Istituzione del parco naturale regionale dell' Appennino << Monti Simbruini >>. (1)

Numero della legge: 8
Data: 29 gennaio 1983
Numero BUR: 6
Data BUR: 28/02/1983

L.R. 29 Gennaio 1983, n. 8
Istituzione del parco naturale regionale dell' Appennino << Monti Simbruini >>. (1)


Art. 1
(Istituzione)


A norma degli articoli 6 e 20 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, e' istituito il parco regionale dell' Appennino << Monti Simbruini >>, compreso nel sistema di cui all' articolo 1 della legge medesima.



Art. 2
(Perimetrazione)

Il parco regionale dell' Appennino << Monti Simbruini >> e' delimitato dai confini descritti nell' elenco (allegato A) e riportati nella cartografia in scala 1: 25.000 dei fogli IGM - Istituto geografico militare, n. 145 e n. 151 (allegato B), che costituiscono parte integrante della presente legge.
Entro il termine di novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge l' ente gestore di cui al successivo articolo 4 provvede all' apposizione di idonei cartelli perimetrali e lungo le strade di accesso al parco, recanti la scritta < Simbruini >> ed un simbolo o marchio proprio e caratteristico del parco concordati con l' ufficio regionale dei parchi.



Art. 3
(Classificazione)

Il parco regionale dell' Appennino << Monti Simbruini >> e' destinato alla conservazione, valorizzazione e razionale
utilizzazione dell' ambiente naturale, allo sviluppo economico e sociale delle comunita' locali interessate, alla corretta fruizione da parte di tutta la popolazione secondo le direttive del piano di assetto e del regolamento di attuazione di cui ai successivi articoli 5 e 6.
Il parco regionale dell' Appennino << Monti Simbruini >> e' classificato << naturale >>, a norma dell' articolo 3 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.


Art. 4 (2)
(Gestione)

La gestione del parco naturale regionale dell' Appennino << Monti Simbruini >> e' affidata ad un consorzio costituito
tra i comuni di Camerata Nuova, Cervara di Roma, Subiaco, Jenne, Vallepietra, Trevi nel Lazio, Filettino e la X comunita' montana << Valle dell' Aniene >>.
Entro il termine di sessanta giorni dalla costituzione degli organi previsti dalla presente legge il consorzio adotta il proprio statuto, che viene approvato con deliberazione della Giunta regionale. Sono organi del consorzio
l' assemblea, la giunta, il presidente e il collegio dei revisori dei conti.
L' assemblea del consorzio e' costituita dal sindaco o da un suo delegato e da due consiglieri, di cui uno per la minoranza, per ogni comune del parco e dal presidente e da due consiglieri, di cui uno per la minoranza, della comunita' montana.
Le sedute del consorzio di gestione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei seggi assegnati.
Entro il termine di trenta giorni dall' approvazione dello statuto da parte della Regione il consorzio di gestione istituisce l' ufficio tecnico preposto alla gestione del parco composto da un direttore del parco, da un vice direttore, dal personale amministrativo e tecnico organizzativo ed in ragione di un massimo complessivo di sessanta addetti.
Il direttore del parco svolge le funzioni di segretario del consorzio e partecipa con funzioni consultive alle riunioni dell' assemblea e del comitato di gestione.
Il comitato di gestione si avvarra' della consulenza di un comitato tecnico scientifico composto secondo quanto previsto dall' articolo 10 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46 ed integrato da:
un architetto urbanista;
un agronomo;
un archeologo;
un esperto di problemi del turismo.
Il personale di gestione verra' assunto mediante pubblico concorso i cui termini verranno stabiliti di concerto con
l' assessorato regionale per il personale e con l' ufficio regionale per i parchi e le riserve naturali.
Fino all' espletamento dei concorsi per lo svolgimento delle mansioni riguardanti il funzionamento ed il primo avviamento del parco, l' ente gestore potra' avvalersi del personale degli enti locali interessati nonche' di quello degli uffici regionali distaccato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
In caso di mancata costituzione del consorzio o di scioglimento dello stesso, ovvero nel caso di costanti inadempienze alle norme contenute nella presente legge, il Presidente della Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari permanenti, nomina un commissario.


Art. 5
(Piano di assetto e programma di attuazione)

Entro il termine di dodici mesi dall' entrata in vigore della presente legge, l' ente gestore predispone il piano di assetto ed il programma di attuazione in base alle disposizioni del successivo articolo 6.



Art. 6
(Direttive per la valorizzazione ed utilizzazione)

Il piano di assetto, oltre a quanto previsto nell' articolo 8 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, dovra' indicare:
a) le zone da destinare a riserva integrale, orientata e parziale;
b) gli eventuali monumenti naturali da preservare;
c) le aree da destinare alla fruizione pubblica per fini turistici, didattici, educativi, sportivi e le relative attrezzature;
d) i percorsi attrezzati e segnalati, rappresentativi dei diversi ambienti tipici del parco, denominati << sentieri natura >>;
e) le emergenze storiche, artistiche ed archeologiche da conservare e valorizzare, nonche' i relativi interventi da proporre ai competenti organi dello Stato, ai sensi dell' articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
f) le zone in cui mantenere ed incentivare le attivita' produttive, agricole, zootecniche e silvo - culturali compatibili con la salvaguardia dei valori ambientali attraverso idonei piani di settore;
g) le zone in cui incentivare le tecniche di lotta biologica per la difesa fito - sanitaria delle colture agrarie;
h) le zone in cui sviluppare il turismo sociale in relazione alle leggi ed ai programmi regionali vigenti;
i) i provvedimenti mediante i quali il comprensorio del parco venga utilizzato per la tutela della fauna autoctona e l' incremento del patrimonio faunistico anche al fine di promuovere l' irradiazione sul territorio circostante al parco della fauna cacciabile.
Il programma di attuazione, oltre a quanto previsto dalla legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, dovra' contenere:
a) i nuovi piani di assestamento forestale relativi ai boschi del comprensorio, redatti secondo i principi di silvicoltura naturalistica e rispondenti alle finalita' della presente legge;
b) i programmi per il recupero, la incentivazione e la riorganizzazione delle attivita' artigianali tipiche;
c) i programmi per la promozione e la commercializzazione dei prodotti locali agricoli, zootecnici ed artigianali, anche mediante l' apposizione di un marchio di qualita' motivatamente apposto dall' ente gestore;
d) gli indirizzi per il recupero del patrimonio edilizio esistente con particolare riferimento alle tipologie architettoniche tradizionali.
L' ente gestore potra' stabilire che il pubblico acceda ad alcune zone del parco o ad alcuni dei suoi servizi dietro pagamento di una somma il cui ammontare dovra' essere stabilito di concerto con l' ufficio regionale per i parchi, al fine di concorrere al finanziamento per la gestione del parco.
Dovranno comunque essere assicurate particolari facilitazioni per gruppi in visita a scopo didattico o per ricerca scientifica, e per quelli organizzati da associazioni riconosciute per la promozione culturale dei cittadini.



Art. 7
(Finanziamento)

Per la realizzazione del parco naturale regionale dell' Appennino << Monti Simbruini >> e' autorizzata per l' anno
finanziario 1983 la spesa di L. 1.200 milioni.
Detta somma sara' iscritta in termini di competenza al capitolo che si istituisce nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1983 con la seguente denominazione: << Contributi per la gestione e il primo avviamento del parco naturale regionale dell' Appennino " Monti Simbruini" >>.
Alla copertura finanziaria della spesa predetta si provvede, ai sensi del quarto e quinto comma dell' articolo 20 della legge 12 aprile 1977, n. 15, con i fondi accantonati sul capitolo n. 25842 (fondo globale) del bilancio regionale 1982.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale si dara' corso alle conseguenti variazioni di bilancio.
Alla copertura finanziaria degli oneri afferenti agli anni successivi si provvedera' annualmente con legge di bilancio.
Alla erogazione dei finanziamenti annuali ordinari la Regione provvede sulla base della relazione annuale predisposta dall' ente gestore e presentata entro e non oltre il 30 giugno che deve contenere tra l' altro i rendiconti delle entrate e delle uscite ordinarie e straordinarie, la descrizione delle attivita' svolte nella gestione annuale, ivi compresi i progetti di attuazione o stralci di essi.
Possono essere concessi all' ente gestore finanziamenti concernenti singoli progetti di interesse locale o regionale
da realizzare nell' ambito del parco, o contributi da parte di enti pubblici o privati, per la realizzazione di iniziative utili alle finalita' istitutive e al funzionamento del parco stesso.



Art. 8
(Norme transitorie)

Fino all' entrata in vigore del piano di assetto, del programma e del regolamento di attuazione, nel comprensorio
del parco sono vietate:
a) l' apertura di nuove strade carrabili e di piste di penetrazione;
b) l' esecuzione di qualunque taglio boschivo nei boschi di proprieta' pubblica ed in quelli di alto fusto di proprieta' privata. Sono fatti salvi i diritti di uso civico esistenti, per i quali dovranno essere rilasciate apposite autorizzazioni da parte della Giunta regionale.
E' permessa l' utilizzazione dei boschi cedui di proprieta' privata di superficie non superiore a due ettari, nel rispetto delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti nelle rispettive province.
L' utilizzazione di boschi cedui di proprieta' di privati e di superficie superiore a due ettari e' subordinata al rilascio di apposite autorizzazioni da parte della Giunta regionale;
c) l' esecuzione di qualunque opera edilizia e di urbanizzazione, fatta eccezione per le opere classificate di pubblica utilita' d' interesse dello Stato e degli enti pubblici territoriali delle opere consentite dagli strumenti urbanistici esistenti per l' esercizio delle attivita' agricole, per i centri storici e le zone di completamento, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi esistenti, per gli interventi urgenti di restauro conservativo e manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi previsti dal titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457 e per gli interventi di adempimento e leggi statali e regionali in vigore.



Art. 9
(Norme di salvaguardia)

Nel territorio del parco sono comunque vietati:
a) la manomissione e l' alterazione delle caratteristichenaturali;
b) l' apertura di nuove cave o la riattivazione di quelle dimesse. Le attivita' estrattive esistenti dovranno essere continuate esclusivamente al fine del restauro ambientale secondo le direttive della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1;
c) la circolazione e la sosta di mezzi motorizzati al di fuori della viabilita' ordinaria, fatta eccezione per i mezzi di servizio del parco, per i mezzi di enti ed organismi pubblici per lo svolgimento di compiti di istituto, dei mezzi necessari alla conduzione delle attivita' agricole per i quali verra' rilasciato gratuitamente dall' ente gestore un apposito contrassegno;
d) l' esercizio della caccia con qualunque mezzo esercitata, salvo i casi previsti dalla legislazione vigente, l' ente gestore, previo parere dell' ufficio regionale per i parchi, potra' autorizzare catture di animali, al solo fine di studio da parte di soggetti interessati alla ricerca scientifica;
e) l' accensione di fuochi, il campeggio, i bivacchi, al di fuori delle aree appositamente destinate allo scopo dall' ente gestore;
f) l' apposizione di cartelli pubblicitari al di fuori dei centri urbani. I cartelli esistenti dovranno essere rimossi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.



Art. 10
(Norme particolari)

Il regolamento di attuazione dovra' stabilire norme per l' esercizio degli usi civici esistenti, nel rispetto delle tradizioni e delle reali necessita' socio - economiche delle popolazioni interessate e delle finalita' istitutive del parco.



Art. 11
(Sanzioni)


Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti, o alla inosservanza delle prescrizioni
contenute nella presente legge, nel piano di assetto e nel regolamento di attuazione del parco, si applica quanto previsto dall' articolo 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.
La sanzione amministrativa minima e' stabilita in lire 100.000.
La sanzione amministrativa per le violazioni delle norme di cui alla lettera c) dell' articolo 8 della presente legge e' stabilita nella misura unica di L. 5.000.000, equivalente alla sanzione massima prevista dall' articolo 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.
Le violazioni sono accertare dagli organi di vigilanza dell' ente gestore, dagli organi di polizia urbana e rurale dal corpo forestale dello Stato, dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nella legge regionale
15 marzo 1978, n. 6.


Art. 12
(Norme finali)

L' ente gestore con la presente legge e' autorizzato, sentito l' ufficio regionale per i parchi e le riserve naturali, a stipulare convenzioni con enti pubblici, con organismi di ricerca, con organismi a base associativa, per la gestione dei servizi generali necessari alla conduzione al funzionamento ordinario e straordinario del parco.



Art. 13
(Convocazione del consorzio di gestione)

Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti locali facenti parte del consorzio di gestione sono tenuti a designare i loro rappresentanti in seno all' assemblea, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 4.
Entro il termine di novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, o su sua delega, l' assessore regionale competente in materia di parchi, convoca i rappresentanti di cui al comma precedente per procedere all' elezione del presidente del consorzio di gestione del parco.
Al Presidente della Giunta regionale o all' assessore delegato spetta altresi' indire le convocazioni successive e che si rendono necessarie sino alla nomina del presidente del consorzio di gestione.



Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 28 febbraio 1983, n. 6

(2) Per la gestione del parco vedi l'articolo 2 della legge regionale 22 maggio 1995, n. 29.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.