Indennità dei componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione Lazio.

Numero della legge: 46
Data: 26 ottobre 1998
Numero BUR: 32
Data BUR: 20/11/1998

L.R. 26 Ottobre 1998, n. 46 (1)
Indennità dei componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione Lazio.


Art. 1
(Determinazione dell'indennità)

1. Le indennità spettanti ai componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione sono determinate, in riferimento all'indennità lorda dei consiglieri regionali, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio, in relazione all'entità del bilancio dell'ente, ai diversi livelli di funzioni, responsabilità e rappresentanza del componente, compatibilmente con la situazione finanziaria dell'ente stesso e con la direttiva di contenimento della spesa pubblica.

1-bis. Per la determinazione delle indennità dei componenti degli organi degli enti di gestione delle aree naturali protette regionali di cui alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni e dell'Agenzia regionale per i parchi istituita con l'articolo 27 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21, si applicano anche i criteri della superficie, della dimensione demografica, della discontinuità, dell'integrazione e specializzazione funzionale (2).

1-ter. All'Agenzia regionale per i parchi, istituita con l'articolo 27 della l.r. 21/1993 si applicano i criteri di cui al comma 1 commisurati al sistema delle aree naturali protette della Regione Lazio (2).

2. Ai componenti degli organi di cui al comma 1 spettano altresì:
a) il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute degli organi qualora abbiano la residenza al di fuori del comune in cui ha sede il relativo ente;
b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute qualora per ragioni d'ufficio si rechino fuori del comune in cui ha sede l'ente.

3. La deliberazione della Giunta regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


Art. 2
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, a decorrere dalla data della relativa deliberazione di cui all'articolo 1, comma 1, tutte le disposizioni di leggi regionali che prevedono la determinazione di trattamenti economici.



Note:

(1) Pubblicata sul BUR 20 novembre 1998, n. 32.
Riprodotta sulla G.U della Repubblica

(2) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, della legge regionale 5 ottobre 1999, n. 28







Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.