Modificazioni dell'art. 81 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, gi… sostituito dall'articolo unico della legge regionale 29 maggio 1973, n. 21.(1)

Numero della legge: 40
Data: 21 ottobre 1977
Numero BUR: 30
Data BUR: 29/10/1977

L.R. 21 Ottobre 1977, n. 40
Modificazioni dell'art. 81 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, gi… sostituito dall'articolo unico della legge regionale 29 maggio 1973, n. 21.(1)


Art. 1
(Omissis) (2).


Art. 2

La presente legge produce solo effetti economici, i quali decorrono dal 1° dicembre 1976 e non operano sulla tredicesima mensilità relativa all'anno 1976.


Art. 3

La Giunta regionale provvederà alla revisione dell'inquadramento previa richiesta dell'interessato.
Le domande devono essere presentate agli uffici della Regione con sede nei capoluoghi di provincia, che ne rilasciano ricevuta, ovvero spedite a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento al Presidente della Giunta regionale del Lazio - Assessorato agli affari generali e al personale - Roma.
La revisione dell'inquadramento del personale deceduto o copllocato a riposo prima dell'entrata in vigore della presente legge sarà operata d'ufficio dall'Amministrazione (3).
Le domande di cui ai precedenti primo e secondo comma devono essere prodotte entro il 31 gennaio 1982 (4).


Art. 4

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di L. 475.000.000 che si iscrive al cap. 10321 del bilancio regionale per l'anno medesimo.
All'onere di L. 475.000.000, derivante dal precedente comma, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. n. 12688 (elenco n. 2, partita n. 8) del bilancio stesso.


Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 31, ultimo comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Note :

(1) Pubblicata sul BUR 29 ottobre 1977, n. 30.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 15 febbraio 1978, n. 45.

(2) Modifica l'ottavo comma e aggiunge due commi all'art. 81 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20.

(3) Articolo così sostituito dall'articolo unico della legge regionale 19 gennaio 1980, n. 3.

(4) Comma aggiunto dall'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 1981, n. 33.


Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.