Interventi regionali per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura (1) (2)

Numero della legge: 23
Data: 24 agosto 2001
Numero BUR: 26
Data BUR: 20/09/2001
L.R. 24 Agosto 2001, n. 23
Interventi regionali per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura (1) (2)


(2)


[Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. Con la presente legge la Regione, al fine di consentire uno sviluppo economico e sociale libero da condizionamenti illegali, promuove la realizzazione di interventi di solidarietà volti a prevenire e combattere il fenomeno dell’usura.


Art. 2
(Fondo per prevenire e combattere il fenomeno dell’usura)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1 la Regione istituisce il fondo per prevenire e combattere il fenomeno dell’usura.

2. La gestione del fondo di cui al comma 1 è affidata alla società regionale di garanzia fidi denominata "Unionfidi Lazio", costituita ai sensi dell’articolo 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 e successive modificazioni, a condizione che la suddetta società deliberi l’adeguamento del relativo statuto alle finalità della presente legge.

3. Qualora la società di cui al comma 2 non deliberi l’adeguamento del proprio statuto ovvero la delibera di adeguamento dello statuto non venga iscritta nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2411 del codice civile, come modificato dall'articolo 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la gestione del fondo è curata direttamente dalla struttura regionale competente in materia di bilancio.

3 bis. L’Unionfidi Lazio riferisce trimestralmente alla commissione consiliare speciale competente in materia di sicurezza e lotta alla criminalità in merito alla gestione del fondo. (2)

Art. 3
(Interventi finanziabili)

1. Il fondo di cui all’articolo 2 è ripartito in due quote. (3)

2. Una quota pari al 40 per cento è destinata a finanziare i seguenti interventi: (4)

a) le attività di prestazione di garanzia alle banche, agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari che concedono finanziamenti per la prevenzione del fenomeno dell’usura a copertura:
1) della parte del finanziamento non garantita a norma dell’articolo 15, comma 2, lettera a) della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e successive modificazioni;
2) del finanziamento non garantito, in tutto o in parte, a norma dell’articolo 15, comma 6, della l. 108/1996 e successive modificazioni e successive modificazioni;
b) l’anticipazione, entro sette giorni dalla decisione di accoglimento da parte dei soggetti abilitati, quale prefinanziamento, non superiore al 50 per cento, dell’importo erogabile a titolo di finanziamento richiesto a banche, istituti di credito e intermediari finanziari per la prevenzione del fenomeno dell’usura, quando ricorrano situazioni di urgenza specificamente documentate;
c) l’integrazione delle anticipazioni sull’importo erogabile a titolo di mutuo concesso dal commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della l. 108/1996 e successive modificazioni fino alla concorrenza del 100 per cento dell’importo stesso.

3. Una seconda quota pari al 60 per cento è destinata a finanziare i seguenti interventi: (5)
a) le prestazioni di assistenza legale finalizzata a sostenere i soggetti vittime del delitto di usura, nonché di specifica consulenza professionale finalizzata a sostenere i soggetti potenziali vittime dell’usura;
b) le spese di organizzazione dell’attività degli enti di cui all’articolo 4, la formazione di personale specializzato e l’attività informativa sugli interventi mediante utilizzazione di una somma non superiore al 10 per cento di quella concessa ai sensi della lettera a). (5a)

4. (6)


Art. 4
(Destinatari del fondo)

1. Possono accedere alla quota del fondo di cui all’articolo 3, comma 2:
a) i consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, denominati "Confidi", che abbiano costituito i fondi speciali antiusura disciplinati dall’articolo 15, comma 2, della l. 108/1996 e successive modificazioni.
b) le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura disciplinate dall’articolo 15, comma 6, della l. 108/1996 e successive modificazioni.

2. Possono accedere alla quota del fondo di cui all’articolo 3, comma 3:
a) gli enti indicati al comma 1;
b) le associazioni e le organizzazioni di assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, previsti dai decreti emanati dal Ministro dell’interno di concerto con il Ministro della giustizia 7 settembre 1994, n. 614 e 21 ottobre 1999, n. 451.

3. L’accesso alle quote del fondo di cui ai commi 1 e 2 è comunque subordinato alla condizione che gli statuti degli enti destinatari prevedano la possibilità di attuare gli interventi indicati all’articolo 3, rispettivamente, commi 2 e 3.



Art. 5
(Beneficiari degli interventi)

1. Possono beneficiare degli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a) e b), i soggetti indicati nell’articolo 15, comma 2, lettera a) e comma 6 della l. 108/1996 e successive modificazioni e degli interventi di cui allo stesso articolo 3, comma 2, lettera c), i soggetti che abbiano ottenuto l’anticipazione ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della l. 108/1996 e successive modificazioni.

2. Possono beneficiare degli interventi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a):
a) se concernenti l’assistenza legale, i soggetti, ivi compresi quelli non esercenti attività economica ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale;
b) se concernenti la specifica consulenza professionale, i soggetti i quali, incontrando difficoltà di accesso al credito, siano potenziali vittime dell’usura, purché risultino meritevoli in base ai criteri fissati negli statuti degli enti destinatari del fondo ai sensi dell’articolo 4.



Art. 6
(Criteri per la ripartizione del fondo)

1. Il fondo di cui all’articolo 2 è ripartito ogni anno tra i destinatari indicati dall’articolo 4 nel rispetto dei seguenti criteri: (7)
a) in sede di prima applicazione della presente legge le quote di cui all’articolo 3 sono concesse in parti uguali;
b) a decorrere dal secondo anno di applicazione della presente legge ciascuna quota di cui all’articolo 3 è concessa:
1) per una percentuale pari al 75 per cento in proporzione alle somme utilizzate nell’anno precedente;
2) per una percentuale pari al 25 per cento in parti uguali tra tutti i destinatari di cui all’articolo 4, le cui domande risultino accolte. (8)



Art. 7
(Criteri per la rendicontazione del fondo)

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno l’Unionfidi Lazio deve far pervenire alla Regione il resoconto analitico dell’utilizzazione dei finanziamenti concessi, evidenziando i singoli enti destinatari del fondo, ai sensi dell’articolo 4, e gli importi dei singoli interventi realizzati, distinti secondo la classificazione prevista dall’articolo 3. Il resoconto è trasmesso alla competente commissione consiliare che provvede ad esprimersi al riguardo entro il termine di tre mesi. (9)



Art. 8
(Convenzioni)

1. Ai fini della gestione del fondo di cui all’articolo 2 nonché ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 8 bis, in conformità alle disposizioni della presente legge, è stipulata tra l’amministrazione regionale e l’Unionfidi Lazio una apposita convenzione, la quale, tra l’altro, prevede che i rapporti tra l’Unionfidi stessa ed i destinatari del fondo ai sensi dell’articolo 4 siano disciplinati da specifiche convenzioni. (10)

2. Le convenzioni tra l’Unionfidi Lazio e i destinatari del fondo ai sensi dell’articolo 4 devono, in particolare, disciplinare le modalità di concessione, erogazione e recupero delle somme di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c).




Art. 8 bis (11)
(Compiti dell’Unionfidi Lazio)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, oltre a quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, l’Unionfidi Lazio:
a) promuove la stipulazione di convenzioni tipo tra gli enti indicati all’articolo 4, comma l e le banche, per facilitare le possibilità di accesso al credito per i beneficiari di cui all’articolo 5;
b) svolge attività di consulenza a favore degli enti indicati all’articolo 4, comma 1, per agevolare gli interventi a favore dei soggetti beneficiari di cui all’articolo 5;
c) promuove, sentita la commissione consiliare speciale competente in materia di sicurezza e lotta alla criminalità, campagne di informazioni dirette a diffondere la conoscenza del fondo di cui all’articolo 2, in particolare presso gli enti locali.

Art. 8 ter (11)
(Sportello regionale antiusura e numero verde)

1. È istituito lo sportello regionale antiusura, volto a fornire, in collaborazione diretta con le associazioni antiusura, un aiuto ai cittadini e alle imprese coinvolte dal fenomeno dell’usura.
2. È istituito altresì un numero verde antiusura con lo scopo di avvicinare le vittime dell’usura, anche in forma anonima.
3. La gestione, l’organizzazione ed il funzionamento dello sportello regionale antiusura e del numero verde sono definiti con deliberazione adottata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente e sentita la commissione consiliare speciale competente in materia di sicurezza e lotta alla criminalità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

Art. 9
(Disposizione finanziaria)

1. Per le finalità della presente legge è istituito nel bilancio regionale annuale di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2001 e nel bilancio regionale pluriennale 2001-2003, il capitolo n. 28152 denominato <> con dotazione di lire due miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

2. Alla copertura finanziaria si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 29002 elenco 4, lettera b) del bilancio 2001.]




Note:


(1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 20 settembre 2001, n. 26

(2) Legge abrogata dall'articolo 22, comma 1, lettera a) della legge regionale 3 novembre 2015, n. 14

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.