L.R. 23 Luglio 1983, n. 54 |
Istituzione della << Riserva naturale di Macchiatonda >>. (1)
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Art. 1 A norma degli articoli 6 e 20 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, e' istituita la << riserva naturale di Macchiatonda >>, compresa nel sistema di cui all' articolo 1 della legge medesima. Art. 2 La riserva naturale di Macchiatonda e' delineata dai confini riportati nella cartografia in scala 1: 10.000, allegato 1, che costituisce parte integrante della presente legge. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l' ente gestore di cui al successivo articolo 4 provvede all' apposizione di cartelli segnaletici perimetrali e lungo le strade di accesso alla riserva recanti la scritta << Regione Lazio, sistema dei parchi e delle riserve naturali, comune di Santa Marinella, riserva naturale di Macchiatonda >> ed un simbolo o marchio proprio e caratteristico della riserva stessa, approvato dall' assessore regionale competente in materia di parchi e riserva naturali. Art. 3 La riserva naturale di Macchiatonda e' destinata al ripristino, alla conservazione ed alla valorizzazione dell' ambiente naturale, alla razionale utilizzazione delle risorse, allo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunita' locale interessata ed alla corretta fruizione da parte di tutta la popolazione secondo il regolamento di attuazione e le norme urbanistiche di cui ai successivi articoli 6 e 7. La riserva naturale di Macchiatonda e' classificata << riserva naturale parziale >>. Art. 4 La gestione della riserva naturale di Macchiatonda e' affidata al comune di Santa Marinella, che la esercita sulla base delle direttive emanate dalla Giunta regionale. 2. Il comune di Santa Marinella, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme vigenti, provvede ad assicurare la vigilanza sulla riserva mediante l' assunzione di quattro addetti, attraverso pubblico concorso, i cui termini dovranno essere stabiliti di concerto con l' assessorato regionale competente in materia di parchi e riserve naturali (2) Fino all' espletamento del concorso di cui al comma precedente, per le attivita' riguardanti il primo avvio ed il funzionamento della riserva naturale, il comune si avvale di proprio personale, nonche' di quello regionale eventualmente comandato dalla Giunta regionale. In caso di persistente inerzia o violazione della presente legge, o delle direttive regionali. la gestione della riserva naturale sara' curata, in via provvisoria, dalla Giunta regionale. Art. 5 Entro il termine di mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge, l' ente gestore adotta e trasmette alla Regione Lazio, per l' approvazione, il regolamento di attuazione, secondo quanto previsto dall' articolo 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46. Art. 6 Il territorio della riserva naturale di Macchiatonda e' suddiviso in due zone indicate con le lettere A) e B) nella cartografia alle allegata alla presente legge. Il regolamento in attuazione, oltre a quanto previsto dall' articolo 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, e tenendo conto della particolarita' dell' ambiente della riserva naturale di Macchiatonda deve indicare: a) le aree da sottoporre a restauro ambientale al fine di ricostituire l' ecosistema forestale planiziario e gli ambienti umidi preesistenti, da reperire con priorita' nella zona indicata nella lettera A; b) le aree destinate alla fruizione pubblica per fini didattici, educativi, turistici e le relative attrezzature, punti di sosta e di osservazione, percorsi pedonali, parcheggi, da reperire nelle zone indicate con le lettere A) e B), secondo quanto previsto nei successivi articoli; c) percorsi attrezzati, segnalati e descritti rappresentativi degli ambienti tipici della riserva, denominati sentieri natura; d) le aree in cui mantenere e razionalizzare le attivita' agricole, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia delle caratteristiche naturali della riserva e della fauna protetta. In particolare dovra' indicare i progetti di lotta biologica finalizzati all' incentivazione di tecniche di conduzione che escludano l' impiego di fitofarmaci, antiparassitari e fertilizzanti chimici; e) i giorni della settimana, non inferiori a due e non superiori a quattro, in cui permettere l' accesso del pubblico. L' ente gestore potra', per particolari motivi e sentito l' assessorato regionale competente in materia di parchi e riserve naturali, disporre la chiusura temporanea al pubblico di tutto o di parte del territorio della riserva. Art. 7 Le norme urbanistiche da osservare, ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, nel territorio della riserva naturale sono le seguenti: a) zona A; nella zona A non sono consentite opere di urbanizzazione e costruzioni di alcun genere, fatti salvi i punti di sosta e di osservazione, i percorsi pedonali ed i sentieri natura; b) zona B; la zona B comprende i campi coltivati ed i fabbricati rurali ed e' destinata allo sviluppo controllato dell' agricoltura. In essa sono consentiti interventi di restauro, ristrutturazione conservativa e relative opere di urbanizzazione, purche' rimangano inalterate le caratteristiche tipologiche delle abitazioni. E' ammesso l' ampliamento dei fabbricati esistenti al solo scopo di dotare le unita' abitative degli indispensabili servizi igienici, fino ad un massimo del 10 per cento della cubatura preesistente. Per interventi relativi ai servizi pubblici o di uso pubblico attinenti le finalita' istitutive della riserva possono essere ammesse nuove costruzioni nelle localita' che verranno indicate nel regolamento di attuazione fino ad una cubatura massima di 3.000 mc di cui 360 utilizzabili per residenza di servizio. Le norme urbanistiche stabilite nel presente articolo devono essere recepite dallo strumento urbanistico comunale. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi regionali a tutela della costa. Art. 8 Nel territorio della riserva naturale di Macchiatonda e' vietato: a) esercitare la caccia e l' uccellagione con qualsiasi mezzo; la cattura di specie animali selvatiche, puo' essere autorizzata al solo scopo della ricerca scientifica sulla base di un piano organico, funzionale alle finalita' della riserva, preventivamente approvato dalla Giunta regionale; b) abbandonare rifiuti di ogni genere; c) svolgere attivita' pubblicitaria; d) effettuare movimenti di terreno. L' ente gestore puo' autorizzarli al solo fine di eventuali lavori di ripristino ambientale, secondo le modalita' indicate nei relativi progetti approvati dallo stesso ente. Sono fatte salve le necessita' di conduzione ordinaria dei fondi agricoli; e) circolare e sostare con mezzi motorizzati al di fuori della viabilita'' ordinaria esistente, fatta eccezione per i mezzi di servizio della riserva, per i mezzi di enti od organismi pubblici per lo svolgimento dei compiti di istituto e per i mezzi necessari alle attivita' agricole muniti di apposita autorizzazione rilasciata, a titolo gratuito, dall' ente gestore; f) usare fitofarmaci, antiparassitari e pesticidi in genere nell' esercizio delle attivita' agricole. L' ente gestore e' tenuto ad adottare le procedure di indennizzo per l' eventuale mancato reddito derivante ai conduttori agricoli da tale divieto. L' accertamento dei danni verra' effettuato dai competenti uffici regionali. La liquidazione dei danni verra' effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni dall' accertamento del danno stesso; g) aprire nuove strade; h) eseguire qualsiasi opera edilizia e di urbanizzazione ad eccezione di quanto previsto nei precedenti articoli 6 e 7 e delle opere classificate di pubblica utilita' di interesse statale per le quali si applica quanto disposto dall' articolo 81 del decreto del Presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616; i) campeggiare in qualunque modo, anche isolatamente. Art. 9 Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli o dei divieti o all' inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione della riserva naturale di Macchiatonda, si applicano le norme previste nell' articolo 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46 fatta eccezione per la misura minima della sanzione pecuniaria che e' stabilita in L. 100.000. L' accertamento delle violazioni e' demandato al personale della riserva naturale di Macchiatonda, agli agenti di polizia urbana e rurale, al corpo forestale dello Stato, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme vigenti in materia di sanzioni amministrative. Art. 10 Per la realizzazione della riserva naturale di Macchiatonda e' autorizzata per l' anno finanziario 1983 la spesa di L. 150 milioni. Detta somma sara' iscritta in termini di competenza nel cap. 21004 denominato: << Contributi per la gestione e primo avviamento della riserva naturale di Macchiatonda >>, che e' istituito nel bilancio della Regione Lazio per l' anno finanziario 1983. Alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante riduzione in termini di competenza di L. 150 milioni dello stanziamento iscritto sul cap. 25842 (fondo globale) del bilancio di previsione regionale per l' esercizio 1983. Allo stanziamento dei fondi per gli anni successivi si procedera' con le relative leggi di bilancio. L' erogazione di tali fondi avverra' sulla base della relazione annuale predisposta dall' ente gestore e presentata alla Giunta regionale entro e non oltre il 30 giugno, che deve contenere tra l' altro i rendiconti delle entrate e delle uscite, nonche' la descrizione delle attivita' svolte nella gestione, relativi all' anno precedente, ivi compresi i progetti in attuazione o stralci di essi. Art. 11 L' ente gestore puo' stipulare convenzioni, con enti pubblici, con organismi di ricerca, con organismi a base associativa, per la gestione dei servizi turistici e di servizi generali necessari od utili alla conduzione della riserva naturale. L' ente gestore, al fine di concorrere al finanziamento per la gestione della riserva stessa, puo' stabilire che il pubblico acceda alle aree attrezzate della riserva naturale di Macchiatonda dietro pagamento di una somma il cui ammontare verra' fissato entro il limiti stabiliti dalla Giunta regionale con le direttive di cui al primo comma del precedente articolo 4. In tale caso debbono comunque essere previste facilitazioni per le visite a scopo didattico, di ricerca scientifica e per quelle organizzate da associazioni riconosciute per la promozione culturale dei lavoratori. Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 20 agosto 1983, n. 23 (2) Comma sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 1987, n. 88 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |