L.R. 25 Settembre 1974, n. 69 |
Costituzione in comune autonomo della frazione di Ciampino del comune di Marino in provincia di Roma (1).
|
Art. 1 La frazione di Ciampino è distaccata dal comune di Marino e costituita in comune autonomo con la denominazione di Ciampino. Art. 2 La determinazione dei confini fra i comuni di Marino e Ciampino è quella risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annessa alla presente legge (omissis). Art. 3 Sino a quando non saranno costituiti i normali organi elettivi, la provvisoria amministrazione del comune di Ciampino è affidata ad un commissario nominato dal Presidente della Regione, col compito particolare, di provvedere, entro il termine di sei mesi: a) alla organizzazione dei servizi e degli uffici amministrativi e tecnici ed alla sistemazione del personale dipendente, nel quadro e nei limiti di una pianta organica che rifletta le effettive esigenze funzionali del nuovo comune; b) alla revisione e ristrutturazione dei pubblici servizi e, ove occorra, alla revoca o alla modificazione dei rapporti giuridici in corso facenti capo al comune di Marino che risultino non più conformi al pubblico interesse in relazione alla nuova struttura istituzionale; c) ad ogni altro adempimento comunque inerente o conseguente alla disposta variazione territoriale. Art. 4 Il Presidente della Giunta regionale, su conforme parere della Giunta stessa, provvederà, con proprio decreto, al regolamento dei rapporti finanziari e patrimoniali tra i comuni di Marino e di Ciampino, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Art. 5 Nella prima applicazione della presente legge, il numero complessivo dei posti, risultante dalle tabelle organiche del personale dipendente dai comuni di Marino e di Ciampino e le relative qualifiche non potranno essere superiori a quelli attualmente previsti per il comune di Marino ed alla ripartizione tra gli stessi del personale attualmente in servizio presso il comune di Marino provvederà il Presidente della Giunta regionale, con decreto emanato nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 4, previo parere delle rispettive amministrazioni. Art. 6 All'atto dell'insediamento del commissario nel comune di Ciampino per il relativo territorio cessano dalle funzioni il consiglio comunale, la giunta municipale ed il sindaco del comune di Marino. Note: (1) Pubblicata sul BUR 4 ottobre 1974, n. 27 (S.O. n. 2). Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 335. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |