L.R. 13 Agosto 2011, n. 12 |
Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013
|
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: SOMMARIO Art. 1, comma 1 Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 14 luglio 2008, n. 10 (Disposizioni per la promozione e la tutela dell’esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati) Art. 1, comma 2 Modifiche all’articolo 53 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio) Art. 1, comma 3 Modifiche all’articolo 44 (Istituzione di una fondazione per l’assistenza ai disabili gravi privi dei propri familiari o abbandonati) della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004) Art. 1, comma 4 Modifiche all’articolo 59 (Fondo di garanzia per le emergenze occupazionali) della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008) Art. 1, comma 5 Sostituzione del comma 46 (Borse di studio ai figli di lavoratori in cassa integrazione o in mobilità) dell’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento di bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio) Art. 1, comma 6 Sostituzione dell’articolo 52, relativo alla prevenzione degli infortuni sul lavoro dei lavoratori stranieri, della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 3 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004) Art. 1, comma 7 Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 21 (Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili e di altre categorie svantaggiate di lavoratori nell’ambito di politiche attive del lavoro) Art. 1, comma 8 Modifiche all’articolo 12, relativo all'Osservatorio istituzionale per l'educazione stradale e la sicurezza nella circolazione, della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1998 - Art. 28 legge regionale 11 aprile 1986, n. 17) Art. 1, comma 9 Modifiche alla legge regionale 15 novembre 1993, n. 67 (Estensione del piano regionale della viabilità di cui alle leggi regionali 4 maggio 1985, n. 60 e 26 febbraio 1987, n. 22) Art. 1, commi da 10 a 12 Istituzione del Fondo per la promozione dell’uso del trasporto pubblico locale e per l’agevolazione tariffaria a favore dei giovani Art. 1, comma 13 Sostituzione del comma 5 dell’articolo 38 (Interventi in materia di trasporto pubblico locale) della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009) Art. 1, commi 14 e 15 Interventi per favorire l’accesso al credito di esercizio in agricoltura Art. 1, commi 16 e 17 Contributi alle aziende zootecniche danneggiate dall’emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco Art. 1, comma 18 Contributi per lo smaltimento di carcasse animali in regime “de minimis” Art. 1, comma 19 Modifiche alla legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 (Norme sugli asili nido) Art. 1, commi da 20 a 22 Spese di istruttoria per il procedimento di sanatoria delle opere edilizie, per il rilascio di attestati e di autorizzazioni sismiche e per lo svolgimento dei relativi procedimenti Art. 1, comma 23 Sostituzione dell’articolo 15 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 (Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all’art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21) Art. 1, commi da 24 a 27 Interventi per garantire la sicurezza e la qualità della vita urbana. Abrogazione del comma 16 dell’articolo 41 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 relativo al progetto denominato “Patto per Roma sicura” Art. 1, comma 28 Modifica al comma 13 dell’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, relativo alla realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni Art. 1, commi da 29 a 37 Promozione della costituzione della “Fondazione Franco Zeffirelli” e partecipazione della Regione Art. 1, commi da 38 a 42 Promozione della realizzazione del Museo delle vittime del terrorismo Art. 1, comma 43 Modifiche al comma 36, relativo alla partecipazione della Regione alla fondazione “MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo”, e al comma 114, relativo alla partecipazione della Regione alla “Fondazione esposizione nazionale quadriennale d’arte di Roma”, dell’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011) Art. 1, commi 44 e 45 Disposizione relativa all’IRViT e modifiche all’articolo 8 della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti) Art. 1, comma 46 Sostituzione del comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15, relativo alla Fondazione ICO - Orchestra di Roma e del Lazio Art. 1, commi da 47 a 61 Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale e alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) relative alla soppressione delle APT e all’esercizio delle relative funzioni Art. 1, comma 62 Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 (Disposizioni regionali per il sostegno all’occupazione) Art. 1, commi da 63 a 66 Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2007, n. 10 (Disciplina generale in materia di artigianato. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 ed alle leggi regionali concernenti l’artigianato) Art. 1, commi 67 e 68 Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, relativo alla patrimonializzazione dei Confidi del Lazio Art. 1, commi da 69 a 71 Istituzione del premio “Euro d’oro” Art. 1, commi da 72 a 75 Fondo per la valorizzazione dell’identità territoriale Art. 1, commi da 76 a 79 Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni Art. 1, comma 80 Conformità alla normativa nazionale e dell’Unione europea delle società strumentali in house della Regione Art. 1, comma 81 Sostituzione del comma 2 dell’articolo 14 bis della legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 (Promozione della ricerca e sviluppo dell’innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio) Art. 1, comma 82 Autorizzazione alla cessione della partecipazione societaria alla Centrale del latte S.p.A. e alla Camera della moda nonché allo scioglimento e liquidazione della società ARCEA Lazio S.p.A. Art. 1, commi 83 e 84 Sostituzione dell’articolo 52, relativo ad Unionfidi Lazio S.p.A., della legge regionale 22 maggio 1997 n. 11 Art. 1, commi da 85 a 87 Modalità di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie di competenza regionale e recupero della tassa automobilistica Art. 1, comma 88 Modifica all’articolo 6 della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) Art. 1, commi 89 e 90 Modifiche agli articoli 24 e 25 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) Art. 1, comma 91 Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 13 giugno 2001, n. 13 (Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori) Art. 1, comma 92 Modifica all’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011) per la copertura degli oneri per investimenti a sostegno della casa Art. 1, comma 93 Contributo al comune di Fiuggi per la realizzazione di una struttura congressuale Art. 1, commi da 94 a 96 Programma straordinario dei lavori pubblici per lo sviluppo locale Art. 1, commi da 97 a 100 Ineleggibilità e incompatibilità dei componenti degli organi degli enti pubblici dipendenti e delle società e altri enti privati a partecipazione regionale Art. 1, comma 101 Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) Art. 1, commi da 102 a 106 Disposizioni in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare regionale Art. 1, commi da 107 a 109 Interventi in materia di cinema ed audiovisivo Art. 1, comma 110 Modifica all’articolo 8 della legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell’ambito del territorio regionale) Art. 1, commi da 111 a 122 Disposizioni concernenti il Bollettino ufficiale telematico della Regione Art. 1, comma 123 Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, relative all’accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private Art. 1, comma 124 Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 relative alla conferma dell’autorizzazione all’esercizio e all’accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie private provvisoriamente accreditate Art. 1, commi 125 e 126 Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2011, n. 6, concernente disposizioni in materia sanitaria Art. 1, comma 127 Misure per contrastare l’emergenza rifiuti Art. 1, comma 128 Disposizioni in materia di apprendistato Art. 1, commi da 129 a 132 Sistema informativo degli investimenti e dei fondi della Regione Lazio Art. 1, comma 133 Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) Art. 1, commi 134 e 135 Disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti nei procedimenti relativi all’esercizio dell’attività agricola Art. 1, comma 136 Modifica all’articolo 143, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), relativo a funzioni e compiti dei comuni in materia di salute umana Art. 1, comma 137 Modifica all’articolo 11 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, relativo ai casi di inidoneità alla mansione specifica Art. 1, comma 138 Abrogazione del comma 50 dell’articolo 1, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, relativo alla designazione dei componenti di nomina regionale dell’organo di controllo contabile interno degli enti pubblici dipendenti, delle società e degli altri enti privati a partecipazione regionale Art. 1, comma 139 Modifica al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia pubblica residenziale) Art. 1, comma 140 Modifica all’articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) Art. 1, commi 141 e 142 Contributo per riqualificare il centro storico di Roma Capitale Art. 1, commi da 143 a 145 Programma straordinario per il miglioramento e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a favore di comuni o enti locali con insediamenti produttivi e commerciali Art. 1, commi 146 e 147 Disposizioni in materia di VIA e di VAS Art. 1, commi 148 e 149 Contributo straordinario al Comune di Montalto di Castro (VT) per interventi relativi al Parco archeologico-ambientale di Vulci Art. 1, commi da 150 a 152 Istituzione dell’elenco regionale delle manifestazioni popolari a carattere storico e culturale nelle quali è previsto l’impiego di animali Art. 1 (Disposizioni varie) 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 14 luglio 2008, n. 10 (Disposizioni per la promozione e la tutela dell’esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati) sono inseriti i seguenti:
1 ter. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente per materia, stabilisce i requisiti strutturali ed organizzativi delle strutture di cui al comma 1 bis.”.
