L.R. 05 Gennaio 1978, n. 1 |
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1978. (1) |
Art. 1 La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1978, il bilancio per l'anno finanziario 1978, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge all'esame del Consiglio regionale. Art. 2 La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, sesto comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note: (1) Pubblicata sul BUR 9 gennaio 1978, n. 36 (S.O. n. 2). Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 26 maggio 1978, 144. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |