Art. 1 (Finalità e oggetto)
1. La presente legge è finalizzata alla salvaguardia del patrimonio vitivinicolo, dell'economia e dei livelli occupazionali della Regione. 2. Le disposizioni della presente legge disciplinano la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati, prevista dall'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 (relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo) e successive modifiche e disposizioni applicative, rideterminano talune sanzioni amministrative per il controllo del potenziale produttivo vitivinicolo previste dal decreto legge 7 settembre 1987, n. 370 (Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l’inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460 e successive modifiche e dal decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell’articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n.526) e successive modifiche e prevedono regolamenti regionali per il comparto vitivinicolo.
Art. 2 (Definizione e ambito di applicazione)
1. Ai fini della presente legge s'intende per regolarizzazione l'autorizzazione a produrre vino da commercializzare proveniente da vigneti che sono stati impiantati, anteriormente al 1° settembre 1998, contravvenendo alle normative comunitarie. 2. Le superfici vitate di estensione pari o inferiori a 10 are, i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori, non necessitano di regolarizzazione, purché i prodotti stessi siano esclusi da ogni commercializzazione.
Art. 3 (Rideterminazione delle sanzioni amministrative relative alla regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati)
1. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 2, comma 3, del d.lgs. 260/2000 e successive modifiche, sono rideterminate nelle entità di cui ai commi 2 e 3. 2. Ai soggetti che ottengono la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del reg. (CE) 1493/1999 si applica la sanzione amministrativa di euro 258,00 per ogni ettaro della superficie vitata da regolarizzare. 3. Ai soggetti che ottengono la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del reg. (CE) 1493/1999 si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) euro 1.033,00 per ettaro, se la superficie vitata da regolarizzare, in relazione ai vitigni utilizzati, è idonea esclusivamente per la produzione di vini da tavola e di vini ad indicazione geografica tipica; b) euro 2.582,00 per ettaro, se la superficie vitata da regolarizzare, in relazione ai vitigni utilizzati, è idonea esclusivamente per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate.
Art. 4 (Diniego di regolarizzazione)
1. Qualora la domanda di regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati è rigettata, salva l'estirpazione dei vigneti abusivamente impiantati a decorrere dal 1° settembre 1998 sancita dall'articolo 2, paragrafo 7, del reg. (CE) 1493/1999, al richiedente che ha prodotto vino da commercializzare proveniente dai vigneti oggetto della domanda è applicata la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di un importo pari al trenta per cento del valore di mercato del vino prodotto, risultante dai mercuriali pubblicati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) territorialmente competenti. L'importo della sanzione è calcolato dalla data di presentazione della domanda di regolarizzazione fino alla data di rigetto della stessa, tenendo conto della produzione dichiarata e del tipo di vino prodotto. 2. La Regione, su richiesta dell'interessato, può disporre che, in sostituzione del pagamento di cui al comma 1, il produttore invii a distillazione una quantità di vino equivalente al vino proveniente dai vigneti oggetto della domanda di regolarizzazione. La quantità di vino equivalente è calcolata dalla data di presentazione della domanda fino alla data di rigetto della stessa.
Art. 5 (Regolarizzazione dei vigneti impiantati anteriormente al 1° aprile 1987)
1. Sono da considerarsi regolari i vigneti impiantati o reimpiantati contravvenendo alle norme vigenti anteriormente al 1° aprile 1987, data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987 (relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo), purché il produttore, qualora non abbia presentato la dichiarazione delle superfici vitate nei termini e con le modalità stabiliti con il decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali del 26 luglio 2000 (Termine e modalità per la dichiarazione delle superfici vitate) e successive modifiche, presenti tale dichiarazione. (2)
Art. 6 (Rideterminazione di altre sanzioni amministrative per il controllo del potenziale produttivo vitivinicolo)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del d.l. 370/1987, convertito dalla l. 460/1987, il produttore che, in relazione ad un vigneto impiantato anteriormente al 1° settembre 1998 contravvenendo al divieto di impianto o di reimpianto di cui agli articoli 6 e 7 del reg. (CEE) 822/1987, utilizza le uve provenienti da tale vigneto per produrre vino da commercializzare, anziché da inviare a distillazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al trenta per cento del valore di mercato del vino prodotto, risultante dai mercuriali pubblicati dalle CCIAA territorialmente competenti. L'importo della sanzione è calcolato per ogni anno di mancato invio alla distillazione del vino proveniente dal vigneto abusivamente impiantato, tenendo conto della produzione dichiarata e del tipo di vino prodotto. 2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del d. lgs. 260/2000, il produttore che, non avendo presentato la dichiarazione delle superfici vitate nei termini e con le modalità stabiliti con il d.m. politiche agricole e forestali 26 luglio 2000 e successive modifiche, presenta tale dichiarazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di euro 310,00 per ettaro della superficie vitata dichiarata. (3)
Art. 7 (Disposizioni finali)
1. Ai fini della regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati, sono valide le domande già presentate ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale 8 settembre 2000, n. 1948, 27 marzo 2001, n. 431, 14 marzo 2003, n. 215 e 24 ottobre 2003, n. 1044. 2. Al termine dell’istruttoria delle domande di cui al comma 1, il funzionario responsabile del procedimento, verificata l'impossibilità di accogliere la domanda sulla base della tipologia di regolarizzazione scelta, invita il produttore a chiedere la regolarizzazione del vigneto abusivo sulla base di altra lettera del paragrafo 3, dell'articolo 2 del reg. (CE) 1493/1999, ove ne sussistano le relative condizioni. 3. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui al comma 1 nonché la deliberazione della Giunta regionale 9 gennaio 2004, n. 29, rimangono efficaci per tutte le parti non in contrasto con la presente legge.
Art. 8 (Regolamenti regionali per il comparto vitivinicolo)
1. Con uno o più regolamenti regionali si provvede all'attuazione del reg. (CE) 1493/1999 nonché del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000 (che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio) e successive modifiche, per disciplinare, in particolare, i seguenti aspetti del comparto vitivinicolo: a) il potenziale produttivo vitivinicolo, ad eccezione della regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati; b) i meccanismi di mercato.
Art. 9 (Entrata in vigore)
1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note: (1) Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 marzo 2005, n. 13 (2) Comma modificato dall'articolo 28, comma 1 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (3) Comma modificato dall'articolo 28, comma 2 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4
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