3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia, con propria deliberazione, individua criteri e modalità per la redazione della relazione di cui al comma 2, nonché per la nuova programmazione delle risorse assegnate non utilizzate e non gravate da obbligazioni.”.
b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Al fine di fornire un sostegno concreto alle persone disabili gravi o ad altri soggetti con fragilità sociale e alle loro famiglie, la Regione promuove l’istituzione di una fondazione senza scopo di lucro, cui possono partecipare sia soggetti pubblici sia soggetti privati, che preveda tra le sue finalità il finanziamento di progetti finalizzati all’assistenza dei disabili gravi o ad altri soggetti con fragilità sociale e alle loro famiglie ovvero quella di finanziare progetti di interesse regionale, anche con caratteristiche di sperimentazione innovativa, e di attuare forme di compartecipazione al finanziamento ed alla gestione dei servizi da parte dei soggetti pubblici e privati, perseguendo l’uniformità delle prestazioni socio-assistenziali erogate sul territorio regionale.”. a) al comma 1 le parole: “dal Tavolo interassessorile per le emergenze occupazionali costituito con decreto del Presidente della Regione” sono sostituite dalle seguenti: “congiuntamente dagli Assessori regionali competenti in materia di bilancio e in materia di lavoro e formazione”; b) al comma 3 le parole: “componenti il Tavolo interassessorile” sono sostituite dalle seguenti: “competenti in materia di bilancio e in materia di lavoro e formazione e della commissione consiliare competente”. 5. Il comma 46 dell’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, relativo alla concessione di borse di studio ai figli di lavoratori svantaggiati è sostituito dal seguente:
b) i requisiti di merito dei figli dei lavoratori svantaggiati come definiti alla lettera a).”. 6. L’articolo 52 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 3 relativo alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro dei lavoratori stranieri, è sostituito dal seguente: “Art. 52 (Corsi per la sicurezza sul lavoro per lavoratori stranieri) 1. La Regione, al fine di promuovere la cultura e l’informazione sulla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro dei lavoratori stranieri, incentiva la realizzazione di corsi per la sicurezza sul lavoro anche in lingua madre. 2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede mediante il capitolo F21518 che assume la seguente nuova denominazione: “Spese per il finanziamento di corsi per la sicurezza sul lavoro anche in lingua madre, rivolti ai lavoratori stranieri.”. 7. Alla legge regionale 22 luglio 2002, n. 21 (Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili e di altre categorie svantaggiate di lavoratori nell’ambito di politiche attive del lavoro) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
“Art. 5 (Fondo regionale per l’inserimento al lavoro)
2. Al fondo speciale sono destinate: b) risorse statali assegnate, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell’articolo 45, comma 2 della L. 17 maggio 1999, n. 144) e successive modifiche, e le risorse del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell’occupazione); c) altre risorse di fondazioni, enti e soggetti comunque interessati.”.
b) alla lettera b) del comma 3 la parola: “cinque” è sostituita dalla seguente: “tre”; c) la lettera g) del comma 3 è sostituita dalla seguente: “g) un esperto in comunicazione istituzionale e un esperto in sicurezza stradale su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di viabilità, sentita la commissione consiliare competente;”; d) sono abrogati: 2) il comma 40 dell’articolo 1 della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10, relativo a modifiche all’Osservatorio istituzionale; 3) il comma 4 dell’articolo 95 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo a modifiche concernente il Comitato tecnico istituzionale dell’Osservatorio. 9. Alla legge regionale 15 novembre 1993, n. 67 (Estensione del piano regionale della viabilità di cui alla legge regionale 4 maggio 1985, n. 60 e alla legge regionale 26 febbraio 1987, n. 22) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
b) all’articolo 3: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
c) alla lettera p-octies) del comma 1 dell’articolo 4 le parole “dello svincolo al Km 0,000” sono soppresse. 11. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di mobilità, sentita la commissione consiliare competente in materia, definisce:
b) il limite del reddito ISEE e gli ulteriori criteri per l’accesso all’agevolazione, che tengano conto, tra l’altro, del merito scolastico, in riferimento all’intero corso di studi, della composizione del nucleo familiare e di condizioni di disagio sociale; c) la misura dell’agevolazione tariffaria, determinata in relazione al territorio, al luogo di residenza e di lavoro o di studio, ovvero alla distanza del luogo di residenza dai maggiori centri di produzione di beni e servizi. 13. Il comma 5 dell’articolo 38 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, relativo ad interventi in materia di trasporto pubblico locale, e successive modifiche è sostituito dal seguente:
15. Agli oneri di cui al comma 14 si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB B13, di un apposito capitolo denominato: “Interventi creditizi in agricoltura sui prestiti agrari di conduzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007”, con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2011, pari ad euro 200.000,00, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo B11530. 16. Per assicurare il completamento degli interventi diretti a fronteggiare lo stato d’emergenza socio-economico e ambientale nel territorio del bacino del fiume Sacco, da ultimo prorogato al 31 ottobre 2011 ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2010, la Regione concede contributi alle aziende zootecniche danneggiate dalla perdita di reddito o dalle restrizioni causate dal suddetto stato d’emergenza. 17. Agli oneri di cui al comma 16 si provvede mediante l’istituzione di un apposito capitolo, nell’ambito dell’UPB B11, denominato: “Contributi per le perdite di reddito delle aziende zootecniche derivanti dallo stato d’emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco”, con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2011, pari ad euro 100.000,00, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T27501, di cui alla lettera f) dell’elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011. 18. La Regione autorizza il pagamento in regime di “de minimis”, in conformità alla vigente normativa europea, nell’ambito delle risorse già impegnate sul capitolo B11539 a valere sui rispettivi esercizi finanziari, dei contributi aggiuntivi a quelli previsti dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della l. 7 marzo 2003, n. 38) e successive modifiche sul costo del premio della polizza assicurativa a garanzia del rischio di rimozione dei capi di animali morti in azienda e distruzione delle carcasse, previsti per le annualità 2007, 2008 e 2009. 19. Alla legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 (Norme sugli asili nido) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
“Art. 5 (Requisiti strutturali)
2. La superficie esterna dell’asilo nido è calcolata in ragione di quindici metri quadrati a bambino fino al diciottesimo e in ragione di dieci metri quadrati per ogni bambino oltre il diciottesimo.”;
c) il primo comma dell’articolo 18 è sostituito dal seguente:
b) per quanto concerne il personale ausiliario addetto ai servizi generali, in misura di uno ogni quindici bambini, escluso il personale addetto alla preparazione dei pasti.”;
e) l’articolo 35 è abrogato.
b) adempimenti connessi alle procedure delle zone ammesse a consolidamento; c) sopralluoghi e rilascio del certificato di rispondenza; d) relazione a struttura ultimata e collaudo; e) procedure connesse agli adempimenti inerenti alle violazioni. 22. I contributi per le spese di istruttoria di cui al comma 20 non sono dovuti nel caso di progetti riferiti a interventi di riparazione dei danni causati da eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità e per progetti riferiti a beni immobili che fanno parte del patrimonio regionale. 23. L’articolo 15 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 (Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all’art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21) e successive modifiche, è sostituito dal seguente: “Art. 15 (Commissioni consultive) 1. Presso i comuni sono costituite commissioni con funzioni consultive sulle problematiche inerenti al servizio pubblico di trasporto non di linea e all’applicazione dei regolamenti. 2. Al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, è istituita, presso l’assessorato regionale competente in materia di trasporti, una commissione consultiva, con il compito di esprimere pareri alla Regione e agli enti locali su ogni questione afferente al trasporto pubblico non di linea e in particolare sui criteri di cui all’articolo 13 bis e sui regolamenti previsti dall’articolo 14. 3. La partecipazione dei singoli componenti alla commissione consultiva è assicurata nell’ambito delle attività istituzionali dei rispettivi organismi rappresentati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. 4. Nell’ambito delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e alle associazioni degli utenti.”. 24. La Regione, al fine di garantire la sicurezza e la qualità della vita urbana per gli abitanti delle province del Lazio, promuove la realizzazione del progetto “Patto per Lazio sicuro”, di seguito denominato patto. 25. Il patto, cui possono aderire il Ministero dell’interno e le Prefetture - Uffici territoriali del Governo dei comuni capoluogo di provincia, opera secondo il modello di sicurezza partecipata di cui al “Patto per Roma sicura” siglato dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma, dalla Regione Lazio, dal Comune di Roma e dalla Provincia di Roma, per l’attuazione di interventi di contrasto della criminalità organizzata, dei fenomeni di devianza e degrado, con specifico riguardo ai fattori di rischio emergenti. 26. Agli oneri di cui ai commi 24 e 25 si provvede mediante le disponibilità di cui al capitolo R46507 che assume la seguente nuova denominazione: “Spese per gli interventi di cui al Patto per Roma sicura e al Patto per Lazio sicuro”. 27. Il comma 16 dell’articolo 41 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15, relativo al progetto denominato “Patto per Roma sicura”, è abrogato. 28. Al comma 13 dell’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, relativo alla realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente comma si provvede, a seconda che la natura degli interventi sia di parte corrente o capitale, mediante le disponibilità di cui al capitolo R47506, denominato: “Iniziative per lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni – parte corrente”, ed al capitolo R48503 denominato: “Iniziative per lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni – parte capitale.”. 29. La Regione, al fine di valorizzare, far conoscere, divulgare e catalogare il patrimonio artistico e l’opera del maestro Franco Zeffirelli, in conformità alle disposizioni del codice civile e agli articoli 7, 9 e 56 dello Statuto, promuove la costituzione della “Fondazione Franco Zeffirelli”, di seguito denominata fondazione, e vi partecipa in qualità di socio fondatore. 30. La fondazione è costituita, in particolare, al fine di realizzare un centro internazionale delle arti e dello spettacolo, che si compone di un museo, per l’esposizione permanente delle opere costituenti l’archivio e la biblioteca del maestro Franco Zeffirelli e per quella temporanea delle opere di altri artisti, nonché di una apposita struttura per lo svolgimento di attività formative per registi, scenografi ed, in genere, operatori cinematografici e teatrali. 31. La partecipazione della Regione alla fondazione è subordinata alle condizioni che: a) l’atto costitutivo e lo statuto, oltre a richiamare espressamente le finalità di cui ai commi 29 e 30, prevedano che: 1) siano adottati, annualmente, un programma delle attività che si intende svolgere nell’anno di riferimento, corredato del relativo piano finanziario, nonché una relazione sulle attività svolte nell’anno precedente da inviare alla Regione ai sensi di quanto previsto al comma 35, lettera b); 2) sia tenuta una contabilità separata con vincolo dell’equilibrio della relativa gestione in caso di svolgimento di attività per conto terzi; b) la fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto – n. 17 dell’allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59) e, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73 (Norme di organizzazione per l’esercizio delle funzioni delegate alla Regione in ordine alle persone giuridiche private, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616); c) il consiglio di amministrazione sia composto da rappresentanti dei soci in ragione diretta delle quote conferite, salve le eccezioni previste in uno specifico accordo preventivo da sottoscriversi con il soggetto titolare della proprietà dell’archivio e della biblioteca del maestro Franco Zeffirelli; d) i soci fondatori e ordinari si impegnino a sottoscrivere, sulla base dell’accordo preventivo di cui alla lettera c) e fatte salve le eccezioni previste dall’accordo medesimo, la quota di partecipazione alla fondazione e a contribuire con proprie risorse alle sue attività correnti; e) siano definite le modalità di partecipazione dei soci fondatori ed ordinari a garanzia dei fini pubblici perseguiti dalla fondazione, con esplicita esclusione di soggetti che si trovino o vengano a trovarsi in situazione di conflitto d’interesse con i fini medesimi; f) sia recepito, in quanto compatibile, il codice etico approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007 – Art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25). 32. Possono far parte della fondazione, in qualità di soci fondatori ed ordinari, oltre a soggetti pubblici, anche soggetti privati che abbiano per scopi statutari lo sviluppo dell’arte, del cinema, del teatro e dello spettacolo e, nella sola qualità di soci ordinari, soggetti privati che contribuiscano con propri mezzi al perseguimento degli scopi della fondazione. 33. Il Presidente della Regione, ovvero l’Assessore regionale competente in materia di cultura da lui delegato, esercita i diritti della Regione inerenti alla qualità di socio fondatore e provvede agli adempimenti necessari per la partecipazione della Regione alla fondazione. 34. Il Presidente della Regione provvede, altresì, ai sensi dell’articolo 41, comma 8, dello Statuto, alla designazione dei rappresentanti della Regione negli organi della fondazione. Tali rappresentanti sono vincolati, nell’esercizio del proprio mandato, all’osservanza degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale. 35. La fondazione trasmette alla Regione: a) entro il 30 novembre di ciascun anno, il programma delle attività che intende svolgere nell’anno successivo, corredato del relativo piano finanziario; b) entro il 30 aprile di ciascun anno il bilancio consuntivo unitamente ad una relazione sulle attività svolte nell’anno precedente. 36. Agli oneri di cui ai commi dal 29 al 35 si provvede mediante l’istituzione: a) nell’ambito dell’UPB G14, di un apposito capitolo di spesa denominato “Partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione Franco Zeffirelli” con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2011, di euro 200.000,00; b) nell’ambito dell’UPB G13, di un apposito capitolo di spesa denominato “Spese per le attività della Fondazione Franco Zeffirelli” con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2011, di euro 300.000,00. 37. Alla copertura degli oneri di cui al comma 36, lettere a) e b), si provvede mediante il prelevamento di pari importo, rispettivamente, per la parte capitale, dal capitolo T28501 di cui alla lettera d) dell’elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011 e, per la parte corrente, dal capitolo T27501 di cui alla lettera f) dell’elenco 4 allegato al bilancio di previsione 2011. 38. La Regione, conformemente all’articolo 6 dello Statuto, al fine di sostenere la crescita della cultura della legalità, della democrazia e della salvaguardia delle libertà fondamentali, la condanna di qualsiasi forma di estremismo, intolleranza e radicalismo nei rapporti sociali e la custodia della memoria delle vittime e dei fatti che hanno caratterizzato gli eventi terroristici quale modello educazionale da trasmettere alle giovani generazioni, promuove la realizzazione del Museo delle vittime del terrorismo, di seguito denominato Museo. 39. Il Museo si configura quale struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone, in via continuativa o temporanea, opere, memorie, documenti e materiali relativi alle vittime del terrorismo per finalità di educazione, di studio e di ricerca. 40. Per le finalità di cui al comma 38, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, previa acquisizione della relazione di cui al comma 41, provvede in particolare:
b) ad individuare i servizi, primari ed aggiuntivi, del Museo.
b) i soggetti, di natura pubblica o privata, interessati al perseguimento delle finalità del Museo o comunque in possesso di materiali utili alle medesime finalità, nonché le possibili forme di partecipazione, accordo o collaborazione con gli stessi soggetti. 43. All’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011 - art. 12, comma 1, L.R. 20 novembre 2001, n. 25) sono apportate le seguenti modifiche:
b) per gli oneri derivanti dalla partecipazione della Regione alla fondazione, mediante il capitolo G14505 con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2011, pari ad euro 200.000,00.”;
b) per gli oneri derivanti dalla partecipazione della Regione alla fondazione, mediante il capitolo G14506 con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2011, pari ad euro 327.000,00.”. 45. I commi 8 e 9 dell’articolo 8 della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti) sono abrogati. 46. Il comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15, relativo a contributi all’Orchestra regionale del Lazio è sostituito dal seguente:
b) dopo la lettera t) sono inserite le seguenti:
t ter) la consulenza e l’assistenza agli operatori pubblici e privati operanti nel settore; t quater) la valorizzazione turistica del sistema turistico regionale nonché la promozione di manifestazioni e iniziative atte a stimolare flussi turistici, ivi comprese le manifestazioni tradizionali; t quinquies) il controllo della qualità dei servizi.”. 49. All’articolo 5 della l.r. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
51. Dopo il comma 5 dell’articolo 12 della l.r. 13/2007 è inserito il seguente:
b) il comma 4 dell’articolo 38 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, relativo a modifiche all’articolo 60 della l.r. 13/2007; c) il comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, relativo a modifiche concernenti l’esercizio provvisorio delle funzioni delle APT.
b) dopo la lettera n quinquies) sono aggiunte le seguenti:
n septies) la consulenza e l’assistenza agli operatori pubblici e privati operanti nel settore; n octies) la valorizzazione turistica del sistema turistico regionale nonché la promozione di manifestazioni e iniziative atte a stimolare flussi turistici, ivi comprese le manifestazioni tradizionali; n nonies) il controllo della qualità dei servizi.”. 55. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le Aziende di promozione turistica (APT), istituite dall’articolo 12 della legge regionale 15 maggio 1997, n. 9 (Nuove norme in materia di organizzazione turistica nel Lazio) e successive modifiche sono soppresse e le relative funzioni sono esercitate dall’Agenzia regionale del turismo di cui all’articolo 12 della l.r. 13/2007 e successive modifiche. 56. Ai fini dell’estinzione delle APT il Presidente della Regione nomina un commissario liquidatore per ogni APT. A decorrere dalla nomina dei commissari liquidatori cessano dalle funzioni i rispettivi commissari straordinari di cui all’articolo 60 della l.r. 13/2007. Ai commissari liquidatori è corrisposta la stessa indennità di carica dei commissari straordinari e la relativa spesa è a carico dei bilanci di ciascuna APT. 57. Entro trenta giorni dalla nomina di cui al comma 56, i commissari liquidatori con la collaborazione del collegio dei revisori contabili, trasmettono alla Regione i bilanci di liquidazione nonché l’aggiornamento dei dati risultanti dai decreti presidenziali emanati in attuazione dell’articolo 60, comma 4, della l.r. 13/2007 e dei dati riguardanti il personale in servizio. I bilanci di liquidazione sono approvati, con propria deliberazione, dalla Giunta regionale e sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR). 58. Il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle APT, in proprietà delle medesime al 31 dicembre 2010, così come risultante dai bilanci di liquidazione, è trasferito in proprietà alla Regione ed i commissari liquidatori, entro quindici giorni dalla data di approvazione dei bilanci di liquidazione, redigono apposito verbale di consegna alla Regione che subentra, a decorrere dalla data del verbale stesso, nella titolarità dei rapporti giuridici, attivi e passivi, già facenti capo alle APT. 59. A decorrere dalla data del verbale di cui al comma 58, il personale di ruolo delle APT è inquadrato nella corrispondente categoria di appartenenza e profilo professionale dei ruoli del personale della Giunta regionale ed è assegnato all’Agenzia regionale del turismo, senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro, del contratto applicato e del trattamento economico in godimento, nonché delle mansioni svolte. A tal fine la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta regionale e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale) e successive modifiche provvede all’ampliamento delle dotazioni organiche in considerazione del personale transitato. Entro sessanta giorni dalla data del trasferimento del personale, in sede di contrattazione tra le organizzazioni sindacali di categoria e la Regione, sono definite le procedure per l’eventuale ricorso alla mobilità volontaria verso gli enti locali nonché per l’eventuale assegnazione in altre strutture regionali o agenzie ed enti regionali. A seguito del subentro di cui al comma 58 gli importi iscritti nei bilanci di liquidazione a copertura delle spese per il personale delle singole APT sono imputati ai capitoli relativi alle spese del personale di ruolo della Regione. 60. A decorrere dalla data del verbale di cui al comma 58, la Regione individua le sedi degli uffici territoriali dell’Agenzia regionale del turismo di cui al comma 5 bis dell’articolo 12 della l.r. 13/2007, come inserito dal comma 51 della presente legge. 61. Espletati gli adempimenti di competenza, i commissari liquidatori cessano dall’incarico, il collegio dei revisori contabili decade ed il Presidente della Regione con propri decreti da pubblicare sul BUR, dichiara l’estinzione delle singole APT. 62. All’articolo 7 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 (Disposizioni regionali per il sostegno all’occupazione) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è sostituito dal seguente :
64. L’articolo 51 della l.r. 10/2007 è abrogato. 65. All’articolo 52 della l.r. 10/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
c) al comma 6 le parole: “da Artigiancassa S.p.A.” sono sostituite dalle seguenti: “dal soggetto gestore”; d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
b) alla lettera i) del comma 1 le parole: “ad esclusione dell’articolo 5 e dell’articolo 7, commi 2, 3 e 4” sono soppresse.
b) al comma 4, le parole: “dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “dalla data di concessione del contributo”. 69. La Regione istituisce il premio annuale denominato “Euro d’oro”, nell’ambito degli interventi volti all’attuazione del patto di stabilità regionalizzato per il rispetto dei vincoli e delle regole riguardanti la disciplina del patto di stabilità interno da parte degli enti locali del territorio regionale. 70. Il premio “Euro d’oro” è assegnato agli enti locali virtuosi che si distinguono nell’attuazione del patto di stabilità regionalizzato e nel rispetto dei relativi vincoli, attraverso la concessione di un contributo da destinare alla realizzazione di un’opera in favore della cittadinanza. 71. Agli oneri di cui al premio “Euro d’oro” si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB C22, di un apposito capitolo denominato: “Premio Euro d’oro nell’ambito dell’attuazione del patto di stabilità regionalizzato”, con uno stanziamento pari ad euro 500.000,00 per ciascuna delle annualità 2011-2013, la cui copertura è assicurata mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T28501 di cui alla lettera d) dell’elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011. 72. Al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale delle cinque province del Lazio, la Regione istituisce il “Fondo per la valorizzazione dell’identità territoriale”, con uno stanziamento complessivo pari ad euro 10 milioni a valere sul triennio 2011-2013. 73. Il fondo di cui al comma 72 è destinato al finanziamento di un intervento per provincia, finalizzato alla valorizzazione del luogo ed al miglioramento delle condizioni di vita della cittadinanza, nel rispetto dell’identità e della vocazione del territorio. 74. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, di concerto con l’Assessore competente in materia di enti locali, stabilisce i criteri e le modalità per l’accesso al fondo di cui al comma 72 e in particolare le caratteristiche tecniche dei progetti ammissibili e la tempistica per la presentazione degli stessi, tenendo conto che è ammesso a finanziamento un singolo intervento per provincia. 75. Agli oneri di cui al “Fondo per la valorizzazione dell’identità territoriale” si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB C22, di un apposito capitolo denominato: “Fondo per la valorizzazione dell’identità territoriale” con uno stanziamento pari ad euro 1 milione per l’annualità 2011, 5 milioni per l’annualità 2012 e 4 milioni per l’annualità 2013, la cui copertura è assicurata mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T28501 di cui alla lettera d) dell’elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011. 76. La Regione, al fine di prevenire il rischio di dissesto finanziario nonché le gravi situazioni di disequilibrio di bilancio da parte dei comuni, istituisce il “Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni”. 77. Il fondo di cui al comma 76 è finalizzato alla concessione di contributi straordinari per il risanamento economico-finanziario dei comuni con una situazione di rischio di dissesto finanziario riferibile, negli ultimi due esercizi finanziari, ai seguenti indicatori:
b) disequilibrio strutturale della parte corrente del bilancio; c) disavanzo di amministrazione.
