| L.R. 20 Giugno 1978, n. 24 |
| Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2 maggio 1973,recante norme sullo sviluppo dell'economia montana (1) (2) |
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Art. 2 (Omissis) Art. 3 (Norma transitoria) In deroga a quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 16 del 2 maggio 1973 limitatamente ai fondi per i programmi di primo intervento previsti dall'art. 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, relativi agli anni dal 1972 al 1976, la ripartizione tra tutte le comunità montane è effettuata come segue: per l'80 per cento dell'ammontare complessivo sulla base dei seguenti parametri: a) per il 40 per cento in funzione della superficie montana dei comuni inclusi nelle zone omogenee; b) per il venti per cento in funzione del grado del dissesto idrogeologico; c) per il 40 per cento in funzione delle condizioni economico-sociali quali si desumono attraverso il movimento migratorio (20 per cento) e la popolazione attiva in agricoltura (20 per cento) sulla base dell'ultimo censimento generale della popolazione. Il restante 20 per cento del fondo globale è assegnato alle comunità montane delle zone omogenee I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI che non fruiscono delle agevolazioni o incentivi previsti dalla Cassa per il Mezzogiorno sulla base dei parametri di cui al precedente comma Art. 4 La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.] Note: (1) Pubblicata sul BUR 10 luglio 1978, n. 19. (2) Legge abrogata dal numero 21) dell'allegato B alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |