Disposizioni in materia di indennita' dei consiglieri regionali.

Numero della legge: 19
Data: 2 maggio 1995
Numero BUR: 13
Data BUR: 12/05/1995

L.R. 02 Maggio 1995, n. 19
Disposizioni in materia di indennita' dei consiglieri regionali.

(Pubblicata nel B.U. 12 maggio 1995, n. 13, S.O. n. 6)


Art. 1
( Indennita')

1. Le indennita' spettanti ai consiglieri regionali, in base all'articolo 27 dello Statuto, sono:
a) indennita' di carica e indennita' di funzione;
b) indennita' di diaria e rimborsi spese;
c) indennita' di missione;
d) indennita' per fine mandato e assegno vitalizio.


Art. 2
(Indennita' di carica)

1. L'indennita' mensile di carica dei consiglieri regionali e' stabilita nella misura del 65 per cento dell'indennita' mensile lorda di carica percepita dai componenti della Camera dei Deputati, ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

2. L'indennita' di carica non puo' cumularsi con assegni o indennita', medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore dei conti conferiti dalle pubbliche amministrazioni nonché da enti sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della Regione, ovvero da enti ai quali la Regione partecipi.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno, ciascun consigliere regionale e' tenuto a depositare una dichiarazione da cui risultino gli eventuali incarichi di cui al comma 2, e le somme percepite in dipendenza dagli stessi, ovvero una dichiarazione negativa.

4. In caso di inadempienza all'obbligo di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere regionale ad adempiere entro il termine di 15 giorni. Nel caso in cui il consigliere regionale persiste nell'inadempimento, il Presidente del Consiglio regionale informa l'assemblea.


Art. 3
(Diritto all'indennita' di carica)

1. La corresponsione dell'indennita' di carica decorre dal giorno in cui ogni consigliere regionale e' stato proclamato eletto e cessa alla data delle successive elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale.

2. Ai consiglieri regionali che cessano dalla carica, o che subentrano nella stessa, nel corso della legislatura, le indennita' di carica sono corrisposte, rispettivamente, fino alla data in cui viene meno o quella in cui matura il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio regionale.


Art. 4
(Indennita' di funzione)

1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni, compete, in aggiunta alla indennita' prevista dall'articolo 2, una indennita' di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennita' mensile lorda percepita dai membri della Camera dei Deputati, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 1261 del 1965:
a) Presidente del consiglio regionale e Presidente della Giunta regionale: 35 per cento;
b) vice Presidente del Consiglio regionale, componenti della Giunta regionale: 20 per cento;
c) Presidenti delle commissioni consiliari, istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale, segretari dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, Presidente del collegio dei revisori dei conti: 10 per cento;
d) vice Presidenti delle commissioni consiliari, istituite a norma dello Statuto e del regolamento interno del Consiglio regionale: 5 per cento.

2. Le indennita' di cui al presente articolo non sono cumulabili tra di loro. Al consigliere regionale che svolga piu' di una delle funzioni indicate e' corrisposta l'indennita' piu' favorevole.

3. Le indennita' di cui al presente articolo sono corrisposte a decorrere dalla data di assunzione della carica e per tutta la durata della stessa.

4. La corresponsione delle indennita' di carica e di funzione stabilite dalla presente legge per il Presidente, i vice Presidenti ed i segretari del Consiglio regionale spetta fino alla data delle elezioni del nuovo ufficio di presidenza e comunque non oltre la permanenza nelle rispettive cariche; per il Presidente ed i componenti della Giunta regionale spetta fino alla data delle elezioni della nuova Giunta regionale e comunque non oltre la permanenza nelle rispettive cariche.


Art. 5
(Variazioni delle indennita')

1. Le variazioni delle indennita' di carica percepite dai componenti della Camera dei Deputati determinano una variazione proporzionale delle indennita' dei consiglieri regionali ad esse ragguagliate. Le variazioni dell'indennita' hanno la medesima decorrenza. L'ammontare delle variazioni e' accertato con deliberazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale.


Art. 6
(Trattenute)

1. Sulla indennita' di carica di cui all'articolo 1, al netto delle ritenute fiscali, viene operata una trattenuta obbligatoria nella misura del trenta per cento a titolo di contributo, rispettivamente, del ventinove per cento per la corresponsione delle indennita' assegno vitalizio e dell'uno per cento per l'indennita' di fine mandato.

2. Sulla indennita' di funzione di cui all'articolo 4 viene operata una trattenuta obbligatoria nella misura dell'uno per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennita' di fine mandato.

3. I consiglieri regionali che, ai sensi dell'articolo 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo 2 febbraio 1993, n. 29 optino, in luogo dell'indennita' di carica di cui all'articolo 2, per il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, hanno facolta' di versare mensilmente i contributi, nella misura di cui al comma 1, per ottenere la valutazione ai fini dell'assegno vitalizio e dell'indennita' di fine mandato del periodo in cui ha avuto effetto la predetta opzione.


Art. 7
(Trattenute per mancata presenza)

1. Le trattenute di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 1991, n. 10 sono stabilite in L. 100.000 per ogni giornata di assenza.


Art. 8
(Assegno vitalizio)

1. L'assegno vitalizio mensile compete ai consiglieri regionali cessati dal mandato che abbiano compiuto i sessanta anni di eta', che abbiano corrisposto i contributi di cui all'articolo 6 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio regionale o che abbiano esercitato la facolta' di cui all'articolo 10.

2. L'assegno vitalizio e' cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al consigliere regionale cessato dal mandato o agli aventi diritto alla quota di cui all'articolo 12.

3. Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al comma 1, la frazione di anno si considera come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno. Per il periodo cosi' computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio di cui all'articolo 6.


Art. 9
(Consiglieri inabili al lavoro)

1. Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'eta' e dalla durata dell'effettivo mandato, i consiglieri regionali i quali divengano totalmente o permanentemente inabili al lavoro nel corso dell'esercizio del mandato.

2. Qualora l'inabilita' totale o permanente al lavoro sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato, l'assegno spetta anche se essa si verifichi o sia provata dopo la cessazione del mandato, ma entro il termine di cinque anni dalla cessazione stessa.

3. Se nonostante la dichiarazione di inabilita' il consigliere regionale svolge un'attivita' continuativa di lavoro dipendente o autonomo, l'assegno vitalizio per inabilita' non spetta, e, se gia' concesso, e' revocato. Tali decisioni spettano all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, il quale puo' eseguire o far eseguire in merito ogni accertamento necessario ed opportuno. L'ufficio di presidenza puo' inoltre richiedere all'interessato la esibizione di certificati o documenti, e la sottoscrizione di dichiarazioni, disponendo anche la sospensione dell'erogazione dell'assegno, fino a quando l'interessato non adempia.

4. L'erogazione dell'assegno mensile per inabilita' resta sospesa se il consigliere regionale esercita una attivita' lavorativa dipendente, professionale o autonoma. L'assegno e' inoltre sospeso se il consigliere regionale percepisce a qualsiasi titolo emolumenti per incarichi pubblici o di nomina pubblica il cui ammontare sia superiore alla misura dell'assegno stesso; nel caso invece di ammontare inferiore verra' erogata la differenza fino alla concorrenza dell'assegno stesso.

5. Qualora il consigliere regionale sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di aver raggiunto il quinto anno di contribuzione l'ammontare dell'assegno vitalizio sara' commisurato all'importo minimo di cui alla tabella dell'articolo 11.

6. Costituiscono, in ogni caso, permanente inabilita' a proficuo lavoro le lesioni o infermita' rientranti in quelle previste dalle categorie I e II della tabella «A» annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra. 7. In caso di riconoscimento di inabilita' di cui al presente articolo, l'assegno vitalizio spetta dal giorno in cui e' stata presentata la domanda.


Art. 10
(Contributi volontari)

1. Il Consigliere regionale che abbia versato il contributo di cui all'articolo 6 per un periodo inferiore a cinque anni, ma pari almeno a trenta mesi, ha facolta' di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrera' dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avra' maturato il quinquennio contributivo e compiuto il sessantesimo anno di eta'.

2. Il consigliere regionale che intende avvalersi della facolta' di cui al comma 1, deve presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio regionale entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di mancata rielezione, o, se la cessazione del mandato avvenga per altre cause, dalla data nella quale e' uscito di carica. Il versamento deve avvenire in unica soluzione, per la copertura dei periodi pregressi e per un importo pari a quanto versato dai consiglieri regionali in carica, entro centottanta giorni dall'accoglimento della domanda da parte dell'ufficio di presidenza, a pena di decadenza.

3. Non e' ammesso alla contribuzione volontaria il consigliere regionale dichiarato ineleggibile.


Art. 11
(Misura dell'assegno vitalizio)

1. L'ammontare dell'assegno vitalizio e' determinato in percentuale sull'indennita' mensile di cui all'articolo 2 spettante ai consiglieri regionali nel mese da cui decorre l'assegno.

2. L'ammontare dell'assegno cosi' determinato e' incrementato dal 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT.

3. La misura dell'assegno vitalizio varia in relazione al numero di anni di mandato legislativo secondo la seguente tabella:


Anni di contribuzione mensile lordaPercentuali indennita'
520 per cento
623 per cento
726 per cento
829 per cento
932 per cento
1035 per cento
1138 per cento
1241 per cento
1344 per cento
14 47 per cento
15 anni ed oltre 50 per cento


Art. 12
(Quota aggiuntiva alla trattenuta per la reversibilita')

1. Il consigliere regionale, previo versamento per tutta la durata del mandato di una quota aggiuntiva pari al venticinque per cento della trattenuta di cui all'articolo 3, ha diritto di determinare l'attribuzione, dopo il proprio decesso, o al coniuge o ai figli, o al convivente more uxorio che abbia i requisiti di impegno e stabilita' indicati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, di una quota pari al cinquanta per cento dell'importo lordo dell'assegno vitalizio a lui spettante. Condizione necessaria perché si determini questa attribuzione e' che il consigliere regionale, al momento del decesso, abbia conseguito i requisiti di contribuzione e di eta' prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio.

2. Nel caso in cui la quota dell'assegno sia attribuita ai figli, essa e' suddivisa in parti uguali. I figli hanno diritto alla quota loro attribuita fino al compimento del diciottesimo anno di eta', esteso al ventiseiesimo se studenti universitari salvo il caso di totale inabilita' a proficuo lavoro accertata con le modalita' di cui all'articolo 9. La perdita del diritto da parte di uno o piu' figli alla parte di quota spettante comporta la ridistribuzione della quota complessiva tra gli altri figli.

3. L'ottenimento del beneficio di cui ai commi 1 e 2 e' subordinata alla comunicazione all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale di volersene avvalere. Il consigliere regionale puo' in ogni momento modificare l'indicazione nominativa delle persone beneficiarie.

4. Sia la comunicazione di cui al comma 3, sia l'inizio della contribuzione di cui al comma 1, devono avere luogo entro sessanta giorni dalla assunzione del mandato consiliare, pena la decadenza dal diritto di chiedere il beneficio. Tale causa di decadenza non opera in caso di matrimonio o di nascita di figli successivamente all'inizio di mandato consiliare: in tale caso il termine per la comunicazione decorre alla data del matrimonio o della nascita dei figli, e l'obbligo del pagamento della quota aggiuntiva di cui al comma 1, retroagisce alla data di assunzione della carica di consigliere regionale.

5. Qualora uno dei beneficiari della quota dell'assegno entri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento della medesima resta sospeso per tutta la durata dell'esercizio del mandato, ed e' ripristinato alla cessazione di questo. La quota dell'assegno non e' comunque cumulabile con l'assegno vitalizio diretto a carico dello stesso Consiglio regionale. Il diritto alla quota si estingue con la morte della persona che ne ha beneficiato al momento del decesso del Consigliere regionale. 6. L'assegno di reversibilita' sara' erogato su domanda presentata al Presidente del Consiglio regionale dagli aventi diritto.


Art. 13
(Quota dell'assegno in caso di morte del consigliere regionale per cause di servizio)

1. Se il decesso del consigliere regionale avviene per cause di servizio, la quota dell'assegno compete agli aventi diritto, nella misura di cui all'articolo 12, comma 1, indipendentemente dall'eta' del consigliere regionale e dagli anni di mandato coperti dal contributo di cui all'articolo 6. Qualora il consigliere regionale deceduto non abbia versato contributi per almeno cinque anni, la misura dell'assegno e' commisurata a quella dell'importo minimo del vitalizio.


Art. 14
(Decorrenza e prescrizioni dei ratei di assegno)

1. La corresponsione della quota di assegno di cui all'articolo 12 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del consigliere regionale.

2. I ratei di assegni non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati, si intendono prescritti. 3. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide l'ufficio di presidenza.


Art. 15
(Opzione circa il trattamento economico)

1. I consiglieri regionali in aspettativa ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che hanno optato per la conservazione del trattamento economico presso l'amministrazione di appartenenza, conservano il diritto a percepire, a carico della Regione, le indennita' di funzioni di cui all'articolo 4; le indennita' di presenza e le diarie, comunque denominate, anche se calcolate in tutto o in parte in misura forfettaria; le indennita' di missione; i rimborsi spese previsti da disposizioni attinenti lo status di consigliere regionale.


Art. 16
(Soppressione dei fondi esistenti. Gestione assegni vitalizi)

1. A decorrere dal 1° marzo 1995 il fondo di previdenza e il fondo di indennita' di fine mandato dei consiglieri regionali di cui rispettivamente alla legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 e all'articolo 1 della legge regionale 1 gennaio 1987, n. 4, sono soppressi. Tutte le attivita', le passivita' e le funzioni dei fondi suddetti, sono trasferite al bilancio regionale.

2. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, il comitato di amministrazione provvede con propri atti in ordine alla cessazione dell'attivita' ed alla definizione dello stato patrimoniale dei fondi. Tutte le incombenze ad essi inerenti sono curate dall'ufficio di presidenza attraverso gli appositi uffici del Consiglio regionale. L'ufficio di cui al comma 1 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 4 muta la dizione di «Fondi di previdenza e indennita' di fine mandato» in «Liquidazione, assegni vitalizi, reversibilita' e indennita' fine mandato». Nello svolgimento delle proprie attivita' l'Ufficio di Presidenza assicura la costante informazione ai gruppi consiliari e alla associazione degli ex consiglieri regionali.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi volontari e obbligatori di cui alla legge regionale n. 7 del 1973 e successive modificazioni e alla presente normativa, sono versati in conto entrate nel bilancio regionale cui sono imputate le spese relative alla applicazione della presente legge.

4. L'ufficio di presidenza si avvale di una commissione consultiva presieduta dal Presidente del Consiglio regionale e composta da due consiglieri regionali in carica e da due consiglieri regionali cessati dalla carica nominati dal Consiglio regionale.

5. Il collegio dei revisori dei conti del fondo di previdenza e del fondo di indennita' di fine mandato e' soppresso. Le sue funzioni sono svolte dal collegio dei revisori dei conti della Regione Lazio.


Art. 17
(Disposizione transitoria)

1. Le norme di cui all'articolo 2 e seguenti relativi alle misure dell'indennita' di carica e di funzione, dell'indennita' di fine mandato, degli assegni vitalizi e di reversibilita', nonché alle relative trattenute, spettanti ai consiglieri regionali si applicano a decorrere dalla VI legislatura regionale.

2. Per i consiglieri regionali in carica nella V legislatura e che non saranno rieletti e per i consiglieri regionali comunque. cessati dal mandato alla data di cessazione della V legislatura l'indennita' di fine mandato, gli assegni vitalizi e di reversibilita' continuano ad essere regolati dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e calcolati sulla base dell'indennita' di cui all'articolo 1, lettera d) della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42 effettivamente corrisposta. In futuro l'adeguamento di cui all'articolo 6 della predetta legge regionale n. 42 del 1977, riguardera' solamente la quota collegata alla indennita' parlamentare di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

3. Per i consiglieri regionali in carica nella V legislatura e che saranno rieletti si applicano a decorrere dalla VI legislatura le norme di cui alla presente legge. La quota di prestazioni gia' maturate durante le precedenti legislature sara' erogata sulla base della disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 18
(Disposizione finale)

1. I consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, che al termine della legislatura in corso alla stessa data abbiano versato i contributi per un solo quinquennio hanno facolta' di rinunciare all'assegno vitalizio e di ottenere la restituzione dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. Uguale facolta' e' riconosciuta ai consiglieri regionali non piu' in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano versato i contributi per un solo quinquennio e che non percepiscano gia' l'assegno vitalizio. La facolta' di cui al presente comma si esercita con apposita domanda inoltrata all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale:

a) per i consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data di cessazione della carica;
b) per i consiglieri regionali non in carica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 19
(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.