Norme di organizzazione per l' esercizio delle funzioni delegate alla Regione in ordine alle persone giuridiche private, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. (1)

Numero della legge: 73
Data: 2 dicembre 1983
Numero BUR: 33
Data BUR: 07/12/1983

L.R. 02 Dicembre 1983, n. 73
Norme di organizzazione per l' esercizio delle funzioni delegate alla Regione in ordine alle persone giuridiche private, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. (1)

Art. 1
(Finalità)
Con la presente legge la Regione detta norme di organizzazione ai sensi dell' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per l' esercizio delle funzioni amministrative delegate di cui allo articolo 14 e della seconda parte dell' articolo 15 dello stesso decreto.



Art. 2


Enti nei confronti dei quali sono esercitate le funzioni
Le funzioni amministrative indicate nel precedente articolo 1 sono esercitate nei confronti delle associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni di carattere privato le cui finalita' statutarie si esauriscono nel Lazio e che esplicano la propria attivita' nelle materie di cui all' articolo 117 della Costituzione.



Art. 3
(Provvedimenti compresi nell' esercizio delle funzioni)

L' esercizio delle funzioni amministrative indicate nel precedente articolo 1 si esplica nei confronti di tutte le
istituzioni di cui al precedente articolo 2 attraverso:
a) il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato ai sensi dell' articolo 12 del codice civile;
b) l' approvazione delle modificazioni dell' atto costitutivo e dello statuto delle persone giuridiche private ai sensi dell' articolo 16 del codice civile;
c) l' autorizzazione all' acquisto di immobili ed alla accettazione di donazioni, eredita' e legati ai sensi dello articolo 17 del codice civile;
d) la dichiarazione di estinzione della persona giuridica nei casi previsti dall' articolo 27 del codice civile;
e) la devoluzione dei beni residuali dalla liquidazione del patrimonio delle persone giuridiche estinte, ai sensi degli articoli 31 e 32 del codice civile e con le modalita' di cui alle norme di attuazione del codice stesso.
Nei confronti delle sole fondazioni il suddetto esercizio si esplica altresi' attraverso:
a) il controllo e la vigilanza sull' amministrazione ai sensi dell' articolo 25 del codice civile;
b) il coordinamento dell' attivita' o l' unificazione dell' amministrazione di piu' fondazioni ai sensi dell' articolo 26 del codice civile;
c) la trasformazione delle fondazioni nei casi previsti dall' articolo 28 del codice civile.



Art. 4
(Organo competente all' adozione di provvedimenti)

I provvedimenti di cui all' articolo 3 della presente legge sono adottati dalla Giunta regionale con propria
deliberazione.
Il diniego del riconoscimento della personalita' giuridica, nonche' il diniego delle approvazioni ed autorizzazioni
di cui ai punti b) e c) del primo comma del precedente articolo 3 deve essere espresso con deliberazione
della Giunta regionale.



Art. 5
(Ufficio competente allo svolgimento)

dell' attivita' istruttoria e di conseguenti adempimenti
L' attivita' istruttoria ed i conseguenti adempimenti relativi all' esercizio delle funzioni di cui alla presente legge
sono curati, con le modalita' indicate nei successivi articoli, nel rispetto delle disposizioni del codice civile e
delle relative norme di attuazione, dall' << ufficio stralcio per i rapporti con gli enti assistenziali ( IPAB - ECA) >> individuato con legge regionale 26 agosto 1978, n. 48, e collocato presso l' assessorato regionale agli enti locali, che assume la denominazione di << ufficio enti locali ed organismi pubblici e privati >> e che nei successivi articoli della presente legge viene semplicemente definito << ufficio >>.



Art. 6
(Modalita' per il riconoscimento)

La domanda per il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato indirizzata al Presidente della Giunta regionale, deve essere corredata da una copia autentica dell' atto costitutivo e dello statuto redatto a norma degli articoli 14 e 16 del codice civile. Deve inoltre essere allegata alla domanda idonea documentazione concernente i beni patrimoniali, le relative rendite e gli altri mezzi finanziari di cui l' istituzione dispone, nonche' la relazione sull' attivita' svolta e che si propone di svolgere per il conseguimento dello scopo indicato nell' atto costitutivo.
L' ufficio, esperite le verifiche preliminari sulla regolarita' della domanda richiede, se necessario, ulteriori informazioni e documentazioni e trasmette la domanda di riconoscimento della personalita' giuridica, unitamente agli allegati, alle strutture regionali interessate per materia in relazione alla finalita' dell' ente, le quali esprimono motivato parere sulla richiesta, per quanto di loro competenza.
Acquisiti i pareri di cui al comma precedente, valutata la richiesta con particolare riferimento alle finalita' ed all' organizzazione dell' attivita', nonche' alla congruita' dei mezzi in relazione ai fini statutari, l' ufficio predispone la deliberazione della Giunta regionale, accompagnata da dettagliata relazione, concernente il riconoscimento della personalita' giuridica ovvero il diniego del riconoscimento stesso. In caso di comunicazioni relative ad atti con i quali vengono disposte fondazioni o donazioni e lasciti in favore di enti da istituire, l' ufficio istruisce la relativa pratica al fine del riconoscimento di ufficio, nel rispetto della normativa di cui alle disposizioni di attuazione del codice civile.


Art.7
(Modalita' per l' approvazione delle modificazioni dell' atto costitutivo e dello statuto)

La domanda per le modificazioni dell' atto costitutivo e dello statuto corredata di una copia autentica della deliberazione di modifica adottata nell' osservanza di quanto stabilito dal secondo comma dell' articolo 21 del codice civile, deve pervenire al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data della deliberazione stessa. Alla domanda deve essere allegato certificato attestante l' avvenuta registrazione della persona giuridica e l' iscrizione dei successivi atti, nei casi in cui l' iscrizione stessa e' prevista dall' articolo 34 del codice civile, ovvero la ricevuta della richiesta di iscrizione. La deliberazione della Giunta regionale concernente la approvazione od il diniego delle modificazioni dell' atto costitutivo e dello statuto di una persona giuridica e' predisposta dall' ufficio con le medesime modalita' indicate nel precedente articolo 6.
Il parere di cui al terzo comma del suddetto articolo 6 deve essere richiesto solo per modificazioni concernenti le finalita' della persona giuridica.


Art. 8
(Modalita' per l' autorizzazione all' acquisto di immobili, alla accettazione di donazioni, eredita' e legati)

La domanda per l' autorizzazione all' accettazione di donazioni, eredita' e legati ed all' acquisto di immobili, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, deve essere corredata di una copia autentica della deliberazione adottata dall' organo della persona giuridica competente a norma di statuto, nonche' di dettagliata documentazione da cui risultino lo stato patrimoniale della persona giuridica, l' opportunita' e le condizioni dello acquisto o dell' accettazione, l' entita' e la destinazione dei beni.
Deve inoltre essere prodotto certificato attestante la avvenuta registrazione della persona giuridica, ai sensi dell' articolo 33 del codice civile, e l' iscrizione dei successivi atti nei casi previsti dall' articolo 34 del codice civile, ovvero la ricevuta della richiesta di iscrizione. Alla domanda diretta ad ottenere l' autorizzazione alla accettazione di donazioni, eredita' e legati, deve essere, altresi', allegata copia autentica dell' atto di donazione o verbale di pubblicazione del testamento.
Nei casi in cui, a norma di legge, non sia necessaria l' autorizzazione, i legali rappresentanti della persona giuridica devono comunque dare comunicazione alla Regione dell' acquisto avvenuto entro trenta giorni. La deliberazione della Giunta regionale, concernente la concessione od il diniego dell' autorizzazione di cui all' articolo 17 del codice civile, e' predisposta con le medesime modalita' indicate nel precedente articolo 6, prescindendo dalla richiesta di parere di cui al terzo comma dello stesso articolo.
Qualora la domanda di autorizzazione sia relativa all' accettazione di un lascito, deve provvedersi all' affissione di un avviso all' albo pretorio del comune nel quale e' aperta la successione. Detto avviso deve contenere il nome del disponente e della persona giuridica beneficiata, nonche' l' entita' e l' oggetto del lascito.


Art. 9
(Modalita' per l' estinzione delle persone giuridiche e la devoluzione dei beni residuali)

L' istanza tendente ad ottenere la dichiarazione di estinzione di una persona giuridica, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, deve essere corredata di documentazione comprovante l' esistenza delle cause di estinzione previste dall' articolo 27 del codice civile. L' ufficio provvede alla predisposizione della dichiarazione di estinzione, acquisito il parere di cui al terzo comma del precedente articolo 6.
L' ufficio provvede inoltre a predisporre la deliberazione della Giunta regionale concernente la devoluzione dei beni della persona giuridica estinta residuati dalla fase di liquidazione, in conformita' a quanto stabilito dagli articoli 31 e 32 del codice civile e dalle relative norme di attuazione, acquisito il parere di cui al terzo comma del precedente articolo 6.


Art. 10
(Modalita' concernenti il controllo e la vigilanza nell' amministrazione delle fondazioni)

Il controllo e la vigilanza sull' amministrazione delle fondazioni sono esercitate dalla Giunta regionale per quanto attiene alle competenze delegate alla Regione secondo le prescrizioni e le modalita' di cui all' articolo 25 del codice civile.
A tal fine le fondazioni dovranno inviare al Presidente della Giunta regionale almeno una relazione annuale concernente l' attivita' svolta, i bilanci nonche' tutti gli atti relativi alle modificazioni patrimoniali.
Chiunque vi abbia interesse, in ogni caso, puo' rivolgere al Presidente della Giunta regionale motivata istanza diretta all' accertamento di fatti o circostanze comunque attinenti alla vita ed all' attivita' delle fondazioni. In tal caso, qualora ne ricorrano le condizioni, la Regione puo' chiedere alle fondazioni ogni notizia o documento ritenuto necessario.


Art. 11
(Modalita' per la trasformazione delle fondazioni)

Nei casi previsti dall' articolo 28 del codice civile l' ufficio predispone la deliberazione della Giunta regionale concernente la trasformazione delle fondazioni, sentiti i legali rappresentanti e gli amministratori delle stesse nonche' le strutture regionali interessate in relazione alle finalita' della fondazione di cui trattasi.


Art. 12
(Modalita' per il coordinamento di attivita' e l' unificazione di amministrazione delle fondazioni)

Con le modalita' di cui al precedente articolo 11 puo' essere disposto il coordinamento dell' attivita' di piu' fondazioni con finalita' uguali od affini, ovvero l' unificazione delle loro amministrazioni, ai sensi dell' articolo 26 del codice civile. La Regione, in ogni caso, anche in attuazione degli indirizzi di cui all' articolo 34 del proprio statuto, promuove la collaborazione degli enti di cui all' articolo 2 della presente legge per l' attuazione dei piani e programmi di intervento della Regione e degli enti pubblici sub - regionali.


Art. 13
(Pubblicita')

Le deliberazioni concernenti il riconoscimento e la estinzione delle persone giuridiche sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Delle altre deliberazioni adottate in applicazione della presente legge viene data comunicazione ai legali rappresentanti della persona giuridica, nonche' al presidente del tribunale, nei casi previsti dal codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione.



Note:

(1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 7 dicembre 1983, n. 33, S.O. n. 3

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.