L.R. 19 Settembre 1974, n. 61 |
Norme per la protezione della flora erbacea ed arbustiva spontanea (1).(2)
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Art. 1 Sono considerati elementi esemplari delle biocenosi del territorio laziale le seguenti specie erbacee ed arbustive rare o particolarmente notevoli: Adenocarpus complicatus J - Ginestrella glandulosa. Agrotis albula (canina) Montelucci - Capellini. Allium margaritaceum S. et S. - Aglio margaritaceo. Ambrosia marittima L. - Ambrosia. Ammophila arenaria - Sparto pungente. Andrahne telephioides L. - Porcellana greca. Arisarum proboscidem Savib - Arisaro codato, Gilico codato. Aspelenium javorkeanum Vida - Felce rugginella, Asplenia di Javork. Athamantha sicula L. - Finocchiella di Sicilia. Berteroa obliqua DC - Alisso obliquo. Biscutella didyma L. - Biscutella didima. Buoierum rollii Montelucci - Buplero del Rolli. Cardamine chelidonia L. - Cardamine balcanica, Billeri balcanico. Cardamine graeca L. - Cardamine greca, Billeri greco. Cirsium monspessulanum Hill - Cardo di Montpellier. Cladium marscus R. Br. - Panicastrella di palude. Corrigiola litoralis L. - Corrigiola marina. Crepis lacera Ten. vel Crepis latialis Seb. - Radichella del Lazio. Crocus imperati Ten. - Zafferano napoletano. Cynoglossum apenninum L. - Lingua di cane dell'Appennino. Cynoglossum magellense Ten. - Lingua di cane della Maiella. Cytisus spinescens Presl - Ginestrella spinosa. Diotis maritima Desf. - Margherita delle dune. Erinusalpinus L. - Erino delle Alpi. Euphorbia coralloides L. - Euforbia corallina. Ferula glauca L. - Ferula azzurrina, Finocchiaccio azzurrino. Fritillaria persica L. - Giglio persiano, Giglio susino, Pennacchio persiano. Galanthus nivalis L. - Bucaneve. Galium cinereum L. - Caglio cenerino. Geropogon glaber L. - Dente di cane glabro. Helichrysum saxxatile Mors - Elicriso delle pietre. Hesperis oblongipetala Borb. - Violacciocca laziale. Hyacinthus pendulinus Chiov - Giacinto pendulo. Hypochaeris rubertis Fiori - Radicchiella di montagna. Iberis rollii A. Terr. - Iberide del Rolli. Imperata cylindrica P. B. - Pennacchi di palude. Iris olbiensisi Henon - Iride di Olbia, Giaggiolo di Olbia. Juniperus oxycedrus zufescens LK. - Ginepro rosso. Kundamannia sucula DC. - Finocchiella di Sicilia. Lilium Bulbiferum croceum Chaix - Giglio rosso. Limonium multiforme Pignatti - Statice multiforme. Linaria pilosa Vis. (in Cufodontis) - Linaria irsuta. Mandragora autumnalis Bert. - Mandragora. Medicago cuneata Woods - Erba medica cuneata. Medicago muricoleptis Tin. - Erba medica aculeata. Medicago scutellata Mill. - Erba medica scutellata. Milium virescens Fiori - Miglio verdeggiante. Myoporum insulare R. Br. - Mioporo delle isole. Onosma columnae Lac. - Erba viperina dei Colonna. Orchis pallens L. - Giglio caprino giallo, Orchidea giallopallida. Orchis sulphurea L. vel Orchis romana Seb. - Orchidea romana. Osmunda regalis L. - Felce florida. Paeonia corallina Rtz. - Peonia corallina. Polygonum romanum Jacq. - Poligono romano. Poterium spinosum L. - Ranuncolo malefico, Sardonia. Ribes multiflorum Kit. - Ribes selvatico. Salvia haemathodes tiberina Mauri - Salvia del Tevere. Schoenus nigricans L. - Giunco nero. Sedum caespitosum DC. - Pinocchiella cespitosa. Senecio Apenninus Tausch - Calderugia degli Appennini. Senecio leucanthemifolius Poir. - Calderugia margherita. Serratula cichoaracea DC. - Serratula. Silene catholica Ait. - Silene cattolica. Stapphylea pinnata L. - Lacrime di Giobbe, Borsolo. Sternbergia lutea Ker et Gawl. - Zafferano giallo. Styrax officinalis L. - Storace, Armella. Taxxus baccata L. - Tasso. Teucrium fruticans L. - Erba querciola arbustica. Thimus vulgaris L. - Serpollino, Timo. Ulex europaeus L. - Ginestrone spinoso. Velezia rigida L. - Velezia eretta. Verbascum niveum Ten. - Tasso barbasso bianco, Barabasco bianco. Verbascum viminale Guss. - Tasso brbasso vimineo, Barabasco vimineo. Art. 2 Nel territorio regionale è consentita la raccolta complessiva giornaliera pro-capite di non più di cinque assi fiorali di tutte le piante spontanee delle specie di cui all'art. 1, restando comunque interdetta l'estirpazione della pianta o l'asportazione di altra parte di essa. Nessuna limitazione è posta al proprietario o al titolare di un diritto reale di godimento sul fondo o al locatario, o sub-locatario, o infine ai famigliari e dipendenti di questi, per la raccolta a proprio uso delle specie coltivate e di quelle infestanti i terreni coltivati. Art. 3 E' vietata la raccolta o la detenzione ingiustificata di piante spontanee o di parti di esse appartenenti alle seguenti specie molto rare o in via di estinzione: Aspholedine lutea Rchb. - Asfodelo giallo. Biarum tennifolium Scott. - Aro protecenozoico, Aro a foglie strette. Carex grioletti Roem. vel Carex grisea Viv. - Carice grigia, Carice di Grioleti. Chamaerops humilis L. - Palma nana, Palma di S. Pier martire. Daphne oleaefolia Lam. - Olivella. Ilex aquifolium L. - Agrifoglio. Linaria purpurea Mill. - Linaria violacea. Linaria ribrifolia Rob. et Cast. - Linaria a foglie rosse. Narcissus poeticus L. - Narciso dei poeti. Pancratium maritimum L. - Narciso marino. Vitex agnus castus - Agnocasto vitice. Art. 4 Chiunque intenda raccogliere parti di piante delle specie: Atropa belladonna L. - Belladonna; Urginea maritima Bak - Squilla, Scilla marittima, Cipolla marina, dichiarate officinali dal R.D. 26 maggio 1932, n. 772, dovrà provvedersi di apposita autorizzazione in carta libera che, ai sensi del R.D. 30 marzo 1933, n. 675 gli sarà rilasciata dal sindaco del comune di residenza, previo parere obbligatorio e vincolante dell'Assessore regionale all'agricoltura. Art. 5 L'Assessore regionale all'agricoltura può autorizzare, con decreto motivato e previo pagamento all'erario regionale di una tassa di concessione di lire diecimila, i soggetti di cui all'art. 2, comma secondo, alla raccolta anche delle piante delle specie di cui all'art. 3 per fini ritenuti degni di tutela nonchè, senza onere di tassa, istituti scientifici pubblici o riconosciuti dallo Stato a quella di tutte le specie protette, previa autorizzazione degli aventi diritto sul fondo di cui all'art. 2, comma secondo. L'autorizzazione è personale; essa deve indicare la durata del permesso, la località della raccolta, le parti di piante di cui si concede la raccolta nonchè la quantità e la qualità delle piante di cui si consente la raccolta stessa. Art. 6 Nel territorio della Regione è vietato offrire in vendita o commerciare le piante spontanee appartenenti alle specie protette. Le piante protette provenienti da apposite colture debbono essere accompagnate dal certificato di provenienza redatto dal floricultore. Art. 7 Sono incaricati dell'osservanza della presente legge gli organi di sicurezza pubblica, di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e la pesca, di polizia locale e i custodi forestali dei comuni e dei loro consorzi. Provvedono altresì all'osservanza della legge e alla propaganda dei principi informatori di essa gli ispettori ecologici onorari, nominati ad quinquennium e rinnovabili dall'Assessore regionale all'agricoltura, su proposta di almeno tre consiglieri regionali, la prima volta, e a domanda dell'interessato le successive, tra i soci idonei delle sezioni regionali della Società Botanica Italiana, Società Italiana di biogeografia, Associazione Nazionale Italia Nostra, Club Alpino Italiano, Touring Club Italiano, Federazione Nazionale pro natura italica, Associazione Italiana per il World Wildlife Fund o Fondo Mondiale della Natura. Gli ispettori ecologici onorari, muniti di un distintivo recante la legenda: "Regione Lazio - Assessorato all'agricoltura - Ispettore Ecologico Onorario" circondante lo stemma della Regione e di una tessera di riconoscimento firmata dall'Assessore all'agricoltura, quali incaricati di pubblico servizio, identificano i trasgressori e redigono processo verbale delle violazioni, eventualmente constatate, della presente legge, informandone immediatamente l'Assessorato nonchè richiedono, se del caso, sotto la propria personale responsabilità, l'intervento della forza pubblica. Gli ispettori ecologici onorari hanno facoltà d'inviare all'Assessorato all'agricoltura proposte relative alla migliore conservazione dell'ambiente naturale della Regione e vengono dispensati, con provvedimento motivato, dall'Assessore medesimo. Art. 8 Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4 e 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di lire quindicimila all'erario regionale ed alla confisca amministrativa delle piante raccolte. Note: (1) Pubblicata sul BUR 30 settembre 1974, n. 27 (S.O.). Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 18 dicembre 1974, n. 330. (2) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con il capitolo di spesa E23900 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |