Modifiche alle leggi regionali 22 ottobre 1993, n. 57 "norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalita’ dell’attivita’ amministrativa" e 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della giunta e del consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" (1)

Numero della legge: 22
Data: 22 luglio 2002
Numero BUR: 21 S.O.3
Data BUR: 30/07/2002

L.R. 22 Luglio 2002, n. 22
Modifiche alle leggi regionali 22 ottobre 1993, n. 57 "norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalita’ dell’attivita’ amministrativa" e 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della giunta e del consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" (1)

Art. 1

(Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 22 ottobre 1993, n.57)


1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 22 ottobre 1993, n.57 è sostituito dal seguente:

<< omissis >>
Art. 2
(Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 57/1993)

1. L’articolo 17 della l.r. n. 57/1993 è sostituito dal seguente:

<< omissis >>

Art. 3
(Modifiche all’articolo 18 della l.r. 57/1993)


1. All’articolo 18 della l.r. 57/1993 le parole:
<< omissis >> sono sostituite dalle seguenti: << omissis >>

Art. 4
(Modifiche all’articolo 26 della l.r. 57/1993)

1. Al comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 57/1993 la parola:
<< omissis >> è sostituita dalle seguenti:
<< omissis >>
Art. 5
(Sostituzione dell’articolo 39 della l.r. 57/1993)

1. L’articolo 39 della l.r. 57/1993 è sostituito dal seguente:
<< omissis >>

Art. 6
(Modifiche all’articolo 41 della l.r. 57/1993)

1. Al comma 1 dell’articolo 41 della l.r. 57/1993, la parola:
<< omissis >> è sostituita con le seguenti: << omissis >>
Art. 7
(Modifiche all’articolo 30 della l.r. 6/2002)

1. Dopo la lettera n), del comma 1, dell’articolo 30 della l.r. 6/2002 è inserita la seguente:
<< omissis >>


Art. 8
(Modifiche all’articolo 39 della l.r. 6/2002)

1. Dopo la lettera l), del comma 1, dell’articolo 39 della l.r. 6/2002 è inserita la seguente:
<< omissis >>
Art. 9
(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39 della l.r. 6/2002 sono abrogati gli articoli: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 e 40 della l.r.57/1993.


Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 30 luglio 2002, n. 21, S.O. n. 3

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.