[ Art. 1
Ai fini della tutela dell'agricoltura e della fauna selvatica, è istituito il regime di caccia controllata gratuita per i titolari di licenza di caccia su tutto il territorio della Regione con le limitazioni previste dalla presente legge e dalle disposizioni legislative in materia di caccia.
Art. 2
L'esercizio della caccia è consentito esclusivamente alle sottoelencate specie di selvaggina: A) Selvaggina stanziale: 1) mammiferi: capriolo, cervo, cinghiale, coniglio selvatico, daino, donnola, faina, lepre comune, volpe; 2) uccelli: coturnice, fagiano comune, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, merlo, pernice rossa, starna e taccola; B) Selvaggina migratoria: alaudidi (gli), averle (le), beccafico, cesena, colombaccio, colombella, fringuello, frosone, passeri (i), peppola, pispola, prispolone, quaglia, storno, strillozzo, tordella, tordo bottaccio, tordo sassello, tortora, verdone; palmipedi: alzavola, canapiglia, codone, fischione, folaga, germano reale, marangone, marzaiola, mestolone, morette (le), moriglione, oche; trampolieri: albastrello, beccaccia, beccaccino, chiurli (i), combattente, croccolone, frullino, gallinella d'acqua, pavoncella, pettegola, pittime (le), pivieri (i), porciglione, totano, voltolino. Il Presidente della Giunta regionale, sentiti i comitati provinciali della caccia o su proposta degli stessi, può decretare inclusioni od esclusioni di specie di selvaggina.
Art. 3
Per poter esercitare la caccia sul territorio regionale, il cacciatore dovrà essere munito, oltrechè dei documenti previsti dalle vigenti leggi dell'apposito tesserino nominativo regionale predisposto a cura dei comitati provinciali della caccia e rilasciato al costo di L. 300. Per nessuna ragione ed a qualunque titolo è ammesso il rilascio del tesserino: a) a titolo gratuito; b) ad un costo diverso da quello fissato dalla presente legge; c) al di fuori, anche indirettamente, dei comitati provinciali della caccia e delle associazioni venatorie legalmente riconosciute. Le associazioni che non ottemperano all'obbligo della distribuzione diretta del tesserino sono escluse dal beneficio del contributo di cui al successivo art. 14. Il tesserino è strettamente personale e contiene, tra l'altro, le seguenti indicazioni: a) le giornate di caccia; b) le norme per l'uso; c) le eventuali Regioni nelle quali è considerato valido e condizioni di validità. Per il rilascio del tesserino sono stabilite le seguenti norme: 1) il cacciatore dovrà farne richiesta ai comitati provinciali della caccia od alle associazioni venatorie previa presentazione del porto d'armi per uso di caccia e della ricevuta di versamento della tassa annuale. Sulla parte del bollettino di conto corrente che deve essere trattenuta dal versante verrà apposto il numero del tesserino e la data di emissione comprovante il ritiro del tesserino stesso. In mancanza di ricevuta per prima concessione di licenza o rinnovo, tali elementi verranno riportati sul libretto di riconoscimento del porto d'armi. 2) il cacciatore ha l'obbligo di annullare in modo indelebile la data del giorno di caccia prescelto, immediatamente prima del suo effettivo inizio.
Art. 4
I cacciatori non residenti nel Lazio possono ottenere il rilascio del tesserino solo se in possesso e dietro presentazione del tesserino valido nella provincia di residenza, quando ivi prescritto. Il cacciatore non residente nel Lazio in possesso di tesserino valido nella propria provincia deve esibirlo ad ogni richiesta degli agenti unitamente a quello valido per il Lazio. Il cacciatore ha l'obbligo di annullare in modo indelebile la data del giorno prescelto, immediatamente prima del suo effettivo inizio, su entrambi i tesserini. Le giornate di caccia effettuate in altra Regione sono considerate compiute nel territorio della Regione Lazio.