b) l’istituzione e il funzionamento della commissione tecnica di supporto per la valutazione delle domande di concessione, nella cui composizione deve essere garantita la partecipazione di un dipendente regionale con qualifica dirigenziale in servizio presso le strutture organizzative interne all’assessorato competente in materia di bilancio e di due esperti in materia di gestione economica e contabile degli enti locali delle amministrazioni centrali; c) le procedure ed i parametri di controllo a cui il comune beneficiario deve sottoporsi nel biennio successivo al ricevimento dell’apposito contributo. 80. Al fine di armonizzare ed integrare la contabilità civilistica delle società strumentali in house con le previsioni della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche, tra cui quelle rese necessarie o opportune dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione) e successive modifiche e norme da essa derivate e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche ed al fine di assicurare la conformità alla normativa dell’Unione europea, la Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente della Regione, sentita la commissione consiliare competente, disciplina in modo organico ed omogeneo le modalità di gestione e di controllo ex-ante, in itinere ed ex-post delle attività e delle risorse finanziarie affidate a dette società. 81. Il comma 2 dell’articolo 14 bis della legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 (Promozione della ricerca e sviluppo dell’innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio) e successive modifiche è sostituito dal seguente:
b) lo scioglimento e la liquidazione della società ARCEA Lazio S.p.A. di cui alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 37 (Disposizioni per la progettazione, l’esecuzione, la manutenzione e la gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale e delle infrastrutture di viabilità a pedaggio. Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale) e successive modifiche; c) la cessione della partecipazione societaria Camera della Moda, oggi denominata Alta Roma SCpA, acquisita in attuazione dell’articolo 81 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24, relativo alla partecipazione della Regione all’Agenzia per la moda. “Art. 52
2. La partecipazione della Regione alla società è subordinata alla condizione che il relativo atto costitutivo e lo statuto prevedano:
b) con riguardo all’oggetto sociale, che la società operi quale strumento di attuazione delle politiche regionali dirette a favorire l’accesso al credito a favore delle piccole e medie imprese e dei soggetti di volta in volta individuati dalla Regione per il perseguimento di particolari finalità di interesse pubblico e che svolga attività di assistenza tecnica, nelle materie di propria competenza, a favore della Regione. 4. Per la concessione delle garanzie a favore dei soggetti beneficiari Unionfidi Lazio S.p.A. costituisce uno o più comitati crediti, che operano in autonomia decisionale. I comitati sono costituiti nel rispetto degli orientamenti in materia di vigilanza sul credito e comprendono, tra gli altri, almeno un dirigente regionale, nominato con decreto del Presidente della Regione, con potere di veto sulla concessione delle garanzie limitatamente agli aspetti di legittimità. 5. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, approva i piani annuali e triennali di attività adottati da Unionfidi Lazio S.p.A., in coerenza con le linee della programmazione regionale ed attribuisce le risorse finanziarie necessarie alla copertura delle spese di gestione della società mediante il capitolo C21504.”. 85. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, stabilisce, in relazione alla tassa automobilistica, che le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e successive modifiche. 86. La cartella di pagamento riferita alle sanzioni di cui al comma 85 deve contenere i dati prescritti dall’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e successive modifiche e relative disposizioni di attuazione, nonché dalle disposizioni di cui all’articolo 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente). 87. Relativamente ai tributi regionali, in materia di sanzioni amministrative tributarie si applicano, per quanto non disciplinato dal presente articolo, le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell`art. 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662), al d.lgs. 472/1997 e al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi nonché di altri tributi indiretti, a norma dell`articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662) e successive modifiche. 88. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) è sostituito dal seguente:
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“Art. 25 (Comitato dei garanti)
2. Il Comitato è costituito, nel rispetto del principio di genere, con decreto del Presidente della Regione ed è composto da: b) due componenti, di cui uno scelto fra esperti in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e l’altro tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell’organizzazione amministrativa; c) un dirigente di struttura dirigenziale di livello generale del ruolo della Giunta regionale; d) un componente dell’Organismo indipendente di valutazione.
4. Le agenzie di cui alla legge regionale 1 febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti) possono avvalersi del Comitato, previa stipula di apposita convenzione. 5. Con il regolamento di organizzazione sono disciplinate le modalità di scelta dei componenti di cui al comma 2, lettera c) e di funzionamento del Comitato stesso.”. 91. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 13 giugno 2001, n. 13 (Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori) e successive modifiche le parole: “a valere sull’esercizio finanziario in corso” sono soppresse. 92. Dopo il comma 171 dell’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011) è inserito il seguente:
b) per la spesa relativa alla costituzione del Fondo Investimenti per l’abitare di Cassa depositi e prestiti Investimenti SGR S.p.a., mediante il capitolo E61507 denominato: “Spesa per la costituzione del Fondo Investimenti per l’abitare di Cassa depositi e prestiti Investimenti SGR S.p.a.” con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2011, pari ad euro 1.000.000,00; c) per la partecipazione della Regione al Fondo Investimenti per l’abitare di Cassa depositi e prestiti Investimenti SGR S.p.a., mediante il capitolo E62524 denominato: “Partecipazione della Regione Lazio al Fondo Investimenti per l’abitare di Cassa depositi e prestiti Investimenti SGR S.p.a.” con uno stanziamento, per ciascuna delle annualità 2012 e 2013, pari ad euro 5.000.000,00.”. 94. La Regione sostiene la crescita e lo sviluppo locale attraverso il “Programma straordinario dei lavori pubblici per lo sviluppo locale”, da attuarsi tramite gli enti locali del Lazio o le loro articolazioni territoriali e la cui dotazione finanziaria, per il triennio 2011-2013, è pari ad euro 60.000.000,00. 95. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, sentito il parere della commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità del programma di cui al comma 94.
b) di cui al capitolo C12520, a valere sugli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013, per euro 45.000.000,00. 98. In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti che rivestano incarichi di componente degli organi degli enti pubblici dipendenti dalla Regione trasmettono alla Presidenza della Regione una dichiarazione circa la sussistenza di una delle cause di cui al comma 97. Sulla base delle dichiarazioni pervenute, il Presidente della Regione accerta la sussistenza di una delle cause di cui al comma 97 e, con propri decreti, dichiara la decadenza del componente nominato e provvede alla nomina del nuovo componente secondo quanto previsto dall’articolo 55 dello Statuto. 99. Le disposizioni di cui al comma 97 si applicano alle società e agli altri enti privati a partire dal primo rinnovo degli organi successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 100. Le disposizioni di cui ai commi 97 e 98 si applicano, altresì, ai commissari ad acta e straordinari nominati dalla Regione negli enti di cui al medesimo comma 97. 101. Alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
b) al comma 9 dell’articolo 20 le parole: “ridotto del 50 per cento” sono soppresse; c) al comma 6 dell’articolo 38 le parole da: “a persone esterne” a: “concrete esperienze di lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “ai soggetti indicati dal presente comma. Gli incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate, per almeno un quinquennio, anche presso pubbliche amministrazioni, ivi compresa l’amministrazione regionale, nella posizione funzionale prevista per l’accesso alla dirigenza e siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 16, comma 2. Per la durata dell’incarico i dipendenti appartenenti ai ruoli dell’amministrazione regionale sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.”.
b) al comma 2 le parole: “Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui al comma 1, ivi compresa la facoltà di riservare una percentuale dei predetti immobili a favore delle fasce sociali più deboli.” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale, con regolamento di attuazione e integrazione adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, disciplina i criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui al comma 1.”; c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
104. Il comma 34 dell’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22, relativo ai beni immobili non soggetti a dismissione, è sostituito dal seguente:
a) l’articolo 18 (Dismissione del patrimonio immobiliare facente parte del fondo comune di investimento immobiliare chiuso di cui all’articolo 24, comma 4, lettera a), della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 concernente il riordino del Servizio sanitario regionale, e successive modifiche) della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29; b) l’articolo 48 (Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 e all’articolo 36 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11, relativi alla dismissione del patrimonio immobiliare di cui all’articolo 24 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4; c) l’articolo 35 (Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 relativo alla dismissione del patrimonio immobiliare facente parte del fondo comune di investimento immobiliare chiuso di cui all’articolo 24, comma 4, lettera a), della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 concernente il riordino del Servizio sanitario regionale, e successive modifiche) della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11; d) l’articolo 16 (Abrogazione dell’articolo 18, comma 14 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2003”) della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2; e) l’articolo 36 (Dismissione del patrimonio immobiliare facente parte del patrimonio pro-indiviso delle Aziende USL del Lazio di cui all’articolo 24 della l.r. 18/1994) della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11; f) l’articolo 16 (Valorizzazione del patrimonio della “GEPRA comunione delle ASL del Lazio”) della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27. 106. Per le procedure di alienazione del patrimonio immobiliare pro-indiviso delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) attivate ai sensi dell’articolo 17, commi 6 e seguenti e dell’articolo 18 della l.r. 29/2003 e successive modifiche, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme ivi previste. 107. Nelle more dell’approvazione di un’organica disciplina normativa in materia di cinema ed audiovisivo la Regione, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di cultura e previa acquisizione del parere della commissione consiliare permanente competente in materia di cultura, individua gli interventi da realizzare nel corso dell’esercizio finanziario 2011 ed indica, in particolare:
b) le tipologie degli interventi e le relative priorità; c) le modalità ed i criteri di concessione degli aiuti. 109. Agli oneri di cui ai commi 107 e 108 si provvede:
b) per l’attuazione degli interventi di parte capitale, mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB G12, del capitolo denominato: “Fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo (parte capitale)”, con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2011, pari ad euro 15 milioni, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T28501 di cui alla lettera b) dell’elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011.
112. Il BUR costituisce una delle parti essenziali del sito ufficiale della Regione, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e successive modifiche, e la sua pubblicazione è curata dalla struttura amministrativa della Giunta regionale cui competono la direzione, la redazione e la gestione del BUR. 113. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 12 della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali, gli atti amministrativi della Regione sono pubblicati sul BUR in forma integrale, fatto salvo il rispetto dei principi di pertinenza, indispensabilità, necessità e non eccedenza nel trattamento dei dati personali eventualmente contenuti negli atti medesimi, ai sensi degli articoli 3 e 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). La pubblicazione in forma integrale degli atti amministrativi della Regione sul BUR costituisce forma di soddisfacimento del diritto di accesso ai documenti, in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 (Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa) e successive modifiche e ha efficacia notiziale, fatta salva la facoltà degli organi della Regione di disporre in merito all’efficacia legale della pubblicazione sul BUR dei propri atti amministrativi. 114. Le modalità tecnologiche volte a garantire la formazione, l’integrità, l’autenticità e la conservazione a norma di legge dell’edizione informatica originale del BUR nonché le modalità di gestione, anche contabile, sono stabilite con regolamento di attuazione e integrazione, approvato dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, che disciplina in particolare:
b) l’aggiornamento delle modalità tecnologiche di inserimento del BUR in rete al variare delle norme vigenti in materia di diplomatica del documento informatico, con particolare riferimento al rispetto delle norme contenute nel d.lgs. 82/2005; c) le modalità per la trasmissione in via telematica degli atti digitali nativi destinati alla pubblicazione; d) le garanzie da adottare a tutela della sicurezza delle procedure di cui alla lettera c) e dell’autenticità e integrità del contenuto degli atti digitali pubblicandi; e) le garanzie da adottare in riferimento all’esatta identificazione del mittente dei documenti digitali nativi contenenti gli atti inviati alla redazione del BUR per la pubblicazione; f) le modalità di rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico), con particolare riferimento ai capi VI e VII; g) le modalità di archiviazione e di conservazione dei documenti digitali nativi contenenti i testi pubblicati sul BUR; h) le misure di sicurezza logiche, fisiche e organizzative da osservarsi, nel corso del procedimento finalizzato alla pubblicazione sul BUR, a garanzia del corretto trattamento dei dati personali tutelati dal d.lgs.196/2003; i) le modalità di gestione contabile del BUR; l) le modalità di consultazione del BUR nonché la fissazione degli importi dei contributi dovuti per l’invio per posta cartacea o telematica di una stampa dell’atto di interesse ai sensi del comma 117. 116. Nel BUR sono pubblicati tutti gli atti la cui pubblicazione su questo strumento è resa obbligatoria dagli ordinamenti dell’Unione europea, statale e regionale, anche se provenienti da privati e, in particolare, i seguenti atti:
b) le deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionali; c) i provvedimenti degli organi regionali di direzione politica nonché dei dirigenti regionali per i quali sia prevista la pubblicazione da leggi, regolamenti ovvero dal dispositivo dei provvedimenti stessi; d) gli atti degli enti locali adottati nell’esercizio di funzioni delegate dalla Regione ovvero nell’esercizio di funzioni proprie, per i quali sia prevista dalle norme vigenti la pubblicazione stessa; e) atti di enti pubblici la cui pubblicazione, ritenuta di particolare interesse per la Regione, sia disposta dal Presidente della Regione; f) le leggi ed i decreti dello Stato di interesse della Regione; g) le circolari la cui divulgazione sia ritenuta opportuna ai fini di una più diffusa pubblicità; h) le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi regionali e statali coinvolgenti la Regione in conflitti di attribuzioni o che dichiarino la illegittimità costituzionale di leggi regionali; i) le ordinanze con cui gli organi giurisdizionali sollevino questioni di illegittimità costituzionali di leggi regionali; l) gli atti di organi statali la cui pubblicazione, ritenuta di particolare interesse per la Regione, sia disposta dal Presidente della Regione; m) gli annunzi e gli altri avvisi di cui, a norma delle vigenti disposizioni, è obbligatoria la pubblicazione nel foglio annunzi legali delle province del Lazio e le inserzioni concernenti concorsi, avvisi e bandi. 118. Le leggi e i regolamenti regionali sono pubblicati entro dieci giorni rispettivamente dalla data di promulgazione e dalla data di emanazione. I testi pubblicati sul BUR si presumono conformi all’originale e costituiscono il testo legale dell’atto normativo stesso sino a quando non se ne provi l’inesattezza mediante esibizione dell’originale o di copia conforme all’originale. 119. Gli originali delle leggi e dei regolamenti regionali, muniti del visto e del timbro del Presidente della Regione, sono inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione conservata presso la Presidenza della Regione. 120. La pubblicazione degli atti degli enti pubblici ovvero di altri soggetti, qualora obbligatoria, non comporta oneri per i richiedenti. 121. Fatto salvo quanto previsto dal comma 122, sono abrogate:
b) il comma 22 dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27, relativo a modifiche concernenti la pubblicazione e la diffusione del BUR; c) l’articolo 11 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, relativo a modifiche concernenti la pubblicazione e la diffusione del BUR. 123. All’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
b) al comma 22 le parole: “entro il termine del 31 agosto 2011” sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine del 31 luglio 2012”; c) al comma 23 le parole: “dei provvedimenti di cui al comma 22” sono sostituite dalle seguenti: “del provvedimento di ricognizione di cui al comma 22”; d) al comma 24 le parole: “i conseguenti provvedimenti, ivi compresa la revoca dell’autorizzazione all’esercizio o dell’accreditamento istituzionale, secondo quanto previsto dalla l.r. 4/2003.” sono sostituite dalle seguenti: “la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio e/o il diniego dell’accreditamento istituzionale, entro il medesimo termine del 31 luglio 2012, indicato al comma 22.”.
b) qualora si tratti di strutture soggette a processi di riconversione comportanti modifiche strutturali e/o tecnologiche, fermi restando i requisiti organizzativi, trasmettere alla Regione e alle ASL territorialmente competenti, mediante la piattaforma applicativa informatica, entro il 31 ottobre 2011, un piano di adeguamento e relativo crono programma degli interventi necessari per l’acquisizione dei requisiti per l’autorizzazione e l’accreditamento delle nuove attività assistenziali, a integrazione della documentazione già trasmessa. Le ASL valutano il piano e il crono programma, indicando le eventuali prescrizioni finalizzate a garantire il regolare svolgimento dell’attività assistenziale, anche a carico del Servizio sanitario regionale, in condizioni di sicurezza per i pazienti e successivamente trasmettono alla Regione la valutazione finale in ordine alla fattibilità del piano, alla congruità del crono programma e alla eventuale necessità di sospensione di tutta o parte dell’attività assistenziale con riferimento alla tipologia dei requisiti mancanti; c) qualora dichiarino il possesso dei requisiti producono attraverso la piattaforma applicativa informatica, la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati, nei termini e con le modalità stabilite con apposito provvedimento da adottarsi entro il 31 gennaio 2011.”;
14 ter. Le strutture che, entro la data del 31 maggio 2011, hanno trasmesso, mediante la piattaforma informatica, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare o del legale rappresentante, attestante l’intervenuta acquisizione di tutti i requisiti tecnologici e strutturali che, in base alle dichiarazioni precedentemente rese, risultavano mancanti, sono inserite nel provvedimento amministrativo di ricognizione previsto dall’articolo 1, comma 22, della l.r. 3/2010 e successive modifiche, ai sensi e per gli effetti ivi previsti.”.
b) i commi 6, 7, 8, 9 e 13 sono abrogati. 127. La Regione, al fine di garantire l’adozione di misure idonee a contrastare l’emergenza rifiuti, istituisce:
b) per le spese in conto capitale, un apposito capitolo, nell’ambito dell’UPB E32, denominato: “Spese connesse all’emergenza rifiuti – parte capitale”, con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2011, pari ad euro 1 milione, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo E32510. 129. Nell’ambito del ruolo della Regione quale ente che ha aderito alla sperimentazione riferita al processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni di cui al decreto legislativo attuativo degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione) e successive modifiche, è istituito il Sistema informativo degli investimenti e dei fondi della Regione Lazio, di seguito denominato Sistema. 130. Il Sistema è costituito da un insieme integrato di flussi informativi relativi agli investimenti pubblici e provvede, coordinandosi con i relativi Sistemi informativi nazionali e regionali, al monitoraggio e alla gestione delle informazioni sull’attuazione delle politiche socio-economiche relative ai programmi d’investimento pubblici. 131. La Giunta regionale, con successiva deliberazione, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, sentita la commissione consiliare competente, definisce l’ambito di applicazione, i criteri e le modalità di funzionamento del Sistema. 132. Agli oneri di cui al Sistema si provvede mediante uno stanziamento pari ad euro 200.000,00, per ciascuna delle annualità 2011 e 2012, nell’ambito dello stanziamento del capitolo T19501. 133. Dopo il comma 1 dell’articolo 41 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) sono aggiunti i seguenti:
b) per gli impegni assunti nei confronti di altre pubbliche amministrazioni, a condizione che queste ultime abbiano assunto l’impegno giuridicamente vincolante nei confronti di soggetti terzi.
135. Per le finalità di cui al comma 134, la Giunta regionale, con regolamento di attuazione e integrazione, adottato ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto:
b) descrive gli adempimenti cui i CAA sono tenuti nello svolgimento dell’attività istruttoria relativa a ciascun procedimento di cui alla lettera a), ivi compresi gli adempimenti relativi al rilascio, nei confronti dei soggetti esercenti l’attività agricola, della certificazione della data di inoltro dell’istanza all’amministrazione competente ai fini della decorrenza del termine per l’adozione del provvedimento finale nonché al rilascio della certificazione dell’eventuale decorso del termine di conclusione del procedimento.
1 ter. L’organo di vigilanza di cui all’articolo 41, comma 9, del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche, in sede di ricorso avverso il giudizio relativo alla mansione specifica, per la conferma, la modifica o la revoca del giudizio, si avvale degli accertamenti sanitari effettuati dalla commissione medico-legale di cui al comma 1 bis e trasmette all’uopo alla stessa commissione tutta la documentazione sanitaria, relativa al lavoratore interessato, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).”. 139. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia pubblica residenziale) dopo le parole: “provincia di riferimento.”, sono inserite le seguenti: “A seguito della scissione,”. 140. Dopo il comma 7 dell’articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive modifiche è inserito il seguente:
142. Agli oneri di cui al comma 141 si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB B32, di un apposito capitolo denominato: “Iniziative di riqualificazione del territorio del centro storico di Roma” con uno stanziamento pari ad euro 500 mila per ciascuna delle annualità 2011 e 2012, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo B32510. 143. La Regione promuove lo sviluppo delle imprese attraverso il “Programma straordinario finalizzato al miglioramento e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a favore dei comuni o enti locali con insediamenti produttivi e commerciali”, da attuarsi tramite gli enti locali del Lazio o le loro articolazioni territoriali e la cui dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2011, è pari ad euro 8.000.000,00. 144. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’Assessore alle attività produttive e politiche dei rifiuti, sentito il parere della commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità del programma di cui al comma 143. 145. Agli oneri di cui al comma 143 si provvede mediante le disponibilità di cui al capitolo B22501 per euro 8.000.000,00, a valere sull’esercizio finanziario 2011. 146. All’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 19 dopo le parole: “commi 20, 21, 22” sono inserite le seguenti: “, 22 bis”; b) dopo il comma 22 è inserito il seguente:
b) i criteri per l’individuazione degli enti locali interessati e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti nel procedimento di VAS; c) criteri ulteriori e compatibili con quelli previsti dal d.lgs. 152/2006, per l’individuazione dei piani o programmi da sottoporre a VAS; d) i casi in cui è obbligatorio, in sede di procedura di VAS, l’utilizzo dei pareri e della documentazione già acquisita in sede di verifica di assoggettabilità a VAS.”. 147. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall’articolo 1, comma 22 bis, della l.r. 14/2008, come modificato dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni delle deliberazioni della Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 363 e 5 marzo 2010, n. 169, relative a disposizioni in materia di VIA e di VAS. 148. La Regione, in armonia con gli articoli 7 e 9 dello Statuto, al fine di garantire la continuità degli interventi di manutenzione, conservazione e valorizzazione, nonché di fruizione del patrimonio culturale e ambientale del Parco archeologico-ambientale di Vulci, concede un contributo straordinario al Comune di Montalto di Castro (VT), di importo pari ad euro 500 mila, attraverso un incremento dello stanziamento di cui al capitolo G24553 del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio 2011. 149. Alla copertura degli oneri di cui al comma 148 si provvede mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T28501 di cui alla lettera d) dell’elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011. 150. E’ istituito l’elenco regionale delle manifestazioni popolari a carattere storico e culturale nelle quali è previsto l’impiego di animali. 151. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, approva un regolamento di attuazione contenente i criteri e le modalità di iscrizione all’elenco di cui al comma 150. 152. Le manifestazioni svolte da almeno dieci anni sul territorio regionale, anche in modo non continuativo, sono iscritte automaticamente all’elenco di cui al comma 150. Le singole edizioni delle manifestazioni iscritte al medesimo elenco sono autorizzate dal comune ove si svolgono, previo parere favorevole dell’azienda sanitaria locale, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 151. L’iscrizione all’elenco costituisce requisito necessario per l’accesso ai contributi regionali. 153. Il comma 3 dell’articolo 65 bis della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) va interpretato nel seguente modo: “Ai fini di cui al comma 3, ai titoli abilitativi edilizi e successive varianti, ivi comprese quelle aventi ad oggetto le variazioni previste dall’articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull’attività ubanistico-edilizia), sempre che le richieste di titolo abilitativo siano pervenute entro la data di cui al comma 2, ed anche se i relativi titoli siano stati rilasciati successivamente a tale data, si applicano le disposizioni previste rispettivamente dagli strumenti urbanistici vigenti ovvero, nei comuni sprovvisti di pianificazione urbanistica, alle zone poste al di fuori del perimetro dei centri abitati, quelle previste dall’articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 24, concernente la disciplina urbanistico-edilizia nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici generali, e successive modifiche.”. 154. Nelle more dell’approvazione di una legge organica in materia, la Giunta regionale adotta, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, un programma di attività relativo ad interventi di natura socio assistenziale destinati a pazienti affetti da malattia di Alzheimer o altre forme di demenza e a sostegno delle loro famiglie. 155. Per la realizzazione del programma di cui al comma 154, viene destinata una somma fino ad euro 500 mila per spese di investimento, a valere sul capitolo H42518, esercizio finanziario 2011, ed una somma pari ad euro 2 milioni per spese di natura corrente, a valere sul capitolo H41584, esercizio finanziario 2011. 156. La Regione, ai sensi degli articoli 7 e 9 dello Statuto, promuove: a) la conoscenza e la valorizzazione del territorio regionale, monumentale, storico-artistico e paesaggistico dei luoghi della memoria del Risorgimento nell’ambito di un progetto unitario di recupero culturale identitario; b) lo studio e la ricerca degli eventi che si sono svolti nei luoghi del Risorgimento; c) la divulgazione, soprattutto a livello scolastico, della conoscenza dei luoghi risorgimentali del Lazio. 157. Sono luoghi della memoria del Risorgimento nel territorio della regione i siti in cui si sono svolti accadimenti storici significativi nel periodo che va dal 1815 al 1870. 158. La Giunta regionale individua i siti di cui al comma 157 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere di una commissione formata da tre esperti di storia risorgimentale nominati dall’Assessore regionale competente in materia di cultura sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di cultura. 159. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 156 la Regione eroga contributi ai soggetti di cui al comma 160 per la realizzazione dei seguenti interventi: a) censimento e catalogazione dei beni culturali; b) istituzione di centri di documentazione museali o altri servizi culturali che favoriscano il carattere permanente delle ricerche; c) istituzione di parchi archeologici e culturali ai sensi dell’articolo 31 ter della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico) e successive modifiche; d) studi e ricerche a carattere storico, documentario, architettonico ed artistico; e) progetti mirati alla conservazione, al potenziamento, al collegamento e alla valorizzazione delle strutture e dei servizi culturali e museali già presenti sul territorio; f) progetti divulgativi e didattici. 160. Possono beneficiare dei contributi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 159 le province ed i comuni nei cui confini siano siti i luoghi del Risorgimento nonché altri enti pubblici interessati e le associazioni culturali senza scopo di lucro. 161. Ai fini della concessione ed erogazione dei contributi, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di cultura, stabilisce con propria deliberazione: a) i criteri e le priorità per il finanziamento dei progetti; b) l’importo e la percentuale massima dei contributi, concedibili in misura comunque non superiore all’80 per cento del costo complessivo dell’iniziativa finanziabile; c) le modalità di erogazione dei contributi concessi; d) le modalità di effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi e sullo stato di attuazione delle iniziative, fatto salvo quanto previsto dal comma 163. 162. Per la concessione dei contributi i soggetti richiedenti, entro il 30 novembre di ogni anno, presentano apposita domanda alla direzione regionale competente in materia di cultura unitamente al programma dettagliato degli interventi che si intendono realizzare corredato delle relative previsioni di spesa. 163. I beneficiari dei contributi, entro e non oltre il primo trimestre dell’anno successivo a quello in cui sono stati erogati i contributi, presentano alla direzione regionale competente in materia di cultura un rendiconto dettagliato degli interventi realizzati e delle spese sostenute. La mancata presentazione del rendiconto nei termini prescritti nonché l’irregolare destinazione totale o parziale delle somme erogate comportano la revoca totale o parziale del contributo concesso. 164. Per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 159 è istituito un apposito capitolo denominato “Interventi per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione del Risorgimento del Lazio”, nell’ambito dell’UPB G23, con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2011, pari ad euro 100.000,00, la cui copertura finanziaria è garantita mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T27501 di cui alla lettera f) dell’elenco n. 4, allegato al bilancio di previsione 2011. 165. La Regione, all’interno del piano regionale della prevenzione 2010-2012, promuove misure atte ad incentivare la diagnosi precoce dei portatori della malattia celiaca nel territorio regionale attraverso un sistema di rete creato in attuazione del piano regionale di prevenzione, anche attraverso un piano di sensibilizzazione e di comunicazione della popolazione nel territorio regionale. 166. Dopo il comma 9 dell’articolo 3 ter della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale), come da ultimo modificata dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 3 agosto 2011, è inserito il seguente: “9 bis. Per i comuni ad alta tensione abitativa, nel caso di procedure di evidenza pubblica, anche in corso, finalizzate al reperimento di alloggi ed aree da destinare all’edilizia sociale e all’edilizia residenziale pubblica, le procedure di adozione e di eventuali controdeduzioni alle varianti allo strumento urbanistico dei progetti e dei programmi urbanistici di cui al presente articolo, sono approvate dal consiglio comunale con propria deliberazione, previe conferenze dei servizi convocate dal responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche con la partecipazione delle amministrazioni interessate dall’intervento, ivi compresa la Regione e le amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, qualora l’intervento sia ricompreso all’interno di aree di interesse culturale, ambientale o comunque vincolate. Le varianti urbanistiche contenute nei progetti e programmi sono approvate con deliberazione della Giunta regionale. Le procedure previste dal presente comma devono in ogni caso concludersi entro il 31 gennaio 2015.”. 167. Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 21/2009, come da ultimo modificata dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 3 agosto 2011, è sostituito dal seguente:
169. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell’Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto in particolare di quanto disciplinato ai commi 170 e 171. 170. I contributi di cui al comma 169 esentati dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L. 142 del 14 maggio 1998. 171. I contributi di cui al comma 169, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono europee L. 83, del 27 marzo 1999, oppure sia giustificato ritenere che siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea. 172. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, li 13 Agosto 2011
|
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |