Norme per l'accelerazione delle procedure di rimborso in materia di assistenza ospedaliera in forma indiretta. (1)

Numero della legge: 26
Data: 3 luglio 1978
Numero BUR: 20
Data BUR: 20/07/1978

L.R. 03 Luglio 1978, n. 26
Norme per l'accelerazione delle procedure di rimborso in materia di assistenza ospedaliera in forma indiretta. (1)


Art. 1
Per il servizio relativo all'erogazione di assistenza ospedaliera in forma indiretta prevista dagli artt. 11, 16, primo comma, e 16-bis della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 15, si attua la procedura di spesa di cui agli artt. 30 e 31 della legge regionale 12 aprile1977, n. 15, salvo quanto stabilito nelle successive disposizioni.


Art. 2

Le aperture di credito per le finalità di cui al precedente art. 1 possono essere autorizzate anche a favore di funzionari comandati alla Regione ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.
A tali funzionari si applica altresì la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 30 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.


Art. 3

L'utilizzazione da parte dei funzionari delegati delle aperture di credito previste dalla presente legge è consentita unicamente mediante ordinativi diretti a favore dei creditori, con esclusione della facoltà di emettere buoni di prelevamento a proprio favore.


Art. 4

In deroga a quanto stabilito nel quinto comma dell'art. 30 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, le aperture di credito previste dalla presente legge non possono superare singolarmente il limite di L. 50.000.000.


Art. 5

Agli effetti della presente legge, il termine di un semestre di cui al primo comma dell'art. 31 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, è ridotto ad un trimestre, mentre il termine di trenta giorni di cui al quarto comma del medesimo articolo è elevato a sessanta giorni.


Art. 6

I capitoli di spesa n. 207136 e n. 207137 del bilancio regionale relativo all'esercizio 1978 sono inclusi nell'elenco n. 2 allegato al bilancio stesso, ai sensi del quarto comma dell'art. 30 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.


Art. 7

(Omissis) (2).


Art. 8

(Omissis) (3).


Art. 9

(Omissis) (4).






Note:

(1) Pubblicata sul BUR 20 luglio 1978, n. 20.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 15 dicembre 1978, n. 349.

(2) Sostituisce l' ultimo comma dell'art. 11 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 15.

(3) Sostituisce il comma 2 dell'art. 16-bis della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 15.

(4) Sostituisce il comma 5 dell'art. 16-bis della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 15.












Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.