L.R. 4 Agosto 1997, n. 26 |
Disposizioni transitorie per il regolare svolgimento della stagione venatoria. Abrogazione della legge regionale 5 agosto 1996, n. 33. (1) |
Art. 1
(Pianificazione faunistico-venatoria transitoria.) 1. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, la Regione, al fine di consentire il regolare esercizio dell'attività venatoria nel Lazio, provvede a delimitare in via transitoria gli ambiti territoriali di caccia (ATC) mediante l'approvazione del piano faunistico-venatorio di cui all'allegato A, parte integrante della presente legge, che ha validità per la sola stagione venatoria 1997-1998, fatta eccezione per i regimi di cui ai punti 5 e 6 dell'allegato A che hanno validità fino all'adozione del successivo piano faunistico venatorio regionale. Art. 2 (Regolamentazione transitoria degli ATC.) 1. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 25 della legge regionale n. 17 del 1995, al fine di consentire l'avvio della gestione programmata della caccia, la Regione, con il regolamento di cui all'allegato B, parte integrante della presente legge, disciplina le modalità di accesso agli ATC delimitati con il piano faunistico-venatorio transitorio di cui all'articolo 1. Art. 3 (Gestione transitoria degli ATC.) 1. Le province, fino alla costituzione dei comitati di gestione ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale n. 17 del 1995, provvedono alla gestione transitoria degli ATC delimitati ai sensi dell'articolo 1. Art. 4 (Calendario venatorio.) 1. Nelle more dell'attuazione della legge regionale n. 17 del 1995, il calendario venatorio ed il regolamento, relativi alla sola stagione di caccia 1997-1998, sono quelli riportati nell'allegato C, parte integrante della presente legge. 2. I termini previsti nel calendario venatorio, per determinate specie cacciabili, possono essere modificati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e devono comunque essere contenuti tra l'1 settembre e il 31 gennaio, nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato nell'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché nell'articolo 34, comma 1, della legge regionale n. 17 del 1995. Art. 5 (Proroga delle concessioni di aziende faunistico-venatorie.) 1. Le concessioni regionali di aziende faunistico-venatorie vigenti e rilasciate ai sensi della legge regionale 14 settembre 1982, n. 40, sono prorogate fino alla data di emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 6, della legge regionale n. 17 del 1995, ferme restando le concessioni la cui scadenza è successiva a tale data. 2. Gli effetti delle eventuali disdette presentate entro la data del 31 dicembre 1997, decorrono dal febbraio 1998. Art. 6 (Deroga transitoria al divieto di cui all'articolo 38, comma 1, della L.R. n. 17 del 1995.) 1. In deroga all'articolo 38 della legge regionale n. 17 del 1995, i termini temporali inerenti la bruciatura delle stoppie, di cui al comma 1 dello stesso articolo, sono vigenti nel periodo 1 marzo-30 settembre 1997. Art. 7 (Abrogazione) 1. La legge regionale 5 agosto 1996, n. 33 è abrogata. Art. 8 (Dichiarazione d'urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Allegato A PIANO FAUNISTICO-VENATORIO TRANSITORIO INDICE 1 - Premessa 2 - Aspetti del territorio agro-silvo-pastorale della Regione Lazio. 3 - Comprensori intercomunali di riferimento e Ambiti Territoriali di Caccia (ATC). 4 - Ambiti Territoriali di Caccia (ATC). 5 - Danni derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria alle produzioni agricole. 6 - Criteri per la corresponsione degli incentivi per i miglioramenti ambientali. 7 - Appendice (cartografie provinciali e quadro regionale). 1 - PREMESSA La legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 concernente "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio", che recepisce la legge 11 febbraio 1992, n. 157, si propone di raggiungere le finalità dichiarate, attraverso: a) la tutela degli habitat naturali; b) la programmazione dell'uso del territorio con riferimento alle esigenze ecologiche della fauna selvatica; c) la disciplina dell'attività venatoria secondo criteri della commisurazione del prelievo venatorio alla consistenza delle popolazioni faunistiche e della programmazione della caccia in ambiti definiti e regolamentati sulla base di criteri tecnico scientifici. L'articolo 10 della legge regionale n. 17 del 1995 assegna al piano faunistico venatorio regionale il compito di realizzare le suddette azioni coordinando i singoli piani provinciali con i quali si realizza la pianificazione faunistico venatoria del territorio agro-silvo-pastorale anche mediante l'individuazione degli ambiti territoriali di caccia. La legge regionale prescrive una precisa scansione di tempi per gli adempimenti di competenza delle province e della Regione che avrebbe dovuto portare all'approvazione del piano faunistico venatorio regionale entro 12 mesi dalla data della sua entrata in vigore entro il 31 maggio 1996. A tale data non erano ancora pervenuti i piani provinciali, anche per il fatto che gli indirizzi regionali per la loro approvazione sono stati approvati con D.G.R. n. 754 solo in data 13 febbraio 1996 e pubblicati sul B.U.R. n. 15 del 30 maggio 1996. In applicazione del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 17 del 1995, le Province dovevano trasmettere alla Giunta regionale i piani faunistico-venatori entro il termine del 30 luglio 1996. Entro detto termine all'Assessorato allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale è pervenuto soltanto il piano faunistico-venatorio della provincia di Latina approvato dal consiglio provinciale di Latina in data 6 dicembre 1995 con deliberazione n. 114. Il sopracitato piano della provincia di Latina è stato elaborato in assenza degli indirizzi regionali di cui alla D.G.R. n. 757/96 e confermato con delibera n. 9 del 31 gennaio 1997 dal consiglio provinciale. Ai sensi del citato comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 17 del 1995 la Giunta regionale doveva assegnare alle province un ulteriore termine di 30 giorni per provvedere alla trasmissione dei piani faunistico-venatori provinciali. Con delibera n. 8750 del 5 novembre 1996 la Giunta regionale ha assegnato il termine del 29 gennaio 1997 per l'invio dei piani faunistico-venatori provinciali. A tale data non sono pervenuti i piani delle province inadempienti, mentre la provincia di Latina riconfermava, come detto, senza adeguamenti quello già consegnato. Per quanto sopra, mentre prosegue la elaborazione dei piani provinciali, la Regione, su impulso degli organi istituzionali ed in accordo con le provincie, ha predisposto il presente piano transitorio che ponendosi il fine fondamentale di rendere possibile il regolare svolgimento dell'attività venatoria, realizza, nel contempo, alcuni momenti basilari comunque necessari per il piano definitivo. Il presente piano faunistico-venatorio regionale transitorio va dunque considerato come l'avvio della programmazione faunistico-venatoria del Lazio. Nel piano transitorio viene innanzi tutto illustrato con buona approssimazione ed in armonia con le informazioni assunte dalle province, lo stato di fatto della Regione relativamente alla superficie agro-silvo-pastorale ed alla situazione di tutti gli istituti di tutela, faunistici e faunistico-venatori. Inoltre sono stati individuati, in via transitoria, i comprensori intercomunali, 2 per ogni provincia, in cui ricadono gli Ambiti Territoriali di Caccia, nel rispetto delle caratteristiche prescritte dall'articolo 25 della legge regionale n. 17 del 1995. Ad essi sono stati quindi riferiti i dati sullo stato di fatto e sugli istituti faunistici esistenti. Con approssimazioni successive si è quindi pervenuti alla individuazione della superficie agro-silvo-pastorale disponibile per la caccia programmata in ogni ATC e, quindi, alla possibilità di calcolare, sulla base di un indice di densità venatoria minimo determinato a livello regionale tenendo conto delle peculiarità laziali in termini di pressione venatorie e di capacità faunistiche, la capienza degli Ambiti per l'attribuzione della "residenza venatoria" e per l'accesso alle altre disponibilità previste dal regolamento allegato al piano. Sono state, inoltre, individuate le superfici tutelate, interdette a vario titolo alla caccia, nonché le superfici destinate a gestione privata dalla caccia. Le province che in via transitoria si sostituiscono agli organi di gestione degli ATC e fino alla loro costituzione possono, partendo dal presente piano, disciplinare l'accesso dei cacciatori agli Ambiti di competenza territoriale, applicando il regolamento di accesso di cui all'Allegato B. Non va sottaciuta la forte valenza sperimentale del presente piano che può e deve utilmente essere sfruttata per raccogliere elementi conoscitivi sulle risorse venatorie, sulla mobilità, sulla adeguatezza delle risposte amministrative, che consentono a regime di complementare la pianificazione faunistico-venatoria nel Lazio in uno scenario ben analizzato e abbastanza stabile, recuperando le difficoltà iniziali connesse al processo pianificatorio imposto dalla vigente normativa. 2 - ASPETTI DEL TERRITORIO AGRO-SILVO-PASTORALE DELLA REGIONE LAZIO Estensione di territorio agro-silvo-pastorale della Regione Lazio e delle sue province. Le superfici territoriali considerate si riferiscono ai dati dell'ultimo censimento generale dell'agricoltura, effettuato dall'ISTAT nel 1990, così come codificato dalla D.G.R. n. 754 del 13 febbraio 1996 concernente "Indirizzi regionali per la elaborazione dei piani faunistico-venatori provinciali", pubblicata sul B.U.R. n. 15 del 30 maggio 1996. I dati concernenti la superficie territoriale di ciascuna provincia laziale sono stati ottenuti dall'ISTAT tramite la somma delle superfici dichiarate dai comuni nell'ambito del censimento. Applicando le indicazioni della legge n. 157 del 1992, nel presente lavoro, ai fini della pianificazione venatoria, è stata considerata soltanto la superficie agro-silvo- pastorale secondo la definizione fornita dall'ISTAT: superficie di pertinenza di aziende agro-silvo-pastorali in attività e superficie agraria e forestale non costituente aziende (terreni abbandonati, orti familiari, parchi, allevamenti a carattere familiare, etc.). La superficie considerata non agro-silvo-pastorale e definita come improduttiva dall'ISTAT è stata invece esclusa dal computo delle superfici di riferimento: acque, fabbricati, infrastrutture di urbanizzazione (strade, ferrovie, etc), terreni sterili per natura (rocce nude, ghiaieti, spiagge marine, arenili, etc.) e terreni improduttivi da un punto di vista agrario (saline, cave, miniere, aeroporti, campi sportivi, etc.). Bisogna notare che la superficie dichiarata improduttiva da un punto di vista agro-silvo-pastorale non lo è necessariamente da un punto di vista faunistico, tuttavia considerando il preciso riferimento legislativo fornito dalla legge n. 157 del 1992 (comma 1, articolo 10) si è optato per una applicazione letterale. La somma dei tipi di superficie indicati dai comuni del Lazio è diversa dalla somma delle superfici di ciascun comune (ISTAT 1990): di conseguenza esiste uno scarto di territorio di tipo ignoto nel quale rientra presumibilmente una elevata percentuale di agro-silvo-pastorale che non viene quindi incluso nelle superfici considerate nel presente piano venatorio. La somma di territorio agro-silvo-pastorale utilizzata è quindi da considerarsi una sottostima; di conseguenza le percentuali fornite e richieste dal dettato di legge relativamente al territorio protetto e a caccia riservata risultano leggermente aumentate. Un ulteriore elemento di incremento delle percentuali fornite è dovuto al fatto che il rilievo effettuato a livello comunale delle superfici (ISTAT 1990) ha permesso di eliminare dall'agro-silvo-pastorale anche le superfici occupate da strade, ferrovie, cave, case sparse, etc., mentre sulla somma delle superfici protette e a caccia riservata non è stato possibile effettuare la medesima analisi di dettaglio. Prospetto riassuntivo delle superfici della Regione Lazio (ISTAT 1990) 1. Superficie regionale appartenente ad aziende agro-silvo-pastorali situate nei comuni di censimento: 1.167.941,94 Ha; 2. Superficie regionale appartenente ad aziende agro-silvo-pastorali amministrativamente locate in comuni diversi da quello censito: 74.119,92 Ha; 3. Superficie agro-silvo-pastorale regionale non costituente aziende: 202.150,79 Ha; 4.Superficie improduttiva da un punto di vista agro-silvo-pastorale: 262.633,46 Ha; Totale delle superfici censite: 1.706.846,11 Ha; Effettiva superficie della Regione Lazio: 1.724.678,00 Ha; Differenza dovuta a difetto di campionamento e relativa a superficie di natura sconosciuta: 17.831,90 Ha; Superficie agro-silvo-pastorale regionale (differenza tra totale delle superfici censite e superfici improduttive da un punto di vista agro-silvo-pastorale, corrispondente alla somma: (1+2+3) 1.444.212,70 Ha; Caratteristiche dell'uso agro-pastorale del territorio del Lazio. La superficie agricola è suddivisa in un numero relativamente elevato di aziende (240.203): tale frammentazione può avere effetti positivi sulla fauna selvatica in quanto comporta una certa