SOMMARIO Art. 1 (Garante dell’infanzia) Art. 2 (Funzioni) Art.3 (Relazioni agli organi istituzionali) Art. 4 (Struttura organizzativa) Art. 5 (Nomina, incompatibilità e revoca) Art. 6 (Trattamento economico) Art. 7 (Disposizioni finanziarie)
Art. 1 (Garante dell’infanzia)
1. E' istituito presso il Consiglio regionale del Lazio il garante dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominato garante, al fine di assicurare la piena attuazione dei diritti riconosciuti alle persone minori di età. 2. Il garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
1. Il garante svolge le seguenti funzioni: a) vigila sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e delle altre convenzioni internazionali di tutela dei soggetti in età evolutiva e sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative nazionali, affidate alla competenza della Regione e degli enti locali; b) vigila sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo- assistenziali, in strutture residenziali, in ambienti esterni alla propria famiglia al fine di segnalare ai servizi sociali ed all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati d'ordine assistenziale o giudiziario; c) diffonde la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; d) vigila sulle attività delle strutture sanitarie, sociali e socio-assistenziali convenzionate con la Regione o da essa accreditate, per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; e) promuove la formazione di persone idonee a svolgere attività di tutela e di curatela ed assicura consulenza e sostegno ai tutori o ed ai curatori nominati; f) promuove, in collaborazione con gli enti locali e con le organizzazioni del privato sociale, iniziative per la tutela dei diritti dei minori, in particolar modo con riferimento alla prevenzione ed al trattamento dell'abuso; g) esprime anche, su richiesta degli organi regionali, pareri sulle proposte di atti normativi e di indirizzo riguardanti i minori e formula proposte in ordine a provvedimenti normativi o amministrativi da adottarsi; h) svolge attività di consulenza nei confronti dei tutori e curatori; i) segnala, alle competenti amministrazioni pubbliche, fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo ed urbanistico; l) accoglie le segnalazioni provenienti da persone, anche di minore età, dalle famiglie, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti dei minori fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti ed intervenendo presso le autorità competenti per assicurare la migliore tutela ed il sostegno necessario; m) collabora, in collegamento con l'osservatorio regionale per l'infanzia, con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi all'infanzia ed all'adolescenza e diffonde la conoscenza dei relativi diritti; n) vigila sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche sotto i profili della percezione e della rappresentazione infantile e segnala all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti le eventuali trasgressioni; o) predispone iniziative per facilitare la creazione di un nuovo rapporto tra minori ed informazione con l'intento di sviluppare nei minori capacità critiche e di suscitare nei media una maggiore sensibilità e rispetto verso l'infanzia al fine di difenderne i diritti e tutelarne l'immagine; p) promuove programmi di sensibilizzazione, di formazione per gli operatori e di analisi relative al fenomeno della pedofilia nonché iniziative tese a sviluppare nei minori la consapevolezza della percezione degli abusi subiti, con particolare riferimento a quelli di carattere sessuale. 2. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, gli interventi diretti alla tutela di diritti ed interessi individuali di minori sono effettuati in accordo, ove possibile, con la famiglia della persona di minore età. 3. Il garante, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, può: a) intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 (Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa); b) raccomandare l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle amministrazioni competenti. 4. Il garante, ove rilevi gravi situazioni di rischio o di danno per i minori, provvede a denunciarle alle autorità competenti ed a riferirle agli organi della Regione. 5. Il garante e il difensore civico regionale coordinano la propria attività e collaborano in relazione a situazioni di interesse comune.
Art. 3 (Relazioni agli organi istituzionali)
1. Il garante: a) riferisce di norma ogni sei mesi alla Giunta regionale ed alla commissione consiliare permanente competente in materia di servizi sociali sull’attività svolta; b) presenta una relazione annuale al Consiglio regionale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nella regione, sui servizi esistenti e sulle risorse utilizzate in cui illustra al Consiglio regionale medesimo le attività svolte e quelle in programma per l’anno successivo. 2. La relazione di cui al comma 1, lettera b) è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).
Art. 4 (Struttura organizzativa)
1. Per I'espletamento della propria attività il garante si avvale di apposita struttura organizzativa istituita ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche. Tale struttura può essere articolata in sedi decentrate a livello provinciale e deve essere dotata di figure professionali adeguate ai compiti da svolgere ed in particolare di psicologi, di assistenti sociali e di esperti in pedagogia. 1bis. (2) 2. Per I'espletamento delle funzioni del garante la struttura di cui al comma 1 opera in collegamento con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori, si avvale anche della collaborazione della struttura di supporto al difensore civico regionale, nonchè per studi e indagini sulla situazione minorile, dell'osservatorio regionale sull'infanzia. 3. Per lo svolgimento della propria attività, il garante può avvalersi, previa intesa con i comuni e le aziende sanitarie locali, della collaborazione dei servizi sociali dei comuni e dei servizi del dipartimento materno-infantile delle ASL.
Art. 5 (Nomina, incompatibilità e revoca)
1. Il garante è eletto dal Consiglio regionale con le medesime modalità previste per l’elezione del difensore civico regionale; dura in carica cinque anni può essere rieletto una sola volta. 2. Il garante è scelto tra persone che dispongano di particolare competenza nel settore della tutela dei diritti dei minori e dell’infanzia, esperienza nel campo del sostegno all’infanzia, della prevenzione del disagio sociale e dell’intervento sulla devianza minorile ovvero che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di particolare responsabilità e rilievo nell’ambito delle materie sociali. (3) 3. La carica di garante è incompatibile con quella di: a) membro del Parlamento, ministro, consigliere ed assessore regionale provinciale e comunale; b) direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere; c) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica nonché amministratore o dirigente di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione. 4. Oltre a quanto previsto dal comma 3, la carica di Garante è incompatibile con lo svolgimento di un’attività che possa presentare un conflitto d’interessi con le attribuzioni proprie della medesima carica e, in ogni caso, con un’attività di lavoro subordinato a tempo pieno. (4) 5. Il conferimento della carica di garante a dipendenti sia regionali che di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. 6. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui ai commi 3 e 4, il Presidente del Consiglio regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni, e se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine della sostituzione. 7. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta con la medesima maggioranza prevista per l’elezione e con le stesse modalità, può revocare il garante per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.
Art. 6 (Trattamento economico)
1. Al garante è attribuita un’indennità mensile per dodici mensilità, pari al 50 per cento dell’indennità di carica mensile lorda spettante al consigliere regionale.(5) [1. AI garante spettano l'indennità di funzione, il rimborso spese di trasporto ed il trattamento di missione nel limite del 60 per cento di quanto spetta ai consiglieri regionali e secondo le modalità per gli stessi previste]. 1bis. Al garante che, per ragioni connesse all’esercizio delle proprie funzioni, si reca in missione spetta il rimborso spese previsto per i consiglieri regionali. (6)
Art. 7 (7) (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui alla presente legge, nel bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2002 è istituito, nell’ambito dell’unità previsionale di base R11, apposito capitolo denominato "Spese per il garante dell'infanzia e dell'adolescenza", con lo stanziamento di euro 103.291,00 in termini di competenza e cassa. 2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti previsti all’unità previsionale di base T21. 3. Alla determinazione della spesa per gli esercizi finanziari successivi si provvede con le rispettive leggi di bilancio. Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 novembre 2002, n. 32, S.O. n. 7 (2) Comma inserito dall'articolo 78, comma 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 e poi abrogato dall'articolo 14, comma 7, lettera c) della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (3) Comma sostituito dall'articolo 186, comma 8, lettera a) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4
(4) Comma sostituito dall'articolo 17, comma 68 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 (5) Comma modificato dall'articolo 186, comma 8, lettera b) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 e poi sostituito dall'articolo 2, comma 15, lettera a) della legge regionale 16 novembre 2015, n. 15; tale sostituzione si applica a decorrere dal rinnovo degli organi successivo alla data di entrata in vigore della stessa l.r. 15/2015 (6) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 15, lettera b) della legge regionale 16 novembre 2015, n. 15; tale modifica si applica a decorrere dal rinnovo degli organi successivo alla data di entrata in vigore della stessa l.r. 15/2015 (7) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con il capitolo di spesa R11900
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