Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2 maggio 1973,recante norme sullo sviluppo dell'economia montana (1) (2)

Numero della legge: 24
Data: 20 giugno 1978
Numero BUR: 19
Data BUR: 10/06/1978

L.R. 20 Giugno 1978, n. 24
Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2 maggio 1973,recante norme sullo sviluppo dell'economia montana (1) (2)


[Art. 1


(Omissis)


Art. 2

(Omissis)


Art. 3
(Norma transitoria)

In deroga a quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 16 del 2 maggio 1973 limitatamente ai fondi per i programmi di primo intervento previsti dall'art. 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, relativi agli anni dal 1972 al 1976, la ripartizione tra tutte le comunità montane è effettuata come segue:
per l'80 per cento dell'ammontare complessivo sulla base dei seguenti parametri:
a) per il 40 per cento in funzione della superficie montana dei comuni inclusi nelle zone omogenee;
b) per il venti per cento in funzione del grado del dissesto idrogeologico;
c) per il 40 per cento in funzione delle condizioni economico-sociali quali si desumono attraverso il movimento migratorio (20 per cento) e la popolazione attiva in agricoltura (20 per cento) sulla base dell'ultimo censimento generale della popolazione.
Il restante 20 per cento del fondo globale è assegnato alle comunità montane delle zone omogenee I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI che non fruiscono delle agevolazioni o incentivi previsti dalla Cassa per il Mezzogiorno sulla base dei parametri di cui al precedente comma


Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.]



Note:

(1) Pubblicata sul BUR 10 luglio 1978, n. 19.


(2) Legge abrogata dal numero 21) dell'allegato B alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6


Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.