Art. 5
L'esercizio della caccia è consentito dal 29 agosto 1976 al 31 marzo 1977, limitatamente a tre giorni per ogni settimana che il titolare di licenza può scegliere tra quelli di domenica, lunedì, mercoledì, giovedì e sabato, salvo le seguenti eccezioni: 1) la caccia alla coturnice è consentita dalla seconda domenica di ottobre 1976; 2) la caccia al capriolo maschio si chiude il 1° novembre 1976; 3) la caccia al cinghiale, al maschio del cervo e del daino, è consentita dal 1° novembre 1976 al 31 gennaio dell'anno successivo nei modi che verranno indicati dai comitati provinciali della caccia nei rispettivi calendari venatori annuali; 4) la caccia al fringuello, germano e folaga è consentita fino al 28 febbraio 1977; al colombaccio, colombella, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, alaudidi e passeri nonchè ai palmipedi (escluso folaga e germano) e trampolieri di cui all'art. 2, lett. B), fino al 31 marzo 1977; 5) è data facoltà ai comitati provinciali della caccia di vietare o limitare l'esercizio della caccia vagante, anche con l'uso del cane, dal 2 gennaio al 31 marzo 1977. L'accesso e l'allontanamento definitivo degli appostamenti deve avvenire con il fucile scarico; 6) l'esercizio della caccia a cavallo con l'ausilio dei cani, previo espresso divieto dell'impiego di armi da fuoco, potrà essere autorizzato dal Presidente della Giunta, sentiti i comitati provinciali della caccia, unicamente alla volpe dal 1° ottobre 1976 al 31 marzo dell'anno successivo; 7) è vietato esercitare la caccia, con qualsiasi mezzo, in acque marine antistanti il litorale laziale. E' del pari vietata la caccia con il fucile su barca a motore ovvero a rimorchio di barca a motore; 8) è vietato l'uso di fucile a canna liscia con bocca da fuoco di diametro superiore al calibro 12, di tutte le armi ad aria compressa o a gas, nonchè della carabina calibro 22. Il Presidente della Giunta regionale, sentiti i comitati provinciali della caccia o su proposta degli stessi, può apportare variazioni, per comprovate esigenze, ai tempi ed ai modi di caccia previsti nel presente articolo.
Art. 6
A ciascun titolare di licenza di caccia, è consentito per ogni giornata di caccia l'abbattimento di non più di un capo di: capriolo, cervo, daino e di non più di tre capi complessivi di: fagiano comune, coturnice, lepre comune, pernice rossa e starna, di cui una sola lepre e non più di due starne, coturnici o pernici rosse.
Art. 7
Le limitazioni di tempo di cui alla presente legge, sono estese a tute le riserve di caccia ricadenti nella Regione.
Art. 8
Su tutto il territorio regionale è vietato l’uso dei bocconi avvelenati.
Art. 9
I comitati provinciali della caccia possono autorizzare la costituzione di speciali zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia purchè tali zone: a) non pregiudichino l'ambiente e gli equilibri naturali esistenti sui territori sui quali vengono costituite; b) non superino in ciascuna provincia una superficie complessiva di 450 ettari e ciascuna non risulti superiore a 300 ettari; c) distino almeno 500 metri da riserve, bandite, zone di ripopolamento e cattura, oasi di protezione; d) siano affidate in gestione alla associazione venatoria riconosciuta che ne abbia fatta richiesta. In tali zone, oltre all'addestramento dei cani, possono essere sempre effettuate gare con selvatico abbattuto, purchè tali selvatici risultino provenienti da centri di allevamento.
Art. 10
Per l'incremento naturale, la protezione delle specie selvatiche rarefatte od in via di estinzione, dei ceppi residui delle specie autoctone nonchè per la tutela dell'ambiente naturale, è data facoltà ai comitati provinciali della caccia di costituire, per la stagione venatoria 1976/1977, nel territorio delle rispettive province, zone da adibire alla protezione ed al rifugio della fauna, sia stanziale che migratoria, nelle quali è vietata ogni forma di attività venatoria. Tali zone non devono essere superiori ad ettari 1.000 o ad ettari 3.000 nelle zone di alta montagna ovvero se destinate alla protezione della coturnice. Dovranno essere delimitate con apposite tabelle perimetrali, a cura dei comitati provinciali della caccia territorialmente interessati, ferme restando le disposizioni relative alla distanza di cui all'art. 64, secondo comma, del vigente testo unico sulla caccia.
Art. 11
Al fine di assicurare un ordinato e disciplinato svolgimento dell'attività venatoria in regime di caccia controllata, la vigilanza alla applicazione della presente legge, a norma degli artt. 68 e 69 del vigente testo unico sulla caccia, resta affidata agli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, alle guardie venatorie dei comitati provinciali della caccia ed alle guardie giurate volontarie delle associazioni venatorie.
Art. 12
Il Presidente della Giunta regionale, sentiti i comitati provinciali della caccia o su proposta degli stessi e sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, può limitare o vietare l'esercizio venatorio in zone determinate ed a determinate specie, nei casi ove ricorra la necessità di proteggere la selvaggina per insufficiente consistenza faunistica, sopravvenuta per particolari condizioni stagionali e climatiche o per malattie ed altre calamità.
Art. 13
I presidenti dei comitati provinciali della caccia, previa deliberazione del comitato, adeguano entro dieci giorni dalla entrata in vigore della presente legge il calendario venatorio della provincia relativo alla intera annata venatoria.
Art. 14
Per la protezione e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali ed al fine di assicurare un efficiente servizio di vigilanza per la prevenzione e repressione di reati venatori, soprattutto nei territori sottratti al libero esercizio della caccia (oasi di protezione e di rifugio della fauna, zone di ripopolamento e cattura ecc.) viene prevista una spesa di L. 400 milioni. La Giunta regionale provvede alla ripartizione ed assegnazione di tale somma in favore dei comitati provinciali della caccia e delle associazioni venatorie, sentita la competente commissione del Consiglio regionale. Tale ripartizione viene effettuata dalla Giunta stessa con l'osservanza dei seguenti criteri: a) per i comitati provinciali della caccia in relazione all'importanza faunistica del territorio, intesa come quantità ed estensione di oasi di protezione e rifugio della fauna o di zone di ripopolamento e cattura, alla superficie delle zone destinate, alla data di apertura della caccia, alla protezione e alla riproduzione della fauna selvatica che necessita di particolare vigilanza ed all'azione di ripopolamento effettuata nel periodo gennaio-maggio; b) per le associazioni venatorie legalmente riconosciute, in relazione: 1) al numero dei soci iscritti al 31 dicembre 1976 (20 per cento del contributo); 2) alle attività promosse per la realizzazione delle finalità previste dalla presente legge (60 per cento del contributo); 3) al numero delle guardie giurate che ogni associazione dichiara, sia alla Regione che ai singoli comitati provinciali della caccia, di poter fare operare, dalla data del 29 agosto 1976, anche in collaborazione con i comitati stessi, per il potenziamento dei servizi di vigilanza (20 per cento del contributo). All'onere di L. 400 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione di pari importo del cap. 27.27.60 del bilancio di previsione per l'anno 1976 ed iscrizione della somma stessa al cap. 16.23.40, che si istituisce nel medesimo bilancio con la seguente denominazione: "Contributi da erogare ai comitati provinciali della caccia ed alle associazioni venatorie al fine di assicurare una efficiente protezione e salvaguardia dei valori naturali ed ambientali in regime di caccia controllata".
Art. 15
La presente legge regionale, stante l'imminente apertura della stagione venatoria, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.] Note : (1) Pubblicata sul BUR 28 agosto 1976, n. 23 (S.O.)
(2) Legge abrogata dal numero 74) dell'allegato B alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6
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