Art. 1 (Finalità)
1. La Regione, in conformità alle disposizioni sancite dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 47 e 53 della Costituzione e a quanto stabilito dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989", riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e istituzione privilegiata per la nascita, la cura e l’educazione dei figli, per l’assistenza ai suoi componenti e per la solidarietà tra le generazioni. Ogni intervento di cui alla presente legge va riferito all’ambito familiare come luogo di vita di ciascuno dei suoi membri. 2. La Regione, pertanto, nell’ambito delle competenze definite con la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e in applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 e dei principi fondamentali introdotti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, attua, con il concorso degli enti locali, una politica organica volta a sostenere la famiglia nel libero svolgimento delle proprie funzioni sociali.
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione, nell’esercizio della propria attività di indirizzo, coordinamento e programmazione, persegue i seguenti obiettivi: a) garantire il diritto di ciascuno a formare un nuovo nucleo familiare, rimuovendo ostacoli di ordine abitativo, lavorativo ed economico; b) riconoscere il valore della maternità e della paternità, incoraggiando la procreazione libera e consapevole anche mediante interventi volti a superare eventuali limitazioni di carattere economico e sociale; c) salvaguardare la gravidanza e il nascituro dal momento del concepimento al parto, attivando i servizi atti a soddisfare le esigenze, anche di ordine psicologico, dei genitori ed a prevenire le cause che possono indurre la madre ad interrompere la gravidanza; d) corresponsabilizzare i genitori nella cura e nell’educazione dei figli e nella formazione della loro personalità sotto l’aspetto psicologico, sociale e culturale; e) garantire ai pazienti ricoverati presso presidi ospedalieri pubblici e privati il benessere psicoaffettivo e la continuità del rapporto con i propri familiari, anche attraverso la promozione ed il sostegno di appositi servizi; f) realizzare una diffusa informazione sulle modalità relative all’affido ed all’adozione nazionale ed internazionale e sostenere le famiglie che accolgono i minori, promuovendo e sostenendo le iniziative tese all’adozione di bambini disabili; g) assicurare la tutela, l’assistenza e la consulenza a favore dei componenti del nucleo familiare che subiscono maltrattamenti, in particolare dei minori vittime di abusi e di violenza sessuale o di altro tipo; h) sviluppare iniziative di solidarietà alle famiglie nel cui nucleo sono presenti disabili, finalizzate ad agevolare il loro mantenimento nell’ambito familiare; i) attivare servizi che facilitino la permanenza dell’anziano all’interno del nucleo familiare per incrementare i rapporti intergenerazionali; l) riconoscere il valore sociale del lavoro domestico, in quanto essenziale per la vita delle famiglie e per la società, proteggendone lo svolgimento mediante la stipula di specifici contratti di assicurazione contro i rischi infortunistici; m) rendere compatibili, anche attraverso l’estensione e la diversificazione dei servizi, le esigenze derivanti dagli impegni di studio e di lavoro dei coniugi con quelle connesse alle responsabilità familiari e promuovere le pari opportunità e la piena condivisione del carico del lavoro domestico e di cura dei figli tra donne e uomini; n) tutelare e promuovere i diritti delle persone e delle famiglie immigrate e quelli delle famiglie dei lavoratori emigrati di ritorno che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale; o) definire gli standards dei servizi residenziali per minori; p) assicurare la realizzazione da parte degli enti locali di iniziative finalizzate al sostegno ai nuclei familiari di persone immigrate per consentire l’inserimento nel ciclo scolastico–educativo dei minori; q) rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale, allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del fanciullo.
Art. 3 (Perseguimento degli obiettivi)
1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, nell’ambito del piano socio-assistenziale previsto dall’articolo 46 della l.r. 38/1996, determina gli interventi da attuare nel triennio di riferimento, le aree oggetto di progetti–obiettivo e di azioni programmatiche, le modalità per il coordinamento e l’integrazione dei servizi di assistenza sociale con gli altri servizi del territorio, nonché le risorse disponibili per ciascun intervento. 2. [Ai fini degli interventi previsti dalla presente legge l’ordine di priorità degli aventi titolo è stabilito sulla base del quoziente familiare definito secondo i seguenti elementi: a) reddito complessivo del nucleo familiare al netto dell’IRPEF; b) numero dei componenti della famiglia ivi compreso il figlio concepito; c) presenza nel nucleo familiare di: 1) soggetto portatore di handicap fisico e/o psichico; 2) anziano convivente non autosufficiente o parzialmente non autosufficiente; 3) soggetto in situazione di particolare disagio psico-fisico.](1.1)
3. Nelle more dell’adozione del nuovo piano socio–assistenziale, la Giunta regionale, in coerenza con le indicazioni della programmazione nazionale e nel rispetto delle disposizioni della presente legge, individua con propria deliberazione, previo parere della conferenza permanente regione-autonomie locali, sentite le competenti commissioni consiliari e l’Osservatorio di cui all’articolo 10, gli interventi ritenuti prioritari ed i criteri per la loro attuazione, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei capitoli del bilancio regionale di cui all’articolo 13.
Art. 4 (Criteri generali di valutazione degli interventi)
1.La Regione: a) valuta, nella definizione delle politiche regionali, comprese quelle tariffarie e dell'accesso ai servizi, la differente situazione economico-sociale derivante alle famiglie dal numero dei componenti a carico dei produttori di reddito; b) modula le politiche fiscali di sua competenza anche tenendo conto del criterio di cui alla lettera a); c) incentiva e sostiene, anche economicamente, gli enti locali singoli e/o associati, nonché le aziende sanitarie e di trasporto che definiscono qualificate iniziative in attuazione della presente legge; d) crea forme di integrazione tra servizi pubblici, iniziativa privata, reti informali di solidarietà, strutture di privato sociale, attraverso una azione di coordinamento, di controllo e di indirizzo svolta dalle strutture pubbliche.
Art. 5 (Benefici per la formazione di nuove famiglie)
1. Al fine di facilitare la formazione di nuove famiglie, la Regione prevede: a) prestiti senza interessi o a tasso agevolato per le esigenze familiari conseguenti al matrimonio, ivi compreso l’acquisto della prima casa, sulla base di convenzioni con istituti bancari, finanziari ed enti previdenziali ed assicurativi; b) una riserva pari al 20 per cento sui programmi d’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa per la locazione di alloggi alle giovani coppie che intendono contrarre matrimonio, secondo appositi bandi speciali indetti dai comuni ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e dell’articolo 1 del relativo regolamento regionale d'attuazione 20 settembre 2000, n.2; c) il rimborso delle spese relative alla prima attivazione dei servizi di fornitura di acqua, energia elettrica e gas nell'abitazione principale; d) il rimborso, per i primi due anni di matrimonio, di una somma pari al 50 per cento delle spese riguardanti l’imposta comunale sugli immobili (ICI) e la tassa sui rifiuti relative all’abitazione principale. 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le fasce di reddito dei destinatari dei benefici di cui il comma 1 nonché gli indirizzi per la concessione, da parte dei comuni, singoli e associati, dei benefici stessi. 3. La mancata esibizione dell'atto matrimoniale entro un anno dalla concessione dei benefici di cui al comma 1, comporta la revoca della concessione stessa ed il recupero delle somme erogate con l’applicazione dei normali tassi di interesse bancari.
Art. 6 (Iniziative socio-educative per la prima infanzia, la preadolescenza e l’adolescenza)
1. Ad integrazione di quanto previsto dalla legislazione vigente, la Regione, ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", incentiva i comuni, singoli e associati e le comunità montane, che promuovono iniziative, anche sperimentali, di carattere socio-educativo-culturale per la prima infanzia, la preadolescenza e l’adolescenza, che rispondano maggiormente alle attuali istanze della famiglia. 2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte, in particolare, a: a) potenziare i servizi socio-educativi per la prima infanzia, anche mediante convenzioni con enti e soggetti che gestiscono tali servizi; b) realizzare interventi educativi assistenziali domiciliari rivolti a famiglie con bambini affetti da particolari patologie o handicap che impediscano, in via temporanea o permanente, la frequenza dei servizi educativi e della scuola dell’obbligo e a famiglie con adulti anziani non autosufficienti; c) attuare asili nido a favore dei figli di lavoratori presso la sede di imprese pubbliche e private, previe apposite convenzioni con i comuni competenti per territorio; d) realizzare forme di autorganizzazione familiare, quali i nidi famiglia; per nido famiglia si intende l’attività di cura di bambini da zero a tre anni svolta senza fini di lucro e promossa ed autogestita dalle famiglie utenti; e) incrementare il servizio di assistente familiare, di cui alla legge regionale 8 giugno 1995, n. 43, per bambini che non possono usufruire dei servizi di cui alle lettere a) e c); f) organizzare servizi con caratteristiche educative e ludiche per l’assistenza a bambini di età da diciotto mesi a tre anni, per un tempo giornaliero non superiore alle cinque ore, escluse le prestazioni relative alla mensa ed al riposo pomeridiano; g) favorire l’utilizzazione di strutture e supporti tecnico–organizzativi per la realizzazione di spazi attrezzati per l’infanzia gestiti da associazioni di volontariato; h) costruire ludoteche pubbliche o private intese come servizio educativo-culturale-ricreativo, tendente a valorizzare le capacità creative ed espressive dei bambini; i) realizzare centri d’incontro per preadolescenti ed adolescenti aventi finalità socializzanti, culturali e pedagogiche, con il supporto di operatori educativi dotati di specifica competenza professionale e con la eventuale collaborazione dei genitori.
Art. 7 (Iniziative per consentire la permanenza di persone non autosufficienti nel proprio domicilio o presso il nucleo familiare)
1. La Regione, nell’ambito dell’erogazione delle prestazioni rientranti nel sistema di assistenza domiciliare, promuove ed incentiva iniziative volte a consentire alle persone prive di autonomia fisica o psichica, che non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero e nei centri di riabilitazione di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale", di continuare a vivere nel proprio domicilio o presso il nucleo familiare di appartenenza. 2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni, per ciò che concerne le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria indicate all’articolo 3 septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni, possono prevedere, nell’ambito dei propri regolamenti, la concessione, su richiesta degli aventi diritto all’assistenza domiciliare: a) di titoli validi per l’acquisto di servizi dai soggetti pubblici e dai soggetti privati convenzionati e/o accreditati, erogatori di prestazioni sociali; b) di contributi economici al nucleo familiare dell’assistito per le prestazioni sociali effettuate direttamente dalla famiglia. 3. La Giunta Regionale, con propria deliberazione, determina gli indirizzi per la concessione dei titoli e dei contributi di cui al comma 2, lettere a) e b).
Art. 8 (Associazionismo familiare)
1. La Regione promuove ed incentiva, anche in forma coordinata con gli enti locali, l’associazionismo familiare come modalità necessaria per garantire l’effettiva partecipazione dei cittadini alla realizzazione della politica regionale per la famiglia. 2. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà, in base al quale vengono gestite dall’ente pubblico le funzioni che non possono essere più adeguatamente svolte dall’autonomia dei privati come singoli o nelle formazioni sociali in cui si svolge la loro personalità, si impegna a valorizzare e sostenere la solidarietà tra le famiglie e a dare impulsi ad esperienze di autorganizzazione, promuovendo le associazioni e le formazioni di privato sociale rivolte a: a) organizzare ed attivare esperienze di associazionismo sociale, atte a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche mediante l’organizzazione delle banche del tempo di cui al comma 3; b) promuovere iniziative di sensibilizzazione, formazione ed informazione sull’identità ed il ruolo sociale della famiglia. 3. Per banche del tempo si intendono forme di organizzazione mediante le quali persone disponibili ad offrire gratuitamente parte del proprio tempo per attività di cura, custodia ed assistenza, vengono poste in relazione con soggetti e con famiglie in condizioni di bisogno. 4. La Regione inserisce tra gli interventi previsti dagli atti di programmazione di cui all’articolo 3, commi 1 e 3, l’incentivazione delle attività di cui al comma 2. 5. Le associazioni e le formazioni di privato sociale di cui al comma 2, iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 e successive modificazioni, o nel registro regionale delle associazioni di cui all’articolo 9 della legge regionale 1 settembre 1999, n. 22, possono stipulare convenzioni con la Regione o con altri enti pubblici per lo svolgimento di attività o per la gestione di servizi alla persona finalizzati al sostegno della famiglia.
Art. 9 (1a)
(Sportelli per la famiglia)
1. I comuni, singoli e associati, attivano, nell’ambito delle risorse destinate dal piano socio-assistenziale, appositi sportelli per la famiglia, che assicurino attività di supporto per agevolare la conoscenza delle norme e dei provvedimenti nazionali, regionali e locali in materia di politiche familiari e l’accesso ai servizi rivolti ai nuclei familiari. Gli sportelli ascoltano i bisogni espressi dai nuclei familiari e li orientano verso i servizi territoriali più appropriati, con particolare attenzione agli aspetti sociali, psicologici e legali.
2. Gli enti di cui al comma 1, in collaborazione con la Regione, individuano forme di coordinamento tra gli sportelli per la famiglia ed i servizi regionali, provinciali, comunali, delle aziende sanitarie locali (ASL) e degli altri enti pubblici che svolgono attività d'interesse per i nuclei familiari al fine di fornire un supporto complessivo alla famiglia. Gli sportelli si interfacciano costantemente con i servizi socio-sanitari pubblici e privati presenti sul territorio al fine di aggiornare i collegamenti alle banche dati e ai siti internet di utilità per le famiglie e il materiale esplicativo e divulgativo cartaceo.
3. Le forme di coordinamento tra i servizi regionali e gli sportelli di cui al comma 1, finalizzate all'erogazione dei benefici di cui alla presente legge, sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti.
Art. 10 (Osservatorio permanente sulle famiglie)
1. E’ istituito presso la Giunta regionale l’Osservatorio permanente sulle famiglie, di seguito denominato Osservatorio. 2. I membri dell’Osservatorio sono nominati, ai sensi dell’articolo 41, comma 8 dello Statuto, dal Presidente della Regione, che individua, altresì, il presidente, scegliendolo tra i membri dell’Osservatorio stesso. (2) 3. L'Osservatorio, in particolare: a) studia e analizza le situazioni di disagio, di devianza, di violenza, di monoparentalità, nonché del rapporto tra responsabilità familiari, impegni lavorativi e accesso ai servizi socio-educativi-assistenziali; b) valuta l’efficacia degli interventi in favore delle famiglie realizzati dalla Regione, dagli enti locali, da altri enti, pubblici e privati, da gruppi e associazioni; c) presenta agli organi regionali proposte sulla politica a sostegno della famiglia; d) esprime pareri in ordine ai provvedimenti concernenti gli strumenti regionali di programmazione sociale e sanitaria che abbiano interesse per la famiglia;
d bis) effettua il monitoraggio e la valutazione di impatto del fattore famiglia, con riferimento all’efficacia e alla sostenibilità dei servizi e delle prestazioni erogati. (3)
3 bis. L’Osservatorio invia, ogni due anni, una relazione sull’attività svolta alle commissioni consiliari competenti. (4) 4. L'Osservatorio, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale delle strutture regionali di ricerca ed analisi. Può, previa apposita convenzione, avvalersi anche di enti specializzati ed istituti universitari. 5. La Giunta regionale individua la struttura competente ad assicurare all’Osservatorio i locali, le attrezzature ed il personale necessari al suo funzionamento. 6. Ai componenti dell’Osservatorio compete il trattamento economico di cui all’articolo 16, commi 4 e 5 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 27.
Art. 11 (Commissione consiliare per le politiche familiari)
(5)
Art. 12 (Conferenza regionale sulla famiglia)
1. La Giunta regionale, riconoscendo uno specifico valore alle strutture associative tra le famiglie, organizza, sentiti l’Osservatorio e le commissioni consiliari competenti, di norma con cadenza annuale, una Conferenza regionale sulla famiglia, presieduta dall'assessore regionale competente in materia di servizi sociali, allo scopo di acquisire elementi utili alla predisposizione dei programmi regionali relativi alle materie disciplinate dalla presente legge. 2. Alla Conferenza di cui al comma 1 partecipano le province, i comuni, le comunità montane, le ASL e le aziende ospedaliere, gli altri enti ed aziende interessati, gli enti, anche privati, gestori di servizi sociosanitari e di formazione, le consulte femminili, le commissioni di parità, le parti sociali, le organizzazioni economiche, le organizzazioni di volontariato, le associazioni delle famiglie, delle casalinghe ed ogni altro soggetto che operi nei campi previsti dalla presente legge.
Art. 13 (Disposizioni finanziarie)
1. Per l’attuazione della presente legge viene utilizzato il capitolo di spesa n. 42141 denominato: ”Fondo per le iniziative a sostegno dei nuclei familiari” che viene all'uopo incrementato, per l'anno 2001, della somma di lire due miliardi. 2. L’onere derivante dall'incremento di cui al comma 1, viene coperto dalle poste contabili iscritte sul capitolo n. 49001, lettera b), dell'elenco 4 allegato al bilancio di previsione per l'anno 2001. 3. Gli oneri relativi alla corresponsione dei compensi di cui all’articolo 10, comma 6, trovano copertura con i fondi previsti al capitolo n. 11421 del bilancio 2001.
Art. 14 (Disposizione abrogativa)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 25 novembre 1999, n. 34. Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 29 dicembre 2001, n. 36
(1.1) Comma abrogato dall'articolo 7 della legge regionale 25 marzo 2024, n. 3
(1a) Articolo sostituito dall'articolo 22, comma 27, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (2) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 16, lettera a) della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 (3) Lettera aggiunta dall'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 25 marzo 2024, n. 3
(4) Comma inserito dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 25 marzo 2024, n. 3
(5) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 16, lettera b) della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3
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