Agevolazioni contributive e creditizie a favore delle imprese artigiane e loro forme associative.

Numero della legge: 51
Data: 7 settembre 1987
Numero BUR: 27
Data BUR: 30/09/1987

L.R. 07 Settembre 1987, n. 51
Agevolazioni contributive e creditizie a favore delle imprese artigiane e loro forme associative.

(Pubblicata nel B.U. 30 settembre 1987, n. 27)


Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1
(Finalita' e destinatari)

La Regione, al fine di favorire lo sviluppo e la qualificazione dell' artigianato e creare le condizioni per la salvaguardia e l' espansione dei livelli occupazionali, la riconversione dell' apparato produttivo e la qualificazione dei servizi, agevola l' accesso al credito ed ai finanziamenti parabancari delle imprese artigiane attraverso i seguenti interventi:
a) concessione di fidejussioni e di contributi in conto interessi ed in conto canoni di locazione finanziaria per operazioni assistite dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane;
b) concessione di fidejussioni e di contributi in conto interessi ed in conto canoni di locazione finanziaria per operazioni assistite dalla FILAS (finanziaria laziale di sviluppo) SpA;
c) contributi in conto capitale su investimenti;
d) fidejussioni e sostegno finanziario alle forme associative di primo e di secondo grado costituite per la prestazione di garanzie a favore delle imprese socie;
e) sostegno ed incentivazioni finanziarie alle forme di associazionismo economico.
Sono ammesse ai benefici di cui alla presente legge, salvo quanto diversamente disposto nei singoli titoli della legge, le imprese iscritte negli albi provinciali delle imprese artigiane della Regione istituiti ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, e le loro forme associative previste all' articolo 6 della medesima legge n. 443 del 1985.


Titolo II
CREDITI ARTIGIANCASSA


Art.2

(Conferimenti regionali)

La Regione, ai sensi dell' articolo 1, lettera b), della legge 6 agosto 1971, n. 685, e dell' articolo 23 della legge 21 maggio 1981, n. 240, interviene con propri conferimenti nel finanziamento dei fondi per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito e nel pagamento canoni di locazione finanziaria, istituiti presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane.
I contributi a carico dei conferimenti regionali sono corrisposti, a pari condizioni, per iniziative che risultino gia' assistite da contributi in conto interessi o in conto canoni di locazione finanziaria a carico delle altre dotazioni istituite presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, per la parte eccedente gli importi ammissibili dalla Cassa indipendentemente dai conferimenti regionali medesimi.
Tuttavia, qualora le altre dotazioni istituite presso la Cassa, cui si e' fatto riferimento nel precedente secondo comma, risultino completamente esaurite, i conferimenti regionali possono essere utilizzati per agevolare gli interi importi ammissibili dei finanziamenti.
Gli importi dei singoli finanziamenti assistibili dai contributi regionali sono quelli massimi consentiti dalla normativa statale.


Art. 3
(Contributi)

La misura dei contributi nel pagamento degli interessi e dei canoni di locazione finanziaria e' determinata con decreto del Presidente della Giunta regionale entro i limiti stabiliti dallo Stato ai sensi del terzo comma dell' articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.


Art. 4
(Convenzioni)

I conferimenti regionali, di cui al precedente articolo 2, sono disposti con deliberazione della Giunta regionale e sono erogati alla Cassa per il credito alle imprese artigiane in un' unica soluzione.
Ciascun conferimento regionale puo' essere utilizzato esclusivamente per agevolare operazioni inoltrate alla Cassa per il credito alle imprese artigiane in data posteriore alla data della deliberazione con la quale la Giunta regionale dispone il conferimento medesimo.
La Giunta regionale puo' autorizzare la Cassa ad utilizzare i conferimenti per operazioni inoltrate prima del prescritto termine al precedente comma, dietro relazione motivata dell' ufficio regionale della Cassa medesima.
Le domande di contributo a carico dei conferimenti regionali vanno presentate, con le modalita' previste nella legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Cassa per il credito alle imprese artigiane, che effettua i necessari controlli per l' accertamento della sussistenza dei requisiti per la concessione dei contributi e della loro effettiva destinazione.
I rapporti conseguenti tra Regione e Cassa per il credito alle imprese artigiane sono regolati da apposita convenzione, il cui disciplinare viene approvato dalla Giunta regionale.


Art. 5
(Fondo regionale di garanzia)

La Regione istituisce sul proprio bilancio un fondo con il quale presta garanzie per le operazioni finanziarie effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni ed integrazioni.
La garanzia regionale e' di natura sussidiaria e si esplica fino al 100% della perdita che gli istituti finanziari dimostreranno di aver sofferto dopo l' esperimento delle procedure di riscossione coattiva nei confronti delle imprese insolventi.
Al fine di sostenere la capacita' produttiva degli investimenti garantiti ai sensi dei precedenti commi, la garanzia regionale puo' essere estesa, in misura pari al 30% dell' investimento iniziale garantito e per tutta la durata del mutuo, ad operazioni di finanziamento di crediti su fornitura ceduti pro soluto a societa' di factoring.
La garanzia regionale di cui al precedente terzo comma si esplica nei confronti delle societa' di factoring attraverso gli istituti di credito convenzionati.


Art. 6
(Utilizzazione del fondo)

La Giunta regionale, con propria deliberazione, assegna ai singoli istituti finanziatori, a valere sul fondo regionale di garanzia, di cui al precedente articolo 5, gli importi entro il cui limite la garanzia regionale si esplica per le operazioni stipulate dagli istituti medesimi. Gli interessi maturati sulle assegnazioni di cui al precedente comma incrementano le assegnazioni medesime. L' ammissione alla garanzia regionale diviene operante alla data della stipula dei contratti di finanziamento. A fronte di ciascun importo assegnato ai sensi del precedente primo comma sono ammesse a garanzia le operazioni stipulate successivamente alla data della relativa delibera di assegnazione.
I rapporti con gli istituti finanziari sono definiti con convenzioni, il cui disciplinare e' approvato dalla Giunta regionale.
Nelle convenzioni di cui al precedente quarto comma puo' essere previsto che agli istituti finanziatori sia anticipato, in conto della copertura delle perdite finali accertate, un importo pari al massimo al 70% dell' insolvenza lamentata al momento dell' inizio della procedura di riscossione coattiva del credito.
Eventuali differenze attive e passive tra la perdita effettivamente accertata e le anticipazioni di cui al precedente quinto comma sono definite secondo le norme che regolano i rapporti interbancari.


Art. 7
(Rimborso delle perdite)

Al fine della definizione delle perdite, che la Regione assume a proprio carico, gli istituti finanziatori sono tenuti a procedere alle azioni legali necessarie per il recupero del credito con l' ordinaria diligenza.
Su richiesta motivata degli istituti finanziatori medesimi, la Giunta regionale puo' autorizzare l' esperimento di eventuali procedure concorsuali.
Alla chiusura delle operazioni volte al recupero del credito, gli istituti finanziatori avanzano richiesta motivata di rimborso delle perdite definitivamente accertate alla Giunta regionale, che vi provvede con propria deliberazione.
La garanzia regionale e' inefficace qualora risulti che l' istituto finanziatore non abbia osservato ed esperito tutte le azioni e le cautele necessarie per il recupero del credito.


Titolo III
OPERAZIONI ASSISTITE DALLA FILAS (FINANZIARIA LAZIALE DI SVILUPPO) SPA.


Art. 8
(Interventi)

La Regione concede contributi in conto interessi ed in conto canoni di locazione finanziaria attraverso la FILAS (finanziaria laziale di sviluppo) SpA secondo le procedure di cui alla legge regionale 5 febbraio 1979, n. 13.
La FILAS - SpA e' autorizzata ad attuare gli interventi, di cui al precedente comma, anche per importi superiori a quelli ammessi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane.
Entro i limiti delle disponibilita', assegnate alla FILAS - SpA ai sensi della presente legge, la FILAS - SpA medesima puo' operare in deroga alle limitazioni relative alla localizzazione delle imprese richiedenti ed alle attivita' da esse esercitate, indicate nella citata legge regionale n. 13 del 1979.
Le operazioni assistite dai contributi di cui al presente articolo possono essere ammesse al fondo regionale di garanzia di cui alla legge regionale 3 luglio 1986, n. 24.


Art. 9
(Conferimenti)

Ai fini dell' attuazione della presente legge la Regione integra con specifici conferimenti destinati all' artigianato il fondo di cui alla legge regionale 5 febbraio 1979, n. 13.
I conferimenti sono disposti con deliberazione della Giunta regionale.
Ciascun conferimento regionale puo' essere utilizzato esclusivamente per agevolare operazioni inoltrate alla FILAS (finanziaria laziale di sviluppo) SpA in data posteriore alla data della deliberazione con la quale la Giunta regionale dispone il conferimento medesimo. La Giunta regionale puo' autorizzare la FILAS - SpA ad utilizzare i conferimenti per operazioni inoltrate prima del termine prescritto nel precedente terzo comma, dietro relazione motivata della FILAS - SpA medesima.


Titolo IV
CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI


Art. 10
(Interventi)

La Regione, nei casi e nella misura specificati nei successivi articoli 11 e 12, concede contributi in conto capitale su investimenti destinati alla costruzione, all' ampliamento, all' ammodernamento, alla ristrutturazione ed all' acquisto di locali destinati sia alla produzione ed alla esposizione delle imprese sia allo svolgimento delle attivita' istituzionali dei loro consorzi.
I contributi di cui al precedente comma sono compatibili con le agevolazioni creditizie previste dalla presente legge o da altre leggi regionali o nazionali, ma non sono cumulabili con altri contributi in conto capitale concessi allo stesso titolo in base ad altre leggi, salvo quanto previsto dall' articolo 6, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, o da altre leggi dello Stato.


Art. 11
(Aree attrezzate e consorzi)

I contributi di cui al precedente articolo 10 sono stabiliti nella misura del 30% della spesa ammissibile, fino ad un massimo di contributo di L. 30 milioni per le iniziative assunte:
a) dalle imprese localizzate o che si localizzano in apposite aree destinate dagli strumenti urbanistici vigenti ad insediamenti produttivi ed i cui titolari dimostrino, con idonea documentazione, di essere in possesso della relativa concessione edilizia rilasciata ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 o documento equipollente;
b) dalle societa' consortili, anche in forma cooperativa, costituite tra imprese artigiane alle quali possono partecipare anche imprese industriali di minore dimensione nei limiti e con le modalita' di cui all' articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
Sono escluse dai contributi di cui al precedente comma:
a) le iniziative comportanti investimenti inferiori a L. 30 milioni;
b) le iniziative assunte da societa' consortili aventi per finalita' esclusiva o prevalente la prestazione di garanzie ai propri soci;
c) le iniziative relative a beni in locazione.


Art. 12
(Altre iniziative)

I contributi di cui al precedente articolo 10, sono stabiliti nella misura del 20% della spesa ammissibile, fino ad un massimo di contributo di L. 20 milioni, per le iniziative che non ricadono nell' ambito di applicazione del precedente articolo 11.
Sono ammesse ai contributi di cui al precedente comma anche le iniziative relative a locali per i quali sia stato stipulato o rinnovato da non piu' di un anno un contratto di locazione almeno quinquennale, mentre ne sono escluse le iniziative che comportano una spesa inferiore a L. 20 milioni.
Per ciascun esercizio finanziario, nei limiti del relativo stanziamento, sono ammesse ai contributi di cui al presente articolo le domande relative a lavori iniziati in data non anteriore al 1o ottobre dell' anno precedente e non posteriore al 30 settembre dell' anno cui l' esercizio finanziario si riferisce.
L' ammissione ai contributi segue l' ordine della data di inizio del lavoro o, a parita' di questa, l' ordine di inoltro certo della domanda all' assessorato regionale competente.


Art. 13
(Domande)

Per la concessione dei contributi, di cui al Titolo IV della presente legge, deve essere inoltrata domanda in carta legale all' assessorato regionale competente in materia di artigianato, in data non posteriore di oltre sessanta giorni alla data di inizio dei lavori, ai quali la domanda stessa si riferisce.
Ai fini della concessione dei contributi i richiedenti debbono produrre la seguente documentazione:
a) una relazione tecnico - economico - finanziaria, che dovra' indicare tutti i dati necessari per una valutazione delle caratteristiche dell' impresa, i motivi dell' investimento ed il relativo piano finanziario;
b) certificato di iscrizione all' albo delle imprese artigiane rilasciato in data non anteriore di oltre tre mesi alla data di presentazione della domanda;
c) copia del progetto approvato dal comune;
d) computo metrico dei lavori da eseguire redatto in conformita' ai prezzi vigenti presso gli uffici regionali del genio civile, come da dichiarazione da parte del tecnico progettista;
e) titolo di proprieta' del terreno o del locale per il quale si prevede di eseguire le opere, ovvero contratto di locazione, ove previsto;
f) nel caso di acquisto dei locali, copia dell' atto notarile di compravendita comprensivo di certificato catastale.
Qualora il richiedente sia una societa' consortile dovranno essere inoltre prodotti i seguenti documenti:
a) atto costitutivo e statuto della societa';
b) elenco nominativo dei soci, dal quale risulti la relativa qualifica;
c) bilancio dell' ultimo esercizio depositato a norma di legge, ovvero bilancio preventivo, ove la societa' avanzi domanda nel corso del suo primo esercizio;
d) copia autentica della deliberazione del consiglio di amministrazione con la quale si approva la spesa per la quale si richiede il contributo;
e) per le societa' cooperative, certificato di iscrizione nell' apposito registro prefettizio e certificato di avvenuta pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle societa' cooperative.
La documentazione di cui al secondo e terzo comma del presente articolo, puo' essere acquisita anche nel corso dell' istruttoria, entro trenta giorni dalla data della richiesta dell' assessorato regionale competente.


Art. 14
(Concessione ed erogazione)

I contributi, di cui ai precedenti articoli 11 e 12, vengono concessi con deliberazione della Giunta regionale. Detti contributi possono essere erogati, fino all' ammontare dei due terzi dell' importo concesso, con ordinanza del Presidente della Giunta regionale, su presentazione del certificato di inizio lavori da parte del comune e di idonea documentazione di spesa di pari importo.
La erogazione del saldo dei contributi viene disposta con deliberazione della Giunta regionale su presentazione di idonea documentazione di spesa corrispondente ad almeno tre volte l' importo dei contributi medesimi.
Ai fini della erogazione dei contributi viene ammessa la documentazione di spesa inoltrata all' assessorato regionale competente in materia di artigianato in data successiva di non oltre ventiquattro mesi alla data della deliberazione di concessione dei contributi medesimi.


Art. 15
(Limiti)

Le imprese artigiane, o le societa' consortili, che abbiano usufruito dei contributi di cui ai precedenti articoli 11 e 12 possono presentare una ulteriore domanda di contributo solo dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di presentazione della precedente domanda.
Durante il periodo di cinque anni le imprese, o le societa' consortili, che abbiano beneficiato dei contributi, non possono alienare o dare in locazione i beni che siano stati oggetto di tali contributi, pena l' obbligo di restituzione alla Regione dei contributi medesimi, salvo che, per le imprese, nei casi di morte o invalidita' permanente del titolare.
L' assessorato regionale competente in materia di artigianato e' autorizzato a disporre sopralluoghi volti a verificare l' osservanza delle condizioni previste nella presente legge.


Titolo V
CONTRIBUTI PER MACCHINARI


Art. 16
(Interventi)

La Regione, nei casi e nella misura specificati nel successivo articolo 17, concede contributi in conto capitale per l' acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature anche ad essi relative destinati alla produzione per le imprese ed allo svolgimento delle attivita' istituzionali per i loro consorzi.
I contributi di cui al precedente comma sono compatibili con le agevolazioni creditizie previste dalla presente legge o da altre leggi regionali o nazionali, ma non sono cumulabili con altri contributi in conto capitale concessi allo stesso titolo in base ad altre leggi, salvo quanto previsto dall' articolo 6, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, o da altre leggi dello Stato.


Art. 17
(Destinatari e misura dei contributi)

Sono ammesse ai contributi di cui al precedente articolo 16:
a) le imprese artigiane che svolgano attivita' classificabili, ai sensi della classificazione ISTAT (istituto centrale di statistica) 1981, nei rami sottoelencati:
ramo 2 << Industrie estrattive. Industrie manifatturiere per la trasformazione di minerali non energetici e prodotti derivati. Industrie chimiche >>;
ramo 3 << Industrie manifatturiere per la lavorazione e la trasformazione dei metalli; meccanica di precisione >>;
ramo 4 << Industrie manifatturiere alimentari, tessili, delle pelli e del cuoio, dell' abbigliamento, del legno, mobilio, ed altre industrie manifatturiere >>;
ramo 5 << Industrie delle costruzioni e delle istallazioni di impianti nell' edilizia >>;
b) le imprese artigiane costituite in forma di societa' cooperativa;
c) le imprese singole od associate che effettuino investimenti strettamente finalizzati ad adeguare i propri laboratori alle vigenti norme antinquinamento; d) le societa' consortili, anche in forma cooperativa, costituite tra imprese artigiane della Regione, alle quali possono partecipare anche imprese industriali di minore dimensione, sempre della Regione, nei limiti e con le modalita' di cui all' articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
I contributi di cui al precedente comma sono stabiliti nella misura del 15% della spesa ammissibile fino ad un massimo contributo di lire 12 milioni per le imprese, e del 30% della spesa ammissibile per i consorzi tra imprese fino ad un massimo di contributo di lire 30 milioni.
Sono escluse dai medesimi contributi:
a) le iniziative comportanti investimenti inferiori a lire 12 milioni;
b) le iniziative assunte da societa' consortili aventi per finalita' esclusiva o prevalente la prestazione di garanzie ai propri soci;
c) le iniziative relative a macchinari usati. Il limite di cui alla lettera a) del precedente terzo comma viene aggiornato all' inizio di ciascun anno dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, in misura pari alle variazioni dell' indice dei prezzi all' ingrosso nell' anno precedente come determinato dall' ISTAT (istituto centrale di statistica).
Il Consiglio regionale puo', con propria deliberazione, determinare il predetto valore minimo degli investimenti ammissibili in misura diversa da quello risultante dall' aggiornamento di cui al comma precedente.
Per ciascun esercizio finanziario, e nei limiti del relativo stanziamento, sono ammesse ai contributi le domande relative ad acquisti effettuati in data non anteriore al 1o ottobre e non posteriore al 30 settembre dell' anno cui l' esercizio finanziario si riferisce.
La data di acquisto dei beni e' la data della fattura ad essi relativa. L' ammissione ai contributi segue l' ordine della data di fatturazione o, a parita' di questa, l' ordine di inoltro certo della domanda all' assessorato regionale competente.


Art. 18
(Domande)

Le domande per la concessione dei contributi, di cui al precedente articolo 16, debbono essere inoltrate allo assessorato regionale competente in materia di artigianato, in data non posteriore di oltre sessanta giorni alla data della fattura relativa all' acquisto dei beni per i quali si richiede il contributo.
Ai fini della concessione dei predetti contributi i richiedenti debbono produrre la seguente documentazione:
a) copia autentica della fattura relativa all' acquisto dei beni per i quali si richiede il contributo;
b) certificato di iscrizione all' albo delle imprese artigiane, rilasciato in data non anteriore di oltre tre mesi alla data di presentazione della domanda. Qualora il richiedente sia un societa' consortile dovranno essere inoltre prodotti i seguenti documenti:
a) atto costitutivo e statuto della societa';
b) elenco nominativo dei soci dal quale risulti la relativa qualifica;
c) bilancio dell' ultimo esercizio depositato a norma di legge, ovvero bilancio preventivo, ove la societa' avanzi domanda nel corso del suo primo esercizio;
d) copia autentica della deliberazione del consiglio di amministrazione con la quale si approva la spesa per la quale si richiede il contributo;
e) per le societa' cooperative, certificato di iscrizione nell' apposito registro prefettizio e certificato di avvenuta pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle societa' cooperative.
La documentazione, di cui al secondo e terzo comma del presente articolo, puo' essere acquisita anche nel corso dell' istruttoria entro trenta giorni dalla data della richiesta dell' assessorato regionale competente.


Art. 19
(Concessione ed erogazione)

I contributi, di cui al precedente articolo 16, sono concessi con deliberazione della Giunta regionale. Con la medesima deliberazione ne viene disposta la relativa erogazione.


Art. 20
(Limiti)

Le imprese artigiane, o le societa' consortili, che abbiano usufruito dei contributi di cui al precedente articolo 16, possono presentare una ulteriore domanda solo dopo che sia trascorso un anno dalla data di presentazione della precedente domanda.
Per un periodo di tre anni le imprese o le societa' consortili, che abbiano beneficiato dei contributi, non possono alienare i beni che sono stati oggetto di tali contributi, pena l' obbligo di restituzione alla Regione dei contributi medesimi, salvo che, per le imprese, nei casi di morte o di invalidita' permanente del titolare.
L' Assessore competente in materia di artigianato e' autorizzato a disporre sopralluoghi volti a verificare la osservanza delle condizioni previste nella presente legge.


Titolo VI
FORME ASSOCIATIVE PER LA PRESENTAZIONE
DI GARANZIE


Art. 21
(Destinatari)

La Regione concede contributi alle forme associative tra imprese artigiane che abbiano lo scopo di favorire l' accesso al credito alle imprese attraverso la prestazione di garanzie primarie.
Sono ammessi ai benefici di cui al precedente comma le cooperative artigiane di garanzia ed i consorzi tra dette cooperative.


Art. 22
(Cooperative artigiane di garanzia).

Disposizioni generali Sono ammesse ai contributi, di cui al precedente articolo 21, le cooperative artigiane di garanzia costituite tra imprese artigiane della Regione, che associno almeno cento imprese e che abbiano adottato uno statuto conforme allo statuto - tipo, che sara' approvato con propria deliberazione, dal Consiglio regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Lo statuto - tipo di cui al precedente comma dovra' stabilire, tra l' altro, che le operazioni consentite alle cooperative artigiane di garanzia sono le seguenti:
a) garanzia dei prestiti destinati all' esercizio delle imprese nella misura fissata dalle cooperative in apposite convenzioni con gli istituti di credito;
b) conferimenti a favore dei consorzi tra cooperative di cui all' articolo 30 della presente legge, per gli scopi di cui alle lettere d), e), f), g) dell' articolo 28 della legge medesima;
c) investimenti in valori mobiliari od in altre attivita' compatibili con le esigenze di liquidita' di gestione;
d) partecipazione ad altre societa' od enti che perseguono finalita' analoghe o strumentali alla realizzazione delle finalita' delle cooperative;
e) ogni altra operazione connessa o strumentale alle finalita' delle cooperative.
Lo stesso statuto - tipo deve prevedere che le operazioni di cui al precedente secondo comma, lettere c), d), e), siano espressamente e preventivamente autorizzate dall' assemblea dei soci, riunita in seduta straordinaria, e che per esse non siano utilizzati ne' i contributi regionali, ne' le quote sociali, a fronte delle quali il contributo regionale per la prestazione di garanzie alle imprese soci e viene richiesto e concesso.
Il limite massimo dei prestiti garantibili ai sensi del precedente secondo comma, lettera a), e' fissato in lire 50 milioni. IL Consiglio regionale puo', con propria deliberazione, apportare variazioni al limite suddetto.


Art. 23
(Cooperative artigiane di garanzia. Interventi )

La Regione concede alle cooperative artigiane di garanzia, di cui al precedente articolo 22, contributi destinati:
a) alla prestazione delle garanzie a favore delle imprese socie;
b) al pagamento degli interessi relativi a prestiti concessi alle imprese artigiane.


Art. 24
(Cooperative artigiane di garanzia. Contributi per la prestazione delle garanzie)

Il contributo per la prestazione delle garanzie, di cui alla lettera
a) del precedente articolo 23, e' costituito da una somma annua pari al doppio dell' ammontare delle quote versate dai soci nel corso dell' anno dedotte quelle rimborsate o da rimborsare nello stesso periodo.
Nel caso che in un esercizio si registri un saldo passivo tra quote versate e quote rimborsate, l' ammontare di tale saldo sara' detratto nel primo esercizio successivo, che rende possibile tale detrazione.
Ai fini della determinazione dell' ammontare del contributo di cui ai precedenti commi, vengono considerate le quote versate dai soci nel limite di importo di lire 170.000 per ciascun socio, sempreche' tali quote siano fatte affluire negli appositi conti correnti vincolati costituiti presso gli Istituti di credito convenzionati a garanzia delle operazioni effettuate a favore degli artigiani soci.


Art. 25
(Cooperative. Contributi sui prestiti)

Il contributo al pagamento degli interessi relativi a prestiti concessi alle imprese socie delle cooperative artigiane di garanzia, di cui alla lettera b) del precedente articolo 23, e' determinato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale competente in materia di artigianato, in misura non superiore al 10% annuo e comunque nel rispetto delle determinazioni di cui all' articolo 109, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Per ciascuna operazione e' ammesso a contributo un importo non superiore a lire 10 milioni.
Sono esclusi dal contributo regionale i prestiti che beneficiano di analoghe agevolazioni disposte da altri enti.
Il pagamento del contributo di cui al presente articolo e' effettuato secondo modalita' determinate da apposite convenzioni da stipularsi tra Regione ed istituti bancari, sulla base di disciplinari approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale competente in materia di artigianato.


Art. 26
(Cooperative artigiane di garanzia. Domande )

La domanda di concessione dei contributi, di cui ai precedenti articoli 24 e 25, sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa di garanzia, deve essere presentata all' assessorato regionale competente in materia di artigianato entro e non oltre il 30 giugno dell' anno successivo a quello per il quale il contributo viene richiesto.
Ai fini della concessione dei contributi, deve essere prodotta la seguente documentazione:
a) copia autentica del bilancio dell' esercizio decorso, debitamente approvato dall' assemblea dei soci e depositato a norma di legge;
b) limitatamente alla domanda relativa al primo contributo, ed ogni qualvolta siano state approvate variazioni allo statuto che regola la cooperativa, copia autentica del predetto statuto;
c) dichiarazione sottoscritta dal presidente della cooperativa e dal presidente del collegio sindacale, dalla quale risultino il numero dei nuovi soci iscritti nell' anno, le nuove quote effettivamente versate, le quote comunque rimborsate nello stesso periodo;
d) limitatamente ai casi nei quali una cooperativa abbia omesso per il precedente o per i precedenti esercizi di presentare domanda per il contributo di cui trattasi, dichiarazione analoga a quella di cui alla precedente lettera c) relativa all' esercizio o agli esercizi per i quali e' stata omessa la presentazione della domanda.
La documentazione di cui al precedente secondo comma puo' essere acquisita anche nel corso dell' istruttoria, entro trenta giorni dalla data della richiesta dello assessorato regionale competente.


Art. 27
(Consorzi tra cooperative artigiane di garanzia. Interventi)

La Regione concede ai consorzi tra cooperative artigiane di garanzia contributi destinati:
a) alle spese di gestione;
b) alle perdite sofferte per effetto delle garanzie prestate per operazioni assistite dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane.
Per essere ammessi ai benefici di cui al precedente comma, i consorzi debbono essere costituiti tra cooperative artigiane di garanzia, che beneficiano dei contributi di cui alla presente legge, in numero non inferiore a cinque, ed essere regolati da uno statuto conforme allo statuto - tipo che sara' approvato dal Consiglio regionale con propria deliberazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 28
(Consorzi tra cooperative artigiane di garanzia. Finalita' )

Per essere ammessi ai benefici di cui alla presente legge i consorzi tra cooperative artigiane dovranno indicare nello statuto tra i propri scopi le seguenti finalita':
a) tutelare, assistere e rappresentare le cooperative artigiane di garanzia associate nei rapporti con gli istituti di credito;
b) uniformare procedure e metodi di concessione delle fidejussioni da parte delle cooperative associate, fornendo loro assistenza di carattere tecnico - giuridica;
c) promuovere attivita' formative per il personale ed i dirigenti delle cooperative, al fine di elevarne le capacita' tecnico - gestionali;
d) concedere fidejussioni alle cooperative associate per consentire loro una maggiore capacita' operativa;
e) assumere a proprio carico, nei limiti del patrimonio a cio' specificamente destinato, quota parte dell' importo delle perdite subite da ogni cooperativa di garanzia associata;
f) prestare garanzia ad integrazione o in sostituzione delle garanzie fornite ai soci delle cooperative artigiane di garanzia associate;
g) prestare garanzia ai soci delle cooperative artigiane di garanzia associate per operazioni assistite dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane.


Art. 29
(Consorzi tra cooperative artigiane di garanzia. Spese di gestione)

Il contributo alle spese di gestione dei consorzi tra cooperative artigiane di garanzia, di cui al precedente articolo 27, lettera a), e' stabilito nella misura di lire 25 milioni per anno e non puo' comunque superare il 75% dell' importo delle spese effettivamente sostenute risultanti dal bilancio dell' esercizio per il quale il contributo viene richiesto.
La domanda per la concessione del contributo di cui al presente articolo deve essere inoltrata all' assessorato regionale competente in materia di artigianato entro e non oltre il 31 luglio dell' anno successivo a quello cui il contributo si riferisce. Entro lo stesso termine deve essere prodotto il bilancio relativo all' esercizio per il quale si richiede il contributo debitamente approvato dall' assemblea dei soci e depositato a norma di legge.


Art. 30
(Consorzi tra cooperative artigiane di garanzia. Rimborso delle perdite)

La Regione rimborsa, ai sensi del precedente articolo 27, lettera b), ai consorzi tra cooperative artigiane di garanzia il 50% degli importi dichiarati inesigibili, in sede di bilancio, dai consorzi medesimi per garanzie prestate alle imprese socie delle cooperative consorziate, relative a finanziamenti assistiti dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane.


Art. 31
(Consiglio di amministrazione e collegio sindacale)

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale competente in materia di artigianato, con proprio decreto nomina il presidente del collegio sindacale delle cooperative e dei consorzi, di cui al titolo VI della presente legge, scegliendolo tra i dirigenti o funzionari direttivi della Regione o tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
Ai fini dell' attuazione del precedente comma la Regione puo' stipulare un' apposita convenzione con l' istituto nazionale dei revisori ufficiali dei conti.


Titolo VII
ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO


Art. 32
(Finalita' e destinatari)

Allo scopo di promuovere l' associazionismo nell' artigianato e di favorire il potenziamento e lo sviluppo delle imprese associate, la Regione concede contributi:
a) alle forme associative, di cui all' articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, tra i soci delle quali partecipino almeno cinque imprese artigiane;
b) alle forme associative di secondo grado costituite tra le forme associative di cui alla precedente lettera a), alle quali partecipino almeno tre di tali forme associative.
Non sono ammesse ai contributi di cui al presente titolo VII le forme associative che abbiano come scopo esclusivo o prevalente la prestazione di garanzie ai propri soci.


Art. 33
(Statuti)

Per essere ammessi ai benefici di cui al presente titolo VII le forme associative debbono prevedere nei loro statuti le seguenti clausole:
1) possibilita' per tutti i soci di partecipare agli organismi societari indipendentemente dall' ammontare degli apporti conferiti;
2) limitazione della quota che ciascun socio puo' sottoscrivere al 20% dell' ammontare del capitale sociale o del fondo consortile;
3) restituzione alla Regione dei contributi erogati per l' incremento del capitale sociale o del fondo consortile, a valere sulla somma che risulta disponibile dopo il pagamento di tutte le passivita' e dedotti i conferimenti dei soci, in caso di scioglimento o cessazione della forma associativa.


Art. 34
(Interventi)

Le provvidenze di cui al presente titolo VII, consistono nella concessione di contributi destinati:
a) all' incremento del fondo consortile o del capitale sociale;
b) alle spese di gestione;
c) alle spese per la formazione di progetti straordinari di innovazione o sviluppo;
d) alle spese di investimento per la realizzazione dei programmi di cui alla precedente lettera c).


Art. 35
(Fondo consortile o capitale sociale)

Il contributo regionale al fondo consortile o al capitale sociale e' determinato in misura pari all' ammontare netto del fondo consortile o del capitale sociale, quale consegue, alla chiusura di ogni esercizio finanziario, dalla differenza tra i vecchi conferimenti versati dai soci e quelli nuovi, dedotti comunque quelli che siano stati rimborsati.
Ai fini della concessione dei contributi di cui al precedente comma vengono riconosciuti i versamenti effettuati entro i limiti previsti dal codice civile per le societa' cooperative. L' ammontare complessivo dei contributi che possono essere concessi a ciascuna forma associativa non puo' superare comunque l' importo di lire 100 milioni.


Art. 36
(Spese di gestione)

Il contributo alle spese di gestione e' concesso per cinque annualita' successive ed e' determinato, per le forme associative di primo grado, nell' importo che si ottiene moltiplicando il numero delle imprese artigiane associate per la somma di L. 500.000 e per le forme associative di secondo grado nell' importo che si ottiene moltiplicando il numero degli organismi di primo grado associati per l' importo di lire 2 milioni.
L' ammontare del contributo non puo' superare il 50% delle spese risultanti dal bilancio dell' esercizio precedente e deve essere comunque contenuto nel limite massimo di lire 20 milioni per le forme associative di primo grado e di lire 40 milioni per le forme associative di secondo grado.


Art. 37
(Domande per la concessione dei contributi di cui agli articoli 35 e 36)

Le domande per la concessione dei contributi di cui agli articoli 35 e 36 della presente legge, sottoscritta dal legale rappresentante della forma associativa, deve essere inoltrata all' assessorato regionale competente in materia di artigianato entro e non oltre il 30 giugno dell' anno successivo a quello per il quale il contributo viene richiesto.
Ai fini della concessione dei contributi deve essere prodotta la seguente documentazione:
a) copia autentica del bilancio dell' esercizio decorso, debitamente approvato dall' assemblea dei soci e depositato a norma di legge;
b) limitatamente alla domanda relativa al primo contributo, copia autentica dell' atto costitutivo e dello statuto in vigore;
c) ogniqualvolta siano approvate variazioni allo statuto sociale, copia autentica di tali variazioni o dello statuto quali risulta dopo che tali variazioni siano riportate;
d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della forma associativa dalla quale risultino il numero dei nuovi soci iscritti nell' anno, le nuove quote effettivamente versate, le quote comunque rimborsate nello stesso periodo, l' ammontare complessivo dei conferimenti dei soci alla chiusura dell' esercizio;
e) dettagliata relazione sull' attivita' svolta nell' anno precedente e programma di attivita' previsto per il successivo;
f) per le societa' cooperative, certificato della prefettura comprovante l' iscrizione nel registro prefettizio e certificato di iscrizione al Bollettino ufficiale delle societa' cooperative.
La documentazione di cui al precedente secondo comma puo' essere acquisita anche nel corso dell' istruttoria, entro trenta giorni dalla data della richiesta dell' assessorato regionale competente.
I competenti di cui al presente articolo sono concessi con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale competente in materia di artigianato.
Con la stessa deliberazione si dispone per la erogazione dei contributi medesimi.


Art. 38
(Programmi straordinari)

Il contributo alle spese per la formazione di programmi straordinari di innovazione e sviluppo e' concesso per spese derivanti da convenzioni stipulate con enti, istituti, organizzazioni pubbliche o private qualificati, per progettazioni, consulenze, ricerche e studi diretti a favorire l' ammodernamento tecnologico, la razionalizzazione dei cicli produttivi e delle tipologie aziendali, l' incremento della produttivita', il miglioramento della fase di commercializzazione delle imprese associate.
Il contributo di cui al presente articolo e' accordato in misura non superiore al 70% della spesa riconosciuta ammissibile e comunque fino ad un massimo di contributo di lire 100 milioni.


Art. 39
(Domande per i contributi di cui all' articolo 38 )

La domanda di concessione del contributo di cui al precedente articolo 38, sottoscritta dal legale rappresentante della forma associativa, deve essere inoltrata all' assessorato regionale competente in materia di artigianato.
Per ciascun esercizio finanziario vengono prese in considerazione le domande inoltrate entro il 30 giugno dell' anno relativo.
Ai fini della concessione del contributo deve essere prodotta, oltre alla documentazione di cui all' articolo 37, anche la seguente documentazione:
a) elenco nominativo delle imprese socie con indicazione della sede e delle attivita';
b) copia autentica della convenzione di cui al precedente articolo 38;
c) piano tecnico - finanziario della consulenza e della ricerca che forma oggetto della convenzione, con allegata relazione illustrativa.
L' Assessore regionale competente in materia di artigianato ha la facolta' di richiedere ulteriore documentazione alla forma associativa richiedente, relativa alla sua attivita' ed al progetto che si propone, nonche', in merito a quest' ultimo, il parere della FILAS (finanziaria laziale di sviluppo) SpA.
Il contributo di cui al presente articolo viene concesso con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale competente in materia di artigianato, sentita la Commissione consiliare permanente competente.
Con la deliberazione di concessione vengono anche determinate le modalita' di erogazione, che comunque debbono prevedere, per la erogazione del saldo del contributo, l' acquisizione di idonea documentazione tecnica e di spesa relativa alla realizzazione del progetto.
In caso di mancata realizzazione della iniziativa o di inosservanza delle condizioni stabilite con la deliberazione di concessione, la Giunta regionale puo' revocare il contributo concesso e richiedere la restituzione della parte di esso gia' erogata.


Art. 40
(Investimenti per la realizzazione
dei programmi straordinari)

Per far fronte alle spese per investimenti mobiliari od immobiliari, che dovessero rendersi necessarie per la realizzazione dei programmi straordinari predisposti dalle singole forme associative ed assistiti dal contributo regionale ai sensi del precedente articolo 39, la Regione puo' concedere contributi in conto capitale nella misura del 30% della spesa ammissibile ai consorzi costituiti in forma di societa' e/ o alle singole imprese che aderiscano alla forma associativa che ha proposto il programma.
I limiti dei contributi di cui al presente articolo sono determinati nei seguenti importi:
L. 300 milioni per le societa' consortili; L. 30 milioni per ciascuna impresa associata.


Art. 41
(Domande per la concessione dei contributi di cui all' articolo 40)

Le domande per la concessione dei contributi, di cui al prececedente articolo 40, debbono essere inoltrate all' assessorato regionale competente in materia di artigianato dalle forme associative che hanno beneficiato dei contributi per la formazione dei programmi straordinari di cui all' articolo 38 della presente legge, e dalle singole imprese tramite le stesse forme associative.
Per ciascun esercizio vengono prese in considerazione le domande inoltrate entro il 30 giugno dell' anno relativo.
Ai fini della concessione dei contributi deve essere prodotta, ove compatibile, la documentazione di cui agli articoli 13, 18 e 39 della presente legge.
I contributi sono concessi con le modalita', e secondo le procedure di cui al precedente articolo 39, e vengono erogati con le modalita' e secondo le procedure di cui ai precedenti articoli 14 e 19, ove compatibili.
Ai contributi di cui al presente articolo si applicano inoltre i limiti di cui ai precedenti articoli 15 e 20.


Art. 42
(Centro regionale per le forme associative )

Con la presente legge viene istituito presso la Regione un centro regionale per le forme associative che ha lo scopo di favorire la diffusione e la qualificazione delle forme associative dell' artigianato nel Lazio.
Al predetto centro potranno aderire le forme associative ammesse ai benefici di cui alla presente legge, le organizzazioni degli imprenditori artigiani presenti con proprie strutture organizzative in tutte le province del Lazio, enti pubblici o privati che si propongono analoghe finalita'.
Alle spese di gestione del centro possono essere chiamati a partecipare anche gli organismi ad esso aderenti. La Regione assicura comunque la copertura di tali spese fino al limite di L. 100 milioni per ciascun esercizio.
Il Consiglio regionale approva, con propria deliberazione, il regolamento del centro.


Titolo VIII
DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE
E FINANZIARIE


Art. 43
(Abrogazioni)

Le leggi regionali 6 febbraio 1974, n. 7, 13 febbraio 1974, n. 11, 27 settembre 1978, n. 65 e 20 giugno 1980, n. 79, sono abrogate.


Art. 44
(Contributi artigiancassa)

Nella prima attuazione della presente legge, e fino a quando non sia diversamente disposto, ai sensi del precedente articolo 3, i contributi in conto interessi ed in conto canoni di locazione finanziaria per le operazioni assistite dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane sono concessi nella misura massima consentita dalla legge 7 agosto 1982, n. 526.


Art. 45
(Convenzione artigiancassa)

Nella prima attuazione della presente legge, e fino a quando non venga stipulata la convenzione di cui all' ultimo comma del precedente articolo 4, i rapporti tra Regione e Cassa per il credito alle imprese artigiane sono regolati dalla convenzione n. 843 del 18 giugno 1979, anche per quanto riguarda eventuali erogazioni di fondi, disposte ai sensi del titolo II della presente legge.


Art. 46
(Domande per contributo in conto capitale )

Le domande del contributo di cui al titolo II della legge regionale 27 settembre 1978, n. 65, inoltrate alla Regione Lazio successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno istruite secondo le norme previste nella legge medesima.
Le domande di contributo di cui alla medesima legge regionale n. 65 del 1978, inoltrate prima della data di entrata in vigore della presente legge, in corso di istruttoria, vengono definite secondo le norme previste nella legge regionale 27 settembre 1978, n. 65 ed i relativi oneri finanziari sono imputati sul capitolo n. 03263.


Art. 47
(Cooperative artigiane di garanzia)

Le domande di contributo, di cui alla legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, inoltrate prima dell' entrata in vigore della presente legge, in corso di istruttoria, vengono definite secondo le norme della medesima legge regionale n. 7 del 1974 ed i relativi oneri sono imputati sul capitolo n. 03267.
Nella fase di prima attuazione della presente legge e fino a quando non sia stato approvato lo statuto previsto al primo comma del precedente articolo 22, sono ammesse ai contributi di cui alla presente legge le cooperative regolate dallo statuto - tipo di cui al primo comma dell' art. 2 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7.
Le cooperative gia' costituite al momento dell' entrata in vigore della presente legge sono tenute ad adottare lo statuto - tipo, approvato dalla Regione ai sensi del precedente articolo 22, non successivamente alla prima adunanza dell' assemblea, successiva a detta approvazione, convocata in occasione dell' approvazione del bilancio sociale.
Le cooperative gia' costituite al momento dell' entrata in vigore della presente legge, che abbiano meno di cento soci, debbono adeguare il numero dei soci al predetto limite, come prescritto dall' articolo 22 della presente legge, entro il 1990.
Decorso inutilmente tale termine esse saranno escluse dai contributi regionali.


Art. 48
(Associazionismo economico)

Le domande di contributo di cui alla legge regionale 20 giugno 1980, n. 79, inoltrate prima dell' entrata in vigore della presente legge, in corso di istruttoria, vengono definite secondo le norme previste nella medesima legge regionale n. 79 del 1980 ed i relativi oneri finanziari sono imputati sul capitolo n. 03112.


Art. 49
(Informativa)

Di tutti gli atti normativi ed amministrativi, connessi alla presente legge, viene data tempestiva comunicazione alla Commissione consiliare permanente competente.


Art. 50
(Disposizioni finanziarie)

Per l' attuazione di quanto previsto nella presente legge e' autorizzata per l' anno finanziario 1987 la spesa di L. 3.700 milioni.
Nel bilancio per l' anno 1987 sono introdotti i seguenti nuovi capitoli di spesa:
capitolo n. 03259 << Conferimenti alla Cassa per il credito alle imprese artigiane >> con uno stanziamento di L. 1.000 milioni;
capitolo n. 03261 << Fondo regionale di garanzia per l' artigianato >> (per memoria);
capitolo 03262 << Conferimenti alla FILAS (finanziaria laziale di sviluppo) SpA per contributi in conto interessi e in conto canoni in favore delle imprese artigiane (per memoria);
capitolo n. 03263 << Contributi in conto capitale per le domande inoltrate ai sensi del secondo comma dell' articolo 46 della presente legge >> con uno stanziamento di L. 2.160 milioni;
capitolo n. 03264 << Contributi in conto capitale per insediamenti in aree attrezzate e di consorzi >> (per memoria); capitolo n. 03265 << Contributi in conto capitale per iniziative diverse di insediamento >> (per memoria);
capitolo n. 03266 << Contributi in conto capitale per macchinari >> (per memoria);
capitolo n. 03267 << Contributi alle cooperative artigiane di garanzia ai sensi dell' articolo 47 della presente legge (per memoria);
capitolo n. 03111 << Contributi per le forme associative nell' artigianato per le prestazioni di garanzia >> (per memoria);
capitolo n. 03112 << Contributi a favore di forme associative nell' artigianato ai sensi dell' articolo 48 della presente legge >> con uno stanziamento di L. 540 milioni;
capitolo n. 03113 << Contributi alle spese di gestione e per la formazione di progetti straordinari a favore delle forme di associazionismo economico nell' artigianato;
capitolo n. 03268 << Contributi alle spese di investimento per la realizzazione di progetti straordinari a favore delle forme di associazionismo economico nell' artigianato >>.
Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di L. 3.700 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo n. 29851, elenco n. 4, lettera b), con la legge regionale concernente << Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno 1987 >>.
Il capitolo n. 03251 viene soppresso e le disponibilita' residue, al momento dell' entrata in vigore della presente legge, vengono iscritte nel capitolo di nuova istituzione n. 03263 << Contributi in conto capitale per le domande inoltrate ai sensi dell' articolo 46, secondo comma, della presente legge >>.
Il capitolo n. 03131 viene soppresso e le relative disponibilita' residue, al momento dell' entrata in vigore della presente legge, sono iscritte sul capitolo di nuova istituzione n. 03267 << Contributi alle cooperative artigiane di garanzia ai sensi dell' articolo 47 della presente legge >>.
Il capitolo n. 03162 viene soppresso e le relative disponibilita' residue, al momento dell' entrata in vigore della presente legge, sono iscritte sul capitolo di nuova istituzione n. 03112 << Contributi a favore di forme associative nell' artigianato ai sensi dell' articolo 48 della presente legge >>.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale si provvedera' alla determinazione delle disponibilita' residue esistenti sui capitoli n. 03251, n. 03131 e n. 03162 ed al trasferimento delle medesime ai corrispondenti capitoli di nuova istituzione n. 03263, n. 03267 e n. 03112, unitamente ai rispettivi impegni assunti e non ancora pagati.


Art. 51

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.