L.R. 22 Luglio 2002, n. 22 |
Modifiche alle leggi regionali 22 ottobre 1993, n. 57 "norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalita’ dell’attivita’ amministrativa" e 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della giunta e del consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" (1) |
Art. 1
(Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 22 ottobre 1993, n.57) 1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 22 ottobre 1993, n.57 è sostituito dal seguente: << omissis >> Art. 2
(Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 57/1993) 1. L’articolo 17 della l.r. n. 57/1993 è sostituito dal seguente: << omissis >> Art. 3
(Modifiche all’articolo 18 della l.r. 57/1993) 1. All’articolo 18 della l.r. 57/1993 le parole: << omissis >> sono sostituite dalle seguenti: << omissis >> Art. 4
(Modifiche all’articolo 26 della l.r. 57/1993) 1. Al comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 57/1993 la parola: << omissis >> è sostituita dalle seguenti: << omissis >> Art. 5
(Sostituzione dell’articolo 39 della l.r. 57/1993) 1. L’articolo 39 della l.r. 57/1993 è sostituito dal seguente: << omissis >> Art. 6
(Modifiche all’articolo 41 della l.r. 57/1993) 1. Al comma 1 dell’articolo 41 della l.r. 57/1993, la parola: << omissis >> è sostituita con le seguenti: << omissis >> Art. 7
(Modifiche all’articolo 30 della l.r. 6/2002) 1. Dopo la lettera n), del comma 1, dell’articolo 30 della l.r. 6/2002 è inserita la seguente: << omissis >> Art. 8 (Modifiche all’articolo 39 della l.r. 6/2002) 1. Dopo la lettera l), del comma 1, dell’articolo 39 della l.r. 6/2002 è inserita la seguente: << omissis >> Art. 9
(Abrogazioni) 1. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39 della l.r. 6/2002 sono abrogati gli articoli: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 e 40 della l.r.57/1993. Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 30 luglio 2002, n. 21, S.O. n. 3 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |