Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive in attuazione del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (1)

Numero della legge: 34
Data: 13 dicembre 2001
Numero BUR: 36 S.O.7
Data BUR: 29/12/2001

L.R. 13 Dicembre 2001, n. 34
Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive in attuazione del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (1)


Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina, in attuazione del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e nel rispetto dei principi generali in materia di imposte sui redditi, l’esercizio delle funzioni della Regione relative all’imposta regionale sulle attività produttive, di seguito denominata IRAP.

2. La Regione, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, persegue obiettivi di semplificazione delle procedure di applicazione dell’IRAP, di miglioramento dei rapporti con il contribuente, di eliminazione dell’evasione fiscale, nonché di armonizzazione delle proprie procedure applicative con quelle delle altre Regioni e dello Stato.



Art. 2
(Funzioni della Regione)

1. Alla Regione, quale ente titolare dell’IRAP, spettano tutte le funzioni inerenti la gestione dell’imposta, ivi compresa la variazione delle aliquote ai sensi dell’articolo 5.

2. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 23 del d.lgs. 446/1997 la Regione è titolare dell’anagrafe dei dati e delle informazioni relative all’IRAP, a norma dell’articolo 6.


Art. 3
(Disciplina delle procedure applicative)

1. Fino a diversa successiva normativa regionale, le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell’IRAP nonché le attività concernenti la constatazione delle violazioni, il relativo contenzioso ed i rimborsi sono disciplinate dalle norme vigenti in materia di imposte sui redditi.

2. Per il riscontro contabile e la verifica dei riversamenti effettuati dall’amministrazione finanziaria alla Regione e delle operazioni di compensazione con altre imposte ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la Regione utilizza i dati e le informazioni desunte dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e fornite dall'amministrazione finanziaria ai sensi e con le modalità stabilite dall’articolo 23 del d.lgs. 446/1997.



Art. 4
(Gestione dell’IRAP)

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, stabilisce con propria deliberazione le modalità di gestione delle attività di cui all’articolo 3, comma 1, optando per una delle seguenti alternative:
a) gestione diretta attraverso le strutture regionali;
b) affidamento della gestione al Ministero dell’economia e delle finanze, mediante stipula di apposita convenzione ai sensi dell’articolo 24, comma 4, del d.lgs. 446/1997;
c) affidamento della gestione a soggetti terzi, previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica.



Art. 5
(Variazione dell’aliquota)

[1. A far data dal 1° gennaio 2002 alle aliquote dell’IRAP, come determinate dal d.lgs. 446/1997 e successive modifiche, sono apportate le variazioni previste nella tabella A allegata alla presente legge, di cui costituisce parte integrante, nonché quelle di seguito indicate:
a) alle cooperative sociali costituite ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381 ed operanti nei settori dell’assistenza sociale residenziale (codice ISTAT 85.31) e non residenziale (codice ISTAT 85.32) si applica una riduzione dell’aliquota dello 0,50 per cento rispetto all’aliquota vigente a livello nazionale;
b) alle imprese di nuova costituzione in possesso dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti dalla normativa nazionale e regionale per l’incentivazione dell’imprenditoria giovanile, femminile e delle fasce deboli sul mercato del lavoro, si applica una riduzione dell’aliquota, limitatamente ai primi tre anni di attività, di un punto percentuale rispetto all’aliquota vigente a livello nazionale;
c) alle imprese per le quali sia stato dichiarato lo stato di crisi aziendale ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applica:
1) se ricadenti nelle categorie economiche del secondo gruppo della tabella A, la riduzione dell’1 per cento;
2) se ricadenti nelle categorie economiche del terzo gruppo della tabella A la riduzione dello 0,5 per cento.] (2)

2. Alle imprese di cui al comma 1, non si applicano gli incrementi di aliquota se ricadenti nelle categorie economiche del quarto e quinto gruppo della tabella A.

3 Eventuali ulteriori variazioni alle aliquote dell’IRAP sono stabilite con successivi provvedimenti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall’articolo 16, del d.lgs. 446/1997 e successive modifiche.



Art. 6
(Anagrafe dei contributi IRAP)

1. I dati e le informazioni relativi all’IRAP sono organizzati in anagrafe dei contribuenti IRAP, ai fini di una efficace ed efficiente gestione dell’imposta.

2. L’anagrafe raccoglie su scala regionale i dati e le notizie delle dichiarazioni dei contribuenti, trasmesse alla Regione dall’amministrazione finanziaria dello Stato, ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs. 446/1997 e successive modifiche e viene aggiornata, oltre che con i dati forniti dalla stessa amministrazione, anche con i dati provenienti dagli enti locali nell’ambito del sistema di comunicazione di cui all’articolo 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. L’anagrafe è gestita dalla struttura regionale competente in materia tributaria, nel rispetto delle norme contenute nella legge 31 dicembre 1996, n.675. Il dirigente della suddetta struttura ha facoltà di rendere pubbliche, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui detiene la gestione.



Art. 7
(Regime transitorio)

1. Fino alla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 4, ovvero, in caso di gestione non diretta, fino alla data della stipula dell’atto di affidamento della gestione ai sensi dello stesso articolo 4, comma 1, lettere b) e c), le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell’IRAP nonché le attività concernenti la constatazione delle violazioni, il relativo contenzioso ed i rimborsi continuano ad essere svolte dall’amministrazione finanziaria dello Stato secondo quanto stabilito dall’articolo 25 del d.lgs. n. 446/1997.



TABELLA A

Settori produttivi per i quali si riducono le aliquote IRAP
Primo gruppo: riduzione dell’1%Codice ISTAT Descrizione dell'Attività Economica1-2Agricoltura, caccia e silvicoltura5Pesca, piscicoltura e servizi connessi

Secondo gruppo: riduzione dello 0,5 %

Codice ISTAT Descrizione dell'Attività Economica15-16 Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco17-18Industrie tessili e dell'abbigliamento19Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari20Industria del legno e dei prodotti in legno25Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche26Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi27-28Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo 29 Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, compresi l'installazione, il montaggio, la riparazione e la manutenzione30-31-32-33Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche ed ottiche36-37Altre industrie manifatturiere45Costruzioni52Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli; riparazione di beni personali e per la casa60Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte61Trasporti marittimi e per vie d'acqua90-91-93Altri servizi pubblici, sociali e personali Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque e di scarico e simili; attività di organizzazioni associative n.c.a.; altre attività dei servizi92.1-92.3-92.5-92.6-92.7Altri servizi pubblici, sociali e personali Produzioni e distribuzioni cinematografiche e di video; altre attività dello spettacolo; attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali; attività sportive; altre attività ricreative

Settori per i quali si riduce l’aliquota IRAP di 0,5 punti percentuali per attenuare le negative conseguenze economiche degli attentati in USACodice ISTAT Descrizione dell'Attività Economica62Trasporti aerei63.3Attività delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici; attività di assistenza turistica

Settori produttivi per i quali si mantengono invariate le aliquote IRAP

Terzo gruppo Codice ISTAT Descrizione dell'Attività Economica21-22Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta; stampa ed editoria34-35Fabbricazione di mezzi di trasporto51.1Intermediari del commercio55Alberghi e ristoranti63Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti; attività delle agenzie di viaggio Movimentazione merci e magazzinaggio; altre attività connesse ai trasporti (gestione di stazioni, aeroporti, strade, porti, ecc); attività delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici; spedizionieri; ecc

Per il gruppo 63.3 attività delle agenzie di viaggio e operatori turistici l’aliquota IRAP viene ridotta di 0,5 punti percentuali rispetto a quella attuale per attenuare le conseguenze economiche degli attentati USA66Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie72-73-74Informatica e attività connesse; ricerca e sviluppo; altre attività professionali ed imprenditoriali75Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale obbligatoria80Istruzione85Sanità e altri servizi sociali95Servizi domestici presso famiglie e convivenze

Settore per il quale si sospende la maggiorazione dell’aliquota IRAP per attenuare le negative conseguenze economiche degli attentati in USA

Codice ISTAT Descrizione dell'Attività Economica50Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; vendita al dettaglio di carburante per autotrazione

Settori produttivi per i quali si aumentano le aliquote IRAP

Quarto gruppo: aumento dello 0,75 % Codice ISTAT Descrizione dell'Attività Economica10-11-12-13-14Estrazione di minerali energetici e non energetici23Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari40-41Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di vapore e acqua calda50Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; vendita al dettaglio di carburante per autotrazione Per questo settore è sospeso l’aumento di aliquota per attenuare le negative conseguenze economiche degli attentati in USA51 (escluso 51.1)Commercio all'ingrosso, esclusi intermediari del commercio, autoveicoli e motocicli62Trasporti aerei Per questo settore l’aliquota IRAP viene ridotta di 0,5 punti percentuali rispetto a quella attuale per attenuare le conseguenze economiche degli attentati USA

Quinto gruppo: aumento dell’1%

Codice ISTAT Descrizione dell'Attività Economica 24Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali64Poste e telecomunicazioni65Intermediazione monetaria e finanziaria, escluse le assicurazioni e i fondi pensione67Attività ausiliarie della intermediazione finanziaria Attività delle Borse Valori, mediazione di Borsa, agenti di assicurazione, ecc.. 70-71Attività immobiliari e noleggio di macchinari e attrezzature senza operatore e di beni per uso personale e domestico92.2-92.4Attività radiotelevisive; attività delle agenzie di stampa



Note:


(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 29 dicembre 2001, n. 36, S.O. n. 7

(2) Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza del 28 maggio 2019, n. 128, unitamente alla tabella A allegata alla legge.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.