Interventi urgenti per la casa (1).

Numero della legge: 70
Data: 10 ottobre 1974
Numero BUR: 28
Data BUR: 11/10/1974

L.R. 10 Ottobre 1974, n. 70
Interventi urgenti per la casa (1).


Art. 1

La Regione è autorizzata a concedere agli istituti autonomi per le case popolari del Lazio contribuzioni finanziarie per la gestione di alloggi necessari alla provvisoria sistemazione abitativa di nuclei familiari, al fine di rimuovere situazioni gravi e urgenti esistenti alla data del 10 settembre 1974 che ritardino o impediscano la realizzazione o il legittimo godimento delle abitazioni di edilizia pubblica economica e popolare.
Gli interventi di cui al primo comma sono inquadrati nei programmi di edilizia economica e popolare e coordinati con i piani di emergenza eventualmente proposti dagli enti locali della Regione; nel caso del comune di Roma concorrono all'attuazione del piano di emergenza deliberato dal consiglio comunale.


Art. 2

La Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, anche ai fini di un coordinamento programmatico ed operativo, sulla base della documentazione fornita dagli istituti autonomi per le case popolari, riconosce le condizioni previste dal precedente articolo e autorizza l'intervento del competente istituto autonomo per le case popolari. Ai successivi adempimenti provvederà il Presidente della Giunta regionale.


Art. 3

In attesa della ultimazione degli alloggi da riservare ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 ed allo scopo di prevenire sollecitamente al superamento delle situazioni suindicate, l'istituto autonomo per le case popolari, limitatamente ai nuclei familiari particolarmente bisognosi che non possono trovare altra idonea sistemazione, procede alla locazione di immobili aventi le caratteristiche previste dalle vigenti leggi per l'edilizia economica e popolare e agevolata, tenuto conto fra l'altro delle esigenze dei nuclei familiari medesimi, in conformità alla convenzione che all'uopo verrà stipulata con la Regione, rivolgendosi prioritariamente agli enti ed istituti di diritto pubblico proprietari di immobili siti nei comuni interessati.
La convenzione, da stipularsi previo parere della competente commissione consiliare, stabilirà criteri, modalità, tempi e condizioni tecniche, economiche e finanziarie delle predette locazioni precisando in particolare la quota-vano del canone da porre a carico dei beneficiari nei limiti dei canoni analoghi praticati dall'istituto autonomo per le case popolari e quella massima gravante sul bilancio regionale, nonchè modi e tempi ed entità della erogazione all'istituto autonomo case popolari della contribuzione regionale; inoltre, fisserà i requisiti che le famiglie devono possedere, i criteri per il loro rigoroso accertamento, le modalità per l'applicazione delle agevolazioni, i controlli e quanto altro possa occorrere per il migliore conseguimento delle finalità previste dalla presente legge.


Art. 4

Le assegnazioni degli alloggi sono effettuate da un comitato così composto:
- il presidente dell'istituto autonomo per le case popolari;
- tre rappresentanti della Regione, di cui uno della minoranza, eletti dal Consiglio regionale;
- tre rappresentanti del comune cui si riferiscono gli alloggi da assegnare, di cui uno della minoranza, eletti dal consiglio comunale;
- tre rappresentanti dei sindacati dei lavoratori dipendenti;
- un rappresentante degli assegnatari.


Art. 5

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione delle precedenti disposizioni è autorizzata la spesa di L. 100.000.000 per l'anno 1975 (2) e di L. 500.000.000 per l'anno 1976. Alla spesa prevista per il corrente anno 1974 di lire 100.000.000 si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nel cap. 2982 del bilancio della Regione per l'anno medesimo.
La relativa spesa sarà iscritta sul cap. 2910 da istituirsi nel bilancio regionale per l'anno finanziario 1974 con la seguente denominazione: "Contribuzioni in favore degli istituti autonomi per le case popolari per la gestione di alloggi da destinare alla sistemazione provvisoria di famiglie aventi titolo all'assegnazione di case economiche e popolari".
Alla spesa di L. 500.000 000 prevista per ciascuno degli anni 1975 e 1976 si farà fronte con quota parte del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti, da emanarsi su proposta dell'Assessore al bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.



Note:


(1) Pubblicata sul BUR 11 ottobre 1974, n. 28 (S.O.).
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 335.

(2) Per l'anno 1975 è stato autorizzato un ulteriore stanziamento di L. 700.000.000 con legge regionale 11 giugno 1975, n. 64.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.