Criteri da osservare in sede di formazione degli strumenti urbanistici comunali. (1)

Numero della legge: 72
Data: 12 giugno 1975
Numero BUR: 18
Data BUR: 30/06/1975

L.R. 12 Giugno 1975, n. 72
Criteri da osservare in sede di formazione degli strumenti urbanistici comunali. (1)

Art. 1

(Disposizioni generali)


I comuni del Lazio in sede di formazione degli strumenti urbanistici del proprio territorio debbono attenersi ai criteri specificati nelle norme seguenti.


Art. 2
(Inquadramento territoriale)


Ogni strumento urbanistico di disciplina del territorio comunale va redatto secondo le indicazioni territoriali contenute nella pianificazione a livello sovracomunale e nei provvedimenti regionali incidenti sull'assetto del territorio. La Regione fornirà ogni elemento informativo necessario all'inquadramento territoriale di cui al precedente comma.


Art. 3
(Documentazione del piano)


Le amministrazioni comunali sono tenute a porre a base della redazione degli strumenti urbanistici una accurata analisi del territorio, dalla quale risultino:
a) i principali caratteri geomorfologici del territorio comunale;
b) le zone in via di dissesto idrogeologico (per frane, calamità, erosioni, ecc.);
c) le zone sottoposte a vincolo idrogeologico ed ai vincoli di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497;
d) gli elementi di interesse storico-artistico e le zone archeologiche vincolate o da vincolare;
e) la copertura del suolo, con particolare riferimento ai boschi, alle colture, nonchè alla struttura fondiaria;
e-bis) (2);
f) le aree di particolare importanza naturalistica;
g) le relazioni fra il territorio, la rete infrastrutturale e la struttura insediativa;
h) la carta agropedologica.
Per i centri abitati la suddetta analisi deve riportare la individuazione delle zone territoriali omogenee A e B, di cui all'art. 2 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444 (rectius: "D.M. 2 aprile 1968"; n.d.r.) con la indicazione per ciascuna di esse:
I) delle cubature, residenziali e non residenziali, e dei vani esistenti, tenendo conto anche delle licenze edilizie già concesse e non ancora utilizzate;
II) delle attrezzature sociali, delle infrastrutture e degli spazi pubblici e di uso pubblico esistenti con la specificazione, per questi ultimi, della dotazione per ogni abitante;
III) degli elementi che appaiono suscettibili di essere salvaguardati (tessuti urbani, tipologie edilizie, ripetute o speciali, complessi edilizi o naturali, vincolati o da vincolare).
La documentazione relativa all'analisi di cui sopra va allegata agli elaborati di piano.


Art. 4
(Vincoli territoriali)


L'ipotesi di sviluppo demografico del comune da tenere a base per il dimensionamento del piano, va riferita ad un arco temporale non superiore ai 10 anni.
Fino all'approvazione del piano comprensoriale, l'incremento di popolazione ipotizzato non dovrà comunque superare il 30% di quella già residente, salvo che sussistano documentate situazioni di fatto che impongano previsioni più ampie. La norma suddetta non si applica ai comuni che abbiano il piano regolatore generale o il piano di fabbricazione approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il fabbisogno di aree da destinare a residenza, attrezzature ed insediamenti produttivi va valutato tenendo conto oltre che dell'ipotesi di sviluppo demografico, delle eventuali condizioni di sovraffollamento e coabitazione e delle eventuali necessità di rinnovamento e recupero del patrimonio edilizio esistente.
Gli strumenti urbanistici, oltre alle previsioni relative all'insediamento della popolazione residente, possono contenere previsioni di insediamenti turistici e limitati nel caso di consistenti ed accettabili programmi di intervento nel settore turistico.
Le aree per la sosta di roulottes, per i campeggi e per le "case mobili" dovranno essere individuate negli strumenti urbanistici e disciplinate dalle norme di attuazione. Le norme di attuazione del piano regolatore generale dovranno contenere anche istruzioni attuative concernenti le opere di urbanizzazione e la progettazione degli edifici, al fine di eliminare le cosiddette "barriere architettoniche" di cui all'art. 27 della legge n. 118 del 30 marzo 1971.


Art. 5
(Quantificazione delle aree destinate ad insediamenti industriali)


La quantificazione delle aree da destinare ad insediamenti industriali ed artigianali, ove le relative locazioni non derivino da scelte programmatiche definite in sede comprensoriale o regionale, deve essere determinata avuto riguardo:
a) alla popolazione del comune quale risulta l'ipotesi di sviluppo demografico di cui all'art. 4, secondo comma;
b) alle attività della popolazione suddetta;
c) alla necessità di non ridurre il numero degli addetti necessari al mantenimento e allo sviluppo dell'economia agricola.
E' ammessa la previsione di aree destinate all'attività artigianale e di servizio, da localizzare in modo da garantire la integrazione con le residenze attuali e previste.
Dovranno essere individuate anche le aree per attività estrattiva, per le cave e lo sfruttamento di acque minerali, con relativa normativa di piano.


Art. 6
(Valutazione dei fabbisogni)


Ai fini della corretta applicazione del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444 (rectius: "D.M. 2 aprile 1968"; n.d.r.) gli elaborati di piano debbono esplicitare:
a) gli abitanti, vani e/o cubature;
a 1) attualmente esistenti;
a 2) previsti;
a 3) complessivi
b) la superficie minima destinata singolarmente e complessivamente agli spazi per l'istruzione, per le attrezzature di interesse comune, per parco, gioco e sport, per parcheggi;
c) la superficie necessaria per gli impianti di depurazione.


Art. 7
(Centri storici)


Nei centri storici come definiti dall'art. 2 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444 (rectius: "D.M. 2 aprile 1968", n.d.r.); - zona A - ogni intervento deve essere subordinato all'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi del piano regolatore generale.
In mancanza di detti strumenti attuativi possono essere consentiti esclusivamente interventi di consolidamento e di restauro.
Interventi esclusivi di consolidamento e di restauro debbono essere previsti anche per quegli immobili sparsi nel territorio, come castelli, torri, ville, abbazie, casolari tipici, ecc. che a giudizio dell'amministrazione comunale competente, d'intesa con la sovrintendenza ai monumenti, abbiano caratteristiche tali da essere considerati beni culturali.


Art. 8
(Insediamenti turistici)


Fermo restando quanto stabilito dall'ultimo comma del precedente art. 4, gli insediamenti turistici, eventualmente previsti negli strumenti urbanistici dovranno rispettare le seguenti norme:
a) l'indice di fabbricabilità territoriale non deve essere superiore a 0,25 mc/mq;
b) l'indice di fabbricabilità per l'edilizia alberghiera non deve essere superiore a 0,50 mc/mq; detto limite non si applica per le zone di cui alle lettere A e B dell'art. 2 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444 (rectius: "D.M. 2 aprile 1968"; n.d.r.);
c) il 50% della superficie territoriale va destinato a spazi pubblici per attrezzature di interesse comune per verde attrezzato a parco, per il gioco e lo sport, per parcheggi;
d) l'indice di copertura (rapporto tra superficie costruita e superficie territoriale) non può essere superiore al 30%:
e) le costruzioni unifamiliari e bifamiliari isolate non possono superare il 30% della cubatura totale edificabile. La restante cubatura va utilizzata per la realizzazione di complessi unitari per i quali deve essere redatto apposito progetto planovolumetrico.
Restano esclusi dalle disposizioni del presente articoli i complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale previsti dalla legge 21 marzo 1958, n. 326.


Art. 9
(Programma di attuazione urbanistica)


I comuni dotati di strumento urbanistico sono tenuti ad adottare almeno ogni tre anni un programma di attuazione urbanistica.
Tale programma dovrà contenere le seguenti indicazioni:
a) le zone per le quali il comune intende, nel successivo triennio, predisporre i piani urbanistici attuativi di iniziativa comunale e quelli di iniziativa privata; tali zone potranno essere dimensionate in misura superiore a quella derivante dalla media triennale calcolata in base all'incremento del 30% di cui all'art. 4;
b) le zone nelle quali il comune, anche ai sensi dell'art. 10 della legge n. 765 del 1968 (rectius: "1967"; n.d.r.) intende rilasciare singole licenze di costruzione;
c) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e quelle di attrezzatura del territorio che il comune intende realizzare o autorizzare.
Il programma di attuazione urbanistica sarà approvato con delibera consiliare e trasmesso alla Regione; esso è vincolante in
sede di approvazione regionale di singoli piani attuativi o di opere pubbliche (3).


Art. 10
(Norma transitoria)


Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione sui quali sia stato espresso il parere della sezione urbanistica regionale entro il 30 aprile 1975.
In sede di approvazione degli strumenti urbanistici in corso di istruttoria, l'Assessorato regionale all'urbanistica e la Giunta regionale dovranno comunque attenersi a principi di contenimento dell'espansione urbana e di difesa dell'ambiente (4).



Note:

(1) Pubblicata sul Bur 30 giugno 1975, n. 18.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 22 settembre 1975, n. 253.

(2) Lettera sostituita dall'art. 3 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 e poi abrogata dall'articolo 9 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59

(3) Ad ogni buon fine si trascrive il testo dell'art. 1 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 35:
"1. Comuni obbligati. I comuni del Lazio, dotati di strumento urbanistico approvato, sono tenuti alla formazione di programmi pluriennali di attuazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e della presente legge.
Sono esonerati dall'obbligo di cui al precedente comma i comuni con un numero di abitanti residenti anagrafici no superiore a 5.000, salvo quelli che, in relazione all'andamento demografico, alle caratteristiche geografiche, storiche ed ambientali o alla loro particolare espansione industriale e turistica, ovvero dietro loro richiesta, siano compresi in elenchi formati dalla Giunta regionale ed approvati con legge regionale.
L'art. 9 della legge regionale 12 giugno 1975, n. 72 resta in vigore solo per i comuni esonerati ai sensi del presente articolo.
I comuni che hanno adottato uno strumento urbanistico possono predisporre la formazione di programmi pluriennali".

(4) Con norma di interpretazione autentica, l'articolo unico della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 4, ha così disposto:
"Il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 12 giugno 1975, n. 72, va interpretato nel senso che le disposizioni della legge stessa non trovano applicazione nei confronti degli strumenti urbanistici che non ricadono nell'ipotesi di cui al primo comma e che alla data di entrata in vigore della legge stessa erano già pervenuti per l'approvazione all'Assessorato regionale all'urbanistica, e che in sede di approvazione di detti strumenti urbanistici l'Assessorato regionale all'urbanistica e la Giunta regionale dovranno comunque attenersi a principi di contenimento della espansione urbana e di difesa dell'ambiente".

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.