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[ Art.1
La Regione Lazio, entro il limite degli stanziamenti e con le modalità di cui ai successivi articoli della presente legge, dispone la erogazione, a favore del consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto, di finanziamenti per far fronte alle spese derivanti dallo svolgimento del pre-esercizio della linea "A" della metropolitana di Roma.
Art.2
Gli adempimenti per garantire lo svolgimento del suddetto pre-esercizio formeranno oggetto di apposite deliberazioni della commissione amministratrice dell'azienda consortile trasporti nel Lazio - A.CO.TRA.L., approvate dai competenti organi del consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto, assunte in conformità delle indicazioni di cui al progetto allegato alla presente legge, recanti la specificazione dei singoli interventi e delle relative previsioni di spesa nonchè l'indicazione delle caratteristiche e della natura degli interventi medesimi e dei tempi fissati per la loro realizzazione. La Giunta regionale, fermo restando il limite massimo della complessiva spesa indicata nel successivo art. 4, potrà apportare, mediante proprie deliberazioni, sentita la commissione consiliare competente, i correttivi che si rendessero necessari al suddetto progetto nel corso della relativa esecuzione.
Art.3
Per ottenere la erogazione dei finanziamenti di cui alla presente legge, il consorzio regionale dovrà inoltrare alla Regione Lazio apposite istanze, corredate degli atti deliberativi menzionati al primo comma dell'art. 2. La Giunta regionale, verificata la conformità al citato progetto degli interventi che formano oggetto degli anzidetti atti deliberativi, determina con proprie deliberazioni, gli importi dei finanziamenti da erogare al consorzio per la esecuzione degli interventi medesimi e ne autorizza la liquidazione, stabilendo i termini per le erogazioni. Entro il 30 settembre 1979 il consorzio dovrà fornire alla Regione Lazio la documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione degli interventi per i quali ha ottenuto i finanziamenti regionali suddetti.
Art.4
Per provvedere alla concessione dei finanziamenti previsti dall'art. 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 9.250 milioni, in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno finanziario 1978 e di lire 5.250 milioni per l'anno finanziario 1979. La spesa di lire 4.000 milioni, autorizzata per l'anno finanziario 1978, viene iscritta, in termini di competenza e di cassa, al cap. 209202, che si istituisce nel bilancio regionale per l'anno medesimo, con la seguente denominazione: "Finanziamenti per il pre-esercizio della linea "A" della metropolitana di Roma. All'onere di lire 4.000 milioni, previsto per l'anno finanziario 1978, si fa fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 209101 (contributi alle province del Lazio sulle spese di gestione del consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto, legge regionale14 luglio 1976, n. 34), del bilancio regionale per l'anno stesso. In dipendenza dell'autorizzazione di spesa disposta dal primo comma del presente articolo e delle variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1978 disposte dai successivi commi secondo e terzo, nell'area progettuale "Razionalizzazione e sviluppo dei servizi di trasporto - Infrastrutture", codice 0400, del bilancio pluriennale 1978/1981, sono introdotte le seguenti modifiche: a) è ridotto di lire 4.000 milioni lo stanziamento del cap. 209101 per l'anno finanziario 1978; b) è inserito il cap. 209202, con gli stanziamenti di lire 4.000 milioni per l'anno finanziario 1978 e di lire 5.250 milioni per l'anno finanziario 1979; c) è ridotto di lire 5.250 milioni il fondo di lire 31.180 milioni, accantonato per l'anno finanziario 1979, relativo a spese per la realizzazione e sviluppo dei servizi di trasporto e delle infrastrutture.
Art.5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Allegato (Omissis).] Note: (1) Pubblicata sul BUR 23 agosto 1978, n. 23 (S.O.).
(2) Legge abrogata dal numero 45) dell'allegato E alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6
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