Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e successive modificazioni concernente: "pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico.

Numero della legge: 16
Data: 20 marzo 2000
Numero BUR: 9
Data BUR: 30/03/2000

L.R. 20 Marzo 2000, n. 16 (1)
Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e successive modificazioni concernente: "pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico.

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 6 della legge 6 luglio 1998, n. 24 e successive modificazioni)

1. Al comma 8 dell'articolo 6 della l.r. 24/1998 e successive modificazioni dopo le parole "omissis" sono aggiunte le seguenti: "omissis".



Art. 2
(Modificazioni all'articolo 7 della l.r. 24/1998 e successive modificazioni)

1. Al comma 7 dell'articolo 7 della l.r. 24/1998 e successive modificazioni le parole "omissis" sono sostituite dalle seguenti: "omissis".



Art. 3
(Modificazioni all'articolo 21 della l.r. 24/1998 e successive modificazioni)

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 24/1998 e successive modificazioni le parole "omissis" sono sostituite dalle seguenti: "omissis".



Art. 4
(Modificazioni all'articolo 22 della l.r. 24/1998 e successive modificazioni)

1. Al comma 2 bis dell'articolo 22 della l.r. 24/1998, così come introdotto dall'articolo 56, comma 3 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, le parole "omissis" sono sostituite dalle seguenti: "omissis".



Art. 5
(Modificazioni all'articolo 23 della l.r. 24/1998 e successive modificazioni)

1. Al comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 24/1998, così come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 25, le parole "omissis" sono soppresse.



Art. 6
(Modificazioni all'articolo 27 della l.r. 24/1998 e successive modificazioni)

1. Al comma 5 bis dell'articolo 27 della l.r. 24/1998, così come introdotto dall'articolo 56, comma 5 della l.r. 6/1999, dopo le parole "omissis" sono aggiunte le seguenti: "omissis".



Art. 7
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.


Note:

(1) Pubblicata sul Bolletino ufficiale della Regione Lazio 30 marzo 2000, n. 9

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.