| L.R. 03 Gennaio 2000, n. 03 |
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Asili nido presso strutture di lavoro. Modifiche alla legge regionale 16 giugno 1980, n. 59.
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Art. 1 (Inserimento di un articolo dopo l’articolo 4 della legge regionale 16 giugno 1980, n. 59) 1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 16 giugno 1980, n. 59, è inserito il seguente: “Art. 4 bis (Cambio di destinazione d’uso) 1. Nelle more dell’entrata in vigore della legge regionale sul governo del territorio è consentito il cambio, anche temporaneo, di destinazione d’uso di edifici o parti di essi in tutte le zone urbanistiche di piano regolatore generale per la realizzazione di asili nido pubblici e privati, micronidi, spazi per bambine e bambini e simili, per l’educazione dell’infanzia da zero a tre anni, fatti salvi i diritti dei terzi e: nel rispetto della normativa igienico sanitaria sui progetti edilizi, della normativa concernente i nulla osta sanitari e le autorizzazioni sanitarie nonché della normativa vigente in materia di sicurezza per gli asili nido; nel rispetto della normativa edilizia ed urbanistica e ai sensi dell’articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni. 2. Non sono dovuti oneri di urbanizzazione primaria e oneri concessori qualora al termine del servizio lo spazio riacquisti la precedente destinazione urbanistica. 3. Ai fini di cui al comma 1 i comuni si dotano di un piano di localizzazione rapportato alle documentate esigenze demografiche e produttive.”. Art. 2 (Inserimento di un articolo dopo l’articolo 24 della legge regionale 16 giugno 1980, n. 59) 1. Dopo l’articolo 24 della l. r. 59/1980, è inserito il seguente: “Art. 24 bis (Asili nido presso strutture di lavoro) 1. La Regione, nel quadro della politica educativa e formativa della prima infanzia, promuove interventi che consentano l’educazione e la formazione dei bambini di età inferiore ai tre anni in prossimità dell’ambiente di lavoro dei rispettivi genitori con conseguente creazione di asili nido. 2. Gli asili nido di cui al comma 1 possono essere istituiti su iniziativa di enti pubblici, di privati, dei consorzi industriali o di aziende di produzione singole o consorziate che abbiano alle loro dipendenze un numero di lavoratori con bambini in età fino ai tre anni in numero tale da giustificare la realizzazione della struttura e comunque in numero non inferiore a venti unità. 3. L’autorizzazione per l’apertura degli asili nido di cui al comma 1 è rilasciata dal comune nel cui territorio ha sede la struttura, qualora questa possieda i requisiti previsti dalla normativa vigente. 4. Nei limiti della disponibilità di bilancio, ai fini di cui al comma 1, la Regione destina una percentuale non superiore al due per cento del capitolo 42131, secondo i criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale, per contributi ad asili nido convenzionati con i comuni, istituiti in strutture di lavoro pubbliche, private e/o aziendali.”. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 3 gennaio 2000 BADALONI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 30 dicembre 1999. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |