Norme per la promozione e la diffusione della pratica sportiva e per la realizzazione ed il miglioramento dei relativi impianti.

Numero della legge: 51
Data: 4 luglio 1979
Numero BUR: 20
Data BUR: 20/07/1979

L.R. 04 Luglio 1979, n. 51
Norme per la promozione e la diffusione della pratica sportiva e per la realizzazione ed il miglioramento dei relativi impianti.





Titolo I
PRINCIPI GENERALI


Art. 1
(Finalita' della legge)

La Regione Lazio interviene per lo sviluppo delle attivita' fisico - ricreative e sportive dei cittadini, come mezzo di elevazione culturale e sociale e di tutela dello stato di salute e delle condizioni psico - fisiche dell' individuo ed a tal fine realizza piani per la promozione della pratica sportiva e per lo sviluppo di adeguati servizi e strutture.


Art. 2
(Obiettivi e priorita')

La Regione, in conformita' degli indirizzi della programmazione regionale e per la realizzazione dei piani di intervento nel settore dello sport, interviene a sostegno di iniziative tendenti a determinare:
a) l' estensione del numero dei cittadini che si dedicano alla pratica fisico - ricreativa e sportiva;
b) lo sviluppo tra i cittadini di forme associative sociali e culturali a carattere partecipativo con particolare riferimento per quelle che interessano i giovani, gli strati meno abbienti e gli emarginati della collettivita' regionale;
c) l' equilibrato sviluppo nel territorio delle strutture per l' esercizio delle diverse discipline sportive con particolare riferimento a quelle di base;
d) la valorizzazione della funzione dello sport quale strumento di medicina preventiva e riabilitativa;
e) la formazione, la qualificazione, l' aggiornamento e l' impiego di operatori e animatori sportivi;
f) il collegamento degli interventi con le strutture scolastiche e le altre infrastrutture sociali in un quadro di riferimento distrettuale che tenda alla integrazione dei servizi a tale livello;
g) la costruzione, l' acquisizione, il completamento, il recupero, il riattivamento, l' ampliamento ed il miglioramento della funzionalita' di impianti e di attrezzature sportive di esercizio soprattutto a carattere polivalente.


Art. 3
(Natura e destinatari degli interventi)

Per le finalita' di cui alla presente legge, la Regione concede contributi:
a) a comuni e loro consorzi o associazioni per programmi di costruzione, acquisizione, completamento, recupero, riattivamento, ampliamento e miglioramento delle funzionalita' di impianti sportivi e per la manutenzione straordinaria e l' acquisizione in uso mediante convenzione con terzi degli stessi;
b) a comuni e loro consorzi o associazioni nell' ambito dei programmi degli enti locali, a societa' ed associazioni sportive che non svolgano attivita' professionistiche o a carattere commerciale, per l' acquisto delle attrezzature di base relative ad impianti o a percorsi e parchi attrezzati per la ricreazione fisica;
c) ai soggetti indicati nelle lettere precedenti, alle comunita' montane, agli enti di promozione sportiva ad ordinamento democratico riconosciuti dal CONI (comitato olimpico nazionale italiano) ed alle consulte giovanili per la promozione della pratica sportiva e di iniziative e manifestazioni di particolare rilievo;
d) ai consorzi per i servizi sociali e sanitari, di cui alla legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2, per l' acquisto di attrezzature specifiche di medicina sportiva.
I destinatari degli interventi di cui alla presente legge sono tenuti a fornire tutti i dati di conoscenza la cui acquisizione si rendesse necessaria per lo sviluppo e la realizzazione degli obiettivi di cui all' art. 2.


Art. 4
(Iniziative attuate o promosse dalla Regione)

Per i fini di cui agli articoli 1 e 2 la Regione attua o promuove:
a) il reperimento e la divulgazione delle informazioni sulla situazione esistente necessarie alla redazione e all' attuazione dei piani regionali;
b) ricerche e sperimentazioni, con divulgazione dei relativi risultati;
c) la formazione, la qualificazione e l' aggiornamento di operatori e animatori sportivi e di addetti alla manutenzione e gestione degli impianti e l' impiego di tale personale anche nel quadro dei piani di intervento di cui alla legge n. 285 del 1Ø giugno 1977 e successive modificazioni;
d) programmi di attivita', iniziative e manifestazioni di particolare rilievo per la promozione della pratica sportiva;
e) la verifica sulla corretta attuazione delle iniziative realizzate nell' ambito della presente legge. La Regione cura la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo, direttamente o mediante apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati specializzati, operanti a livello regionale e interregionale.


Titolo II
CRITERI DI INTERVENTO


Art. 5
(Impianti sportivi)

La misura dei contributi e' stabilita, per gli interventi di cui all' art. 3, lettera a) tenendo conto con priorita':
1) del loro collegamento funzionale con le scuole e gli istituti di istruzione e con le strutture sociali e territoriali;
2) delle caratteristiche di progettazione che tendano al massimo di possibilita' di impiego e di economicita' di gestione degli impianti, alla loro standardizzazione e predisposizione allo sviluppo modulare;
3) della agevole fruibilita' da parte degli utenti in relazione ai servizi terziari ed all' inserimento in un sistema di verde libero ed attrezzato;
4) dell' adozione di soluzioni tecniche che consentano l' uso degli impianti ai cittadini con ridotta capacita' psico - motoria;
5) del carattere di polivalenza degli impianti e della loro integrazione con spazi - gioco per bambini, servizi e strutture per attivita' socio - culturali e del tempo libero;
6) del loro grado di compatibilita' e complementarieta' con l' offerta turistica e ricettiva per impianti localizzati in zone a prevalente vocazione turistica.
La Regione tiene altresi' conto con carattere di preferenza dei progetti che prevedono il completamento, il recupero e il riattivamento di impianti esistenti e di progetti a carattere intercomunale.
I progetti ammessi a contributo devono prevedere il superamento delle " barriere architettoniche " ai sensi dell' art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.


Art. 6
(Attrezzature tecnico - sportive)

La misura dei contributi per gli interventi di cui all' art. 3, lettere b) e d), e' stabilita tenendo conto con priorita':
1) del grado di polivalenza e della maggiore fruibilita' ed economia di gestione degli impianti che la installazione e destinazione delle attrezzature richieste permette di realizzare;
2) del grado di corrispondenza delle attrezzature con la destinazione d' uso degli impianti per le quali sono richieste;
3) della loro destinazione all' uso integrato per categorie con ridotta capacita' psico - motoria, agli anziani, ai bambini;
4) della loro compatibilita' con i valori ambientali nel caso di destinazione a parchi o percorsi attrezzati.


Art. 7
(Programmi e iniziative di promozione)

La misura dei contributi per gli interventi di cui all' art. 3, lettera c), e' stabilita tenendo conto con priorita':
1) del loro inserimento in programmi organici di attivita' di diffusione della pratica sportiva conformi alle finalita' della presente legge;
2) della loro emanazione da parte di organizzazioni anche territoriali a carattere partecipativo o che siano espressione di organismi di natura democratica a base elettiva;
3) della loro idoneita' a determinare in fase di preparazione, allestimento e realizzazione, il coinvolgimento diretto e la partecipazione dei cittadini e, in particolare, dei giovani;
4) del loro collegamento con altre iniziative sociali e culturali a carattere popolare destinate al recupero, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico e artistico della zona;
5) della loro finalizzazione al reinserimento ed all' integrazione sociale degli anziani, dei minorati e, in generale, delle categorie con ridotte capacita' psico - motorie ed alla sensibilizzazione dell' opinione pubblica.


Art. 8
(Misura dei contributi)

La misura massima dei contributi e' determinata:
1) per le iniziative di cui all' art. 3, lettera a), fino al 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Tale limite puo' essere elevato fino al 75 per cento per progetti compresi nelle aree classificate economicamente depresse secondo le previsioni della legge n. 1002 del 3 dicembre 1971, per progetti a carattere intercomunale, per progetti compresi nelle aree distrettuali che siano definite gravemente carenti di impianti ricreativo - sportivi secondo i parametri stabiliti dalla programmazione regionale;
2) per le iniziative di cui all' art. 3, lettere b) e d), fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
3) per le iniziative di cui all' art. 3, lettera c), fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per lo svolgimento delle iniziative stesse.


Titolo III
CONSULTA REGIONALE PER LO SPORT E LE ATTIVITA' FISICO - RICREATIVE


Art. 9
(Compiti e composizione della consulta)

Per realizzare la massima partecipazione all' attuazione degli obiettivi e priorita' di cui all' art. 2 della presente legge e' istituita la consulta regionale per lo sport e l' attivita' fisico - ricreativa.
La consulta esprime indicazioni per il coordinamento dei piani di intervento regionale e degli altri provvedimenti regionali e statali in materia.
La consulta formula proposte attinenti alla pratica sportiva di base, all' attivita' motoria, ai problemi di medicina sportiva, alla formazione di operatori e animatori sportivi e alle strutture in genere.
Compongono la consulta regionale per lo sport e le attivita' fisico - ricreative:
1) l' assessore regionale allo sport con funzioni di presidente;
2) il presidente o un consigliere componente in rappresentanza della competente commissione consiliare;
3) il responsabile del competente ufficio dell' assessorato al turismo ed allo sport con funzioni di relatore;
4) il delegato regionale del CONI (comitato olimpico nazionale italiano);
5) i presidenti dei comitati provinciali CONI (comitato olimpico nazionale italiano);
6) quattro rappresentanti di federazioni sportive designati dal Consiglio regionale CONI (comitato olimpico nazionale italiano);
7) un rappresentante della FISM (federazione italiana sport minorati) designato dal suo consiglio federale;
8) il rappresentante del servizio regionale impianti sportivi CONI (comitato olimpico nazionale italiano);
9) il sovrintendente regionale alla pubblica istruzione o un suo delegato;
10) un rappresentante designato di intesa, dai consigli provinciali scolastici del Lazio;
11) il rappresentante regionale della federazione medici sportivi;
12) gli assessori allo sport delle province del Lazio o loro delegati;
13) l' assessore allo sport del comune di Roma o suo delegato;
14) un rappresentante designato dal comitato regionale dell' Associazione nazionale dei comuni d' Italia ( ANCI);
15) un rappresentante del comitato regionale della Unione nazionale comuni ed enti montani( UNCEM);
16) i rappresentanti degli enti di promozione sportiva ad ordinamento democratico riconosciuti dal CONI (comitato olimpico nazionale italiano), operanti nel territorio regionale;
17) tre componenti indicati dagli organi regionali di rappresentanza dell' esercito, marina, aeronautica;
18) un rappresentante della regione militare territorialmente competente;
19) tre rappresentanti delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Alle sedute possono partecipare i consiglieri regionali che compongono la commissione consiliare competente in materia ed i rappresentanti di enti, organismi e categorie operanti in settori direttamente o indirettamente interessati ai lavori, che ne facciano richiesta o siano invitati a intervenire dal presidente della consulta.
La consulta, che e' costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e decade con il rinnovo del Consiglio regionale.
Il funzionamento della consulta e' disciplinato da apposito regolamento interno, che ne puo' prevedere l' articolazione in commissioni e gruppi di lavoro, sottoposto all' approvazione della Giunta.
Un funzionario dell' assessorato al turismo ed allo sport disimpegna le mansioni di segretario.


Art. 10
(Comitato di coordinamento)


La consulta nomina nel proprio seno un comitato di coordinamento con compiti di organizzazione dell' attivita' della stessa e di esecuzione delle indicazioni da essa espresse.
Al comitato possono essere demandati compiti di studio e di elaborazione di proposte di provvedimenti normativi e amministrativi.
Il comitato esprime il proprio parere sugli elenchi motivati di progetti e iniziative da ammettere a contributo predisposti dall' assessorato al turismo e sport.
Il comitato di coordinamento e' presieduto dall' assessore allo sport o suo delegato e si compone di non piu' di 15 membri; di esso devono far parte, in ogni caso, i componenti di cui ai numeri 4, 8, 9 e 10 e sino a tre rappresentanti di enti di promozione sportiva di cui al n. 16 dell' articolo che precede.
Le mansioni di segretario sono svolte dal segretario della consulta.


Art. 11
(Funzionamento)

Entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge e, successivamente, allo scadere del quinquennio, devono pervenire alla Regione le designazioni dei componenti della consulta in rappresentanza di enti e categorie.
Entro il mese successivo il Presidente della Giunta con proprio decreto nomina la consulta e provvede all' insediamento.
Qualora entro la scadenza di cui al primo comma non siano pervenute tutte le dovute designazioni e purche' le designazioni espresse non siano inferiori ai due terzi del numero complessivo dei componenti, il Presidente della Giunta, su proposta dell' assessore al turismo e sport, sentita la Giunta regionale, emette il decreto di costituzione della consulta, che e' pienamente operante. La integrazione degli eventuali componenti mancanti potra' avvenire con successivi decreti.
La consulta si riunisce su richiesta degli organi regionali o per convocazione dell' assessore allo sport che la presiede.
Ai membri estranei all' amministrazione regionale spetta il compenso ed il trattamento economico di missione, se e in quanto dovuto, previsti dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60.
Ai fini della determinazione della indennita' di missione, i membri estranei all' amministrazione regionale sono equiparati ai funzionari direttivi della Regione.
Le spese di funzionamento della consulta graveranno sul capitolo n. 528016 del bilancio regionale per l' esercizio 1979 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.


Titolo IV
FORMAZIONE DEI PIANI DI INTERVENTO


Art. 12
(Quadro di riferimento per la programmazione)

Le indicazioni dei programmi comunali, coordinate per aree territoriali coincidenti con quelle dei distretti scolastici, costituiscono il quadro di riferimento per i piani regionali di intervento.
Al processo di programmazione, per le funzioni attribuite con la presente legge, prendono parte i soggetti di cui agli articoli seguenti.


Art. 13
(Competenze dei comuni)

I comuni formulano programmi locali integrati con la collaborazione ed in base alle proposte di iniziative: dei distretti scolastici e dei consigli di circolo e di istituto;
dell' autorita' scolastica;
dell' associazionismo sportivo presente nel territorio di competenza.
Il programma comunale:
valuta la situazione esistente relativa, in particolare, ai praticanti, operatori ed impianti ed i risultati ottenuti dalle iniziative svolte negli anni precedenti; individua le principali esigenze locali da soddisfare e gli obiettivi che si intendono raggiungere; indica le possibili iniziative volte a raggiungere gli obiettivi fissati, valutando ed integrando le proposte formulate dai soggetti presenti nel territorio del comune; tiene il conto della destinazione dei fondi provenienti dal bilancio comunale e dall' impiego di altri eventuali flussi finanziari.
Ai fini della formazione del piano annuale di intervento della Regione e per l' ammissione a contributo nell' anno in corso relativamente agli interventi di cui all' art. 3, i programmi locali debbono essere deliberati dai comuni e fatti pervenire all' amministrazione provinciale competente per territorio ed alla Regione Lazio, assessorato turismo e sport, entro il 15 febbraio di ogni anno.
I comuni debbono garantire con apposito regolamento l' uso aperto a tutti i cittadini degli impianti ammessi ai benefici della presente legge con priorita' per le attivita' sportive a carattere formativo e ricreativo, ivi comprese quelle scolastiche.


Art. 14
(Compiti delle province)

Nelle more della costituzione dei comitati di gestione dei comprensori che delimitano le aree sub - regionali per la pianificazione degli interventi e sulla base degli indirizzi, priorita' e stanziamenti determinati nel piano annuale di intervento della Regione, alle province e' affidato il compito di:
coordinare i programmi comunali per aree territoriali di intervento coincidenti con quelle dei distretti scolastici;
formulare proposte e fornire collaborazione per l' elaborazione tecnica dei progetti per i comuni che ne facciano richiesta;
integrare i programmi comunali con i programmi scolastici, con i servizi culturali e sanitari e con le previsioni dei piani di sviluppo;
curare l' esame e l' istruttoria tecnica delle domande da ammettere a contributo di cui all' art. 3, lettere a), b) e d), e proporre alla Regione i relativi elenchi motivati integrati da eventuali piani di intervento con finanziamenti propri;
coordinare su scala distrettuale gli strumenti finanziari disponibili anche di provenienza diversa da quella regionale;
verificare lo stato degli impianti sportivi esistenti e l' attuazione dei progetti e delle iniziative sostenute dalla Regione.
Ai fini del presente articolo le amministrazioni provinciali possono avvalersi della consulenza tecnica dei rappresentanti provinciali del servizio impianti sportivi ( SIS) di rispettiva competenza.
I programmi locali e le richieste di concessione di contributo istruiti dalle province ai sensi del presente articolo e coordinati per aree di intervento distrettuali debbono pervenire alla Regione Lazio, assessorato, turismo e sport, entro il 15 aprile di ogni anno.


Art. 15
(Competenze e compiti del comune di Roma)

Il comune di Roma, con le modalita' e i termini di cui al precedente art. 13, puo' formulare autonomamente programmi di intervento, che trasmette direttamente alla Regione e di cui da' conoscenza all' amministrazione provinciale territorialmente competente.
Nell' ambito della presente legge il comune di Roma formula i programmi sulla base di proposte dei consigli circoscrizionali elaborati di intesa con i competenti distretti scolastici e con l' associazionismo sportivo presente nella circoscrizione secondo le modalita' e i termini di cui all' art. 13.
Qualora le proposte di una o piu' circoscrizioni non siano pervenute entro i termini fissati, il comune, previo atto di messa in mora che attribuisca un congruo termine a provvedere, puo' formulare sostitutivamente i relativi programmi di intervento.


Art. 16
(Interventi per programmi di promozione, iniziative e manifestazioni)

Le richieste di contributo per programmi di attivita' per la promozione della pratica sportiva, iniziative e manifestazioni di particolare rilievo che non siano gia' inserite nei programmi fatti pervenire dai comuni, dovranno essere presentate da parte dei soggetti di cui all' art. 3, lettera c), entro il 15 febbraio di ogni anno direttamente alla Regione Lazio, assessorato turismo e sport, ai fini dell' eventuale inserimento nel piano annuale della Regione.
Qualora ricorrano ragioni di urgenza tali che l' espletamento della normale procedura potrebbe vanificarne la funzione promozionale, le domande per la concessione del contributo possono essere prodotte senza l' osservanza del termine indicato, direttamente all' assessorato regionale turismo e sport.
Circa tali domande e per le iniziative di cui all' art. 4, lettera d), ove ricorrano analoghe ragioni di urgenza, la Giunta regionale provvede con atto deliberativo.
L' assessore al turismo e sport riferisce periodicamente alla competente commissione consiliare ed alla consulta regionale circa tali provvedimenti.


Art. 17
(
Piani di intervento)

La Regione formula il piano regionale pluriennale per la promozione della pratica sportiva e per lo sviluppo di adeguati servizi e strutture e piani annuali di attuazione.
Il piano pluriennale contiene le analisi generali, le valutazioni, gli indirizzi di lungo termine per lo sviluppo del sistema sportivo in collegamento con i piani degli altri settori e degli enti locali ed i criteri per la ripartizione dei finanziamenti previsti dal bilancio. Il piano annuale:
precisa o aggiorna le indicazioni del piano pluriennale; descrive le azioni che la Regione intende svolgere direttamente;
elenca le iniziative ammesse a contributo per l' anno di competenza;
aggiorna i criteri per la compilazione dei programmi comunali e per la loro armonizzazione;
indica i criteri di ripartizione per aree distrettuali e per categoria di interventi degli stanziamenti regionali previsti per l' anno successivo.
Entro due mesi dalla data di ricezione dei programmi di cui agli articoli che precedono, la Giunta regionale, sentita la consulta e la commissione consiliare competente, delibera il piano di ripartizione degli stanziamenti, sulla base degli indirizzi del piano pluriennale di interventi.
Con tale deliberazione la Giunta determina la spesa da ammettere e l' ammontare del contributo e stabilisce, nel caso dell' esecuzione di lavori, la data entro cui deve essere portata a compimento l' iniziativa.
Eventuali proroghe possono essere concesse per giustificato motivo con delibera di Giunta.


Art. 18
(Comitato consultivo tecnico finanziario per lo sport)

Al fine di realizzare una reciproca informativa per il coordinamento e la razionalizzazione degli interventi finanziari rivolti allo sviluppo degli impianti sportivi nel territorio regionale, e' istituito il comitato consultivo tecnico finanziario per lo sport.
Al comitato partecipano gli enti ed istituti pubblici e di diritto pubblico che intervengono o intendano intervenire con propri finanziamenti in materia di impiantistica sportiva nell' ambito della Regione.
Il comitato tecnico consultivo e' presieduto dall' assessore allo sport e puo' invitare a partecipare ai lavori o accogliere richieste di partecipazione di soggetti anche privati che intendano realizzare programmi di intervento nel settore.


Titolo V
PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI


Art. 19
(Adempimenti formali)

La domanda per la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge, se avanzata da enti locali singoli o associati, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante degli stessi.
Le domande per la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge prodotte da enti di promozione sportiva e da societa' e associazioni sportive, devono essere sottoscritte dal rispettivo presidente.
Tali soggetti dovranno altresi' fornire la documentazione della propria consistenza organizzativa e dell' attivita' svolta e che intendono svolgere.


Art. 20
(Espropriazione delle aree ed esecuzione delle opere)

Per gli interventi previsti dalla presente legge che comportano l' acquisizione delle aree occorrenti per gli impianti, valgono le norme che regolano l' esecuzione di opere pubbliche.
L' ammissione a contributo dei progetti da parte dell' amministrazione regionale equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed a dichiarazione di indifferibilita' e di urgenza agli effetti della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni e ad ogni altro effetto di legge.


Art. 21
(Aggiornamento, qualificazione e formazione di operatori e animatori sportivi ed addetti alla gestione e manutenzione degli impianti.)

La Regione sulla base di studi ed indagini per la classificazione e la definizione dei relativi profili, sentita la consulta regionale per lo sport e sulla base delle indicazioni dei soggetti di cui all' art. 3, istituisce o promuove corsi professionali per la formazione, la qualificazione e l' aggiornamento di operatori e animatori sportivi ed addetti alla gestione e manutenzione degli impianti.
I relativi programmi definiscono la durata dei corsi in rapporto al livello di qualificazione e le modalita' di impiego degli operatori stessi.


Art. 22
(Consulenza tecnica del CONI).

Ai fini della presente legge la Regione, ai sensi dell' art. 56, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si avvale della consulenza tecnica del CONI (comitato olimpico nazionale italiano) per quanto attiene le caratteristiche degli impianti sportivi.


Art. 23
(Documentazione delle richieste di contributo)

Alle domande per la concessione di contributi devono essere allegati i seguenti documenti:
a) se trattasi di opere:
progetto di massima e relazione tecnica; preventivo sommario di spesa;
piano finanziario;
corografia, con relativo piano quotato, in scala non inferiore a 1: 500, dell' area interessata dall' iniziativa; schema di regolamento concernente le modalita' di utilizzazione dell' impianto con indicazione del numero e del tipo di addetti di cui si prevede l' impiego; eventuale schema di convenzione nel caso in cui l' esercizio degli impianti sia concordato con terzi o ne sia acquisita la disponibilita' all' uso; piano di gestione determinato in via preventiva dal quale risultino i costi complessivi di esercizio annuale dell' impianto in relazione alla sua destinazione, al numero degli utenti e degli addetti, alla spesa di manutenzione ordinaria e di ammortamento ed ogni altra voce che concorra a determinare i costi di gestione stessi in relazione anche agli orari di apertura giornalieri, settimanali e stagionali previsti;
nella domanda dovra' essere esplicitamente precisato che l' opera e' localizzata secondo le previsioni del vigente strumento urbanistico del comune;
b) se trattasi di attrezzature:
descrizione delle attrezzature e loro destinazione; piano finanziario con indicazione del preventivo sommario di spesa, dei mezzi finanziari disponibili e delle fonti di provenienza;
c) se trattasi di programmi di attivita' per la promozione della pratica sportiva, iniziative e manifestazioni di particolare rilievo:
relazione illustrativa;
piano finanziario con indicazione del preventivo sommario di spesa, dei mezzi finanziari disponibili e delle fonti di provenienza;
se il richiedente non e' un ente locale territoriale, relazione illustrativa degli scopi e dell' attivita' dell' organismo che organizza le iniziative;
d) se trattasi di attrezzature specifiche di medicina sportiva:
relazione tecnica, da cui si evinca, tra l' altro, il grado previsto di utilizzazione dell' impianto in rapporto alla utenza potenziale;
preventivo sommario di spesa.
A tutte le richieste di finanziamento dovra' essere allegata una esplicita dichiarazione dalla quale risultino: gli eventuali stanziamenti in proprio nella materia di intervento;
le eventuali agevolazioni o contributi diversi che siano stati percepiti o richiesti allo stesso titolo nonche' tutti i dati utili a definire i criteri e le modalita' di intervento secondo le indicazioni di cui al Titolo II della presente legge.


Art. 24
(Documentazione definitiva)

L' assessorato al turismo ed allo sport comunica al richiedente un estratto della deliberazione di cui all' art. 17 con invito, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, a produrre la documentazione definitiva di seguito indicata;
a) nel caso della esecuzione dei lavori: progetto tecnico esecutivo;
computo metrico estimativo;
elenco prezzi unitari - capitolato generale e speciale; delibera di acquisizione di disponibilita' del terreno, nel caso in cui la richiesta agevolazione comprenda l' acquisto dell' area;
copia del regolamento, approvato dall' organo deliberativo dell' ente, concernente le modalita' di utilizzazione dell' impianto, nel quale sia espressamente prevista la destinazione dell' impianto stesso ad attivita' motorie e fisico - ricreative;
b) nel caso di opere di manutenzione straordinaria: progetto tecnico esecutivo;
computo metrico estimativo;
c) nel caso dell' acquisto di attrezzature: preventivo definitivo di spesa redatto per singole voci;
d) nel caso di programmi di attivita' per la promozione della pratica sportiva, iniziative e manifestazioni di particolare rilievo:
relazione dettagliata circa lo svolgimento della iniziativa;
consuntivo dettagliato di spesa;
e) nel caso di acquisto di specifiche attrezzature di medicina sportiva:
preventivo definitivo di spesa analitico.


Art. 25
(Erogazione dei contributi relativi ad impianti)

La liquidazione dei contributi ha luogo ad avvenuto accertamento della realizzazione dell' iniziativa da parte di funzionari dei competenti assessorati regionali.
L' assessorato turismo e sport comunichera' periodicamente alla consulta regionale per lo sport e l' attivita' fisico - ricreativa il risultato degli accertamenti compiuti e lo stato di realizzazione del programma di interventi deliberato.
L' erogazione dei contributi, per le iniziative di cui al presente articolo, e' disposta, per il 50 per cento dell' importo complessivamente previsto, all' atto della consegna dei lavori previa verifica dell' esistenza in cantiere di almeno l' 80 per cento dei materiali previsti per la costruzione, per la parte residua, al compimento di essa. L' erogazione a saldo ha luogo in base agli atti di contabilita' finali e all' accertamento di cui al primo comma del presente articolo.
A domanda, puo' essere disposta l' anticipata erogazione della quota parte dei contributi necessaria alla acquisizione dell' area occorrente.
Non sono ammesse a contributo le spese preventivate per la realizzazione di tribune e quanto non sia strettamente necessario alla pratica dell' attivita' motoria e dell' attivita' sportiva il cui esercizio e' previsto nell' impianto da realizzare.
Non sono riconosciute per l' ammissione a contributo spese generali di progettazione, contabilita' e collaudo superiori al 5 per cento del costo dell' opera.
Per gli accertamenti inerenti gli impianti sportivi la Regione puo' avvalersi, previa apposita convenzione, di enti od istituti particolarmente qualificati.


Art. 26
(Erogazione dei contributi relativi ad altre iniziative)

La liquidazione dei contributi, al di fuori delle ipotesi di cui al precedente articolo ha luogo, previo accertamento dell' avvenuta realizzazione dell' iniziativa, in unica soluzione:
1) per la esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria di modesta entita', previa trasmissione del consuntivo di spesa;
2) per l' acquisto di attrezzature, ad avvenuta installazione di esse, previa esibizione di copia delle fatture relative;
3) nel caso dell' acquisto di specifiche attrezzature di medicina sportiva, ad avvenuta installazione di esse, previa esibizione di copia delle fatture relative.
La Regione si riserva la facolta', ai fini della liquidazione della spesa, di acquisire, ove necessario, ulteriore documentazione rispetto a quella espressamente prevista dalla presente legge.


Art. 27
(Revoca della concessione di contributi)

La concessione del contributo puo' essere revocata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa:
quando l' opera o l' iniziativa non venga eseguita conformemente al progetto, salvo preventiva autorizzazione alle varianti e nei termini stabiliti;
quando vengano accertate irregolarita' nella contabilizzazione della spesa o in genere nella documentazione esibita;
nei casi di inosservanza delle disposizioni di cui all' ultimo comma dell' art. 3.
La totale o parziale restituzione del contributo puo' essere richiesta quando, a seguito di accertamenti, l' impiego degli impianti e delle attrezzature o le iniziative realizzate ed ammesse a contributo risultino difformi da quanto preventivato.
La revoca del contributo comporta:
la restituzione delle somme erogate aumentate degli interessi al tasso legale;
la conseguente responsabilita' a carico degli amministratori per il recupero delle provvidenze eventualmente erogate.


Art. 28
(Strumenti urbanistici)

Le aree destinate all' insediamento degli impianti di cui all' art. 6 devono essere incluse negli strumenti urbanistici generali dei rispettivi comuni, in sede di formazione dei piani, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n. 72 del 12 giugno 1975.
I comuni dotati di strumento urbanistico provvedono entro un anno all' inserimento di dette aree nello strumento stesso con apposita variante non soggetta ad autorizzazione preventiva.


Titolo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


Art. 29
(Disposizioni transitorie)


Possono essere ammesse ai benefici della presente legge le domande di contributo prodotte per la incentivazione di impianti sportivi, entro il 31 dicembre 1975, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 40 e successive modificazioni, in quanto compatibili con gli indirizzi programmatici regionali.
A tal fine i comuni interessati, entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, devono far pervenire alla Regione Lazio, assessorato turismo e sport, la conferma della precedente richiesta con gli eventuali aggiornamenti adottati con apposita delibera.
Il comitato tecnico regionale per lo sport, di cui all' art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 40 e successive modificazioni, e' soppresso.
Fino a quando non siano stati costituiti i consorzi per i servizi sociali e sanitari di cui alla legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2, e successive modificazioni, i contributi previsti dall' art. 3, lettera d), della presente legge possono essere concessi a comuni singoli o associati.
Fino alla realizzazione delle condizioni di cui al precedente comma, l' assessore regionale alla sanita', d' intesa con lo assessore regionale per il turismo e sport, e' autorizzato ad assumere oneri finanziari a mezzo di convenzioni, previo parere della competente commissione consiliare, con l' organo regionale della federazione medico - sportiva italiana, per attuare una migliore tutela sanitaria delle attivita' sportive nel Lazio.
Nella prima attuazione della presente legge per l' anno 1979, la Regione interviene con la concessione di contributi sulla base delle domande e dei progetti presentati entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge o che siano stati comunque presentati dai soggetti di cui all' art. 3 a sostegno di iniziative coerenti ai fini ed obiettivi della presente legge.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il programma di ripartizione dei fondi per l' anno in corso e delibera la concessione dei contributi senza l' osservanza dei termini e delle procedure di cui agli articoli precedenti.
Fino all' approvazione da parte della Regione dello strumento urbanistico e della variante, i comuni, con apposita deliberazione del consiglio, possono prevedere la destinazione dell' area per l' insediamento di singoli complessi di cui all' art. 3, lettera a), della presente legge in zone che non siano soggette a particolari vincoli.
Tali destinazioni devono essere approvate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' assessore allo sport d' intesa con l' assessore all' urbanistica, anche per gli effetti di cui all' art. 19.
Si prescinde da tale approvazione soltanto per progetti di impianti polivalenti destinati ad attivita' di base collegati con strutture scolastiche o istituti di istruzione esistenti o in corso di realizzazione sempreche' l' area prescelta non sia soggetta a particolari vincoli.
Le autorizzazioni vigenti all' atto della presente legge per i complessi di cui all' art. 3, lettera g), sono prorogate fino all' approvazione o reiezione dello strumento urbanistico o della sua variante e decadono se la destinazione dell' area e' in contrasto con lo strumento urbanistico o la sua variante adottati.


Art. 30
(Oneri finanziari)

Per la concessione dei contributi per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente legge e' autorizzata per l' anno 1979 la spesa di L. 1.000.000.000.
La spesa suddetta di L. 1.000.000.000 verra' iscritta nei seguenti capitoli da istituire nel bilancio regionale 1979 con le seguenti denominazioni:
1) " Contributi relativi alla costruzione, al completamento, all' ampliamento, al miglioramento della funzionalita' degli impianti sportivi ed alla loro manutenzione straordinaria; all' acquisto di attrezzature per impianti sportivi, percorsi e parchi attrezzati per la ricreazione fisica; all' allestimento e maggiore funzionalita' di presidi medico - sportivi " L. 790.000.000 in termini di competenza e di cassa;
2) " Contributi relativi a programmi di ricerca ed alla realizzazione di iniziative atte a promuovere e a diffondere attivita' motorie e discipline sportive " L. 150.000.000 in termini di competenza e di cassa;
3) " Spese per attivita' di formazione professionale di operatori sportivi " L. 10.000.000 in termini di competenza e di cassa;
4) " Spese per programmi di ricerca e per iniziative a contenuto promozionale di rilevanza regionale ed interregionale " L. 50.000.000 in termini di competenza e di cassa.
Il Presidente della Giunta e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio per l' anno 1979.


Art. 31
(Previsioni di bilancio)

All' onere di L. 1.000.000.000 derivante dall' applicazione della presente legge per l' esercizio finanziario 1979 si fara' fronte, quanto a L. 700.000.000, con l' apposita quota non utilizzata del fondo globale iscritto al capitolo 205299 del bilancio di previsione regionale per l' anno 1978 e, quanto a L. 300.000.000, mediante prelevamento dal cap. 208050 del bilancio di previsione regionale per l' anno 1979 che presenta la sufficiente disponibilita'.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni al bilancio per l' anno 1979.
La spesa necessaria per gli anni successivi sara' determinata annualmente con legge di approvazione del bilancio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.