L.R. 25 Luglio 1996, n. 28 |
Interventi straordinari regionali per la integrazione del servizio di collegamento delle isole ponziane con i porti della Provincia di Latina resi dalla società concessionaria del Ministero dei trasporti e della navigazione (1) (1a) |
Art. 1 (Finalità) 1. Al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni delle isole di Ponza e di Ventotene, assicurando l'approvvigionamento delle merci necessarie al regolare funzionamento dei servizi pubblici e sociali e la continuità ed il miglioramento del servizio di trasporto passeggeri nell'intero corso dell'anno, la Regione concede contributi a favore di società di navigazione che esercitano servizi di trasporto marittimo collettivo di carattere pubblico. 2. I servizi di trasporto di cui al comma 1 riguardano il collegamento delle isole ponziane con i porti regionali del Lazio: Formia, Terracina ed Anzio. 3. I contributi sono estesi al trasporto di merci speciali che non sia possibile effettuare con le ordinarie modalità per motivi di igiene e sicurezza. Si intendono quali merci speciali i carburanti, i contenitori di gas combustibile nonché i rifiuti solidi urbani. Art. 2
(Destinatari del contributo) 1. I contributi di cui all'articolo 1 sono concessi a Società di navigazione che siano fornite di attrezzature tecniche ed organizzative adeguate e che non abbiano ottenuto con leggi dello Stato o regionali altri finanziamenti per la medesima finalità. La corresponsione del contributo regionale è subordinata all'accertamento dell'inadeguatezza del servizio di trasporto effettuato dalle società di navigazione convenzionate e finanziate dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Tale inadeguatezza è documentata dai sindaci delle isole di Ponza e Ventotene. 2. Il servizio che si avvale dell'intervento regionale è integrativo rispetto a quello svolto dalle società di navigazione convenzionate con il Ministero dei trasporti e della navigazione. Qualora la programmazione di esercizio delle società a convenzione statale e le relative modalità di attuazione dovessero risultare tali da soddisfare del tutto le esigenze di collegamento dei porti laziali con le isole ponziane per il trasporto o di sole persone o di merci e persone la Regione dà attuazione alla presente legge limitando gli interventi al trasporto delle merci speciali. 1. La Regione con legge di approvazione del bilancio di previsione determina, nei limiti delle proprie risorse, la misura degli stanziamenti ai fini della concessione dei contributi da attribuire ai sensi della presente legge, tenuto conto delle esigenze di mobilità delle persone e di approvvigionamento delle merci di ciascuna isola. I comuni di Ponza e Ventotene redigono, per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, proposta di piano triennale di intervento, articolati in piani annuali nei limiti delle disponibilità delle risorse previste nel bilancio pluriennale della Regione Lazio. 2. Il piano triennale di cui al comma 1 deve contenere il programma di esercizio del trasporto di merci e persone interessante entrambe le isole, con orari e modalità da concordare tra i comuni suddetti al fine di assicurare il soddisfacimento della richiesta di trasporto pubblico nel rispetto dei principi di economicità. 3. L'amministrazione regionale, verifica, coordina ed eventualmente modifica, d'intesa con i comuni interessati, il piano di intervento approvandolo. (2) 4. (3) 1. I Comuni di Ponza e di Ventotene formulano le proposte di piano tenendo conto delle necessità primarie da garantire alle comunità isolane. Le previsioni del piano devono contenere indicazione dei mezzi di trasporto, della periodicità delle corse, degli itinerari, degli orari, delle tariffe e del volume del trasporto merci e passeggeri. (4) 2. (5) 3. Ai fini della determinazione del contributo si tiene conto dei costi delle navi come determinati dai parametri in uso dal Ministero dei Trasporti e della previsione degli introiti da traffico. (6) 4. Le modalità di esercizio delle linee, gli orari e le tariffe da applicare sono determinati dai relativi programmi d'esercizio. (7) 5. Le condizioni di esercizio debbono consentire alle comunità interessate di usufruire del servizio in maniera continuativa e con ogni possibile utilità, fatte salve le eventuali soppressioni delle corse per cause di forza maggiore comprese quelle connesse con le condizioni di navigabilità del mare e l'eventuale individuazione in programma di linee con ridotte frequenze giornaliere nel corso della settimana od altre specifiche pattuizioni, opportunamente motivate. (8) 1. La Regione, sulla base delle disponibilità di bilancio, provvede ad erogare il corrispettivo dei contratti di servizio, in sei rate bimestrali, come segue: a) le prime cinque sono corrisposte in acconto entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della fattura da emettersi all'inizio di ogni bimestre di riferimento; b) la sesta a saldo, riferita all'ultimo bimestre, è corrisposta, previa presentazione della fattura da emettersi all'inizio del sesto bimestre, come segue: 1) l’80 per cento, entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della fattura; 2) il residuo 20 per cento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto annuale sull'attività svolta, ivi compresa la dichiarazione di assolvimento degli obblighi contributivi ed assistenziali relativi al personale dipendente. 