b) controlla la regolare tenuta e l' aggiornamento di un apposito registro contenente i dati anagrafici e gli estremi dei titoli professionali del personale addetto ai servizi sanitari;
c) trasmette annualmente all' assessorato competente in materia di sanita' della Regione ed all' unita' sanitaria locale competente per territorio l' elenco del personale addetto ai servizi sanitari al 1o gennaio e, entro venti giorni, le eventuali variazioni;
d) vigila sulla regolare compilazione e tenuta del registro dei parti e delle interruzioni di gravidanza, del registro degli interventi chirurgici e dell' archivio clinico;
e) cura la tempestiva trasmissione all' ISTAT (Istituto centrale di statistica) ed all' autorita' dei dati e delle informazioni richieste;
f) stabilisce, in rapporto alle esigenze dei servizi, l' impiego, la destinazione, i turni ed i congedi del personale medico, ausiliario, tecnico ed esecutivo addetto ai servizi sanitari;
g) controlla che l' assistenza agli infermi sia svolta con regolarita' ed efficienza;
h) vigila sul comportamento del personale addetto ai servizi sanitari, proponendo all' amministrazione, se del caso, i provvedimenti disciplinari;
i) propone all' amministrazione, d' intesa con i responsabili dei servizi, l' acquisto di apparecchi, attrezzature ed arredi sanitari ed esprime il proprio parere in ordine ad eventuali trasformazioni edilizie della casa di cura;
l) rilascia agli eventi diritto, in base ai criteri stabiliti dall' amministrazione, copia delle cartelle cliniche ed ogni altra certificazione sanitaria riguardante i malati assistiti nella casa di cura;
m) vigila sul funzionamento dell' emoteca nonche' sull' efficienza delle apparecchiature tecniche, degli impianti di sterilizzazione, disinfezione, condizionamento dell' aria, della cucina e della lavanderia (o dei relativi contratti con ditte esterne), per quanto attiene gli aspetti igienico - sanitari;
n) controlla la regolare tenuta del registro di carico e scarico degli stupefacenti, ai sensi di legge;
o) vigila sulla scorta dei medicinali e dei prodotti terapeutici, sulle provviste necessarie per il corretto funzionamento della casa di cura;
p) stabilisce, oltre ai turni di guardia medica, quelli di guardia ostetrica ed infermieristica; q) vigila sulla corretta applicazione della normativa vigente in materia sanitaria.


Art. 30
(Personale medico con funzioni di diagnosi e cura )

1. Il personale medico con funzioni di diagnosi e cura deve essere rapportato al numero dei posti letto, alla qualita' e quantita' delle prestazioni richieste, in modo da assicurare un' adeguata e continua assistenza ai malati.

2. In tutte le case di cura deve essere previsto, con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito ovvero con rapporto di collaborazione professionale coordinato e continuativo, almeno un medico dirigente responsabile per ciascun raggruppamento di unita' di degenza. Puo' altresi' essere previsto personale medico con funzioni di aiuto o assistente.

3. I responsabili dei raggruppamenti di unita' funzionali devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) anzianita' di laurea di almeno dieci anni;
b) libera docenza o specializzazione nella disciplina dell' unita' funzionale che nel raggruppamento ha il maggior numero di posti letto od in caso di parita', nella disciplina che costituisce l' indirizzo prevalente ovvero, in mancanza, servizio ospedaliero od universitario di ruolo nelle discipline predette per almeno sette anni;
c) servizio ospedaliero od universitario nelle discipline sopraindicate per almeno quattro anni ovvero servizio con rapporto di dipendenza in casa di cura privata nelle discipline stesse per almeno sei anni.

4. Sono esonerati dal possesso dei requisiti di cui al precedente terzo comma i medici in possesso della idoneita' nazionale in una delle discipline indicate nel comma stesso.

5. Sono parimenti esonerati dal possesso dei requisiti di cui al precedente terzo comma i medici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono funzioni di medico responsabile presso case di cura private.

6. Gli aiuti medici devono essere in possesso dei seguenti requisiti ove siano inclusi nella dotazione minima obbligatoria:
a) anzianita' di laurea di almeno cinque anni;
b) libera docenza o specializzazione nella disciplina dell' unita' funzionale che nel raggruppamento ha il maggior numero di posti letto o, in caso di parita', nella disciplina che costituisce l' indirizzo prevalente del raggruppamento, ovvero, in mancanza di servizio ospedaliero od universitario di ruolo, nelle discipline predette per almeno cinque anni;
c) attivita' ospedaliera presso ospedali o cliniche universitarie nelle discipline sopraindicate per almeno due anni ovvero servizio con rapporto di dipendenza prestato nelle discipline stesse, in casa di cura privata, per almeno tre anni.

7. Sono esonerati dal possesso dei requisiti di cui al precedente sesto comma i sanitari che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono le funzioni di medico aiuto presso le case di cura private.

8. Il medico con funzioni di assistente deve avere i requisiti previsti dalla normativa per l' ammissione presso il servizio sanitario nazionale.


Art. 31
(Guardia medica)

1. In ogni casa di cura deve essere assicurato, di regola dai medici delle unita' funzionali, il servizio di guardia medica interna 24 ore su 24. La reperibilita' non puo' essere sostitutiva della guardia medica. La guardia medica puo' essere assicurata anche da medici assunti << ad hoc >>, purche' in possesso dei requisiti previsti per gli assistenti.

2. Nelle case di cura con unita' funzionali di ostetricia deve essere assicurata la permanenza costante di un medico in possesso del diploma di specializzazione in ostetricia e ginecologia o, in mancanza, di attestato di servizio ospedaliero od universitario in reparti di ostetricia per almeno un anno. Le predette case di cura, ove siano sprovviste di unita' funzionali di pediatria, devono assicurare la pronta disponibilita' pediatrica anche al fine di garantire la visita del neonato entro le prime dodici ore.

3. La casa di cura e' tenuta a tenere apposita registrazione dei medici di turno per guardia medica e pronta reperibilita'.


Art. 32
(Personale medico del servizio di radiodiagnostica )

1. Nelle case di cura medico - chirurgiche generali e nelle altre case di cura la cui ricettivita' non sia inferiore a 90 posti letto deve essere previsto un posto di medico dirigente del servizio di radiodiagnostica con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito ovvero con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa.

2. Il dirigente del servizio di radiodiagnostica e' responsabile dell' adozione delle misure di sicurezza contemplate dalle vigenti disposizioni e deve curare la conservazione dei radiogrammi, se non allegati alle rispettive cartelle cliniche.

3. Le indagini radiologiche del cuore, dei vasi, delle via biliari ed urinarie, per le quali e' richiesto l' impiego di sostanze di contrasto iodato, possono effettuarsi soltanto in case di cura fornite di ambiente idoneo e di presidi per la rianimazione. Le indagini a carattere invasivo sul sistema cardiovascolare possono effettuarsi solo in presenza di un anestesista - rianimatore.


Art. 33
(Personale medico
del servizio di anestesia e rianimazione)

1. Il servizio di anestesia e rianimazione e' obbligatorio in tutte le case di cura private che ricoverino ammalati di forme morbose pertinenti la chirurgia generale e le specialita' chirurgiche.

2. Deve essere previsto un posto di dirigente del servizio, con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito o con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, ed almeno un assistente dotato di specializzazione nella disciplina ogni 90 posti letto di chirurgia e di specialita' chirurgiche o frazione con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito.

3. Nel servizio di anestesia e rianimazione deve essere inoltre assicurato il servizio di pronta disponibilita' di un anestesista - rianimatore.


Art. 34
(Personale medico del servizio di analisi )

1. Nelle case di cura medico - chirurgiche generali e nelle altre case di cura la cui ricettivita' non sia inferiore a 90 posti letto, deve essere previsto un posto di dirigente del servizio di analisi con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito ovvero con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, avente i titoli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 24 febbraio 1984.


Art. 35
(Attivita' professionale di medici ospedalieri )

1. Presso le case di cura private e' consentito l' esercizio della libera attivita' professionale dei medici ospedalieri a tempo pieno, in tema di consulti, fuori dello orario di lavoro, previo accordo tra l' unita' sanitaria locale e la direzione sanitaria della casa di cura privata.

2. La direzione sanitaria e' tenuta alla cura ed alla conservazione dell' apposito registro dal quale risulti il tipo di prestazione professionale e l' ora in cui e' stata effettuata, nonche' l' ammontare del relativo onere economico.

3. Sono fatte salve le disposizioni di legge circa la incompatabilita'.


Art. 36
(Servizio farmaceutico)

1. Nelle case di cura dove non esiste in organico un farmacista, il servizio farmaceutico e' attribuito alla responsabilita' del direttore sanitario.


Art. 37
(Personale sanitario ausiliario,
tecnico, esecutivo ed amministrativo)

1. Il personale sanitario ausiliario, tecnico, esecutivo ed amministrativo deve essere rapportato alle effettive esigenze dei servizi ed alla dimensione della casa di cura e deve essere a rapporto di lavoro dipendente.

2. La casa di cura deve avere la seguente dotazione minima di personale sanitario ausiliario, tecnico ed esecutivo:
a) almeno un caposala per ogni raggruppamento di unita' di degenza e fino ad un massimo di 60 posti letto;
b) almeno un' ostetrica caposala per ogni raggruppamento ostetrico e fino ad un massimo di 60 posti letto;
c) infermieri professionali, od in mancanza generici nel rispetto della seguente parametrazione:
1) per i vari settori di degenza il tempo di assistenza pro - die e per degente non deve essere inferiore a 76';
2) per i settori di terapia intensiva (unita' di terapia cardiologica intensiva, di rianimazione - respiratoria, neurochirurgica, cardiologica, ed altre, per grandi ustionati) il tempo di assistenza pro - die per degente deve essere compreso tra i 500' e 600' in relazione al tipo di cura intensiva;
3) per i settori di terapia sub - intensiva inseriti nelle unita' funzionali di cardiochirurgia, chirurgia toracica, chirurgia vascolare, chirurgia pediatrica, neurochirurgia, patologia neonatale il tempo di assistenza pro - die per degente, in relazione alla dimensione della unita' stessa, deve essere compreso tra 200' e 240';
d) per le unita' di ostetricia e ginecologia, almeno una ostetrica per ciascuno dei turni in sostituzione di un infermiere;
e) un ausiliario socio - sanitario ogni 20 posti letto per ciascuno dei due turni diurni;
f) una puericultrice o vigilatrice d' infanzia ogni 8 culle per neonati per ciascun turno;
g) personale con funzioni di riabilitazione per le case di cura che praticano attivita' riabilitative il cui numero, tale da soddisfare le necessita' assistenziali, viene fissato nell' atto di autorizzazione della Giunta regionale;
h) nelle ore notturne deve essere garantita la presenza di personale infermieristico ed ostetrico, nella proporzione di almeno un terzo delle unita' prescritte per ciascuno dei due turni diurni, e di personale ausiliario, nella misura necessaria per svolgere le relative mansioni che in nessun caso possono ritenersi sostitutive rispetto a quelle infermieristiche;
i) per l' assistenza ai neonati patologici deve essere prevista almeno una vigilatrice d' infanzia od un infermiere professionale esperto nell' assistenza pediatrica ogni 7 posti letto per ciascun turno; per l' area di terapia intensiva il rapporto predetto deve essere elevato ad un infermiere professionale o vigilatrice d' infanzia ogni 3 posti letto;
l) tecnici di laboratorio e radiologia o di altri settori in misura adeguata alla dotazione di apparecchiature della casa di cura ed al tipo di attivita', il cui numero viene fissato nell' atto di autorizzazione della Giunta regionale.

3. In ogni caso deve essere garantita la presenza di almeno un infermiere professionale in ogni turno per ogni 30 posti letto.

4. Le dotazioni minime sopraindicate devono essere integrate dalle unita' necessarie per sopperire alle assenze del personale per riposo settimanale, congedi ordinari e straordinari, festivita' infrasettimanali ed ogni altra assenza prevista dalle norme di legge e contrattuali.

5. La dotazione di personale da adibire alle camere operatorie, alle sale parto nonche' ai servizi diagnosi e cura non di degenza, che deve essere adeguata alla attivita' della casa di cura, viene fissata nell' atto di autorizzazione della Giunta regionale.

6. Ai fini del computo afferente e del rispetto della dotazione organica, il personale a tempo parziale sara' considerato sulla base del rapporto proporzionale tra gli orari di lavoro previsti per il tempo pieno e l' orario di lavoro effettivamente previsto in << part - time >>.

7. Solo in casi particolari, in relazione alla peculiarita' delle funzioni da svolgere, e' consentito prevedere negli organici personale infermieristico e tecnico a prestazione professionale nella misura del 20 per cento della relativa dotazione organica.

8. Eventuali deroghe alle dotazioni di personale previste per i reparti di degenza, possono essere concesse, in sede di rilascio dell' autorizzazione di cui al precedente articolo 4, per le unita' funzionali di medicina fisica e riabilitazione.

9. In ogni caso, deve essere garantito il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro.


Art. 38
(Cartelle cliniche)

1. Per ogni ricoverato la casa di cura privata e' tenuta a compilare una cartella clinica da cui risultino:
a) le generalita' complete dell' infermo;
b) la data del ricovero e della dimissione;
c) la diagnosi di ammissione e quella di dimissione nonche' l' esito delle terapie praticate;
d) l' anamnesi familiare e personale dell' infermo;
e) le risultanze dell' esame obiettivo;
f) il diario clinico giornaliero con indicazione delle terapie praticate;
g) le risultanze degli accertamenti diagnostici clinici, strumentali e di laboratorio praticati;
h) l' indicazione delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche praticate in via d' urgenza.

2. Le cartelle cliniche, firmate dal medico curante e sottoscritte dal dirigente dell' unita' o raggruppamento funzionale, devono portare un numero progressivo ed essere conservate a cura della direzione sanitaria per un periodo non inferiore a venticinque anni.

3. In caso di cessazione dell' attivita' della casa di cura le cartelle cliniche devono essere depositate presso l' unita' sanitaria competente per territorio.


Art. 39
(Diritti del paziente ricoverato)

1. Il paziente ricoverato in casa di cura ha diritto:
a) di ricevere un trattamento che, per metodi di accoglienza e livello di prestazioni, sia rispettoso della liberta' e della dignita' della persona ed adeguato alle esigenze sanitarie del caso;
b) di ottenere dal medico responsabile del raggruppamento di unita' funzionali informazioni chiare e complete sugli accertamenti diagnostici, sulla prognosi e sulle terapie, nel rispetto della deontologia medica e delle norme vigenti in materia;
c) di individuare il personale medico e non medico, sia quello addetto al raggruppamento di unita' funzionali nel quale e' degente, sia quello addetto ai servizi sanitari dove si svolgono gli accertamenti di diagnostica strumentale o di laboratorio, mediante cartellini di identificazione con nome, cognome e qualifica dei quali il predetto personale deve essere munito;
d) di rivolgere al direttore sanitario od al medico responsabile del raggruppamento eventuali doglianze o reclami e di ottenere puntuale risposta;
e) di ottenere il rispetto delle norme previste dalle leggi regionali 14 settembre 1982, n. 39 e 3 giugno 1985, n. 84;
f) di conoscere preventivamente l' importo delle tariffe delle prestazioni sanitarie ed alberghiere praticate. 2. Le case di cura sono tenute a portare a conoscenza dei ricoverati i diritti indicati nel presente articolo.


Art. 40
(Vigilanza)

1. La vigilanza sulle case di cura private e' esercitata dalle unita' sanitarie locali competenti per territorio. Il servizio di igiene pubblica delle unita' sanitarie locali e' in ogni caso tenuto ad ispezionare le case di cura, in via ordinaria, almeno una volta ogni due anni.

2. In caso di inadempienze alle prescrizioni della presente legge od alle condizioni inserite nell' atto di autorizzazione, su proposta dell' unita' sanitaria locale o dell' assessore regionale competente in materia di sanita', il Presidente della Giunta regionale diffida la casa di cura privata ad eliminarle entro un congruo termine; trascorso inutilmente detto termine, ordina la chiusura della casa di cura privata, fino a quando non vengano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento.

3. Nel caso vengano meno i requisiti essenziali (igienico - edilizi, di dotazione strumentale, di personale) che compromettano l' erogazione di prestazioni assistenziali da parte della casa di cura privata, il Presidente della Giunta regionale, nell' atto di diffida ne dispone la chiusura temporanea, totale o parziale.

4. Nel caso di reiterate gravi infrazioni la Giunta regionale, su proposta dell' assessore regionale competente in materia di sanita', puo' revocare l' autorizzazione all' apertura.

5. Sono fatte salve le sanzioni pecuniarie previste dal successivo articolo 54.

6. Presso ogni casa di cura e' istituito un registro delle ispezioni sul quale sono verbalizzati, per ogni accesso ispettivo, gli esiti delle verifiche e le relative prescrizioni.


Titolo II
NORME PER LE CASE DI CURA CONVENZIONATE E PER IL RICONOSCIMENTO DI STRUTTURE PRIVATE QUALI PRESIDI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI.


Art. 41
(Convenzioni)

1. Il piano sanitario regionale accerta la necessita' di convenzionamento delle case di cura private, tenendo conto prioritariamente di quelle gia' convenzionate e del livello di utilizzazione delle corrispondenti specialita' nella rete ospedaliera pubblica. Le convenzioni hanno durata pari a quella del piano sanitario regionale.

2. Dette convenzioni sono stipulate dalle unita' sanitarie locali secondo lo schema - tipo di cui all' articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in conformita' alle prescrizioni di cui alla presente legge e nel rispetto della legge 15 gennaio 1986, n. 4 e delle relative leggi di attuazione.

3. La Regione, tenendo conto dei criteri fissati dal decreto del Ministro della sanita' di cui all' articolo 2 dello schema di convenzione approvato con decreto ministeriale 22 luglio 1983, emana norme per la classificazione delle case di cura private convenzionate e per la determinazione delle diarie non stabilite a livello nazionale.


Art. 42
(Ricoveri ordinari. Autorizzazione al ricovero )

1. I ricoveri nelle case di cura private convenzionate devono essere autorizzati preventivamente dall' unita' sanitaria locale ove e' ubicata la casa di cura prescelta dall' utente. L' autorizzazione, che va richiesta su appositi modelli predisposti secondo uno schema - tipo emanato dalla Regione, fissa anche la durata massima del ricovero che potra' essere prolungato con successiva autorizzazione, in relazione alle esigenze diagnostico - terapeutiche dell' assistito.

2. Il rilascio dell' autorizzazione e', di norma, subordinato all' espletamento di ogni indagine specialistica, strumentale e di laboratorio utile a comprovare la necessita' del ricovero stesso.

3. I ricoveri sono effettuati, salvo quanto previsto al successivo articolo 43, nell' ambito dei posti letto del raggruppamento ontologicamente competente. In difetto, i ricoveri stessi non sono riconosciuti al fine della corresponsione delle relative diarie.

4. Il ricovero presso le case di cura private non deve, in ogni caso, prolungarsi oltre il tempo strettamente richiesto per gli accertamenti e le cure necessarie in relazione alla tipologia del ricovero stesso.


Art. 43
(Ricoveri urgenti)

1. Le case di cura private convenzionate possono effettuare, oltre ai ricoveri ordinari, anche ricoveri urgenti. I ricoveri urgenti devono essere effettuati nello ambito dei posti letto convenzionati per i singoli raggruppamenti. Qualora il ricovero sia effettuato in un raggruppamento diverso da quello ontologicamente competente, la casa di cura e' tenuta a trasferire il paziente, non appena se ne presenti la disponibilita', nell' unita' funzionale competente presso la quale, a tal fine, devono essere temporaneamente sospesi i ricoveri ordinari.

2. In casi eccezionali, qualora si tratti di pazienti dei quali non possa essere disposto, per motivate e documentate ragioni, il trasferimento in altre istituzioni, la casa di cura puo' accettare degenti anche in soprannumero rispetto ai posti letto convenzionati, sospendendo in tal caso l' accettazione di nuovi ricoveri ordinari sino al totale riassorbimento delle degenze in soprannumero.

3. La casa di cura e' tenuta a notificare entro 24 ore all' unita' sanitaria locale competente i ricoveri di urgenza.

4. L' unita' sanitaria locale e' tenuta a verificare tempestivamente l' effettiva sussistenza dei motivi che hanno reso necessario ed indifferibile il ricovero in carenza della prescritta autorizzazione, sia attraverso il riscontro clinico diretto del paziente, sia mediante verifica della documentazione sanitaria, con particolare riguardo alle registrazioni dei dati delle indagini di laboratorio e strumentali nonche' dei dati clinici soggettivi ed oggettivi del paziente.

5. Qualora in sede di controllo da parte dell' unita' sanitaria locale e salvo quanto previsto al successivo articolo 50, ultimo comma, non vengano ritenuti giustificati i motivi che hanno determinato il ricovero in deroga alle procedure ordinarie, il ricovero stesso non puo' essere riconosciuto ai fini della liquidazione e del pagamento delle relative competenze. Il pagamento delle diarie non e' dovuto nemmeno nei casi in cui il ricovero si prolunga per motivi che non sono strettamente connessi alle esigenze diagnostico- terapeutiche dell' assistito.


Art. 44
(Camere con oneri a carico dell' assistito )

1. I posti letto delle camere che comportano oneri aggiuntivi a carico dell' assistito devono essere specificatamente individuate nella convenzione e comunque non devono superare il 30 per cento del numero complessivo dei posti letto convenzionati.

2. I rapporti convenzionali intercorrenti con i titolari delle case di cura private devono contenere una analitica specificazione dei costi di << comfort >>.


Art. 45
(Attivita' ambulatoriali)


1. Le case di cura private convenzionate possono esercitare attivita' ambulatoriale nei confronti di assistiti non ricoverati, a condizione che tali attivita' siano state specificatamente autorizzate dall' autorita' competente ai sensi delle norme vigenti.

2. L' esercizio delle attivita' di cui al comma precedente in regime di convenzione e' soggetto alla normativa nazionale e regionale in materia.

3. L' esercizio delle attivita' di cui al presente articolo e' subordinato, in ogni caso, all' esistenza di un' apposita dotazione organica, commisurata alla tipologia ed alla quantita' delle prestazioni erogate.


Art. 46
(Day hospital)

1. Le case di cura private, nei limiti dei posti letto convenzionati, possono erogare forme di assistenza ospedaliera in regime di degenza diurna nei casi ed in conformita' con il piano sanitario regionale e con le modalita' stabilite nelle convenzioni.


Art. 47
(Attivita' di ricovero e cura non convenzionate )

1. Qualora le case private convenzionate svolgano attivita' di ricovero e cura al di fuori della convenzione, queste devono riferirsi a specialita' diverse da quelle convenzionate.

2. I costi dei servizi speciali di diagnosi e cura e dei servizi generali, i cui organici devono comunque essere adeguati alla ricettivita' complessiva della casa di cura, in sede di determinazione della diaria giornaliera di degenza sono ripartiti tra attivita' convenzionate e non convenzionate.


Art. 48
(Informazione agli utenti)

1. Le case di cura convenzionate sono tenute a portare a conoscenza degli utenti, con mezzi idonei, le prestazioni, le attivita' e le condizioni di << comfort >> ambientale che comportano oneri diretti a carico degli utenti stessi.


Art. 49
(Documentazione. Dati. Informazioni)

1. Le case di cura convenzionate sono obbligate a tenere e ad esibire all' unita' sanitaria locale per i necessari controlli sull' attivita' ospedaliera convenzionata la seguente documentazione:
a) libri paga e libri matricola;
b) registro dei ricoveri;
c) cartelle cliniche dei degenti;
d) registro operatorio con indicazione del nome del paziente operato, della diagnosi, della natura dell' intervento, delle generalita' dei componenti delle equipe operatoria nonche' della data e dell' orario di inizio e di fine intervento;
e) registro dei parti e registro degli aborti;
f) registro dell' attivita' ambulatoriale, dal quale siano rilevabili le generalita' dell' assistito, la diagnosi, le prestazioni diagnostiche e terapeutiche effettuate nonche' il nominativo del sanitario che le ha praticate;
g) registro delle attivita' libero - professionali prestate a pazienti ricoverati nella casa di cura;
h) ogni altra documentazione ritenuta necessaria dalla Regione.

2. Le case di cura sono tenute a trasmettere giornalmente all' unita' sanitaria locale i dati relativi al movimento infermi. La Regione impartisce apposite direttive per la compilazione e tenuta della predetta documentazione e puo' prescrivere l' adozione di modelli standardizzati anche per la rilevazione dei dati relativi all' efficienza delle strutture.

3. Le case di cura private convenzionate sono tenute in ogni caso a fornire anche periodicamente, alla Regione od alle unita' sanitarie locali, le notizie, le informazioni ed i dati relativi ai ricoveri ad esse richiesti secondo le direttive impartite dalla Regione e le indicazioni fornite a livello nazionale.

4. In caso di gravi ripetute inadempienze in ordine a quanto previsto dal presente articolo, le unita' sanitarie locali possono sospendere, anche su segnalazione della Regione, i pagamenti relativi alle prestazioni sanitarie effettuate.


Art. 50
(Controlli e vigilanza)

1. L' unita' sanitaria locale dispone i controlli necessari in ordine alla corretta applicazione della convenzione nonche' in ordine ai ricoveri effettuati dalle case di cura convenzionate. In particolare le unita' sanitarie locali svolgono controlli sanitari sulla necessita' del ricovero, in relazione alla diagnosi del medico curante, nonche' sulla durata del ricovero.

2. Qualora in sede di controllo presso la casa di cura, il sanitario incaricato pervenga a valutazioni diverse da quelle del medico curante, redige, in contraddittorio, apposito verbale.

3. Il verbale sottoscritto dal medico di controllo e dal medico curante e' redatto in duplice copia, di cui una e' consegnata al sanitario curante e l' altra e' rimessa al competente ufficio dell' unita' sanitaria locale.

4. In sede di controlli in ordine alla corretta applicazione della convenzione l' unita' sanitaria locale e' tenuta altresi' a verificare la regolare tenuta delle registrazioni di cui al precedente articolo 49 con annotazione degli esiti nel registro previsto dal precedente articolo 40.

5. La decisione circa l' esigenza del ricovero nonche' sulla rispondenza della prestazione sanitaria e della sua durata alle obiettive necessita' del paziente e' rimessa ad un collegio di tre esperti della specialita' di cui uno sorteggiato nel ruolo unico regionale del personale delle unita' sanitarie locali, uno designato dalla Regione ed uno designato dall' associazione interessata nominato con un decreto del Presidente della Giunta regionale.


Art. 51
(Sospensione e risoluzione delle convenzioni )

1. Nel caso di eventuali inadempienze alla convenzione, l' unita' sanitaria locale e' tenuta a contestare per iscritto le inadempienze stesse assegnando, in relazione al tipo di inadempienza, un termine per la rimozione delle medesime; trascorso tale termine, qualora la casa di cura non abbia provveduto a sanare le inadempienze e si tratti di inadempienze che pregiudicano direttamente l' attivita' assistenziale, l' unita' sanitaria locale sospende in tutto o in parte la convenzione informando immediatamente la Regione.

2. Nel provvedimento con cui l' unita' sanitaria locale dispone la sospensione della convenzione viene indicato il termine entro cui le cause di inadempienza devono essere rimosse. Decorso inutilmente il predetto termine, sempreche' l' unita' sanitaria locale non abbia disposto la proroga della sospensione per giustificati motivi, la convenzione e' risolta di diritto.

3. La convenzione e' altresi' risolta nei seguenti casi, previa contestazione scritta:
a) se si determina una variazione nelle strutture e nelle dotazioni organiche del personale che comporti l' attribuzione della casa di cura ad una fascia funzionale inferiore, se si determina una variazione al numero dei posti letto e comunque se vengono meno requisiti che possano compromettere l' attivita' assistenziale;
b) se la convenzione non venga eseguita secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo - contabile;
c) se nella casa di cura risulta prestare attivita', a qualsiasi titolo, personale per il quale sussistono condizioni di incompatibilita' all' esercizio professionale presso la casa di cura, contestata l' infrazione e vagliate le eventuali responsabilita' tenendo conto anche delle controdeduzioni presentate entro quindici giorni della casa di cura stessa, l' unita' sanitaria locale puo' dichiarare motivatamente la risoluzione della convenzione.

4. Oltre che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni e dal presente articolo la risoluzione della convenzione e' disposta per ripetute inadempienze alla convenzione o, nel caso questa non venga eseguita secondo le regole della normale correttezza e della buona fede, anche sotto il profilo amministrativo e contabile.


Art. 52
(Strutture private riconosciute quali presidi delle unita' sanitarie locali)

1. Gli ospedali dipendenti dagli istituti ed enti di cui all' articolo 41, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che non abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1986, n. 132, nonche' dalle istituzioni di carattere privato che abbiano un ordinamento dei servizi corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unita' sanitarie locali, possono essere riconosciuti dalla Regione quali presidi delle unita' sanitarie locali, qualora siano individuati dal piano sanitario regionale con ruolo integrativo dell' assistenza ospedaliera pubblica.

2. Ai fini del riconoscimento, le strutture di cui al precedente primo comma devono avere un ordinamento dei servizi nonche' dotazioni organiche corrispondenti a quelli degli ospedali pubblici e devono assicurare livelli di prestazioni non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unita' sanitarie locali.

3. La domanda di riconoscimento e' presentata dagli enti ed istituzioni interessate entro i novanta giorni antecedenti l' elaborazione del piano sanitario regionale.

4. Il riconoscimento di cui al presente articolo e' effettuato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente in materia di sanita' ed il comitato tecnico - scientifico per la programmazione sanitaria previo parere della commissione prevista dall' articolo 3 della presente legge.

5. Alle strutture di cui al presente articolo si applica la normativa risultante dallo schema di convenzione - tipo approvato dal Consiglio dei Ministri.

6. In ogni caso, le opere di costruzione e trasformazione nonche' le variazioni concernenti le strutture igienico - organizzative, di diagnosi e cura, amministrative e generali e delle piante organiche, sono soggette a preventiva autorizzazione della Regione.

7. Le autorizzazioni di cui al precedente sesto comma sono rilasciate dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente in materia di sanita' e nel caso di provvedimenti che comportano l' istituzione, la soppressione o la modifica di servizi di diagnosi e cura sentito anche il comitato tecnico - scientifico della programmazione socio - sanitaria regionale.

8. I rapporti tra le istituzioni sanitarie, riconosciute a norma del presente articolo, con le unita' sanitarie locali di competenza, sono regolati da convenzioni stipulate in conformita' allo schema - tipo previsto dall' articolo 43, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, numero 833.

9. La vigilanza igienico - sanitaria sulle istituzioni sanitarie, riconosciuta a norma del presente articolo, e' esercitata in conformita' alla vigente legislazione. I controlli sull' esatta applicazione delle convenzioni sono esercitati dall' unita' sanitaria locale competente per territorio in conformita' agli accordi convenzionali.

10. Le norme di cui al presente articolo, quinto, sesto, settimo e nono comma, si applicano anche agli istituti gia' classificati ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132.


Titolo III
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 53
(Pubblicita')

1. Chiunque intenda effettuare, con qualsiasi mezzo di diffusione, pubblicita' in ordine alle attivita' disciplinate dalla presente legge, deve presentare domanda all' unita' sanitaria locale competente per territorio, allegando il testo, le immagini o le registrazioni da divulgare, oltre a quant' altro necessario per valutare il contenuto del messaggio pubblicitario. Alla domanda deve essere allegata la quietanza attestante l' avvenuto versamento della relativa tassa di concessione regionale.

2. Esperiti gli accertamenti necessari, con particolare riguardo alla rispondenza del messaggio pubblicitario od alle strutture od ai servizi autorizzati e/ o convenzionati, il servizio di igiene pubblica dell' unita' sanitaria locale, acquisito il parere dell' ordine provinciale dei medici, provvede a trasmettere gli atti al sindaco competente per territorio per il rilascio della relativa licenza.


Art. 54
(Sanzioni)

1. E' soggetto alla sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 20 milioni, chiunque attivi uno dei presidi disciplinati dalla presente legge senza la prescritta autorizzazione od in locali diversi da quelli autorizzati.

2. E' soggetto alla sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 10 milioni, chiunque apporti modifiche alla dotazione e ad ogni altra caratteristica del presidio autorizzato o ne sospende l' attivita' per un periodo superiore a trenta giorni senza darne comunicazione all' unita' sanitaria locale competente.

3. Le violazioni di cui al precedente primo comma comportano, comunque, indipendentemente dall' applicazione della sanzione amministrativa, la chiusura del presidio con effetto immediato.

4. Per l' accertamento, la contestazione ed il pagamento delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 15 marzo 1978, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. In deroga a quanto previsto dall' articolo 17, seconda comma, della legge regionale 15 marzo 1978, n. 6, le somme introitate ai sensi del presente articolo sono iscritte in apposito capitolo da istituirsi con decreto del Presidente della Giunta regionale nello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale con la denominazione << Proventi delle sanzioni amministrative erogate della legge regionale concernente: << Norme per l' autorizzazione, la vigilanza e le convenzioni con le case di cura private" >>

6. Somma di importo pari all' entrata di cui al precedente quinto comma e' riversata nel capitolo di spesa << Spese correnti delle unita' sanitarie locali relative al servizio sanitario, quota a destinazione indistinta (articolo 4, lettera a), della legge regionale 8 settembre 1983, n. 58) >>.


Art. 55
(Abrogazioni di norme)


1. E' abrogata ogni norma regionale incompatibile con la presente legge.

2. La presente legge sara' adeguata all' eventuale diversa normativa emanata a livello nazionale.


Art. 56
(Direttive regionali)

1. La Regione provvede ad impartire direttive alle unita' sanitarie locali ai fini dell' applicazione della presente legge per l' attivita' di controllo da esercitare sulle stesse, fissando idonei parametri di efficienza.


Art. 57
(Riserva di posti)

1. Il personale gia' in servizio a rapporto di impiego continuativo presso le case di cura private che cessino il rapporto convenzionale, ha diritto alla riserva dei posti previsti dalle disposizioni regionale emanate ai sensi dell' articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.


Art. 58
(Norme transitorie)

1. Le case di cura private autorizzate all' atto della data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi alle prescrizioni in essa contenute entro il 31 dicembre 1989.

2. Per le predette case di cura la Giunta regionale, in sede di adozione del provvedimento di cui al successivo quarto comma, tenendo conto della loro tipologia, stabilisce le deroghe ai requisiti strutturali, con specifico riguardo all' area ed alle dimensioni dei corridoi e delle scale e ad altri eventuali elementi strutturali laddove non sia compromessa la funzionalita' e l' efficienza delle strutture e dei servizi in relazione alla loro specifica attivita'.

3. Ai fini dell' adeguamento di cui al precedente primo comma le case di cura, a pena di revoca dell' autorizzazione, devono presentare alla Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) la domanda di conferma e caratterizzazione tipologica in una delle categorie previste dal precedente articolo 2;
b) la documentazione idonea a comprovare il possesso di tutti i requisiti atti ad assicurare la funzionalita' e l' efficienza della struttura. La documentazione deve, in ogni caso, comprendere:
1) la planimetria dei locali, con indicazione della loro destinazione d' uso;
2) progettazione tecnica, redatta secondo il precedente articolo 5;
3) atti idonei a comprovare la compatibilita' dell' intervento edilizio, eventualmente da realizzare, con le norme del piano regolatore vigente.

4. La Regione, acquisito il parere della commissione tecnico - consultiva di cui al precedente articolo 3, si pronuncia, con deliberazione della Giunta regionale, sull' accoglibilita' della domanda e fissa, entro il periodo massimo di cui al precedente primo comma, il termine per gli adeguamenti strutturali e tecnici.

5. In caso di eventuale incompletezza o di imperfezione della documentazione allegata alla domanda e/ o della progettazione rispetto ai requisiti prescritti la Giunta regionale, nella deliberazione di cui al precedente quarto comma, indica agli adempimenti necessari ai fini della loro regolarizzazione, fissando un termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale la casa di cura sara' tenuta a provvedere all' integrazione della domanda.

6. Le case di cura, entro centoventi giorni dalla dichiarazione di accoglibilita' della domanda, devono comunque adeguarsi alle disposizioni previste in materia di personale, con particolare riferimento alla definizione degli organici relativi ai singoli servizi.

7. Trascorso il termine previsto dal precedente quarto comma, la Regione dispone l' ispezione tecnica per lo accertamento della rispondenza della casa di cura al progetto approvato nonche' alle eventuali prescrizioni della Giunta regionale.

8. La Regione effettuata l' ispezione di cui al precedente settimo comma, previa valutazione dei relativi risultati ed acquisita la documentazione prevista dal precedente articolo 4, sesto comma, emette, con deliberazione della Giunta regionale il provvedimento di autorizzazione e caratterizzazione tipologica ovvero di revoca dell' autorizzazione.

9. La Giunta regionale, qualora la casa di cura non sia in grado, per giustificati e comprovati motivi di ordine tecnico, di rispettare il termine fissato a norma del precedente quarto comma, puo' disporne la proroga comunque non oltre la data indicata al primo comma del presente articolo.

10. L' autorizzazione e' revocata in caso di mancato rispetto del termine previsto dai precedente quarto e nono comma.

11. La revoca dell' autorizzazione comporta la risoluzione di diritto della convenzione nei confronti di case di cura convenzionate.

12. Le case di cura private autorizzate all' atto della data di entrata in vigore della presente legge cui sara' attribuita la funzione di presidio di unita' sanitaria locale possono chiedere alla Giunta regionale l' adeguamento alle normative relative all' attivita' ambulatoriale a regime convenzionato svolta dagli istituti, enti ed ospedali che abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

13. L' estensione della normativa di cui al precedente dodicesimo comma, e' disposta dalla Giunta regionale con propria deliberazione entro sessanta giorni dalla richiesta, sentita la competente Commissione consiliare permanente.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.