diversità ambientale; d'altro canto l'estrema frammentazione della proprietà rende difficoltoso un discorso di miglioramento ambientale delle aree agricole. Nelle aree marginali da un punto di vista agricolo, che corrispondono alla distribuzione dei suoli a bassa o media fertilità si sono mantenute generalmente delle pratiche colturali particolarmente adatte al mantenimento di buoni popolamenti faunistici. La relativa diversificazione del paesaggio rurale dovuta all'elevato numero di aziende è stata spesso perduta nei comprensori di pianura e talvolta anche in quelli collinari, specialmente nelle zone più favorevoli all'intensificazione delle produzioni agricole, e ha comportato, tramite la omogeneizzazione colturale l'eliminazione degli elementi di diversificazione del paesaggio e l'aumento delle dimensioni degli appezzamenti coltivati. In particolare gli effetti sul paesaggio agricolo sono stati (INFS 1991): - l'eliminazione di siepi, scarpate, zone umide, terreni incolti e boschetti; - la riduzione dello sviluppo lineare dei margini tra i diversi appezzamenti coltivati; - riduzione delle possibilità di rifugio e riproduzione all'interno degli appezzamenti a causa dell'intesa meccanizzazione agricola; - riduzione della quantità e della varietà del cibo disponibile. L'allevamento del bestiame è caratterizzato dalla presenza di bovini, suini, ovini e caprini. Tendenza espansiva manifesta nelle aree interne a vocazione turistica l'allevamento equino (cavalli da sella). In relazione all'ampia diffusione di diritti di pascolo su terreni gravati da usi civici permangono nel Lazio estese presenze di allevamenti bradi. Effetti diffusi sul territorio sono dovuti anche alla presenza di ovini e di caprini, che nel Lazio (866.081 capi nel 1990) è elevata se confrontata con altre regioni italiane. Il tipo di pascolamento effettuato da questi ultimi può comportare, quando il numero di capi è elevato, una riduzione della disponibilità di "cover" per la selvaggina. Il pascolamento di bovini ed equini è senz'altro più utile al mantenimento di condizioni adatte alla selvaggina; i bovini allo stato brado sono concentrati soprattutto nel comprensorio tolfetano-cerite, mentre la presenza di equini allo stato semi-brado è prevalente nei comprensori montani. In linea di principio si può affermare che la riduzione della gestione brada o semi-brada del bestiame ha comportato sul piano faunistico effetti negativi, in quanto le risorse alimentari necessarie al mantenimento del bestiame vengono attualmente per lo più dalla coltivazione intensiva a foraggio dei terreni agricoli; ciò ha comportato una forte riduzione dei territori di pascolo nei comprensori collinari e di pianura della Regione. La Regione è interessata da 381.892 ha di aree boschive (di cui 284.000 sono gestiti a ceduo), la distruzione ad opera degli incendi è nella media nazionale, con 690 episodi registrati nel 1990 per un totale dell'1,3 per cento della superficie forestale totale regionale. In genere le distruzioni che si verificano durante gli incendi sono reversibili e comportano danni generalmente contenuti per la selvaggina, ad eccezione degli incendi di notevole estensione ma soprattutto ripetuti continuativamente negli anni che si possono verificare nei comprensori collinari e montani preappenninici. La tutela della vegetazione forestale ripariale compresa nella fascia di demanio pubblico dei corsi d'acqua della regione è un problema particolarmente critico, considerando la qualità faunistica (sia venatoria che naturalistica) dei popolamenti animali che abitano in tali aree umide. Lo stato di conservazione della vegetazione forestale è in lento ma graduale miglioramento attraverso la modifica delle pratiche colturali e dei tipi di rimboschimento che in passato con lo sfruttamento ed il coniferamento diffuso hanno concorso generalmente ad impoverire le risorse dei boschi. Una delle principali conseguenze delle azioni negative sulla fauna, già citate nel precedente paragrafo, è l'impoverimento in termini di specie con forte rarefazione delle specie arboree minori: l'aumento della diversità dei soprassuoli forestali rimboschiti od impoveriti fino alle condizioni monospecifiche rimane un obiettivo prioritario della gestione forestale regionale, in quanto il miglioramento in tal senso è un presupposto essenziale per il recupero e l'incremento di molte specie animali di interesse naturalistico o venatorio. L'aumento della superficie regionale interessata da fabbricati (124.964,95 ha nel 1990) ed infrastrutture di urbanizzazione (49.436,28 ha nel 1990) introduce l'esigenza di una gestione naturalistica degli spazi verdi inclusi in queste porzioni di territorio, che comunque non dovrebbe essere inteso come territorio perduto. I margini delle opere viarie vengono normalmente utilizzate per la nidificazione, il rifugio e l'alimentazione di diverse specie animali così come le aree urbane e le aree incolte comprese negli impianti industriali: la condizione perché questo accada è sempre il mantenimento di un soprassuolo adatto alla fauna. In tal senso quindi è auspicabile l'uso dei soli mezzi meccanici per la pulitura di tale aree verdi limitando o azzerando quando possibile l'uso di pesticidi, nonché l'impianto di specie vegetali autoctone. I CACCIATORI NEL LAZIO I cacciatori nel Lazio, con riferimento alla stagione venatoria 1994-1995, sono n. 82.498. Tale consistenza viene registrata come termine di un trend negativo che persiste da qualche anno. Come si vede nella seguente tabella, 44.348 cacciatori risiedono nella provincia di Roma e di questi, la metà nel solo comune di Roma che costituisce quasi il 30 per cento dei cacciatori di tutta la regione. Tale elemento caratterizza in modo peculiare il sistema venatorio del Lazio e pone in tutta evidenza l'obiettivo primario della programmazione venatoria che è quello della ricerca di una soluzione allo squilibrio distributivo. In relazione alla superficie agro-silvo-pastorale, al lordo quindi della superficie tutelata e di quella destinata a gestione privata della caccia, ogni cacciatore dispone di 17,5 Ha, mediamente. Per provincia la situazione è la seguente: - Viterbo: 1 cacciatore dispone di 28,6 Ha - Rieti: 1 cacciatore dispone di 42,0 Ha - Roma: 1 cacciatore dispone di 9,4 Ha - Latina: 1 cacciatore dispone di 17,6 Ha - Frosinone: 1 cacciatore dispone di 25,8 Ha DISTRIBUZIONE CACCIATORI NEL LAZIO PROVINCIA SUPERFICIE AGRO- NUMERO CACCIATORI SILVO-PASTORALE VITERBO 317.874,68 11.088 RIETI 249.364,93 5.937 ROMA 415.642,40 44.348 LATINA 180.990,39 10.256 FROSINONE 280.340,28 10.869 TOTALE 1.444.212,70 82.498 Dati stagione venatoria 1994/95. SITUAZIONE TERRITORIALE E ISTITUTI ESISTENTI NELLE PROVINCE DEL LAZIO Le superfici di territorio agro-silvo-pastorale provinciale considerate si riferiscono ai dati concernenti il 4° Censimento Generale dell'Agricoltura, che considera la totalità della superficie delle Province (ma esiste comunque uno scarto di superficie tra il totale del censimento ed il totale territoriale provinciale), includendo sia le superfici appartenenti alle aziende censite che le superfici agrarie e forestali non costituenti aziende (ISTAT 1990). Le superfici definite improduttive da un punto di vista agro-silvo-pastorale dall'ISTAT non lo sono necessariamente da un punto di vista faunistico, ma nell'ottica dell'applicazione della legge n. 157 del 1992 esse non sono state considerate. Bisogna notare che tale superficie non agro-silvo-pastorale, esclusa dal conteggio perché non in linea con la definizione della legge vigente, include anche le superfici a rocce nude, ghiaieti, arenili, spiagge marine, saline, aeroporti, etc., che non sono da considerarsi improduttive per la Fauna, ma semplicemente non incluse nella definizione di agro-silvo-pastorale (comma 1, articolo 10, legge n. 157 del 1992). Inoltre, neanche le superfici interessate da specchi d'acqua, infrastrutture e fabbricati sono necessariamente improduttive da un punto di vista faunistico e sono comunque escluse dal conteggio per la citata legge vigente. Restano escluse dal conto anche quelle porzioni di agro-silvo-pastorale presumibilmente incluse nella differenza dovuta a difetto di campionamento. La superficie agro-silvo-pastorale è quindi da intendersi come una sottostima. PROVINCIA DI VITERBO Prospetto riassuntivo delle superfici della provincia di Viterbo. 1. Superficie provinciale appartenente ad aziende agro-silvo-pastorale situate nei comuni di censimento: 270.611,51 Ha; 2. Superficie provinciale appartenente ad aziende agro-silvo-pastorali amministrativamente locate in comuni diversi da quello censito: 26.500,99 Ha; 3. Superficie agro-silvo-pastorale provinciale non costituente aziende: 20.762,18 Ha; 4. Superficie improduttiva da un punto di vista gro-silvo-pastorale: 38.321,28 Ha; Totale delle superfici censite: 356.195,96 Ha; Effettiva superficie della provincia di Viterbo: 361.212,00 Ha; Differenza dovuta a difetto di campionamento e relativa a superficie di natura sconosciuta: 5.016,04 Ha. Superficie agro-silvo-pastorale provinciale (differenza tra totale delle superfici censite e superfici improduttive da un punto di vista agro-silvo-pastorale, corrispondente alla somma: 1+2+3): 317.874,00 Ha. Superfici agro-silvo-pastorali degli istituti esistenti nella provincia di Viterbo Le estensioni degli Istituti venatori esistenti, sono quelle comunicate dal competente Ufficio della Provincia di Viterbo. Nel caso di sovrapposizione di Istituti gli ettari vengono calcolati una sola volta. Le estensioni relative agli istituti esistenti ai sensi della legge n. 394 del 1991 sono di fonte regionale (Ufficio regionale Parchi). Le superfici considerate improduttive dal punto di vista agro-silvo-pastorale dall'ISTAT, quando considerate non trascurabili, sono state sottratte dalle superfici totali degli istituti (superfici di acque interne, aeroporti, saline, etc.). Per gli istituti venatori vengono indicati i territori comunali interessati. PARCHI E RISERVE NAZIONALI E REGIONALI (9114 Ha, escluse eventuali superfici non agro-silvo-pastorali) - Parco suburbano Marturanum (1450 Ha) - Parco suburbano Valle del Treia (parte VT: 250 Ha) - Riserva Naturale Lago di Vico (senza lo specchio d'acqua: 2600 Ha) - Parco urbano dell'Antichissima Città di Sutri (4 Ha) - Riserva Naturale Saline di Tarquinia (170 Ha) - Riserva Naturale di Monte Rufeno (2840 Ha) - Riserva Naturale del Lamone (1800 Ha) ZONE MILITARI (5000 Ha, escluse eventuali superfici non agro-silvo-pastorali) - Poligono di Monte Romano (5000 Ha) OASI (3582 Ha, escluse eventuali superfici non agro-silvo-pastorali) - OASI 1, Monterado (Bagnoregio, 736 Ha) - OASI 2, Palombaro (Lubriano/Civitella d'Agliano/Castiglione, 1000 Ha) - OASI 3, Le Saline di Tarquinia (Tarquinia, 207 Ha) - OASI 4, Oasi di Protezione di Vulci (Montalto di Castro/Canino, 174 Ha) - OASI 5, Sant'Angelo (Corchiano/Gallese, 600 Ha) - OASI 6, Vignanello - Fontana Pietra (Vignanello, 409 Ha) - OASI 7, Lago di Vico (Ronciglione, 200 Ha) - OASI 8, Alviano (Civitella d'Agliano, 256 Ha) ZONE RIPOPOLAMENTO E CATTURA (2681 Ha, escluse eventuali superfici non agro-silvo-pastorali) - ZRC 1, Pian di Giorgio (Viterbo, 1300 Ha) - ZRC 2, Fiume Paglia (Proceno, 500 Ha) - ZRC 3, Roccaccia (Tarquinia, 881 Ha) FONDI CHIUSI (1336,84 Ha, escluse eventuali superfici non agro-silvo-pastorali, fondi chiusi di dimensioni o qualità dei soprassuoli insufficienti per essere considerati Istituti di Protezione) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE (46472,79 Ha, escluse eventuali superfici non agro-silvo-pastorali) - AFV 1, Fondaccio (Montefiascone, 403 Ha) - AFV 2, S. Francesco (Montefiascone, 514 Ha) - AFV 3, Carbonara (Bagnoregio/Viterbo/Celleno, 1.486 Ha) - AFV 4, Collevalle (Bomarzo, 410 Ha) - AFV 5, Gallicella (Acquapendente, 785 Ha) - AFV 6, Mezzano (Valentano, 781 Ha) - AFV 7, Pontoncelli (Valentano, 1.500 Ha) - AFV 8, Voltone (Farnese, 452 Ha) - AFV 9, Pantalla (Tuscania, 2600 Ha) - AFV 10, Castel di Salce (Monteromano/Viterbo, 2.760 Ha - concessione non rinnovata, contenzioso in atto) - AFV 11, Sant'Agostino (Montalto di Castro, 953 Ha) - AFV 12, Musignano (Canino/Ischia, 5.000 Ha) - AFV 13, Chiusa Farina (Ischia di Castro/Cellere, 899 Ha) - AFV 14, Monti di Castro (Ischia di Castro, 1696 Ha - concessionario deceduto, contenzioso in atto) - AFV 15, Bucone (Canino/Cellere/Messennano, 408 Ha) - AFV 16, Canino (Canino, 710 Ha) - AFV 17, Sugarella (Canino/Tuscania, 1770 Ha) - AFV 18, Pian di Vico (Tuscania, 521 Ha) - AFV 19, Menicozzo (Viterbo/Monte Romano, 600 Ha) - AFV 20, Vaccareccia di Viterbo (Viterbo, 1278 Ha) - AFV 21, Grottanuova (Vetralla/Viterbo, 1243 Ha) - AFV 22, S. Salvatore (Vetralla, 533 Ha) - AFV 23, Castelluzzo (Vetralla/Viterbo, 1243 Ha) - AFV 24, La Vacchereccia di Civitella (Blera/Vejano/Tolfa, 1969 Ha) - AFV 25, La Rustica (Blera, 1774 Ha) - AFV 26, Greppo Marino (Blera/Vetralla, 2200 Ha) - AFV 27, Barbarano (Barbarano Romano, 1862 Ha) - AFV 28, Vejano (Vejano, 2747 Ha) - AFV 29, Bassano Romano (Bassano Romano, 1600 Ha) - AFV 30, S. Martino (Sutri/Nepi, 2911 Ha) - AFV 31, Nepi (Nepi/Ronciglione/Caprarola/Fabbrica/Castel S. Elia, 3311 Ha) - AFV 32, Settevene (Monterosi/Nepi, 2911 Ha) - AFV 33, Filissano (Nepi/Castel S. Elia, 527 Ha) - AFV 34, Borghetto (Civita Castellana, 2000 Ha) - AFV 35, Castel Bagnolo (Orte, 1345 Ha) - AFV 36, Casalone (Viterbo, 701 Ha) Prospetto riassuntivo dell'assetto esistente in provincia di Viterbo Superficie territoriale provinciale tot.: 361.212,00 Ha Superficie agro-silvo-pastorale: 317.874,68 Ha Superficie non agro-silvo-pastorale: 38.321,28 Ha Territorio protetto: 21.713,84 Ha (6,83% della S.A.S.P.) Territorio destinato ad AFV: 46.472,79 Ha (14,62% della S.A.S.P.) PROVINCIA DI RIETI Prospetto riassuntivo delle superfici della provincia di Rieti. 1. Superficie provinciale appartenente ad aziende agro-silvo-pastorali situate nei comuni di censimento: 196.695,61 Ha; 2. Superficie provinciale appartenente ad aziende agro-silvo-pastorali amministrativamente locate in comuni diversi da quello censito: 8.943,79 Ha; 3. Superficie agro-silvo-pastorale provinciale non costituente aziende: 43.726,08 Ha; 4. Superficie improduttiva da un punto di vista agro-silvo-pastorale: 22.853,05 Ha; Totale delle superfici censite: 272.217.98 Ha; Effettiva superficie della provincia di Rieti: 274.914,00 Ha; Differenza dovuta a difetto di campionamento e relativa a superficie di natura sconosciuta: 2.696,02 Ha. Superficie agro-silvo-pastorale provinciale (differenza tra totale delle superfici censite e superfici improduttive da un punto di vista agro-silvo-pastorale, corrispondente alla somma: 1+2+3): 249.364.93 Ha. Superfici agro-silvo-pastorali degli Istituti esistenti nella provincia di Rieti Le estensioni degli Istituti venatori esistenti, sono quelle comunicate dal competente Ufficio della Provincia di Rieti. Nel caso di sovrapposizione di Istituti gli ettari vengono calcolati una sola volta. Le estensioni relative agli Istituti esistenti ai sensi della legge n. 394 del 1991 sono di fonte regionale (Ufficio regionale Parchi). Le superfici considerate improduttive dal punto di vista agro-silvo-pastorale dall'ISTAT, quando considerate non trascurabili, sono state sottratte dalle superfici totali degli Istituti (superfici di acque interne, aeroporti, saline, etc.). Per gli Istituti venatori vengono indicati i territori comunali interessati. PARCHI E RISERVE NAZIONALI E REGIONALI (24313 Ha, escluse eventuali superfici non agro-silvo-pastorali) - Parco Naturale dei Monti Lucretili (4585 Ha) - Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia (1450 Ha) - Riserva Naturale delle Montagne della Duchessa (3000 Ha) - Parco Nazionale dei Monti della Laga (12000 Ha) - Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripa Sottile (3278 Ha) OASI (12338 Ha, escluse eventuali superfici non agro-silvo-pastorali) - OASI 1. Terminillo (Rieti/Leonessa/Posta/ Antrodoco, 12338 Ha) ZONE DI RIFUGIO (8924 Ha, escluse eventuali superfici non agro-silvo-pastorali) - ZR 1. Leonessa (Leonessa, 600 Ha) - ZR 2. Cantalice (Cantalice, 150 Ha) - ZR 3. Castel di Tora (Castel di Tora, 550 Ha) - ZR 4. Colle di Tora (Castel di Tora, 500 Ha) - ZR 5. Fascianello (Rieti, 600 Ha) - ZR 6. Poggio Perugino/Monte S. Giovanni/Roccantica/Tancia (Poggio Perugino/Monte S. Giovanni/Roccantica/Tancia, 4.000 Ha) - ZR 7. Poggio Mirteto/Forano (Forano/Cantalupo/Selci, 420 Ha) - ZR 8. Borgorose (Borgorose, 200 Ha) - ZR 9. Fiamignano (Fiamignano 1884 Ha) - ZR 10. Monte Antuni (Castel di Tora 20 Ha) ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA (1400 Ha, escluse eventuali superfici non agro-silvo-pastorali) - ZRC 1, Leonessa (Leonessa, 1400 Ha) BANDITE REGIONALI E NAZIONALI (3067 Ha, escluse eventuali superfici non agro-silvo-pastorali) - BANDI 1, Sala-Belvedere (Rieti, 1337 Ha) - BANDI 2, Secordaro (Montenero Sabino, 830 Ha) - BANDI 3, Santogna (Leonessa 600 Ha) - BANDI 4, Matrecetta (M.S. Giovanni 300 Ha) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE (22588,29 Ha, escluse eventuali superfici non agro-silvo-pastorali) - AFV 1, Farense (Fara Sabina, 1993 Ha) - AFV 2, Tre Valli (Poggio Nativo / Castelnuovo / Toffia, 2793 Ha) - AFV 3, Borbona (Borbona, 1428,62 Ha) - AFV 4, Cardito-Cittaducale (Cittaducale, 701 Ha) - AFV 5, Ponticelli Scandriglia (Ponticelli, Scandriglia, 1783 Ha) - AFV 6, Orvinio (Orvinio, 1087 Ha) - AFV 7, Pozzaglia Sabina (Pozzaglia Sabina, 1607,68 Ha) - AFV 8, Vallecupola (Ascrea/Castel di Tora/Vallecupola/Roccasinibalda, 1862,68 Ha) - AFV 9, Roccasinibalda (Roccasinibalda, 1000 Ha) - AFV 10, Monteleone Sabino-Oliveto (Monteleone Sabino/OliveAFto/ Torricella Sabina 1757 Ha) - AFV 11, Torricella in Sabina (Torricella in Sabina 629 Ha) - AFV 12 Rocchetta/Torri/Configni/Vacone (Rocchette/Torri/Configni/Vacone, 1755 Ha) - AFV 13, Colle d'Oro (Magliano Sabino, 704,67 Ha) - AFV 14, Poggio Moiano (Poggio Moiano, 1544 Ha) - AFV 15, Accumoli (Accumoli 505 Ha) - AFV 16, Salisano Poggio Mirteto (Salisano 1437 Ha) ZONE MILITARI (40 Ha) FONDI CHIUSI (33,50 Ha) Prospetto riassuntivo dell'assetto esistente in provincia di Rieti Superficie territoriale tot.: ...................... 274.914,00 Ha Superficie agro-silvo-pastorale: ................... 249.364,93 Ha Superficie non agro-silvo-pastorale: ................ 22.853,05 Ha Territorio protetto: ................................ 50.115,50 Ha (20,0% della S.A.S.P.) Territorio destinato ad AFV: ........................ 22.588,29 Ha (9,0% della S.A.S.P.) PROVINCIA DI ROMA Prospetto riassuntivo delle superfici della provincia di Roma 1. Superficie provinciale appartenente ad aziende agro-silvo-pastorali situate nei comuni di censimento: 338.153.55 Ha; 2. Superficie provinciale appartenente ad aziende agro-silvo-pastorali amministrativamente ocate in comuni diversi da quello censito: 18.011,90 Ha; 3. Superficie agro-silvo-pastorale provinciale non costituente aziende: 59.476,95 Ha; 4. Superficie improduttiva da un punto di vista agro-silvo-pastorale: 118.212,98 Ha; Totale delle superfici censite: 533.855,38 Ha; Effettiva superficie della provincia di Roma: 538.691,00 Ha; Differenza dovuta a difetto di campionamento e relativa a superficie di natura sconosciuta: 4.835,62 Ha; Superficie agro-silvo-pastorale provinciale (differenza tra totale delle superfici censite e superfici improduttive da un punto di vista agro-silvo-pastorale, corrispondente alla somma: 1+2+3): 415.642,40 Ha; Superfici agro-silvo-pastorali degli istituti esistenti nella provincia di Roma Le estensioni degli Istituti venatori esistenti e delle servitù militari, riportate sono quelle comunicate dal competente Ufficio della Provincia. Nei casi di sovrapposizione di Istituti, evento relativamente frequente nell'assetto degli Istituti in Provincia di Roma, gli ettari vengono calcolati una sola volta. Le estensioni relative agli Istituti esistenti ai sensi della legge n. 394 del 1991 sono di fonte regionale (Ufficio regionale Parchi). Le superfici considerate improduttive dal punto di vista agro-silvo-pastorale dall'ISTAT, quando considerate non trascurabili, sono state sottratte dalle superfici totali degli Istituti (superfici di acque interne, aeroporti, saline, etc.). Per gli Istituti venatori vengono indicati i territori comunali interessati. PARCHI E RISERVE NAZIONALI E REGIONALI (68805 Ha, escluse eventuali superfici non agro-silvo-pastorali) - Parco suburbano Valle del Treja (441 Ha) - Riserva Naturale Monterano (1450 Ha) - Monumento Naturale della Caldara di Manziana (60 Ha) - Parco suburbano dei Castelli Romani (8700 Ha, esclusi 800 Ha di acque e fabbricati) - Parco suburbano dell'Appia Antica (3000 Ha) - Riserva Naturale Tor Caldara (30 Ha) - Riserva Naturale di Macchiatonda (243 Ha) - Parco del Litorale Romano e Pineta di Castel Fusano (18918 Ha, esclusi 1529 Ha di acque e aereoporto). - Parco Naturale dell'Appennino Monti Simbruini (21581 Ha) - Parco Naturale dei Monti Lucretili (13491 Ha) - Riserva Naturale di Nazzano-Tevere Farfa (600 Ha, esclusi 100 Ha di acque) - Parco archeologico dell'Inviolata (Guidonia Montecelio Ha 293) ZONE MILITARI (5512 Ha, escluse eventuali superfici di acque interne, aeroporti, saline, etc.) OASI (9791 Ha, escluse eventuali superfici non agro-silvo-pastorali) - OASI 1. Gorga Montelanico (Gorga/Montelanico, 1233 Ha) - OASI 2, Monte Pilocco (Carpineto Romano, 442 Ha) - OASI 3,Carpineto Montelanico (Carpineto Romano/Montelanico, 5298 Ha) - OASI 4, Sant'Oreste (Civitella S.Paolo/Sant'Oreste/Rignano Flaminio, 1424 Ha) - OASI 5, Monte Altuino (Arcinazzo Romano, 584 Ha) - OASI 6, Canale Monterano (Canale Monterano, 937 Ha, di cui 747 Ha già inclusi nella Riserva di Canale Monterano e 190 Ha da considerare) - OASI 7, Torre Astura (Nettuno, 208 Ha) - OASI 8, Lago di Bracciano (620 Ha) ZONE DI RIFUGIO (2437 Ha, escluse eventuali superfici non agro-silvo-pastorali) - ZR 1, Lago di Martignano (Anguillara/Campagnano di Roma/Roma, 120 Ha) - ZR 2, Cretone (Palombara Sabina, 317 Ha) - ZR 3, G.R.A. di Roma (Roma, 2000 Ha di agro-silvo-pastorale ed esclusa l'estensione del Parco dell'Appia Antica) ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA (12879 Ha, escluse eventuali superfici di acque interne aeroporti, saline, etc.) - ZRC 1, Monte Musino Sorbo (Sacrofano/Campagnano/Formello, 2056 Ha) - ZRC 2, Sant'Anastasio (Anzio, 664 Ha) - ZRC 3, Monti Prenestini (Castel S.Pietro/Capranica Prenestina, 1250 Ha) - ZRC 4, San Vittorino (Roma/Gallicano/S.Gregorio, 714 Ha) - ZRC 5, Bosco di Roncigliano (Magliano Romano/Campagnano, 1073 Ha) - ZRC 6, Monte Aceto (Morlupo/Capena/Castelnuovo di Porto/Riano, 745 Ha) - ZRC 7, Poggio Cesi (S. Angelo Romano/Campagnano, 766 Ha) - ZRC 8, Valle del Tevere (Roma/Riano/Castelnuovo di Porto, 1068 Ha) - ZRC 9, Le Beccacce (Roma/Pomezia, 475 Ha) - ZRC 10, La selva (Castelmadama/Sambuci/Ciciliano, 904 Ha) - ZRC 11, Colli Santi (Roiate/Affile, 366 Ha) - ZRC 12, Monte Castagno (Tolfa, 938 Ha) - ZRC 13, Colle di Mezzo (Allumiere, 1374 Ha) - ZRC 14, Sterpara (Valmontone/Genazzano, 793 Ha) BANDITE REGIONALI E NAZIONALI (e Bandita Presidenziale) (8022 Ha, escluse eventuali superfici di acque interne, aeroporti, saline, etc.) - BAND 1, Tenuta Pres. di Castelporziano e Capocotta (Roma/Fiumicino, 5985 Ha) - BAND 2, S. Gregorio da Sassola (S. Gregorio da Sassola, 838 Ha) - BAND 3, Tormancina (Monterotondo/Palombara Sabina, 1199 Ha) FONDI CHIUSI (6000 Ha, escluse eventuali superfici di acque interne, aeroporti, saline, etc. e fondi chiusi di dimensioni o qualità dei soprassuoli insufficienti per essere considerati Istituti di Protezione). ZONE ADDESTRAMENTO CANI (995 Ha, escluse eventuali superfici di acque interne, aeroporti, saline, etc.) - ZAC 1, Lunghezzina (Roma, 197 Ha) - ZAC 2, Castiglione (Roma, 120 Ha) - ZAC 3, La Selva (Magliano Romano, 170 Ha) - ZAC 4, I Terzi (Cerveteri, 109 Ha) - ZAC 5, Montelarco (R. Flaminio 199 Ha) - ZAC 6, Testa di Lepre (Roma 200 Ha) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE (16294,71 Ha, escluse eventuali superfici di acque interne, aeroporti, saline, etc.) - AFV 1, Lazzaria (Velletri, 408 Ha) - AFV 2, Vacchereccia (Canale Monterano, parte della Provincia di RM: 420 Ha) - AFV 3, La Marcigliana (Roma, 1174 Ha) - AFV 4, Centrone (Roma, 660 Ha) - AFV 5, Casal di Galeria (Roma, 800 Ha) - AFV 6, Vicarello (Bracciano, 670 Ha) - AFV 7, Poggio Oriolo (Bracciano, 1369 Ha) - AFV 8, Castel Lombardo (Roma, 525 Ha) - AFV 9, Medio Tevere (Roma, 1000 Ha) - AFV 10, Montorio Romano (Montorio Romano, 1119 Ha) - AFV 11, Montelibretti (Montelibretti, 1047) - AFV 12, Nerola (Nerola, 500 Ha) - AFV 13, La Castagneta (Bracciano, 613 Ha) - AFV 14, S. Severa (Tolfa, 1250 Ha) - AFV 15, Il Casalone (Tolfa, 920 Ha - concessione non rinnovata, contenzioso in atto) - AFV 16, Castel Giuliano/Sasso/(Bracciano/Cerveteri, 2912 Ha) - AFV 17, Valle Luterana (Bracciano/Cerveteri, 905 Ha) Prospetto riassuntivo dell'assetto esistentenella provincia di Roma Superficie territoriale tot.: ...................... 538.691,00 Ha Superficie agro-silvo-pastorale: ................... 415.642,40 Ha Superficie non agro-silvo-pastorale: ............... 118.212,98 Ha Territorio protetto: ...................................113.448 Ha (27,29% della S.A.S.P.) Territorio destinato ad AFV:..........................16.294,71 Ha (3,92% della S.A.S.P.) PROVINCIA DI LATINA Prospetto riassuntivo delle superfici della provincia di Latina 1. Superficie provinciale appartenente ad aziende agro-silvo-pastorali situate nei comuni di censimento: 144.710,58 Ha; 2. Superficie provinciale appartenente ad aziende agro-silvo-pastorali amministrativamente locate in comuni diversi da quello censito: 9.740,58 Ha; 3. Superficie agro-silvo-pastorale provinciale non costituente aziende: 26.539,20 Ha; 4. Superficie improduttiva da un punto di vista agro-silvo-pastorale: 41.970,49 Ha; Totale delle superfici censite: 22.960,85 Ha; Effettiva superficie della provincia di Latina: Differenza dovuta a difetto di campionamento e relativa a superficie di natura sconosciuta: 2.097,15 Ha. Superficie agro-silvo-pastorale provinciale (differenza tra totale delle superfici censite e superfici improduttive da un punto di vista agro-silvo-pastorale, corrispondente alla somma: 1+2+3): 180.990,39 Ha. Superfici agro-silvo-pastorali degli istituti esistenti nella provincia di Latina Le estensioni degli Istituti venatori esistenti, sono quelle comunicate dal competente ufficio della provincia di Latina. Le estensioni relative agli Istituti esistenti ai sensi della legge n. 394 del 1991 sono di fonte regionale (Ufficio regionale Parchi). Le superfici considerate improduttive dal punto di vista agro-silvo-pastorale dall'ISTAT, quando considerate non trascurabili, sono state sottratte dalle superfici totali degli Istituti (superfici di acque interne, aeroporti, saline, etc:). Per gli Istituti venatori vengono indicati i territori comunali interessati. PARCHI E RISERVE NAZIONALI E REGIONALI (10450 ha, escluse eventuali superfici non agro-silvo-pastorali) - Parco Nazionale del Circeo (8622 Ha) - Parco Urbano Monte Orlando (53 Ha) - Parco suburbano di Gianola e Monte di Scauri (275 Ha) - Monumento Naturale Campo Soriano (1500 Ha) OASI (10058 Ha, escluse eventuali superfici non agro-silvo-pastorali) - OASI 1, Ninfa (Sermoneta, 1850 Ha) - OASI 2, La Roana (Sezze, 475 Ha) - OASI 3, Oasi confinante P.N. Circeo (Sabaudia/Latina, 1795 Ha) - OASI 4, Buon Riposo (Aprilia, 850 Ha) - OASI 5, Palmarola (Ponza, 136 Ha) - OASI 6, Carpineto Montelanico-parte della Provincia di LT (Norma/Bassiano/Roccagorga, 900 Ha. ca.) ZONE DI RIFUGIO (700 Ha, escluse eventuali superfici non agro-silvo-pastorali) - ZR 1, SS. Cosma e Damiano (SS. Cosma e Damiano/Minturno, 700 Ha) BANDITE REGIONALI E NAZIONALI (3222 Ha, escluse eventuali superfici non agro-silvo-pastorali) - BAND 1, Carpinetana (Maenza, 656 Ha) - BAND 2, Montenero (Maenza, 186 Ha) - BAND 3, Campello (Itri, 1053 Ha) - BAND 4, S. Arcangelo (Fondi, 1327 Ha) ZONE ADDESTRAMENTO CANI (319 Ha, escluse eventuali superfici non agro-silvo-pastorali) - ZAC 1, Le Mura - Piana del Campo (Itri, 123 Ha) - ZAC 2, Diana (Roccasecca dei Volsci, 196 Ha) ZONE DI PROTEZIONE (459 Ha) - Lago di Fondi FONDI CHIUSI (97,88 Ha) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE (10833,92 Ha, escluse eventuali superfici non agro-silvo-pastorali) - AFV 1, Fra' Diavolo (Itri 2980 Ha) - AFV 2, S. Agata (Prossedi, 780 Ha) - AFV 3, Rocchigiana (Roccagorga, 1366 Ha) - AFV 4, Maentina (Maenza, 1816 Ha) - AFV 5, Cora (Cori, 2000 Ha) - AFV 6, Filippo Sbardella (Cisterna di Latina/Cori, 600 Ha) - AFV 7, Torrecchia Nuova (Cisterna di Latina, 521,26 Ha) - AFV 8, Torrecchia Vecchia (Cori/Cisterna di Latina 770 Ha) Prospetto riassuntivo dell'assetto esistente nella provincia di Latina Superficie territoriale tot.: 225.058,00 Ha Superficie agro-silvo-pastorale: 180.990,39 Ha Superficie non agro-silvo-pastorale: 41.970,49 Ha Territorio protetto: 20.934,88 Ha (11,56% della S.A.S.P.) Territorio destinato ad AFV: 10.833,92 Ha (5,99% della S.A.S.P.) PROVINCIA DI FROSINONE Prospetto riassuntivo delle superfici della provincia di Frosinone 1. Superficie provinciale appartenente ad aziende agro-silvo-pastorali situate nei comuni di censimento: 217.771,24 Ha; 2. Superficie provinciale appartenente ad aziende agro-silvo-pastorali amministrativamente locate in comuni diversi da quello censito: 10.922,66 Ha; 3. Superficie agro-silvo-pastorale provinciale non costituente aziende: 51.646,38 Ha; 4. Superficie improduttiva da un punto di vista agro-silvo-pastorale: 41.275,66 Ha; Totale delle superfici censite: 321.615,94 Ha; Effettiva superficie della provincia di Frosinone: 324.803,00 Ha; Differenza dovuta a difetto di campionamento e relativa a superficie di natura sconosciuta: 3.187,06 Ha; Superficie agro-silvo-pastorale provinciale (differenza tra totale delle superfici censite e superfici improduttive da un punto di vista agro-silvo-pastorale, corrispondente alla somma: 1+2+3): 280.340,28 Ha. Superfici agro-silvo-pastorali degli istituti esistenti nella provincia di Frosinone Le estensioni degli Istituti venatori esistenti, riportate nel listato che segue e nelle schede di valutazione, sono quelle comunicate dal competente Ufficio della Provincia di Frosinone. Nel caso di sovrapposizioni di Istituti, gli ettari vengono calcolati una sola volta. Le estensioni relative agli Istituti esistenti ai sensi della legge n. 394 del 1991 sono di fonte regionale (Ufficio regionale Parchi). Le superfici considerate improduttive dal punto di vista agro-silvo-pastorale dall'ISTAT, quando considerate non trascurabili, sono state sottratte dalle superfici totali degli Istituti (superfici di acque interne, aeroporti, saline, etc.). Per gli Istituti venatori vengono indicati i territori comunali interessati. PARCHI E RISERVE NAZIONALI E REGIONALI (19150 ha, escluse eventuali superfici non agro-silvo-pastorali) - Parco Nazionale d'Abruzzo - versante laziale (7750 Ha) - Parco Naturale dell'Appennino-Monti Simbruini (11000 Ha) - Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno (400 Ha) OASI (3200 Ha, escluse eventuali superfici non agro-silvo- pastorali) - OASI 1, Bosco Trisulti - Oasi Inferno (Vico nel Lazio/Collepardo/Alatri, 3000 Ha) - OASI 2, Montecassino (Cassino, 200 Ha) ZONE DI RIFUGIO (2900 Ha, escluse eventuali superfici non agro-silvo-pastorali) - ZR 1, Valle Serena Pratillo (Supino, 950 Ha) - ZR 2, Sant'Oliva (Pontecorvo, 950 Ha) - ZR 3, Colle Terelle (Alvito, 1000 Ha) ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA (3000 Ha, escluse eventuali superfici non agro-silvo-pastorali) - ZRC 1, Terelle (Terelle, 1000 Ha) - ZRC 2, Esperia (Esperia, 2000 Ha) FONDI CHIUSI (405 Ha, escluse eventuali superfici di acque interne, aeroporti, saline, etc. e fondi chiusi di dimensioni o qualità dei soprassuoli insufficienti per essere considerati Istituti di Protezione, la soglia di dimensione è stata di 50-100 Ha) - FC 1, Azienda Agraria Selva La Terra (Esperia/Pontecorvo, 215 Ha) - FC 2, La Selva (Paliano, 115 Ha) - FC 3, Bagnara (M. S. G. Campano, 75 Ha) ZONE MILITARI (500 Ha) ZONE ADDESTRAMENTO CANI (296 Ha, escluse eventuali superfici di acque interne, aeroporti, saline, etc.) - ZAC 1, La Radicosa (S. Vittore 197,17 Ha) - ZAC 2, I Greci (Pontecorvo 78,17 Ha) - ZAC 3, Ara Sodana (Ripi 21,36 Ha) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE (10034,54 Ha, escluse eventuali superfici non agro-silvo-pastorali) - AFV 1, Macchia marina (Settefrati, 2283,72 Ha) - AFV 2, Acquafondata (Acquafondata, 2024 Ha) - AFV 3, Gallo (S. Biagio S. 1855,61 Ha) - AFV 4, Vallerotonda 3870,54 Ha) Prospetto riassuntivo dell'assetto esistente nella provincia di Frosinone Superficie territoriale tot.: 324.803,00 Ha Superficie agro-silvo-pastorale: 280.340,28 Ha Superficie non agro-silvo-pastorale: 41.275,66 Ha Territorio protetto: 28.655 Ha (10,4% della S.A.S.P.) Territorio destinato ad AFV: 10034,54 Ha (3,57% della S.A.S.P.) 3 - COMPRENSORI INTERCOMUNALI DI RIFERIMENTO E AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (A.T.C.) Nella fase di prima attuazione della legge regionale n. 17 del 1995 il territorio del Lazio, sulla base delle scelte operate dalle province in via transitoria ed in attesa della formulazione dei piani faunistici venatori definitivi, è suddiviso in 10 comprensori intercomunali di riferimento (2 per ogni provincia) come illustrato nella cartina n. 1 e nelle tabelle seguenti, che elencano i comuni facenti parte dei comprensori. All'interno dei comprensori così definiti le province hanno segnalato, con rispettive relazioni sullo stato attuale (in appendice al presente piano) i diversi istituti faunistici, faunistico-venatori ed ambientali previsti dalla legge regionale n. 17 del 1995: - Parchi nazionali e regionali; - Riserve naturali regionali; - Parchi urbani e suburbani; - Oasi di protezione; - Zone di ripopolamento e cattura; - Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica; - Aziende faunistico-venatorie; - Fondi chiusi e zone interdette dall'autorità militare; - Bandite e zone rifugio. Nella ripartizione delle province in due comprensori intercomunali sono state rispettate le proporzioni territoriali previste dall'articolo 25 della legge regionale n. 17 del 1995. Le sigle utilizzate per l'individuazione dei comprensori contraddistinguono, in ossequio agli indirizzi regionali emanati con D.G.R. n. 754 del 13 febbraio 1996 e pubblicati sul B.U.R. n. 15 del 30 maggio 1996, gli Ambiti Territoriali di Caccia del Lazio (successivamente denominati ATC). Gli Ambiti territoriali di Caccia (ATC) rappresentano l'istituto di gestione programmata faunistico-venatoria del territorio previsto dalla legge n. 157 del 1992 e dalla legge regionale n. 17 del 1995 e l'attivazione sulla totalità del territorio non sottoposto a regime di protezione o di caccia privata costituisce uno degli elementi salienti della nuova normativa in materia di caccia. Attraverso gli ATC si realizzano sia la volontà di programmare l'attività venatoria in accordo con i principi di conservazione della fauna, sia la necessaria armonizzazione degli interessi di diversi categorie di cittadini. L'ATC è rappresentato dalla parte di territorio agro-silvo-pastorale regionale destinato a forme di gestione programmata dalla caccia ai sensi degli articoli 10, 11 e 25. Pertanto la superficie dell'ATC corrisponde alla superficie agro-silvo-pastorale del comprensorio detratta quella destinata a tutela ambientale e a caccia riservata a gestione privata. PROVINCIA: VITERBO COMPRENSORIO INTERCOMUNALE DENOMINATO VITERBO 1 NEL QUALE RICADE L'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA VT 1 Comuni Acquapendente Arlena di Castro Bagnoregio Bolsena Bomarzo Canino Capodimonte Castiglione in Teverina Celleno Cellere Civitella D'Agliano Farnese Gradoli Graffignano Grotte di Castro Ischia di Castro Latera Lubriano Marta Montalto di Castro Montefiascone Onano Piansano Proceno San Lorenzo Nuovo Tessennano Valentano Viterbo Vitorchiano COMPRENSORIO INTERCOMUNALE DENOMINATO VITERBO 2 NEL QUALE RICADE L'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA VT 2 Comuni Barbarano Romano Bassano Romano Bassano in Teverina Blera Calcata Canepina Capranica Caprarola Carbognano Castel S. Elia Civita Castellana Corchiano Fabrica di Roma Faleria Gallese Monteromano Monterosi Nepi Oriolo Romano Orte Ronciglione Soriano nel Cimino Sutri Tarquinia Tuscania Vallerano Vasanello Veiano Vignanello Villa S. Giovanni in Tuscia Vetralla PROVINCIA: RIETI COMPRENSORIO INTERCOMUNALE DENOMINATO RIETI 1 NEL QUALE RICADE L'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA RI 1 Comuni Comuni Accumoli Stimigliano Amatrice Tarano Borbona Toffia Cantalice Torri in Sabina Cantalupo Torricella Sabina Casaprota Vacone Casperia Castelnuovo di Farfa Cittareale Collevecchio Colli sul Velino Configni Contigliano Cottanello Fara Sabina Forano Frasso Sabino Greccio Labro Leonessa Magliano Sabino Mompeo Montasola Monte S. Giovanni Montebuono Montenero Montopoli Morro Reatino Poggio Bustone Poggio Catino Poggio Mirteto Poggio Nativo Poggio S. Lorenzo Posta Rivodutri Roccantica Salisano Selci Sabino COMPRENSORIO INTERCOMUNALE DENOMINATO RIETI 2 NEL QUALE RICADE L'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA RI 2 Comuni Antrodoco Ascrea Belmonte in Sabina Borgorose Borgovelino Castel di Tora Castel S. Angelo Cittaducale Collalto Sabino Colle di Tora Collegiove Concerviano Fiamignano Longone Sabino Marcetelli Micigliano Monteleone Nespolo Orvinio Paganico Sabino Pescorocchiano Petrella Salto Poggio Moiano Pozzaglia Rieti Rocca Sinibalda Scandriglia Turania Varco Sabino PROVINCIA: ROMA COMPRENSORIO INTERCOMUNALE DENOMINATO ROMA 1 NEL QUALE RICADE L'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA RM 1 Comuni Allumiere Anguillara Sabazia Bracciano Campagnano Canale Monterano Capena Castelnuovo di Porto Cerveteri Civitavecchia Civitella S. Paolo Fiano Romano Filacciano Fiumicino Formello Ladispoli Magliano Romano Manziana Mazzano Romano Morlupo Nazzano Ponzano Romano Riano Rignano Flaminio Roma (dx Tevere) Sacrofano Santa Marinella Santa Severa Sant'Oreste Tolfa Torrita Tiberina Trevignano COMPRENSORIO INTERCOMUNALE DENOMINATO ROMA 2 NEL QUALE RICADE L'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA RM 2 Comuni Comuni Affile Montecompatri Agosta Monteflavio Albano Laziale Montelanico Anticoli Corrado Montelibretti Anzio Monteporzio Catone Arcinazzo Romano Monterotondo Ardea Montorio Romano Ariccia Moricone Arsoli Nemi Artena Nerola Bellegra Nettuno Camerata Nuova Olevano Romano Canterano Palestrina Capranica Prenestina Palombara Sabina Carpineto Romano Percile Casape Pisognano Castel Gandolfo Poli Castel Madama Pomezia Castel S. Pietro Riofreddo Cave Rocca Canterano Cerreto Laziale Rocca di Cave Cervara di Roma Rocca di Papa Ciampino Rocca Priora Ciciliano Rocca S. Stefano Cineto Romano Roccagiovine Colleferro Roiate Colonna Roma (sx Tevere) Frascati Roviano Gallicano nel Lazio S. Polo dei Cavalieri Gavignano Sambuci Genazzano S. Cesareo Genzano di Roma S. Gregorio da Sassola Gerano S. Vito Romano Gorga Sant'Angelo Romano Grottaferrata Saracinesco Guidonia Segni Jenne Subiaco Labico Tivoli Lanuvio Vallepietra Lariano Vallinfreda Licenza Valmontone Mandela Velletri Marano Equo Vicovaro Marcellina Vivaro Romano Marino Zagarolo Mentana PROVINCIA: LATINA COMPRENSORIO INTERCOMUNALE DENOMINATO LATINA 1 NEL QUALE RICADE L'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LT 1 Comuni Aprilia Bassiano Cisterna di Latina Cori Latina Maenza Norma Pontinia Priverno Prossedi Roccagorga Roccamassima Roccasecca Sabaudia Sermoneta Sezze Sonnino COMPRENSORIO INTERCOMUNALE DENOMINATO LATINA 2 NEL QUALE RICADE L'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LT 2 Comuni Campodimele Castelforte Fondi Formia Gaeta Itri Lenola Minturno Monte S. Biagio Ponza S. Felice Circeo Sperlonga Spigno Saturnia SS. Cosma e Damiano Terracina Ventotene PROVINCIA: FROSINONE COMPRENSORIO INTERCOMUNALE DENOMINATO FROSINONE 1 NEL QUALE RICADE L'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA FR 1 Comuni Comuni Acuto S. Donato Val Comino Alatri Serrone Alvito Settefrati Anagni Sgurgola Arpino Sora Atina Strangolagalli Belmonte Castello Torre Cajetani Boville Ernica Torrice Broccostella Trevi nel Lazio Campoli Appennino Trivigliano Casalvieri Veroli Castelliri Vicalvi Collepardo Vico nel Lazio Ferentino Villa Latina Filettino Fiuggi Fontana Liri Fontechiari Frosinone Fumone Gallinaro Guarcino Isola del Liri Monte S. Giovanni Campano Paliano Pescosolido Picinisco Piglio Posta Fibreno Ripi S. Biagio Saracinisco COMPRENSORIO INTERCOMUNALE DENOMINATO FROSINONE 2 NEL QUALE RICADE L'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA FR 2 Comuni Comuni Acquafondata Supino Amaseno Terelle Aquino Vallecorsa Arce Vallemaio Arnara Vallerotonda Ausonia Villa S. Lucia Casalattico Villa S. Stefano Cassino Viticuso Castelnuovo Parano Castro dei Volsci Castrocielo Ceccano Ceprano Cervaro Colfelice Colle S. Magno Coreno Ausonio Esperia Falvaterra Giuliano di Roma Morolo Pastena Patrica Pico Piedimonte S. Germano Pignataro Interamna Pofi Pontecorvo Roccadarce Roccasecca S. Ambrogio sul Garigliano S. Andrea del Garigliano S. Apollinare S. Elia Fiumerapido S. Giorgio a Liri S. Giovanni Incarico S. Vittore del Lazio Santopadre Per quanto sopra il territorio regionale è suddiviso in n. 10 ATC (2 per ogni Provincia) ricadenti nei comprensori omonimi. In considerazione della transitorietà e del carattere sperimentale della presente individuazione degli ATC del Lazio, le province, che si sostituiscono agli organi di gestione degli ATC fino alla nomina provvisoria dei rispettivi comitati, di cui all'articolo 53 della legge regionale n. 17 del 1995 garantiscono, con modalità omogenee concordato tra esse, la necessaria informazione circa la delimitazione dei comprensori di riferimento e degli ATC stessi che ne derivano. La ripartizione del Lazio nei 10 ATC come sopra descritto, fa emergere l'elemento che più di tutti gli altri caratterizza la Regione: la distribuzione dei cacciatori del tutto squilibrata a causa della presenza della metropoli romana che addensa circa il 30 per cento delle licenze all'interno dell'Urbe, con un territorio insufficiente allo svolgimento dell'attività venatoria. Tant'è che in questa fase transitoria si è ritenuto opportuno accogliere l'indicazione della provincia di Roma che, eccezionalmente, ha frazionato il territorio del comune di Roma lungo la linea del Tevere, per prevenire una eventuale eccessiva pressione venatoria in un unico ATC, in attesa di elementi conoscitivi sulla reale mobilità dei "romani" che consenta una più razionale suddivisione dei due ATC provinciali nel piano definitivo. Per quanto sopra, una particolare attenzione è stata riservata al problema nel regolamento di accesso e di gestione degli ATC al fine di una equilibrata fruizione del territorio ed al fine di corrispondere alle legittime aspettative dei diretti utenti, ma anche di tutte le categorie interessate e delle istituzioni chiamate a gestire questa stagione venatoria, in attesa del piano faunistico-venatorio regionale definitivo. Il meccanismo messo in atto nel tentativo di equilibrare le opportunità venatorie e quindi di consentire una omogenea distribuzione dei cacciatori, si basa, in ossequio alla legge n. 157 del 1992 ed alla legge regionale n. 17 del 1995, sulla attribuzione della "residenza venatoria" anche a cacciatori non residenti anagraficamente e provenienti da comuni ad alta densità venatoria, nel limite della capienza degli ATC ricavata dall'applicazione dell'indice di densità venatoria stabilito dalla Regione nel regolamento di accesso. E' prevista, inoltre, la possibilità di accedere secondo opportuna graduatoria, ad un secondo ATC. Le osservazioni possibili sulla mobilità dei cacciatori in questa prima fase a gestione transitoria, come sopra regolamentata, consentono di studiare e valutare utilmente il flusso dei cacciatori e le loro scelte, per il piano definitivo. 4 - AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA Come s'è visto nei precedenti paragrafi la superficie agro-silvo-pastorale destinata alla caccia programmata, in coerenza con quanto previsto negli "indirizzi regionali" (D.G.R. n. 754 del 1996), è stata calcolata per il Lazio (e quindi per le singole province), con necessarie approssimazioni che portano a valutazioni per difetto contenute nella quota del 10 per cento, aggregando: 1) le superfici appartenenti ad aziende agro-silvo-pastorali rilevate in fase di censimento (amministrativamente locate nei comuni censiti e nei comuni diversi da quelli censiti); 2) le superfici agro-silvo-pastorali non costituenti aziende. Questi ultimi dati sono ufficialmente reperibili fino al livello provinciale, rendendosi, pertanto, impossibili le operazioni di aggregazione ai livelli sub-provinciali quali sono i comprensori intercomunali comprendenti gli Ambiti Territoriali di Caccia. Dovendo indicare per ogni ATC del Lazio la superficie destinata alla caccia programmata, che come detto, comprende anche la superficie agro-silvo-pastorale non costituente aziende, non conosciuta a livello comunale, si è reso necessario un calcolo aumentando la superficie aziendale del comprensorio di una quota proporzionale al corrispondente dato provinciale. Il calcolo porta necessariamente ad una approssimazione nella valutazione delle superfici destinate alla caccia programmata nei diversi ATC. Il risultato dell'operazione consente, in definitiva con buona approssimazione, un primo raffronto fondamentale, per ogni ATC, tra la superficie disponibile per la caccia programmata e il numero dei cacciatori anagraficamente residenti. Questi dati costituiscono la base per ogni successiva operazione di programmazione venatoria dell'ATC, quali l'applicazione dell'indice di densità venatoria minimo, la determinazione delle disponibilità per cacciatori non residenti, l'attribuzione della "residenza venatoria", etc.. Tali operazioni, limitatamente alla fase transitoria, sono di competenza delle province. PROVINCIA DI VITERBO Superficie Territoriale Ha 361.212,00 Superficie agro-silvo-pastorale. Ha 317.874,68 Territorio protetto. Ha 21.713,84 di cui: - Parchi e Riserve naturali Ha 9.114,00 - Oasi di protezione Ha 3.582,00 - Zone ripopolamento e cattura Ha 2.681,00 - ex Zone di Rifugio Ha 0,00 - ex Bandite Ha 0,00 - Fondi Chiusi Ha 1.336,84 - Zone militari Ha 5.000,00 Territorio riservato a caccia a gestione privata (AFV): Ha 46.472,79 Territorio destinato alla caccia programmata (ATC): Ha 249.688,05 Cacciatori residenti anagraficamente nella Provincia: n. 11.088 DATI RELATIVI AL COMPRENSORIO VT 1 ED ALL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) VT 1 Superficie agro-silvo-pastorale del comprensorio: Ha 159.062,81 Territorio protetto del comprensorio Ha 9.537,46 di cui: - Parchi e Riserve naturali Ha 4.640,00 - Oasi di protezione Ha 2.166,00 - Zone ripopolamento e cattura Ha 1.800,00 - ex Zone di Rifugio Ha 0,00 - ex Bandite Ha 0,00 - Fondi Chiusi Ha 931,46 - Zone militari Ha 800,00 Territorio riservato a caccia a gestione privata (AFV): Ha 14.411,92 Territorio destinato alla caccia programmata (ATC): Ha 134.313,43 Cacciatori residenti anagraficamente nel comprensorio: n. 6.083 DATI RELATIVI AL COMPRENSORIO VT 2 ED ALL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) VT 2 Superficie agro-silvo-pastorale del comprensorio: Ha 158.811,87 Territorio protetto del comprensorio: Ha 7.176,38 di cui: - Parchi e Riserve naturali Ha 4.474,00 - Oasi di protezione Ha 1.416,00 - Zone ripopolamento e cattura Ha 881,00 - ex Zone di Rifugio Ha 0,00 - ex Bandite Ha 0,00 - Fondi Chiusi Ha 405,38 - Zone militari Ha 4.200,00 Territorio riservato a caccia a gestione privata (AFV): Ha 32.060,87 Territorio destinato alla caccia programmata (ATC): Ha 115.374,62 Cacciatori residenti anagraficamente nel comprensorio: n. 5.005 PROVINCIA DI RIETI Superficie Territoriale Ha 274.914,00 Superficie agro-silvo-pastorale Ha 249.364,93 Territorio protetto Ha 50.115,50 di cui: - Parchi e Riserve naturali Ha 24.313,00 - Oasi di protezione Ha 12.338,00 - Zone ripopolamento e cattura Ha 1.400,00 - ex Zone di Rifugio Ha 8.924,00 - ex Bandite Ha 3.067,00 - Fondi Chiusi Ha 33,50 - Zone militari Ha 40,00 Territorio riservato a caccia a gestione privata (AFV): Ha 22.588,29 Territorio destinato alla caccia programmata (ATC): Ha 176.661,14 Cacciatori residenti anagraficamente nella Provincia: n. 5.937 DATI RELATIVI AL COMPRENSORIO RI 1 ED ALL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) RI 1 Superficie agro-silvo-pastorale del comprensorio: Ha 131.681,34 Territorio protetto del comprensorio: Ha 26.232,50 di cui: - Parchi e Riserve naturali Ha 13.110,00 - Oasi di protezione Ha 6.888,00 - Zone ripopolamento e cattura Ha 1.400,00 - ex Zone di Rifugio Ha 3.170,00 - ex Bandite Ha 1.631,00 - Fondi Chiusi Ha 33,50 - Zone militari Ha 10,00 Territorio riservato a caccia a gestione privata (AFV): Ha 11.245,43 Territorio destinato alla caccia programmata (ATC): Ha 94.193,41 Cacciatori residenti anagraficamente nel comprensorio: n. 3.584 DATI RELATIVI AL COMPRENSORIO RI 2 ED ALL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) RI 2 Superficie agro-silvo-pastorale del comprensorio: Ha 117.683,59 Territorio protetto del comprensorio: Ha 23.843,00 di cui: - Parchi e Riserve naturali Ha 11.203,00 - Oasi di protezione Ha 5.450,00 - Zone ripopolamento e cattura Ha 0,00 - ex Zone di Rifugio Ha 5.754,00 - ex Bandite Ha 1.436,00 - Fondi Chiusi Ha 0,00 - Zone militari Ha 30,00 Territorio riservato a caccia a gestione privata (AFV): Ha 11.342,86 Territorio destinato alla caccia programmata (ATC): Ha 82.467,73 Cacciatori residenti anagraficamente nel comprensorio: n. 2.353 PROVINCIA DI ROMA Superficie Territoriale Ha 538.691,00 Superficie agro-silvo-pastorale Ha 415.642,40 Territorio protetto Ha 113.448,00 di cui: - Parchi e Riserve naturali Ha 68.805,00 - Oasi di protezione Ha 9.791,00 - Zone ripopolamento e cattura Ha 12.879,00 - ex Zone di Rifugio Ha 2.437,00 - ex Bandite Ha 8.022,00 - Fondi Chiusi Ha 6.000,00 - Zone militari Ha 5.512,00 Territorio riservato a caccia a gestione privata (AFV): Ha 16.294,71 Territorio destinato alla caccia programmata (ATC): Ha 285.899,81 Cacciatori residenti anagraficamente nella Provincia n. 44.348 DATI RELATIVI AL COMPRENSORIO RM 1 ED ALL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) RM 1 Superficie agro-silvo-pastorae del comprensorio: Ha 156.228,24 Territorio protetto del comprensorio: Ha 31.512,00 di cui: - Parchi e Riserve naturali Ha 17.112,00 - Oasi di protezione Ha 2.234,00 - Zone ripopolamento e cattura Ha 5.879,00 - ex Zone di Rifugio Ha 1.120,00 - ex Bandite Ha 0,00 - Fondi Chiusi Ha 3.000,00 - Zone militari Ha 2.167,00 Territorio riservato a caccia a gestione privata (AFV): Ha 11.045,45 Territorio destinato alla caccia programmata (ATC): Ha 113.670,79 Cacciatori residenti anagraficamente nel comprensorio: n. 16.691 DATI RELATIVI AL COMPRENSORIO RM 2 ED ALL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) RM 2 Superficie agro-silvo-pastorale del comprensorio Ha 259.414,16 Territorio protetto del comprensorio: Ha 81.936,00 di cui: - Parchi e Riserve naturali Ha 51.695,00 - Oasi di protezione Ha 7.557,00 - Zone ripopolamento e cattura Ha 7.000,00 - ex Zone di Rifugio Ha 1.317,00 - ex Bandite Ha 8.022,00 - Fondi Chiusi Ha 3.000,00 - Zone militari Ha 3.345,00 Territorio riservato a caccia a gestione privata (AFV): Ha 5.249,14 Territorio destinato alla caccia programmata (ATC): Ha 172.229,02 Cacciatori residenti nel comprensorio n. 27.657 PROVINCIA DI LATINA Superficie Territoriale Ha 225.058,00 Superficie agro-silvo-pastorale Ha 180.990,39 Territorio protetto Ha 20.934,88 di cui: - Parchi e Riserve naturali Ha 10.450,00 - Oasi di protezione Ha 6.465,00 - Zone ripopolamento e cattura Ha 0,00 - ex Zone di Rifugio Ha 700,00 - ex Bandite Ha 3.222,00 - Fondi Chiusi Ha 97,88 - Zone militari Ha 0,00 Territorio riservato a caccia a gestione privata (AFV): Ha 10.833,92 Territorio destinato alla caccia programmata (ATC): Ha 149.221,59 Cacciatori residenti anagraficamente nella Provincia: n. 10.256 DATI RELATIVI AL COMPRENSORIO LT 1 ED ALL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) LT 1 Superficie agro-silvo-pastorale del comprensorio: Ha 119.103,71 Territorio protetto del comprensorio: Ha 15.431,63 di cui: - Parchi e Riserve naturali Ha 8.622,00 - Oasi di protezione Ha 5.870,00 - Zone ripopolamento e cattura Ha 0,00 - ex Zone di Rifugio Ha 0,00 - ex Bandite Ha 841,75 - Fondi Chiusi Ha 97,88 - Zone militari Ha 0,00 Territorio riservato a caccia a gestione privata (AFV): Ha 7.853,92 Territorio destinato alla caccia programmata (ATC): Ha 95.818,16 Cacciatori residenti anagraficamente nel comprensorio: n. 6.612 DATI RELATIVI AL COMPRENSORIO LT 2 ED ALL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) LT 2 Superficie agro-silvo-pastorale del comprensorio: Ha 61.886,68 Territorio protetto del comprensorio: Ha 4.003,25 di cui: - Parchi e Riserve naturali Ha 328,00 - Oasi di protezione Ha 595,00 - Zone ripopolamento e cattura Ha 0,00 - ex Zone di Rifugio Ha 700,00 - ex Bandite Ha 2.380,25 - Fondi Chiusi Ha 0,00 - Zone militari Ha 0,00 Territorio riservato a caccia a gestione privata (AFV): Ha 2.980,00 Territorio destinato alla caccia programmata (ATC): Ha 54.903,43 Cacciatori residenti anagraficamente nel comprensorio: n. 3.644 PROVINCIA DI FROSINONE Superficie territoriale Ha 324.803,00 Superficie agro-silvo-pastorale Ha 280.340,28 Territorio protetto Ha 28.655,00 di cui: - Parchi e Riserve naturali Ha 19.150,00 - Oasi di protezione Ha 3.200,00 - Zone ripopolamento cattura Ha 3.000,00 - ex Zone di Rifugio Ha 2.900,00 - ex Bandite Ha 0,00 - Fondi Chiusi Ha 405,00 - Zone militari Ha 500,00 Territorio riservato a caccia a gestione privata (AFV): Ha 10.034,54 Territorio destinato alla caccia programmata (ATC): Ha 241.150,74 Cacciatori residenti anagraficamente nella provincia: n. 10.869 DATI RELATIVI AL COMPRENSORIO FR 1 ED ALL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) FR 1 Superficie agro-silvo-pastorale del comprensorio: Ha 148.225,45 Territorio protetto del comprensorio: Ha 24.290,00 di cui: - Parchi e Riserve naturali Ha 19.150,00 - Oasi di protezione Ha 3.000,00 - Zone ripopolamento e cattura Ha 0,00 - ex Zone di Rifugio Ha 1.950,00 - ex Bandite Ha 0,00 - Fondi Chiusi Ha 190,00 - Zone militari Ha 500,00 Territorio riservato a caccia a gestione privata (AFV): Ha 4.139,35 Territorio destinato alla caccia programmata (ATC): Ha 119.796,10 Cacciatori residenti anagraficamente nel comprensorio: n. 6.285 DATI RELATIVI AL COMPRENSORIO FR 2 ED ALL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) FR 2 Superficie agro-silvo-pastorale del comprensorio: Ha 132.114,81 Territorio protetto del comprensorio: Ha 4.365,00 di cui: - Parchi e Riserve naturali Ha 0,00 - Oasi di protezione Ha 200,00 - Zone ripopolamento e cattura Ha 3.000,00 - ex Zone di Rifugio Ha 950,00 - ex Bandite Ha 0,00 - Fondi Chiusi Ha 215,00 - Zone militari Ha 0,00 Territorio riservato a caccia a gestione privata (AFV): Ha 5.895,19 Territorio destinato alla caccia programmata (ATC): Ha 121.354,64 Cacciatori residenti anagraficamente nel comprensorio: n. 4.584 5 - DANNI DERIVANTI DALLA FAUNA SELVATICA E DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE Il problema dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, zootecniche, forestali e ittiche è un fenomeno che assume una dimensione rilevante sul territorio laziale. Ogni qualvolta infatti la presenza di animali selvatici, appartenenti ad una data popolazione, supera la capacità portante del proprio territorio, si verificano fenomeni di degrado a carico dell'ambiente e danni alle colture agrarie. Da ciò scaturisce la necessità di applicare una serie di misure preventive e di assestare le popolazioni delle specie ad un livello compatibile con la capacità portante dell'ambiente in cui vivono. Al piano regionale è affidato il compito di garantire l'omogeneità dei criteri di determinazione dei risarcimenti. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 15, comma 3 della legge n. 394 del 1991, i danni provocati alle produzioni agricole sono classificabili ai fini dell'indennizzo secondo le seguenti tipologie: a) danni provocati da specie di fauna selvatica particolarmente protetta di cui all'articolo 2 comma 1 della legge n. 157 del 1992; b) danni provocati da specie di fauna selvatica non rientrante nella tipologia sub a) e danni derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria. I danni di cui alla lettera a) sono risarcibili dalla Regione ai sensi dell'articolo 42, comma 2 della legge regionale n. 17 del 1995. I danni di cui alla lettera b), quando i relativi oneri di risarcimento non siano riconducibili ai soggetti di cui all'articolo 42, comma 4 della legge regionale n. 17 del 1995, sono risarcibili dalle province e dai comitati di gestione degli ATC secondo i criteri di seguito indicati nelle more dell'attuazione del comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale n. 17 del 1995. CRITERI PER L'ACCERTAMENTO E LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI 1. Richiesta di constatazione del danno L'imprenditore agricolo nella cui azienda, si siano verificati danni alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo ad opera di fauna selvatica e/o conseguenti all'attività venatoria deve inoltrare richiesta di accertamento danni ai fini del relativo indennizzo, alla amministrazione provinciale territorialmente competente entro 3 giorni dalla data dell'evento dannoso. Nella richiesta di indennizzo, corredata dai dati anagrafici, titolo di proprietà o possesso, residenza, codice fiscale e recapito telefonico del richiedente devono essere specificati: a. il luogo e la data dell'evento verificatosi; b. il tipo di produzione danneggiata o di impianto e/o infrastruttura danneggiati; c. la quantità o stima del danno; d. le caratteristiche del danno in relazione alle specie che lo hanno causato. L'amministrazione provinciale, entro i venti giorni successivi all'acquisizione della richiesta di indennizzo, avvalendosi dei propri servizi tecnici e, - per i danni al patrimonio zootecnico in collaborazione con il servizio veterinario della A.S.L., - per danni alle coltivazioni agrarie e al patrimonio boschivo in collaborazione con il settore decentrato agricoltura, esegue gli accertamenti necessari alla verifica dei danni denunciati. Nei successivi centottanta giorni procede all'erogazione dell'indennizzo. Non sono ammessi ad indennizzo danni stimati di valore inferiore a L. 100.000. 2. Tipologia dei prodotti danneggiati Sono individuate le seguenti tipologie dei prodotti danneggiati: a. Colture erbacee: - impianti di prati-pascoli; - colture foraggere, cerealicole, industriali, oleaginose e proteoleaginose; - colture orticole; - pascoli permanenti. b. Colture arboree in attualità di coltivazione: - frutteti, oliveti, vigneti, castagneti da frutto; - rimboschimenti fino a tre anni dall'impianto. Le tipologie delle opere danneggiate ammesse a risarcimento del danno sono le seguenti: a. opere realizzate a sostegno dei filari nelle colture arboree; b. opere, quali fossetti, per la regimazione delle acque. 3. Stima dei danni A. Danni alle colture cerealicole, foraggere ed ai pascoli permanenti: a1 - danni alla semina Qualora il danno accertato risulti interessare una quota superiore al 60 per cento della superficie investita dalla coltura danneggiata deve essere ammessa la risemina. In tal caso l'indennizzo è corrispondente al costo delle sementi e della manodopera necessaria al ripristino della coltivazione. Nel caso che il danno interessi meno del 60 per cento della superficie investita dalla coltivazione l'indennizzo viene calcolato sulla base di: - valutazione economica del prodotto sul campo fornita dai mercuriali della camera di commercio con riferimento all'epoca di raccolta; - entità della superficie danneggiata; - produzione media zonale. a2 - danni in fase di maturazione delle colture Sulla base dei precedenti criteri viene ammesso a indennizzo la perdita di prodotto in fase di maturazione (detraendo dal valore stimato della produzione media probabile attesa il costo delle spese di raccolta e condizionamento non ancora sostenute per la commercializzazione). Nei casi intermedi l'indennizzo va commisurato alle spese colturali sostenute fino al momento del danno al netto della quota valutata utile per colture praticabili in sostituzione. Nel caso di danneggiamento al cotico erboso viene corrisposto un indennizzo equivalente al costo del lavoro occorrente per il ripristino, secondo il prezzario regionale. B. Danni alle colture orticole In caso di danno alle produzioni orticole, siano esse destinate alla vendita che ad autoconsumo, l'ammontare dell'indennizzo è determinato sulla base dei criteri precedenti relativi a superficie danneggiata, prezzo del prodotto e produzione media zonale. C. Danni alle colture arboree in attualità di coltivazione (frutteti, oliveti, vigneti e castagneti da frutto) Qualora il danno sia tale da consigliare la sostituzione di piante, l'ammontare dell'indennizzo viene calcolato sulla base del costo delle sostituzioni messe a dimora, incrementato di un valore, calcolato sulla base dei criteri precedenti, pari alla perdita di prodotto. D. Danni alle produzioni zootecniche ed ittiche L'indennizzo è determinato sulla base dei mercuriali della camera di commercio con riferimento al periodo in cui è avvenuto il danno. E. Danni a rimboschimenti fino a tre anni dell'impianto Ove si verifichi la necessità di sostituzione di piantumazione danneggiata l'indennizzo viene calcolato sulla base del costo delle sostituzioni messe a dimora. I fondi stanziati in bilancio per la specifica finalità vengono assegnati dalla Giunta regionale sulla base di indici riferiti alle superfici agro-silvo-pastorale indicata nel piano per ogni ATC ed al numero delle aziende agricole ricadenti nel comprensorio interessato. 6 - CRITERI PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER I MIGLIORAMENTI AMBIENTALI Dal punto di vista faunistico la capacità ricettiva di un territorio è il risultato di una serie di caratteristiche ambientali intrinseche capaci di sostenere un determinato numero di soggetti appartenenti alle diverse specie selvatiche. Uno degli obiettivi del presente piano è quello di favorire l'incremento della presenza della selvaggina attraverso il recupero ed il ripristino di ecosistemi degradati. Scopo dei miglioramenti ambientali è quello di indurre un generalizzato incremento della diversità e della densità delle zoocenosi che perduri il più a lungo possibile. L'attuale legislazione comunitaria, nazionale e regionale offre, rispetto al passato, maggiori possibilità di intervento per la diffusione dei provvedimenti di miglioramento ambientale a fini faunistici. La normativa individua nei proprietari e nei conduttori dei fondi agricoli i principali destinatari dei finanziamenti ai quali si può accedere sulla base di specifici progetti da presentare e sottoporre all'approvazione della Amministrazione per la corresponsione dei contributi di cui all'articolo 31, comma 1, della legge regionale n. 17 del 1995 si applicano le seguenti disposizioni fino al 31 dicembre 1997. Sono ammissibili ai contributi i proprietari o, in alternativa, i conduttori dei fondi utilmente inclusi negli ATC per la gestione programmata della caccia. 1. I contributi sono concessi ai proprietari o conduttori di aziende agricole singole o associate che ne facciano richiesta alle Amministrazioni provinciali tramite presentazione di un progetto organico comprendente la descrizione degli interventi da realizzare, le finalità perseguite e l'eventuale determinazione del minor reddito conseguito in relazione alla diminuzione della produzione e della mancata vendita del prodotto. 2. L'amministrazione provinciale provvede all'istruttoria ed al collaudo del progetto, nonché all'erogazione dei finanziamenti. 3. Il beneficiario deve impegnarsi nel progetto per una durata non inferiore a due anni; qualora gli interventi previsti riguardino la realizzazione di siepi od altri apprestamenti similari il beneficiario deve impegnarsi al loro mantenimento per almeno 10 anni. 4. Possono beneficiare del contributo tutte le aziende agricole singole od associate che realizzino le opere di miglioramento nell'ambito della propria superficie coltivata secondo le seguenti modalità: a - nei frutteti, oliveti, vigneti specializzati e nelle coltiva zioni cerealicole intensive le opere di miglioramento si devono concretizzare principalmente nell'adozione di pratiche colturali non nocive alla fauna selvatica. In questi casi il contributo rappresenta un indennizzo per il minor reddito conseguito, avuta considerazione delle mancate spese di esercizio. b - nei seminativi e seminativi arborati il miglioramento ambien tale si deve realizzare principalmente nella disponibilità per la fauna selvatica di prodotti per l'alimentazione appositamente coltivati e non raccolti. A tal fine gli imprenditori agricoli devono destinare almeno il 2 per cento della S.A.U. aziendale, suddiviso in appezzamenti non contigui di superficie compresa tra i 1.000 ed i 3.000 metri quadri. Per le aziende di estensione superiore a 100 ha la percentuale di cui sopra si riduce all'1 per cento. L'ammontare del contributo concedibile è determinato dal valore della mancata vendita del prodotto, avuto riguardo anche in questo caso del risparmio delle spese di esercizio, con aggiunta dei costi sostenuti per la preparazione del terreno e la semina; c - alle aziende agricole che si impegnano a ripristinare le siepi possono essere concessi contributi fino all'ammontare della spesa ritenuta ammissibile. In tal caso le siepi devono avere una lunghezza minima di 40 metri lineari consecutivi ad ettaro; d - l'utilizzazione programmata secondo specifici piani di asse stamento delle aree boschive deve realizzare un aumento delle disponibilità alimentari per la fauna selvatica principalmente attraverso l'impianto di essenze arboree appetite o la messa a coltura di chiarie e radure con foraggere e cereali. In questi casi il contributo è determinato dai costi sostenuti per la preparazione del terreno e l'impianto o la semina. Per gli investimenti strutturali i contributi sono concessi nella misura massima del 25 per cento, elevabile al 50 per cento nel caso di un approccio collettivo al miglioramento ambientale che consenta interventi di ripristino e/o creazione di zone umide nonché di corridoi faunistici interessanti aree relativamente vaste. 5. Le aziende agricole che usufruiscono degli incentivi di cui all'articolo 31 comma 1 della legge regionale n. 17 del 1995 non possono, per le stesse opere, cumulare analoghi finanziamenti pubblici. Le aziende agricole ricomprese all'interno di aziende faunistiche venatorie, di aziende agrituristiche venatorie e di aree addestramento cani sono comunque escluse dai contributi incentivi di cui alle presenti disposizioni. 6. Con successivo provvedimento della Giunta regionale sono ripartiti i fondi alle province sulla base di indici riferiti alle superfici agro-silvo-pastorale indicata nel piano per ogni ATC ed al numero delle aziende agricole ricadenti nel comprensorio interessato, nel limite degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale. 7 - APPENDICE (Quadro regionale e cartografie provinciali). (Omissis). Allegato B NORME DI ACCESSO AGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA 1. Definizione degli Ambiti Territoriali di Caccia. 1. Ogni territorio provinciale della Regione Lazio è suddiviso in due comprensori intercomunali nei quali ricadono gli Ambiti Territoriali di Caccia, di seguito denominati ATC. 2. Il perimetro del comprensorio non può frazionare il territorio dei singoli comuni ad eccezione, in via transitoria ed in prima attuazione della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, del territorio del Comune di Roma. 3. L'ambito territoriale di caccia è rappresentato dalla parte di territorio agro-silvo-pastorale del comprensorio destinato a forme di gestione programmata della caccia, ai sensi degli articoli 10, 11 e 25 della legge regionale 2 maggio 1995 n. 17. 2. Indice di densità venatoria. 1. Nella Regione Lazio, in via transitoria, per esigenze di riequilibrio della pressione venatoria, l'indice di densità venatoria minima dell'ATC è fissato nel rapporto di 1 cacciatore per ogni 12 ettari di superficie agro-silvo-pastorale dell'ATC. 3. Attribuzione degli ATC. 1. Nelle more della costituzione dei comitati di gestione degli ATC, di cui all'articolo 53 della legge regionale n. 17 del 1995, all'attribuzione degli ATC ai cacciatori richiedenti l'ammissione provvede la provincia competente per territorio. 2. Ogni cacciatore deve essere iscritto, a domanda, ad un ATC denominato "ATC di residenza venatoria". 3. Le domande di iscrizione ad un ATC vengono accolte fino al raggiungimento del limite massimo di posti disponibili di cui all'articolo 5, comma 1. 4. Il cacciatore residente anagraficamente in un comune del comprensorio in cui ricade l'ATC, prescelto per residenza venatoria, è iscritto di diritto, anche in deroga al limite di cui all'articolo 5, comma 1. 5. Qualora un cacciatore scelga per residenza venatoria un ATC che non ricade nel medesimo comprensorio ove è situato il comune di residenza anagrafica, deve dichiarare nella domanda di iscrizione, che deve essere inviata per conoscenza anche all'organismo di gestione dell'ATC ove ricade il comune di residenza anagrafica, di rinunciare, in caso di accoglimento dell'istanza, alla iscrizione di diritto all'ATC di cui al comma 4. L'organismo di gestione che accoglie il cacciatore non residente anagraficamente deve comunicare l'esito dell'istanza all'organismo di gestione dell'ATC nel quale lo stesso cacciatore avrebbe dovuto essere iscritto di diritto. 6. I cacciatori residenti nei comuni della provincia di Roma hanno diritto, a scelta, all'iscrizione, come residenza venatoria, ad uno dei due ATC della provincia, anche in deroga al limite di cui all'articolo 5, comma 1. 7. I cacciatori residenti nel comune di Roma hanno diritto, a scelta, all'iscrizione, come residenza venatoria, ad uno degli ATC della Regione nella misura massima del 10 per cento della disponibilità di posti che, in ciascun ATC, residua dopo l'iscrizione dei cacciatori con residenza anagrafica. 8. L'assegnazione dei posti di cui al comma 7 avviene, in caso di domande di ammissione in esubero rispetto alla disponibilità determinata, mediante estrazione a sorte a cura dell'organismo di gestione dell'ATC. 9. Oltre che all'ATC di residenza venatoria ogni cacciatore laziale può essere iscritto ad un secondo ATC, sempre che la domanda sia accolta dall'organismo di gestione dell'ATC prescelto, nel rispetto di quanto disposto al comma 3. 10. Ai fini della previsione dell'articolo 14, comma 5, della legge n. 157 del 1992, a partire dall'1 ottobre ad ogni cacciatore, che ha la residenza nel Lazio, è consentito l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria, negli altri ATC ricompresi nel territorio regionale, per un numero complessivo di diciotto giornate, senza pagamento della quota di iscrizione. 11. Coloro che hanno optato, in via esclusiva, per la caccia da appostamento fisso con richiami vivi, possono esercitare tale attività anche in appostamenti fissi ricompresi in ATC diversi da quello di residenza venatoria, se autorizzati dal titolare della concessione dell'appostamento, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale n. 17 del 1995. 4. Modalità di iscrizione agli ATC. 1. Nelle more della costituzione dei comitati di gestione degli ATC, di cui all'articolo 53 della legge regionale n. 17 del 1995, le domande di ammissione agli ATC del Lazio debbono essere presentate alle province nel cui territorio ricadono gli ATC prescelti, entro i termini stabiliti, per la stagione venatoria 1997/98, dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto. 2. Le domande di ammissione all'ATC, redatte in carta semplice secondo i fac-simili annessi come allegati B/1 e B/2, devono essere presentate mediante recapito a mano o a mezzo di raccomandata. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda, l'organo di gestione dell'ATC comunica per iscritto agli interessati l'esito sulla richiesta avanzata. Trascorso il termine di cui sopra senza che all'interessato sia pervenuta alcuna comunicazione, la domanda si ritiene accolta, quando presentata dai cacciatori residenti anagraficamente nel Lazio, respinta negli altri casi. 3. Per i cacciatori di cui all'articolo 3, commi 4 e 6, in quanto iscritti di diritto nell'ATC, la comunicazione di accoglimento di cui al comma 2, non è necessaria. 4. Il cacciatore che, nella stagione venatoria precedente, ha scelto, come residenza venatoria, l'ATC che ricade nel medesimo comprensorio ove è situato il comune di residenza anagrafica e che non intende cambiare, è esentato dalla presentazione della domanda di ammissione. 5. Ogni cacciatore ammesso in un ATC laziale, per esercitare la caccia, deve versare una quota di partecipazione con le modalità definite e rese note, prima dell'inizio della stagione venatoria, dalla provincia in cui ricade l'ATC prescelto. 5. Accesso agli ATC da parte dei cacciatori con residenza anagrafica nella Regione Lazio. 1. L'organo di gestione dell'ATC fissa il numero massimo di cacciatori ammissibili in misura non inferiore a quello derivante dall'applicazione dell'indice di densità di cui all'articolo 2. 2. I posti disponibili vengono assegnati, in prima istanza, ai cacciatori che richiedono la residenza venatoria; gli eventuali posti residuali ai cacciatori che richiedono il secondo ATC. 3. Dopo le iscrizioni di diritto, effettuate nel rispetto delle norme di cui all'articolo 3, per l'assegnazione degli eventuali posti disponibili ai cacciatori laziali che richiedono la residenza venatoria, si adottano le seguenti priorità: a) cacciatori che hanno la residenza anagrafica nei comuni della provincia di Roma; b) cacciatori residenti nell'altro ATC della provincia e, tra questi, coloro che risiedono in comuni confinanti con il territorio dell'ATC; c) cacciatori proprietari, affittuari, titolari di altri diritti di godimento di fondi rustici o di abitazioni situati in un comune ricadente nel comprensorio omonimo dell'ATC; d) cacciatori che esercitano un'attività di lavoro stabile e continuativa in un comune ricadente nel comprensorio omonimo dell'ATC prescelto; e) altri cacciatori non ricompresi nelle precedenti tipologie che richiedono la residenza venatoria. 4. Per l'assegnazione dei posti disponibili a cacciatori che richiedono il secondo ATC, si adottano le seguenti priorità: a) cacciatori che hanno la residenza anagrafica nei comuni della provincia di Roma, fatta eccezione per quelli del comune di Roma, che hanno beneficiato del diritto di iscrizione di cui all'articolo 3, comma 7; b) cacciatori residenti nell'altro ATC della provincia e, tra questi, coloro che risiedono in comuni confinanti con il territorio dell'ATC; c) cacciatori residenti in comuni, di altra provincia, limitrofi all'ATC prescelto; d) cacciatori proprietari, affittuari, titolari di altri diritti di godimento di fondi rustici o di abitazioni situati in un comune ricadente nel comprensorio omonimo dell'ATC; e) cacciatori che esercitano un'attività di lavoro stabile e continuativa in un comune ricadente nel comprensorio omonimo dell'ATC prescelto; f) cacciatori appartenenti agli organi di vigilanza venatoria che non possono svolgere l'attività venatoria nell'ambito della circoscrizione territoriale di appartenenza; g) cacciatori nativi nella provincia ove ricade l'ATC prescelto; h) altri cacciatori, non ricompresi nelle precedenti tipologie, che richiedono il secondo ATC. 5. A parità di requisiti, la priorità nell'assegnazione dei posti disponibili è determinata mediante estrazione a sorte. 6. Gli appartenenti a squadre di caccia al cinghiale sono autorizzati ad effettuare tale tipo di caccia nell'ATC in cui opera la propria squadra, anche se non sono iscritti nell'ATC stesso, perdendo però, di conseguenza, il diritto di iscrizione ad un secondo ATC, fatto salvo quello di residenza venatoria. 6. Accesso agli ATC da parte dei cacciatori non residenti nella Regione Lazio. 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente in regime di reciprocità con le altre regioni. 2. In deroga al numero massimo complessivo di cacciatori ammissibili per ogni ATC, di cui all'articolo 5, comma 1, vengono riservate le seguenti percentuali di posti: a) 2 per cento in favore dei cacciatori, con residenza anagrafica in altre regioni, che richiedono un ATC laziale; b) 4 per cento in favore dei cacciatori, con residenza anagrafica in altre regioni, che richiedono l'accesso giornaliero per la caccia alla selvaggina migratoria; c) 0,2 per cento in favore dei cacciatori ospiti provenienti da altre regioni, di cui al comma 7. 3. Le domande d'iscrizione, per i cacciatori non residenti anagraficamente in Regione, possono essere inoltrate ad un solo ATC del Lazio con le modalità di cui all'articolo 4. 4. I posti disponibili vengono assegnati, in prima istanza, ai cacciatori che richiedono la residenza venatoria; gli eventuali posti residuali ai cacciatori, con residenza venatoria in ATC non ricadente nella Regione Lazio. L'ammissione dei cacciatori viene accordata, fino a saturazione dei posti riservati, di cui al comma 2, lettera a), sulla base dei seguenti criteri di priorità: a) cacciatori proprietari, affittuari, titolari di altri diritti di godimento di fondi rustici o di abitazioni situati in un comune ricadente nel comprensorio omonimo dell'ATC; b) cacciatori che esercitano un'attività di lavoro stabile e continuativa in un comune ricadente nel comprensorio omonimo dell'ATC prescelto; c) cacciatori nativi nella provincia ove ricade l'ATC prescelto; d) cacciatori residenti anagraficamente nei comuni limitrofi all'ATC prescelto; e) altri cacciatori, non ricompresi nelle precedenti tipologie. 5. E' consentito l'accesso giornaliero per la caccia alla selvaggina migratoria a cacciatori, con residenza anagrafica in altre regioni, limitatamente alla quota prevista al comma 2, lettera b). Non possono usufruire di tale facoltà i cacciatori che hanno ottenuto l'iscrizione ad un ATC del Lazio. 6. In attesa dell'avvio del sistema regionale di prenotazione, l'accesso di cui al comma 5 si attua attraverso forme di prenotazione stabilite negli accordi interregionali sottoscritti dagli Assessori regionali competenti. La ripartizione dei posti da riservare e le modalità di accesso sono comunicate agli organismi di gestione degli ATC. 7. Ogni cacciatore che ha la residenza venatoria in un ATC del Lazio, previa autorizzazione scritta dell'organismo di gestione dell'ATC e, limitatamente alla quota di cui al comma 2, lettera c), può ospitare, a partire dall'1 ottobre, cacciatori provenienti da altre regioni, per un numero massimo di tre giornate. Il cacciatore ospitante, che ha l'obbligo di accompagnare il cacciatore ospite, deve esibire, qualora richiesto, copia di detta autorizzazione. 8. I cacciatori residenti nella Repubblica di S. Marino, sulla base dei rapporti di reciprocità derivanti dalla Convenzione italo-sanmarinese in materia di caccia, nonché i cacciatori residenti negli Stati U.E. e i cacciatori italiani residenti all'estero sono equiparati ai cacciatori provenienti da altre regioni italiane, a prescindere dal regime di reciprocità di cui al comma 1. 9. A parità di requisiti la priorità nell'assegnazione dei posti disponibili è determinata mediante estrazione a sorte. 10. L'iscrizione ad un ATC del Lazio, come residenza venatoria, attribuisce ai cacciatori, residenti anagraficamente e non, pari diritti. 11. Gli appartenenti a squadre di caccia al cinghiale che operano nel territorio della Regione Lazio, sono autorizzati ad effettuare tale tipo di caccia nell'ATC in cui opera la propria squadra, anche se non sono iscritti nell'ATC stesso, perdendo di conseguenza, il diritto di iscrizione ad un ATC del Lazio, che non sia di residenza venatoria. 7. Tesserino venatorio. 1. Sul tesserino regionale, oltre alla forma di caccia prescelta in via esclusiva, devono essere indicati: a) gli ATC, sia regionali che extraregionali, per i quali è stata accordata l'ammissione; b) l'eventuale appartenenza a squadre di caccia al cinghiale. 8. Gestione finanziaria. 1. Fino alla costituzione dei comitati di gestione, di cui all'articolo 53 della legge regionale n. 17 del 1995, la gestione finanziaria degli ATC è demandata alle province competenti per territorio. Allegato B1 Domanda cacciatori con residenza anagrafica nel Lazio. (Omissis). AVVERTENZE a) Nelle more della costituzione dei Comitati di gestione degli ATC le domande di ammissione agli ATC del Lazio devono essere presentate alle Province nel cui territorio ricadono gli ATC prescelti entro i termini stabiliti per la stagione venatoria 1997/98, dal Presidente della Giunta regionale del Lazio con proprio decreto. b) Le domande di ammissione all'ATC, redatte in carta semplice devono essere presentate mediante recapito a mano o mezzo di raccomandata. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, l'organo di gestione dell'ATC comunica per iscritto agli interessati l'esito sulla richiesta avanzata. Trascorso il termine di cui sopra senza che all'interessato sia pervenuta alcuna comunicazione, la domanda si ritiene accolta. c) Il cacciatore che, nella stagione venatoria precedente, ha scelto, come residenza venatoria, l'ATC che ricade nel medesimo comprensorio ove è situato il comune di residenza anagrafica e che non intenda cambiare, è esentato dalla presentazione della domanda di ammissione. d) Ogni cacciatore ammesso in un ATC laziale, per esercitare la caccia, deve versare una quota di partecipazione con le modalità definite e rese note, prima dell'inizio della stagione venatoria, dalla provincia nel cui territorio ricade l'ATC prescelto. e) Il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda la documentazione, anche in fotocopia, idonea a certificare il possesso dei requisiti dichiarati. Allegato B2 Domanda cacciatori non residenti anagraficamente nel Lazio. (Omissis). AVVERTENZE a) Nelle more della costituzione dei comitati di gestione degli ATC le domande di ammissione agli ATC del Lazio devono essere presentate alle province nel cui territorio, ricadono gli ATC prescelti entro i termini stabiliti per la stagione venatoria 1997/98, dal Presidente della Giunta regionale del Lazio con proprio decreto. b) Le domande di ammissione all'ATC, redatte in carta semplice devono essere presentate mediante recapito a mano o mezzo di raccomandata. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, l'organo di gestione dell'ATC comunica per iscritto agli interessati l'esito sulla richiesta avanzata. Se la risposta non perviene nei termini prescritti la domanda si ritiene respinta. c) Ogni cacciatore ammesso in un ATC laziale, per esercitare la caccia, deve versare una quota di partecipazione con le modalità definite e rese note, prima dell'inizio della stagione venatoria, dalla provincia nel cui territorio ricade l'ATC prescelto. d) Il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda la documenta zione, anche in fotocopia, idonea a certificare il possesso dei requisiti dichiarati. Allegato C CALENDARIO VENATORIO E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE VENATORIA 1997/98 Titolo I STAGIONE VENATORIA 1. Stagione venatoria e giornate di caccia. 1. La stagione venatoria ha inizio il 21 settembre 1997 e termina il 31 gennaio 1998 compreso. 2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana che il titolare della licenza può scegliere tra quelli di lunedì, mercoledì giovedì, sabato e domenica. 3. Nel periodo dall'1 ottobre al 30 novembre 1997, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, è consentito ad ogni cacciatore per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di fruire n. 4 giornate di caccia settimanali. 2. Giornata venatoria. 1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo gli orari di seguito indicati, che, relativamente al periodo in cui vige l'ora legale, sono stati già adeguati: - dal 21 settembre al 30 settembre 1997 dalle ore 5.55 al tramonto; - dall'1 ottobre al 15 ottobre 1997 dalle ore 6.15 al tramonto; - dal 16 ottobre al 27 ottobre 1997 dalle ore 6.25 al tramonto; - dal 28 ottobre al 31 ottobre 1997 dalle ore 5.30 al tramonto; - dall'1 novembre al 15 novembre 1997 dalle ore 5.50 al tramonto; - dal 16 novembre al 30 novembre 1997 dalle ore 6.10 al tramonto; - dall'1 dicembre al 15 dicembre 1997 dalle ore 6.25 al tramonto; - dal 16 dicembre al 31 dicembre 1997 dalle ore 6.30 al tramonto; - dall'1 gennaio 1998 al 15 gennaio 1998 dalle ore 6.30 al tramonto; - dal 16 gennaio 1998 al 31 gennaio 1998 dalle ore 6.25 al tramonto. Titolo II ESERCIZIO DELLA CACCIA 3. Modalità e forme di caccia. 1. L'esercizio venatorio è consentito, dal 21 settembre 1997 al 31 gennaio 1998, da appostamento fisso, temporaneo e/o in forma vagante anche con l'ausilio del cane. 2. La preparazione degli appostamenti temporanei di caccia non deve essere effettuata mediante taglio di piante da frutto o, comunque, di interesse economico, a meno che non si tratti di residui della potatura, né con l'impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta di cui alla legge regionale 19 settembre 1974, n. 61. 3. Gli appostamenti temporanei possono essere installati nelle 24 ore precedenti l'utilizzo; il sito dell'appostamento temporaneo al termine della utilizzazione giornaliera deve essere liberato del materiale usato a cura di colui che ne ha fruito. 4. L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone nelle quali non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui all'articolo 1, comma 3, è consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucro. 5. Non è consentita la posta alla beccaccia (Scolopax rusticola), né la caccia da appostamento al beccaccino (Gallinago gallinago). 4. Carniere giornaliero. 1. Per ogni giornata di caccia consentita, ciascun cacciatore non può abbattere complessivamente più di due capi della selvaggina sottoelencata, con i limiti indicati a fianco di ciascuna specie: cinghiale (Sus scrofa) 1 capo coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) 1 capo lepre comune (Lepus europaeus) 1 capo fagiano (Phasianus colchicus) 2 capi starna (Perdix perdix) 1 capo beccaccia (scolopax rusticola) 2 capi coturnice (Alectoris graeca) 1 capo 2. Delle altre specie consentite a norma del presente calendario, per ogni giornata di caccia il carniere di ciascun titolare di licenza di caccia non può superare il limite complessivo di venti capi, di cui non più di dieci capi tra quaglie (Coturnix coturnix) e tortore (Streptopelia turtur), non più di dieci capi tra palmipedi e trampolieri, non più di dieci capi di folaghe (Fulica atra), non più di dieci capi di colombacci (Columba palumbus). 3. Per l'intera stagione venatoria 1997/98 non è consentito a ciascun cacciatore abbattere complessivamente più di cinque lepri (Lepus europaeus) e più di cinque coturnici (Alectoris graeca). 4. I limiti giornalieri di carniere si applicano anche alle aziende faunistico venatorie con l'esclusione delle specie determinanti l'indirizzo faunistico il cui prelievo venatorio è regolato da specifico piano approvato, a norma dell'articolo 32 della legge regionale n. 17 del 1995, dalla provincia competente per territorio. 5. Nelle aziende agrituristico venatorie sono consentiti l'immissione e l'abbattimento, per tutta la stagione venatoria, di fauna selvatica di allevamento, senza limiti di carniere. 5. Addestramento e allenamento dei cani. 1. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è consentito, senza possibilità di sparo, nelle tre settimane precedenti l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale (a partire dal 25 agosto 1997 e fino al 18 settembre 1997 compreso) con l'esclusione dei due giorni precedenti all'apertura stessa, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 8, nei soli giorni della settimana nei quali è consentita la caccia, nei terreni liberi da colture in atto o incolti, per i quali non sussista il divieto di caccia. L'addestramento non è comunque consentito a distanza inferiore a mt. 500 da zone di tutela faunistica. La stessa attività può essere sospesa con provvedimento della provincia per particolari ragioni di tutela e di incremento della fauna. 6. Tesserino venatorio. 1. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, deve indicare, in numeri arabi e mediante penna indelebile, la data della giornata di caccia e marcare gli appositi spazi del tesserino venatorio corrispondenti all'Ambito Territoriale di caccia (ATC) o all'Istituto faunistico privato o la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Deve essere altresì indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e, al termine della giornata di caccia, il numero complessivo dei capi di selvaggina migratoria abbattuti. 2. Il deposito dei capi deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno alla X che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio. 3. Il tesserino venatorio è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate. Titolo III CALENDARIO VENATORIO 7. Periodi di caccia e specie cacciabili. 1. Durante la stagione venatoria di cui all'articolo 1, comma 1, l'esercizio venatorio è consentito nei periodi e per le specie di selvaggina di seguito indicati: a) specie cacciabili dal 21 settembre al 31 dicembre 1997: allodola (Alauda arvensis), coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), lepre comune (Lepus europaeus), merlo (Turdus merula), quaglia (Coturnix coturnix), starna (Perdix perdix), tortora (Streptopelia turtur); b) specie cacciabili dal 21 settembre 1997 al 31 gennaio 1998: alzavola (Anas crecca), beccaccia (Scolopax rusticola), beccaccino (Gallinago gallinago), canapiglia (Anas strepera), cesena (Turdus pilaris), codone (Anas acuta), colombaccio (Columba palumbus), combattente (Philomachus pugnax), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), fagiano (Phasianus colchicus), fischione (Anas penepole), folaga (Fulica atra), frullino (Lymnocryptes minimus), gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), gazza (Pica pica), germano reale (Anas platyrhynchos), ghiandaia (Garrulus glandarius), marzaiola (Anas querquedula), mestolone (Anas clypeata), moretta (Aythya fuligula), moriglione (Aythya ferina), pavoncella (Vanellus vanellus), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), volpe (Vulpes vulpes), porciglione (Rallus aquaticus); c) specie cacciabili dall'1 ottobre al 30 novembre 1997: coturnice (Alectoris graeca); d) specie cacciabili dal 1 novembre 1997 al 31 gennaio 1998: cinghiale (Sus scrofa). 8. Deroghe. 1. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto può consentire esclusivamente ai cacciatori iscritti negli ATC del Lazio, nei giorni 1, 6 e 7 settembre 1997 la caccia da appostamento fisso o temporaneo alla tortora (Streptopelia turtur), al merlo (Turdus merula), al colombaccio (Columba palumbus), stabilendo gli orari e i territori di caccia nel rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18, comma 1 della legge n. 157 del 1992. 2. L'addestramento e l'allenamento dei cani è vietato nelle giornate di caccia eventualmente consentite ai sensi del comma 1 e nelle due giornate antecedenti. 3. Il Presidente della Giunta regionale, con apposito decreto nel rispetto delle direttive comunitarie e sulla base della vigente normativa statale, definisce periodi, modalità, controlli e specie dell'eventuale prelievo in deroga. Titolo IV NORME GENERALI 9. Divieti. 1. L'attività venatoria è soggetta ai divieti previsti dall'articolo 37 della legge regionale n. 17 del 1995. 2. E' vietata l'immissione sul territorio della Regione Lazio della specie pernice rossa (Alectoris rufa). 10. Sanzioni. 1. Ai trasgressori delle norme e delle disposizioni sull'attività venatoria si applicano le sanzioni previste dagli articoli 30, 31 e 32 della legge n. 157 del 1992, e dagli articoli 46, 47 e 48 della legge regionale n. 17 del 1995. 11. Disposizioni finali. 1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge vigono le norme di cui alla legge regionale n. 17 del 1995 ed alla legge n. 157 del 1992. Note: (1) Pubblicata sul BUR 9 agosto 1997, n. 22 (S.O. n. 5). Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 27 dicembre 1997, n. 51 (S.S. n. 3). |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |