Norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1).

Numero della legge: 45
Data: 31 ottobre 1996
Numero BUR: 31
Data BUR: 09/11/1996

L.R. 31 Ottobre 1996, n. 45
Norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1).

Capo I

Disposizioni Generali


Art. 1

(Principi e definizioni)

1. La presente legge disciplina l'assetto contabile e gestionale delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere istituite a norma, rispettivamente, degli articoli 5 e 6 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18, e successive modificazioni al fine di informare la loro attività ai principi di efficacia, efficienza ed economicità per il soddisfacimento dei bisogni sanitari dei cittadini, in conformità alle scelte e agli indirizzi della programmazione sanitaria regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i direttori generali delle aziende sulla base dei principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, dei criteri indicati all'articolo 20 della legge regionale n. 18 del 1994 nonché dei principi di riorganizzazione e di razionalizzazione della pubblica amministrazione individuati nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, sono tenuti ad impostare l'organizzazione e la gestione delle aziende stesse in modo da responsabilizzare al massimo i soggetti e i centri di costo e di ricavo per il conseguimento degli obiettivi aziendali e per assicurare i prescritti livelli di assistenza.

3. Le aziende di cui al comma 1 sono enti pubblici non economici senza finalità di lucro. L'eventuale esercizio di attività commerciali da parte delle aziende predette deve essere finalizzato al raggiungimento dei fini aziendali nonché alla riduzione dei costi di gestione.

4. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "giunta" la Giunta regionale;
b) per "aziende" le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere.



Capo II
Bilancio di previsione


Art. 2
(Bilancio economico di previsione annuale)

1. Il bilancio economico di previsione annuale è costituito dall'insieme delle previsioni dei costi dei fattori produttivi o dei servizi da impiegare e dei ricavi conseguenti all'attività di esercizio e rappresenta la linea guida della gestione economica che deve tendere al pareggio dell'esercizio. Il bilancio economico di previsione è approvato dal direttore generale entro il 30 settembre dell'anno precedente l'inizio dell'esercizio.

2. Nella previsione dei costi dei fattori da impiegare le aziende tengono conto delle giacenze iniziali e delle presunte giacenze finali.

3. La Giunta definisce il piano dei conti del bilancio economico di previsione annuale delle aziende.


Art. 3
(Bilancio di previsione pluriennale)

1. Il bilancio di previsione pluriennale è elaborato con riferimento agli strumenti della programmazione sanitaria regionale e aziendale.

2. Il bilancio di previsione pluriennale è organizzato per livelli assistenziali, programmi e progetti.

2 bis. In sede di elaborazione del documento di programmazione economico finanziaria regionale (DPEFR) di cui all’articolo 9 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche, la Giunta regionale definisce la stima del fabbisogno finanziario del servizio sanitario regionale. (1a)


Capo III
Gestione budgetaria


Art. 4
(Principi di gestione budgetaria)

1. L'attività economica delle aziende deve essere ispirata alla razionale gestione delle risorse attribuite ed introitate mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti, dei risultati. A tal fine le aziende utilizzano:
a) il metodo budgetario;
b) il controllo di gestione;
c) il sistema informativo aziendale.


Art. 5
(Definizione e articolazione del budget)

1. Il budget è costituito dall'insieme di documenti di carattere economico, patrimoniale e finanziario che descrivono gli obiettivi di gestione in termini di risultati da raggiungere e di risorse da impiegare.

2. Il budget è distinto in:
a) budget generale, che è riferito all'intera azienda e rappresenta lo strumento di coordinamento dei budget funzionali e il termine di confronto per la verifica dei risultati consuntivi;
b) budget funzionali, che sono riferiti alle strutture erogative (distretti, presidi ospedalieri ed altre strutture complesse) e, al loro interno, ai centri di responsabilità economica e rappresentano lo strumento per definire e concordare in via preventiva i volumi di attività e i costi relativi.


Art. 6
(Gestione del budget)

1. Il direttore generale determina le strutture erogative e i centri di responsabilità cui corrispondono i budget funzionali e ne individua i responsabili. Attribuisce altresì a dette strutture il personale amministrativo occorrente alla gestione del budget funzionale.

2. Il responsabile di budget funzionale determina l'impiego delle risorse e risponde dei risultati economici e degli scostamenti dei costi e ricavi di gestione rispetto al budget secondo le modalità, i termini e le procedure concordate con il direttore generale.


Art. 7
(Controllo di gestione)

1. Il controllo di gestione è finalizzato:
a) alla conoscenza dei processi gestionali ai fini della programmazione delle scelte aziendali;
b) al controllo dei livelli di efficienza e di efficacia dei processi gestionali.

2. Le aziende, nell'organizzazione del controllo di gestione, si basano sui seguenti criteri direttivi:
a) impostare il controllo di gestione non come fatto contabile, ma come processo direzionale che coinvolge la dirigenza generale, nonché quella delle strutture erogative e dei centri di responsabilità;
b) prevedere, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, una struttura organizzativa a livello di direzione generale, con professionalità nel campo economico, igienico-organizzativo e della valutazione di qualità.


Art. 8
(Sistema informativo aziendale)

1. Il sistema informativo aziendale è articolato per i fini della gestione economica in due parti:
a) sistema informativo per la gestione budgetaria;
b) sistema informativo contabile.


Capo IV
Contabilità aziendale


Art. 9
(Contabilità aziendale)

1. La contabilità delle aziende è formata da:
a) contabilità generale costituita dal sistema coordinato di scritture in partita doppia aventi lo scopo di determinare il risultato economico al termine di ciascun esercizio, mediante la rilevazione dei fatti esterni di gestione;
b) contabilità analitica costituita dalla rilevazione dei fatti interni di gestione ed avente lo scopo di determinare i costi e i ricavi delle prestazioni, dei servizi, dei processi, dei risultati economici particolari.

2. La contabilità generale è armonizzata con i sottosistemi di rilevazioni analitiche, al fine di analizzare ed evidenziare le principali informazioni del sistema. La Giunta può integrare l'elenco delle contabilità obbligatorie dei sottosistemi. Costituiscono il nucleo essenziale dei sottosistemi delle rilevazioni elementari:
a) la contabilità del personale;
b) la contabilità degli acquisti e dei fornitori;
c) la contabilità di magazzino;
d) le registrazioni concernenti i beni strumentali;
e) la contabilità delle prestazioni incluse quelle in mobilità sanitaria attiva e passiva;
f) la contabilità dei movimenti finanziari.

3. Il sistema contabile deve essere armonizzato ed integrato con le altre parti del sistema informativo e con l'intero sistema organizzativo dell'azienda.

4. La Giunta adotta linee guida per l'omogeneizzazione della struttura del piano dei conti e dello schema dei risultati di gestione dei centri di responsabilità economica in termini di analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati, nonché per l'impostazione del sistema informativo contabile.


Art. 10
(Scritture obbligatorie)

1. Le aziende tengono le seguenti scritture obbligatorie:
a) libro giornale;
b) libro degli inventari;
c) registro dei cespiti ammortizzabili;
d) libro mastro;
e) registri IVA;
f) registro delle deliberazioni del direttore generale;
g) libro delle adunanze e dei verbali del collegio dei revisori.

2. Le aziende devono altresì tenere le altre scritture contabili previste dalle disposizioni nazionali e regionali.

3. Le vidimazioni del libro giornale, del libro degli inventari e del registro dei cespiti ammortizzabili sono effettuate dal collegio dei revisori. I registri IVA sono vidimati a termini della normativa fiscale. Il registro degli inventari deve essere vidimato entro trenta giorni dall'approvazione del conto consuntivo da parte della Regione. Tutti gli altri registri obbligatori non sono soggetti a vidimazione.


Art. 11
(Classificazione dei beni)

1. I beni appartenenti alle aziende di cui all'articolo 23 della legge regionale n. 18 del 1994 sono classificati in beni immateriali, beni immobili, beni mobili pluriennali, titoli, beni di consumo, beni d'uso.

2. La classificazione di cui al comma 1, coerente con lo schema di bilancio e con il piano dei conti analitico di cui all'articolo 9, è articolata sulla base delle direttive della Regione ed è uniforme per tutte le strutture sanitarie, per le necessità di consolidamento e raffrontabilità dei risultati.


Art. 12
(Inventario generale del patrimonio)

1. L'inventario generale del patrimonio viene redatto con riferimento all'avvio della contabilità economico-patrimoniale delle aziende e successivamente ogni anno. L'inventario contiene l'indicazione analitica e la valutazione delle attività e delle passività che compongono il patrimonio delle aziende con riferimento al 31 dicembre di ogni anno.

2. L'inventario generale del patrimonio è predisposto secondo le prescrizioni della Giunta e deve essere coordinato e compatibile con lo schema di bilancio e con le prescrizioni del codice civile.



Capo V
Bilancio di esercizio


Art. 13
(Bilancio di esercizio)

1. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. Il bilancio di esercizio rappresenta il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria delle aziende. Il bilancio di esercizio è strutturato secondo lo schema di bilancio nazionale ed articolato secondo il piano dei conti regionale definito ai sensi dell'articolo 9.

2. Il bilancio di esercizio è deliberato dal direttore generale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce ed è trasmesso entro dieci giorni alla Regione corredato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del collegio dei revisori. Nello stesso termine il bilancio di esercizio è trasmesso alla conferenza locale per la sanità o al comitato di rappresentanza di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 18 del 1994.

3. Le aziende adottano, in conformità alle disposizioni previste nella presente legge, la contabilità generale in partita doppia con il sistema del reddito ed effettuano le registrazioni entro sessanta giorni dal verificarsi dei fatti amministrativi.


Art. 14
(Principi e criteri di redazione del bilancio di esercizio)

1. Nel bilancio di esercizio la valutazione delle poste è effettuata secondo le direttive regionali e nazionali. Nella redazione del bilancio di esercizio si deve tener conto:
a) dei ricavi, dei proventi e dei costi di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
b) dei proventi, oneri e rischi di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

2. I criteri di valutazione non possono essere modificati da autonome valutazioni difformi dalle direttive regionali e nazionali.


Art. 15
(Criteri di valutazione degli elementi del patrimonio)

1. Gli immobili, nonché le immobilizzazioni materiali e immateriali del costo unitario superiore a un milione sono iscritti tra le immobilizzazioni. Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto o di produzione si computano anche i costi accessori e relative imposte.

2. I beni di consumo in scorta sono valutati al costo di acquisto medio ponderato continuo.

3. I diritti e i valori mobiliari sono valutati al costo di acquisto o, se incorporati in titoli compresi nei listini ufficiali di borsa, alla quotazione media dell'ultimo trimestre.

4. Per la valutazione delle altre poste di bilancio si applicano le disposizioni nazionali e regionali o, in mancanza, le disposizioni del codice civile concernenti le imprese.

5. La Giunta, al fine di assicurare l'omogeneità, il consolidamento e la confrontabilità dei bilanci delle aziende, emana specifiche disposizioni in tema di criteri di valutazione.


Art. 16
(Criteri di ammortamento)

1. Il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, strumentali all'esercizio dell'attività, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

2. Le quote di ammortamento sono calcolate, di norma, applicando al costo dei beni i coefficienti base stabiliti dalle norme fiscali per categorie di beni omogenei, avuto riguardo al normale periodo di deterioramento e di consumo. La Giunta per specifiche categorie di beni omogenei può stabilire annualmente eventuali aumenti o diminuzioni dei coefficienti base di ammortamento.


Art. 17
(Struttura del bilancio di esercizio)

1. Il bilancio di esercizio è costituito come previsto all'articolo 13, comma 1.

2. Lo stato patrimoniale rappresenta le attività, le passività e il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio.

3. Il conto economico rappresenta gli elementi positivi e negativi che incidono sul risultato economico di esercizio, evidenziando tale risultato.

4. Per ogni posta dello stato patrimoniale e del conto economico le risultanze devono essere comparate con quelle del bilancio economico di previsione annuale e con quelle corrispondenti ai risultati dell'esercizio precedente. La non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di adattamento sono evidenziati e commentati nella nota integrativa.

5. La nota integrativa è redatta in conformità ai contenuti disciplinati dal codice civile per le imprese e deve contenere i dati e le informazioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 9 aprile 1994, n. 127, ad eccezione delle informazioni previste ai punti 5, 11, 14, 17 e 18 dello stesso articolo.

6. La struttura e il contenuto del bilancio di esercizio devono essere conformi allo schema adottato dalla Regione ai sensi dell'articolo 13, comma 1.

7. Qualora lo schema adottato dalla Regione per la rappresentazione del bilancio di esercizio differisca da quello prescritto da norme dello Stato, le aziende sono tenute a procedere alla riclassificazione del bilancio di esercizio secondo lo schema indicato da tali norme, ai fini del consolidamento dei conti pubblici.


Art. 18
(Relazione sulla gestione)

1. Il bilancio di esercizio è corredato da una relazione del direttore generale sulla situazione dell'azienda, sull'andamento della gestione nel suo complesso e distintamente per i centri di responsabilità economica, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi, ai proventi e agli investimenti.

2. La relazione sulla gestione deve altresì indicare le motivazioni degli scostamenti rispetto ai budget previsionali, nonché la sintesi dei risultati della gestione secondo lo schema di cui all'articolo 9, comma 4.

3. Qualora il bilancio dimostri una perdita di esercizio, nella relazione sulla gestione, deve essere data separata evidenza, all'analisi delle specifiche cause del risultato negativo.


Art. 19
(Risultati economici di esercizio)

1. L'eventuale risultato economico positivo di esercizio è destinato ad investimenti. L'eventuale parte non utilizzata è accantonata in un fondo di riserva.

2. Nel caso di perdita, il direttore generale, unitamente al bilancio di esercizio, formula una separata proposta concernente le modalità di copertura della perdita e le azioni per il riequilibrio della situazione economica, nel rispetto del mantenimento dei livelli uniformi di assistenza. Tale proposta è accompagnata dalle osservazioni del collegio dei revisori ed è deliberata dal direttore generale.

3. Alla perdita di esercizio si fa fronte utilizzando eventuali fondi di riserva. Qualora l'importo dei fondi di riserva non risultasse sufficiente per la copertura della perdita, alla stessa si fa fronte mediante specifici interventi del direttore generale in ordine all'organizzazione e al funzionamento dell'azienda tesi a garantire economie di gestione.

4. Nel caso in cui le perdite d'esercizio siano dovute alla erogazione, concordata ai sensi dell'articolo 21, di servizi e di livelli d'assistenza superiori agli standards, purché a costi competitivi ed in condizioni di efficienza, la Regione adotta i provvedimenti per il ripianamento delle perdite e per il riequilibrio delle risorse. La Giunta definisce con propri provvedimenti i livelli di efficienza produttiva ai fini del giudizio di efficienza e qualità.


Art. 20
(Pubblicità del bilancio di esercizio)

1. Il bilancio di esercizio, unitamente alla sintesi dei risultati della gestione in termini di analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centro di responsabilità contenuti nella relazione sulla gestione, è pubblicato ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.



Capo VI
Controlli


Art. 21
(Concordamento di compatibilità)

1. Il bilancio economico di previsione annuale è trasmesso alla Giunta regionale entro i tre mesi precedenti l’inizio dell’esercizio, ed è formulato sulla base dell’accordo tra Regione e azienda relativamente alle risorse regionali da attribuire in rapporto agli obiettivi aziendali, conformemente a quanto indicato nel DPEFR. (1b)

2. Con delibera di Giunta vengono stabilite le modalità per la predisposizione e presentazione dei documenti di cui al comma 1.

3. Non possono essere previste, relativamente alle risorse ordinarie e straordinarie di fonte regionale, quantità superiori a quelle concordate. Per le entrate proprie l'iscrizione in sede di previsione di entrate manifestamente non realizzabili comporta responsabilità contabile del direttore generale dell'azienda.

4. La Giunta esprime, entro trenta giorni (1c) dalla ricezione degli atti di cui al comma 1, il proprio parere che può essere:
a) di concordanza;
b) di concordanza condizionata;
c) di non concordanza.
Il parere di concordanza condizionata è vincolato a prescrizioni di modificazione delle proposte contenute nei documenti di cui al comma 1 e il direttore generale ha l'obbligo di prenderne formalmente atto. Qualora il parere regionale non sia espresso entro i 45 giorni predetti si intende espresso di concordanza.

4 bis. Entro il 30 ottobre la Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari permanenti competenti in materia di sanità e bilancio, approva il bilancio economico di previsione annuale consolidato del servizio sanitario regionale indicando, in particolare, lo stanziamento complessivo delle risorse regionali attribuito alle aziende ed agli enti nonché le relative modalità di copertura nell’ambito del bilancio di previsione della Regione. (1d)

4 ter. Entro il 20 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce l’esercizio finanziario, la Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari permanenti competenti in materia di sanità e bilancio, approva il bilancio di esercizio consolidato del servizio sanitario regionale. (1d)

4 quater. Il bilancio di esercizio consolidato del servizio sanitario regionale è redatto, secondo le modalità e le procedure definite con apposito atto dalla Giunta regionale, sulla base dei bilanci di esercizio deliberati dalle aziende unità sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere nonché da ogni altro ente compreso nel servizio sanitario regionale. (1d)

4 quinquies. Il bilancio di esercizio consolidato di cui al comma 4 ter è corredato:
a) da una relazione sulle motivazioni dell’eventuale scostamento dai bilanci preventivi e dell’eventuale risultato di esercizio negativo;
b) da una proposta concernente le modalità di copertura della eventuale perdita. (1d)

5. Il mancato rispetto delle condizioni prescritte o il parere di non concordanza non limitano la validità della gestione in relazione alle previsioni assunte nei documenti di cui al comma 1, ma la gestione è attuata sotto la personale responsabilità del direttore generale.

6. In sede di riscontro del risultato del bilancio di esercizio, il mancato raggiungimento degli obiettivi concordati od il risultato economico negativo in presenza o della preventiva non concordanza o del mancato adeguamento alle prescrizioni della preventiva concordanza condizionata comportano la risoluzione del contratto con il direttore generale per gravi motivi ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.


Art. 22
(Approvazione del bilancio di esercizio)

1. Il bilancio di esercizio, deliberato in conformità dell'articolo 13 e corredato dalle relazioni del direttore generale e del collegio dei revisori dei conti, è trasmesso nel termine di cui all'articolo 13, comma 2 alla Regione, Assessorato salvaguardia e cura della salute. Il predetto bilancio è sottoposto all'approvazione della Giunta, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.

2. La Giunta, nella deliberazione di approvazione o di non approvazione del bilancio di cui al comma 1, dichiara anche il raggiungimento o il non raggiungimento dei livelli di efficienza produttiva di cui all'articolo 19.

3. In caso di mancata pronuncia da parte della Giunta entro il termine di cui al comma 1, il bilancio di esercizio si intende approvato ed i risultati di efficienza produttiva si intendono raggiunti, fatti salvi gli effetti previsti dall'articolo 21, commi 5 e 6.

4. Il termine di sessanta giorni può essere interrotto una sola volta per chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.



Capo VII
Norme Transitorie e finali



Art. 23
(Norma transitoria per la ripartizione delle risorse)

1. Le norme in materia di finanziamento delle aziende USL e di remunerazione dei soggetti erogatori, comprese le aziende ospedaliere, sono definite dalla legge di programmazione sanitaria regionale. Fino all'entrata in vigore di tale legge le risorse sono ripartite secondo i seguenti enunciati nei commi successivi.

2. La Giunta determina annualmente:
a) il riparto tra le aziende USL del fondo sanitario regionale di parte corrente, tenuto conto dell'attuale ripartizione delle competenze tra la Regione e le aziende unità sanitarie locali in ordine ai rapporti economico-finanziari con i soggetti erogatori;
b) la regolazione della mobilità sanitaria;
c) il sistema di responsabilizzazione delle aziende USL in ordine al perseguimento dei livelli assistenziali e all'utilizzo del finanziamento assegnato.

3. Il riparto del fondo sanitario regionale di parte corrente è determinato:
a) in base alla popolazione residente, pesata mediante indicatori di fabbisogno, per l'attività di diagnosi, cura e riabilitazione;
b) in base a misure rappresentative degli obiettivi assistenziali, per le funzioni di prevenzione.

4. La Regione, nella determinazione delle quote da assegnare alle aziende USL, adotta un sistema di compensazione regionale della mobilità sanitaria, con specifico riferimento alla diversa imputazione dei relativi oneri:
a) remunerazione dei soggetti erogatori disposta dalla Regione stessa;
b) remunerazione dei soggetti erogatori disposta dalle aziende USL in base al criterio della sede dell'attività per servizi/prestazioni erogati a favore dei cittadini di altre aziende USL;
c) mobilità sanitaria extraregionale imputata a saldo alla Regione;
d) eventuale centralizzazione dei rapporti economico-finanziari con i soggetti erogatori.

5. La Regione eroga direttamente ratei in acconto alle aziende ospedaliere, ai policlinici universitari e agli IRCCS di diritto pubblico, commisurati alle attività svolte nell'anno precedente, valutate secondo il sistema tariffario regionale e i programmi di attività concordati con la Regione, salvo il conguaglio al termine dell'esercizio determinato dal calcolo delle competenze sulla base della normativa vigente.

6. Le rettifiche delle quote assegnate alle aziende USL di cui al comma 4 sono effettuate in via preventiva in base ai dati storici, corretti tenendo conto dei programmi di attività concordati con le aziende USL, e sono soggette a conguaglio in base alla effettiva mobilità sanitaria registrata nel corso dell'esercizio.

7. Le aziende USL sono responsabili dell'equilibrio tra le entrate (quote del fondo sanitario regionale loro assegnate e altre entrate) e le spese sostenute. L'equilibrio deve essere perseguito:
a) a livello delle entrate e delle spese effettive;
b) a livello di quote imputabili all'azienda USL in base alla residenza degli assistiti e delle relative spese, compensate a livello regionale.


Art. 24
(Regime transitorio)

1. Nelle more della realizzazione del sistema informativo contabile di cui al Capo IV è mantenuta la contabilità finanziaria pubblica secondo la disciplina esistente alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.

2. La Giunta promuove l'adeguamento delle strutture, delle professionalità, delle tecnologie e dei programmi informatici nelle aziende in maniera da garantire l'attendibilità dei dati e dei risultati di gestione. A tal fine il sistema informativo contabile potrà essere introdotto gradualmente e previa sperimentazione presso aziende pilota.

3. La Giunta promuove corsi di aggiornamento per gli operatori, funzionari e dirigenti interessati all'applicazione della presente legge. Nel riparto delle risorse di parte corrente e in conto capitale tra le aziende la Regione riserva quote per l'aggiornamento e per la formazione nonché per l'acquisizione del software del sistema informativo e, ove necessario, dell'hardware.

4. L'installazione graduale della nuova contabilità e del sistema informativo e del controllo di gestione è effettuata
garantendo, nella fase transitoria, anche i risultati della contabilità finanziaria in vigore. Ove la configurazione dei risultati di gestione secondo il criterio della contabilità finanziaria non sia incompatibile con la gestione economica, la Giunta potrà mantenere in vigore la rappresentazione del consuntivo finanziario di competenza e di cassa unitamente ai risultati economici della contabilità generale anche nella fase successiva a quella transitoria. In ogni caso, il bilancio di previsione per competenza e per cassa non assume il significato di atto autorizzativo. L'eventuale superamento degli stanziamenti non costituisce un illecito ma è considerato nella sua obbligatorietà ed utilità comparata.


Art. 25
(Valori degli elementi del patrimonio iniziale)

1. La valutazione degli elementi compresi nel patrimonio iniziale alla data del 1° gennaio 1997 avviene con riferimento ai criteri indicati nel presente articolo.

2. I beni immobili adibiti a servizi sanitari o in uso diretto dell'azienda sono valutati secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni in tema di imposte comunali sugli immobili. Gli impianti e le immobilizzazioni immateriali sono valutati al costo storico di acquisto o di produzione. Nel costo d'acquisto o di produzione si computano anche i costi accessori e le relative imposte. In caso di impossibilità di effettuare la valutazione con le modalità predette, la valutazione stessa è effettuata sulla base del valore di acquisizione attuale e dell'indice di vetustà.

3. I beni mobili sono valutati al costo storico di acquisto o di produzione e, qualora ciò non sia possibile, sulla base di stime del valore di acquisizione attuale e dell'indice di vetustà.

4. I beni di consumo in scorta sono valutati al costo di acquisto medio ponderato continuo.

5. I diritti e i valori mobiliari rientrati nelle immobilizzazioni finanziarie sono valutati al costo di acquisto; qualora incorporati in titoli compresi nei listini ufficiali di borsa, alla quotazione media dell'ultimo trimestre.

6. Le posizioni attive e passive corrispondenti a posizioni di credito e di debito sono desunte e valutate in base alla contabilità finanziaria e ai dati del rendiconto generale annuale dell'esercizio 1996.

7. La consistenza di cassa è accertata con riferimento alla data del 1° gennaio 1997.


Art. 26
(Valutazione degli elementi patrimoniali per l'avvio della contabilità economico-patrimoniale)

1. Le aziende, con riferimento alla data del 31 dicembre 1996, procedono alla valutazione degli elementi patrimoniali per la composizione dello stato patrimoniale iniziale e l'avvio della contabilità economico-patrimoniale.

2. Per la valutazione del patrimonio iniziale, fermi restando i criteri di cui all'articolo 25, il costo storico dei beni immobili, degli impianti e delle immobilizzazioni immateriali e dei beni mobili strumentali all'esercizio delle attività deve essere rettificato mediante ammortamento al fine di tener conto del periodo intercorso fra la data originaria di acquisizione e la data del 31 dicembre 1996. Il valore di rettifica è pari alla quota di ammortamento stabilita in relazione a ciascuna tipologia di beni omogenei da calcolare sulla scorta dei coefficienti base previsti dalla normativa fiscale vigente avendo riguardo al normale periodo di deperimento e di consumo. Qualora il periodo intercorso fra la data di acquisizione del bene e la data del 31 dicembre 1996 risultasse maggiore o uguale al periodo di ammortamento come definito dall'applicazione del criterio adottato, il bene viene valutato in base al presunto valore di acquisizione tenuto conto delle residue utilità produttive e dell'indice di vetustà.

3. Gli altri elementi patrimoniali sono valutati e rettificati in base alle prescrizioni di cui agli articoli 15 e 16.


Art. 27
(Disposizioni in materia di attività contrattuale e amministrativa del patrimonio)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge e fino all'emanazione di una nuova organica disciplina regionale in materia di attività contrattuale e di amministrazione del patrimonio delle aziende, si applicano alle aziende stesse le disposizioni comunitarie, statali e regionali vigenti.

2. I beni immobili appartenenti al patrimonio delle aziende destinati alla erogazione dei servizi sanitari, possono essere assegnati in comodato d'uso, con deliberazione della Giunta, ad altra azienda, in relazione ad inderogabili esigenze connesse alle attività aziendali. Le aziende possono altresì assumere autonomamente tra di loro intese per l'utilizzazione del patrimonio in questione.

3. L'Assessorato alla salvaguardia e cura della salute mediante l'Osservatorio regionale dei prezzi dei beni e servizi e delle tecnologie, di cui all'articolo 18 della legge regionale 20 settembre 1993, n. 53 [ndr n. 55], svolge nei confronti delle aziende attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto in materia di acquisizione di beni e servizi provvedendo, tra l'altro, all'elaborazione di capitolati d'oneri-tipo per i contratti delle aziende stesse. Nell'ambito dell'attività svolta dall'osservatorio regionale possono essere individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 forme di centralizzazione degli acquisti dei beni e servizi e delle tecnologie delle aziende, con eventuale fissazione dei prezzi di riferimento e promozione di forme di pagamento dei fornitori entro il termine massimo di novanta giorni.


Art. 28
(Accettazione di donazioni, eredità e legati)

1. Le aziende sanitarie sono tenute a richiedere l'autorizzazione regionale per l'accettazione di donazioni, eredità e legati concernenti beni immobili.

2. Le aziende sanitarie possono accettare, senza alcuna preventiva autorizzazione regionale, beni e attrezzature tecnologiche oggetto di donazioni, eredità e legati, a condizione che per quel bene o attrezzatura esista un mercato concorrenziale per l'acquisto di ulteriori beni connessi alla loro utilizzazione ivi compresi i materiali di consumo. Tale principio si applica anche nel caso in cui i beni o le attrezzature siano cedute alla azienda sanitaria in comodato ai sensi degli articoli 1803 e ss. del codice civile.


Art. 29
(Modificazioni alla legge regionale 22 aprile 1989, n. 22)



1.(Omissis) (2).

2. (Omissis) (3).

3. (Omissis) (4).

4. Sono abrogati gli articoli 3 e da 5 a 15 della legge regionale 22 aprile 1989, n. 22.


Art. 30
(Modificazioni all'articolo 11 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18)

1. (Omissis) (5).


Art. 31
(Pubblicazione degli atti)

1. Tutte le deliberazioni delle aziende sono pubblicate all'albo delle aziende stesse per quindici giorni consecutivi. La pubblicazione predetta deve avvenire entro dieci giorni dalla loro adozione.


Art. 32
(Pubblicità dei contratti)

1. I contratti, i verbali di aggiudicazione e tutti gli atti delle aziende per i quali la legge prescrive la pubblicità e l'autenticità della forma sono ricevuti in forma pubblica amministrativa nell'esclusivo interesse delle aziende stesse da un dipendente in possesso di idonea preparazione professionale nominato dal direttore generale su proposta del direttore amministrativo che assume in tali funzioni la qualità di ufficiale rogante ad ogni effetto di legge. Il direttore generale nomina altresì, con i medesimi criteri e procedure, un sostituto che esercita la funzione in caso di assenza o di impedimento del titolare. Ai suddetti funzionari non sono dovuti diritti o indennità in ragione della funzione svolta.

2. Nei pubblici incanti e nelle licitazioni private il verbale di aggiudicazione equivale a tutti gli effetti al contratto, qualora ciò sia espressamente stabilito nell'avviso di gara o nella lettera di invito, nel rispetto della normativa vigente.

3. E' fatta salva la possibilità di ricorrere, anche a seguito di richiesta dell'altro contraente, alla forma notarile.

4. Il funzionario individuato a norma del comma 1 cura la tenuta del repertorio dei contratti e la registrazione degli atti ai sensi di legge.


Art. 33
(Esercizio dei poteri della Giunta regionale)

1. Tutte o parte delle attribuzioni della Giunta regionale previste dalla presente legge possono essere delegate all'Assessore alla salvaguardia e cura della salute ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 18 maggio 1992, n. 35.


Art. 34
(Abrogazione di norme)

1. E' abrogata la legge regionale 25 agosto 1986, n. 33.

2. E' abrogata ogni altra disposizione di legge regionale incompatibile o in contrasto con la presente legge.


Art. 35
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.




Note:


(1) Pubblicata sul BUR 9 novembre 1996, n. 31 (S.O. n. 1).

(1a) Comma aggiunto dall'articolo 35, comma 1 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27

(1b) Comma sostituito dall'articolo 35, comma 2 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27

(1c) Termine modificato dall'articolo 35, comma 3 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27

(1d) Comma inserito dall'articolo 35, comma 4 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27

(2) Sostituisce la lettera a) all'art. 1, comma 1, della legge regionale 22 aprile 1989, n. 22.

(3) Sostituisce il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 22 aprile 1989, n. 22.

(4) Sostituisce l'art. 4 della legge regionale 22 aprile 1989, n. 22.

(5) Sostituisce l'art. 11 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.