1. Il piano di intervento di cui all'articolo 3 è soggetto a verifica annuale da parte dei comuni di Ponza e di Ventotene a partire dalla fine del primo semestre dell'anno precedente per le eventuali modifiche da apportare al piano dell'anno successivo. (10) 2. (11) 1. Lo svolgimento del servizio, finanziato con la presente legge, è subordinato alla stipula di apposito contratto di servizio del quale è parte integrante il programma di esercizio che contiene: a) l'elenco delle linee ed il relativo percorso; b) il mezzo con il quale la linea stessa deve essere esercitata, la cui idoneità deve essere preventivamente documentata; c) gli orari e le tariffe che devono essere praticati in relazione anche a quelli determinati dalla società con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione; d) il divieto di apportare variazioni o interruzioni, anche temporanee, al programma dei servizi autorizzati se non con le modalità e nei casi, espressamente previsti nel contratto di servizio; e) l'obbligo di tenuta dei mezzi impiegati in stato di efficienza e di decoro; f) l'obbligo di osservanza della vigente legislazione in materia di lavoro e sicurezza per il personale addetto; g) le procedure, modalità e documentazioni che devono essere predisposti al fine di consentire l'accertamento, a mezzo di pubbliche autorità, dell'effettivo adempimento degli obblighi contrattuali e di legge. (12) 2. Nella convenzione è, altresì, indicato se i natanti impiegati sono destinati in tutto o in parte allo svolgimento del servizio, al fine di attribuire i costi fissi in misura proporzionale. (13) 3. (14) 4. (15) 5. L'inosservanza delle clausole contenute nella convenzione comporta la decadenza dai benefici di cui alla presente legge. 1. La Regione per il tramite dell'Assessorato competente svolge la vigilanza sull'esercizio del trasporto. (16) Art. 10
(Modalità di esercizio) 1. Il trasporto delle merci speciali per poter usufruire dei benefici di cui alla presente legge deve essere effettuato in via esclusiva, con apposito naviglio. Art. 11 (Esercizio provvisorio del servizio) 1. Al fine di non determinare soluzioni di continuità nell'espletamento del servizio finanziato ai sensi della presente legge, qualora il piano di intervento o le relative variazioni non siano definiti prima dell'inizio dell'anno in cui è articolato il piano stesso, il servizio di trasporto continua ad essere svolto secondo le modalità in atto. Art. 12
(Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti già iscritti nel bilancio 1996, e pluriennale 1996/1998, al capitolo 31301, in termini di competenza e di cassa. Art. 13
(Abrogazione di norme) 1. Sono abrogate le norme regionali incompatibili con le disposizioni della presente legge. Art. 14
(Dichiarazione d'urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 2 agosto 1996, n. 21, S.O. n. 2. (1a) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con il capitolo di spesa D41900 (2) Comma modificato dall'articolo 68, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 (3) Comma abrogato dall'articolo 68, comma 1, lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 (4) Comma sostituito dall'articolo 68, comma 2, lettera a) della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 (5) Comma abrogato dall'articolo 68, comma 2, lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 (6) Comma sostituito dall'articolo 68, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 (7) Comma sostituito dall'articolo 68, comma 2, lettera d) della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 (8) Articolo abrogato dall'articolo 68, comma 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 (9) Articolo sostituito dall'articolo 68, comma 4 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 (10) Comma sostituito dall'articolo 68, comma 5, lettera a) della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 (11) Comma abrogato dall'articolo 68, comma 5, lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 (12) Comma sostituito dall'articolo 68, comma 6, lettera a) della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 (13) Comma modificato dall'articolo 68, comma 6, lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 (14) Comma abrogato dall'articolo 68, comma 6, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 (15) Comma abrogato dall'articolo 68, comma 6, lettera d) della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 (16) Comma modificato dall'articolo 68, comma 7 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |