Art. 1 Gli atti amministrativi della Regione Lazio o da questa delegati per i quali è prescritta la pubblicazione, sono pubblicati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.(2) 1 bis. Le determinazioni dei dirigenti della Giunta regionale sono periodicamente trasmesse, entro trenta giorni dalla loro adozione, al Consiglio regionale e pubblicate attraverso la rete telematica INTRANET .(3)
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore lo stesso giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note : (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 5 gennaio 1977, n. 36 (2) Comma modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (3) Comma aggiunto dall'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4
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