Applicazione dell'art. 6 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264 convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e misure di salvaguardia per il piano ospedaliero della Regione Lazio. (1) (2)

Numero della legge: 7
Data: 24 gennaio 1975
Numero BUR: 2
Data BUR: 24/01/1975

L.R. 24 Gennaio 1975, n. 7
Applicazione dell'art. 6 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264 convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e misure di salvaguardia per il piano ospedaliero della Regione Lazio. (1) (2)


[ Art. 1

In attesa dell'emanazione del piano regionale ospedaliero in relazione ai divieti contenuti nell'art. 6 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264 convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386, i seguenti provvedimenti degli enti ospedalieri devono essere preventivamente autorizzati dalla Regione, in conformità ai criteri di cui al successivo art. 5:
a) l'istituzione, la soppressione, la modificazione e lo sdoppiamento di divisioni, sezioni e servizi igienico-organizzativi di diagnosi e cura, amministrativi e generali nonchè l'acquisto delle relative attrezzature ;
b) le opere di costruzione, di ampliamento, di rifacimento o trasformazione degli edifici ospedalieri, con esclusione delle opere di adattamento che si rendano necessarie per motivi di funzionalità dei servizi di diagnosi e cura.
In ogni caso, l'istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi può essere autorizzata soltanto quando essa si renda necessaria in relazione alle specifiche, inderogabili esigenze di assistenza di comunità locali che non possano essere soddisfatte mediante la utilizzazione di analoghe strutture esistenti in ospedali limitrofi e sempre che tali strutture siano eccedenti al fabbisogno delle comunità da esse direttamente servite.


Art. 2

Sono altresì soggetti ad autorizzazione regionale i provvedimenti concernenti l'istituzione, da parte delle cliniche ed istituti universitari, di nuove divisioni, sezioni e servizi di diagnosi e cura. L'autorizzazione potrà essere concessa solo quando tale istituzione risponda ad imprescindibili esigenze didattiche e di ricerca e sia compatibile con gli obiettivi di cui al successivo art. 5.


Art. 3

(Omissis)


Art. 4

In applicazione dell'art. 6 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264 è fatto divieto agli enti ospedalieri di ampliare le piante organiche e di assumere, anche temporaneamente, nuovo personale, salvo sostituzione del personale cessato dal servizio o collocato in aspettativa senza assegni o in congedo per gravidanza e puerperio e salvo il caso della istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi ai sensi del precedente art. 1 e ciò limitatamente ai posti strettamente indispensabili per assicurare la funzionalità delle nuove strutture.
I provvedimenti di ampliamento delle piante organiche, connessi con l'istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi di cui al precedente comma, devono essere preventivamente autorizzati dalla Regione. Sono altresì soggetti ad autorizzazione i provvedimenti degli enti ospedalieri che apportano modificazioni alle piante organiche .
Non sono, tuttavia, soggetti ad autorizzazione i provvedimenti degli enti ospedalieri concernenti:
a) le assunzioni, per pubblico concorso, per la copertura dei posti di organico resisi vacanti a seguito di cessazione dal servizio del personale;
b) le assunzioni, per pubblico concorso, disposte nell'ambito delle piante organiche adottate con provvedimento divenuto esecutivo prima dell'entrata in vigore del D.L. 8 luglio 1974, n. 264 o in relazione a modificazioni delle piante organiche autorizzate a norma del presente articolo ;
c) le assunzioni, in via temporanea, di personale nelle more dei pubblici concorsi di cui alle lettere a) e b) ed in sostituzione dei dipendenti assenti dal servizio a seguito di collocamento in aspettativa senza assegni o in congedo straordinario per gravidanza e puerperio, sempre che non sia possibile sopperire alle esigenze dell'ospedale utilizzando il personale già in servizio.


Art. 5

Nel rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, dovranno essere tenuti presenti i seguenti obiettivi di programmazione sanitaria:
1) la riorganizzazione dei presidi ospedalieri su base territoriale, avendo riguardo all'assetto dei comprensori relativi alle unità locali per i servizi sanitari e sociali. In ogni caso, dovrà essere tenuto conto dei presidi esistenti, delle esigenze delle popolazioni da servire, del fabbisogno sanitario rea
le emergente in ciascun comprensorio e della necessità di rendere più razionale la distribuzione dei presidi ospedalieri sul territorio regionale;
2) la fusione e concentrazione degli ospedali ubicati in uno stesso comprensorio, al fine di realizzare l'unità di indirizzo degli interventi, di eliminare le situazioni di concorrenza tra ospedali e di realizzare economie di gestione: nel caso di enti ospedalieri aventi ospedali ubicati in più comprensori, si procederà allo scorporo degli stessi previa divisione dei relativi patrimoni;
3) l'integrazione e l'articolazione delle attività ospedaliere, il potenziamento ed il miglioramento dei servizi di diagnosi e di cura in modo da assicurare in tutto il territorio regionale livelli uniformi delle prestazioni ospedaliere, con particolare riguardo a quelle di base, al fine di decongestionare gli ospedali dei grossi centri abitati;
4) il potenziamento dei servizi ambulatoriali, extramurari e a tempo parziale degli ospedali, allo scopo di ridurre il ricorso alla spedalizzazione per quelle malattie che possono essere trattate in forma ambulatoriale o al domicilio del malato;
5) la distribuzione a livello intercomprensoriale delle funzioni ospedaliere specializzate, tenendo presente l'esigenza di agevolare i cittadini e di decongestionare gli ospedali di Roma;
6) la fusione, la concentrazione o altra forma di coordinamento degli enti ospedalieri che gestiscono ospedali specializzati o per lungodegenti con l'ente ospedaliero che gestisce l'ospedale generale del comprensorio ove sono ubicati;
7) la integrazione funzionale degli ospedali con gli altri servizi sanitari non ospedalieri, esistenti o istituendi nel comprensorio.


Art. 6

Le richieste di autorizzazione a norma della presente legge devono essere trasmesse all'assessorato alla sanità entro il termine previsto per la presentazione dei progetti di bilanci e corredati oltre che dalla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ente e dal parere motivato del consorzio per i servizi sociali e sanitari competente per territorio, da una relazione con l'indicazione dei motivi anche tecnici che rendono necessari i provvedimenti da autorizzare, nel quadro delle indicazioni programmatiche contenute nella presente legge, e che ne giustificano l'adozione, nonchè da ogni altro elemento di valutazione soprattutto sull'incidenza della spesa.
Nulla è innovato per quanto riguarda i procedimenti relativi alle opere di carattere edilizio di cui al primo comma, lettera b), dell'art. 1.
Entro quarantacinque giorni dal termine indicato al primo comma la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla sanità, sentita la competente commissione permanente del Consiglio regionale, autorizza, sulla base di una valutazione globale ed organica delle richieste pervenute, gli enti ospedalieri all'a-
dozione dei relativi provvedimenti.
Sono nulle le deliberazioni degli enti ospedalieri adottate in contrasto con la presente legge.


Art. 7

Le disposizioni della presente legge sono estese, in quanto applicabili, anche agli enti ed istituti ecclesiastici civilmente riconosciuti, dai quali dipendono ospedali che siano classificati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.


Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.]



Note:

(1) Pubblicata sul Bur 4 febbraio 1975., n. 3 (S.O. n. 2).

(2) Legge abrogata dal numero 1) dell'allegato I alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.