L.R. 10 Maggio 2001, n. 10 |
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001 (artt. 1-149) (1) |
S O M M A R I O Art. 1 Autorizzazione finanziamento di leggi Art. 2 Conferma disposizioni della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1992" Art. 3 Disposizioni per il contenimento della spesa Art. 4 Conferma disposizioni dell'articolo 71 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997" Art. 5 Riduzione delle tasse di concessione regionale Art. 6 Conferma disposizioni della legge regionale 21 gennaio 2001, n. 2 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000" Art. 7 Contributo finanziario per l'area di produzione Frascati doc Art. 8 Contributo finanziario per copertura situazioni debitorie Art. 9 Estensione del patto territoriale per lo sviluppo delle periferie metropolitane al territorio del comune di Guidonia Art. 10 Modifica all'articolo 47 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 concernente fondo per i patti territoriali Art. 11 Progetti di valorizzazione turistico-ambientale del lago di Albano, della conca del lago di Nemi e del vulcano laziale Art. 12 Costituzione di una società ai sensi del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196" Art. 13 Disposizioni relative al patrimonio delle aziende unità sanitarie locali Art. 14 Misure a sostegno delle pari opportunità Art. 15 Contributi finanziari ad associazioni e ad enti ausiliari per il recupero dei tossicodipendenti Art. 16 Contributi ai comuni per edifici destinati a proprie sedi Art. 17 Misure a sostegno dell'occupazione Art. 18 Programmi per l'innovazione nell'area romana Art. 19 Modifiche alla legge regionale 3 luglio 1986, n. 23 "Fondo regionale per l'assistenza tecnica e finanziaria a piccole e medie imprese operanti nel Lazio" e successive modifiche Art. 20 Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2 "Costituzione di un fondo speciale regionale a favore delle imprese del Lazio che versano in particolare stato di crisi" e successive modifiche [Art. 21 Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 19 "Iniziative regionali per la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la solidarietà internazionale"] abrogato Art. 22 Contributo per la realizzazione dell’aeroporto civile di Viterbo Art. 23 Promozione del turismo montano Art. 24 Interventi straordinari per la ripresa economica e lo sviluppo dell’occupazione nella provincia di Frosinone Art. 25 Modifiche all’articolo 53 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 concernente il fondo regionale per la progettazione e successive modifiche Art. 26 Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19 "Norme per l'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi degli enti, aziende ed organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione" e successive modifiche Art. 27 Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1998 e successive modifiche Art. 28 Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997" e successive modifiche Art. 29 Tasse automobilistiche Art. 30 Concorso finanziario della Regione alla realizzazione del centro fieristico di Viterbo Art. 31 Interventi della Regione per favorire la riqualificazione del personale del settore bancario Art. 32 Convenzioni con le Università per studi e ricerche di rilevante interesse regionale Art. 33 Estensione dell'applicazione del sostegno ai patti territoriali di cui all'articolo 47 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1998" e successive modifiche Art. 34 Partecipazione azionaria della Regione al capitale della Banca Etica Art. 35 Finanziamento degli interventi di cui alla legge regionale 19 febbraio 1992, n. 19 "Interventi straordinari della Regione per l'attuazione dei progetti di valorizzazione turistico-ambientale del lago di Bolsena" e successive modifiche Art. 36 Interpretazione autentica dell'articolo 19 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18 "Norme per il recepimento dell'accordo relativo al personale delle regioni a statuto ordinario" e successive modifiche Art. 37 Contributi per iniziative e manifestazioni svoltesi nell'anno 2000 Art. 38 Contributo per la partecipazione alla manifestazione "Italia in Giappone 2001" Art. 39 Contributo per il gruppo "Storici sbandieratori di Cori" Art. 40 Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14: Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo e successive modifiche Art. 41 Vigile di quartiere Art. 42 Istituzione di un osservatorio permanente presso la Presidenza della Giunta regionale Art. 43 Contributi al Consorzio Imprese dei Castelli Romani per la valorizzazione dell'area tuscolana Art. 44 Contributo alla Società Veloclub Primavera ciclistica Art. 45 Modifiche all'articolo 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999" e successive modifiche. Disposizioni transitorie Art. 46 Accesso ai servizi delle agenzie di stampa Art. 47 Contributo ai gruppi consiliari della Regione per l'acquisizione di strumenti d'informazione Art. 48 Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 "Disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali" e successive modifiche Art. 49 Contributo per la realizzazione di corsi di formazione informatica per gli sfollati del Kossovo Art. 50 Contributo per la realizzazione di servizi sanitari materno-infantili nel Kurdistan turco Art. 51 Iniziative per la collocazione in quiescenza del personale di categoria D Art. 52 Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 Norme sulla dirigenza e sull’organizzazione regionale Art. 53 Promozione ed organizzazione di percorsi formativi di livello manageriale Art. 54 Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 "Norme sulla dirigenza e sull'organizzazione regionale" e successive modifiche Art. 55 Modifiche alla legge regionale 15 marzo 1990, n. 31 "Modifiche alla dotazione organica del ruolo del personale degli uffici regionali e norme per la copertura dei posti vacanti. Modifiche alla normativa che disciplina il comando" e successive modifiche Art. 56 Intese tra Regione, Prefetture e comuni capoluogo in materia di concessione dei trattamenti di invalidità civile Art. 57 Istituzione di una commissione d'indagine conoscitiva sul fenomeno della sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro Art. 58 Corsi-concorso per il personale con contratto a tempo determinato Art. 59 Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18 "Norme per il recepimento dell'accordo relativo al personale delle regioni a statuto ordinario" e successive modifiche Art. 60 Assunzione alle dirette dipendenze della Regione di dieci soci-lavoratori dipendenti della cooperativa Best Service Art. 61 Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1991, n. 74, concernente disposizioni in materia di tutela ambientale e successive modifiche Art. 62 Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti" Art. 63 Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti" Art. 64 Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche Art. 65 Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche Art. 66 Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e successive modifiche Art. 67 Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA)" e successive modifiche Art. 68 Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 4 "Adozione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267. Modificazioni della legge regionale 5 marzo 1997, n. 4 come modificata dalla legge regionale 5 marzo 1997, n. 5" e successive modifiche Art. 69 Contributo al Consorzio sviluppo industriale Sud Pontino Art. 70 Contributo alla comunità montana dei monti Lepini per completamento piano di assestamento silvo-pastorale Art. 71 Contributo al comune di Gerano per l'acquisizione di terreni per la riqualificazione ambientale Art. 72 Contributo al comune di Ponza per la realizzazione del progetto relativo al risanamento ambientale Art. 73 Contributo all'ente parco nazionale d'Abruzzo Art. 74 Contributo all'ente regionale "Roma Natura" Art. 75 Contributo al Consorzio GAIA Art. 76 Contributo per interventi di delocalizzazione degli elettrodotti ad alta tensione Art. 77 Contributo all'Università degli studi della Tuscia per lo svolgimento del master per curatore di parchi, giardini ed orti botanici Art. 78 Istituzione di una commissione di esperti per contribuire all'elaborazione del programma pluriennale di promozione economica e sociale di cui alla legge regionale sulle aree naturali protette Art. 79 Interventi per la salvaguardia del patrimonio architettonico nel parco regionale dell'Appia Antica Art. 80 Autorizzazioni in materia socio-assistenziale Art. 81 Riserva nell’ambito del fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza Art. 82 Contributo al comune di Gallinaro per il centro di accoglienza polivalente a livello comprensoriale Art. 83 Modifiche alla legge regionale 11 giugno 1998, n. 19 concernente interventi per il superamento delle barriere architettoniche [abrogato] Art. 84 Modifica all’articolo 25 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 e successive modifiche "Servizio di mensa sociale e di accoglienza notturna" e relativa disposizione attuativa Art. 85 Contributi per attività di studio e di rilevazione sui flussi migratori Art. 86 Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 "Registro regionale delle organizzazioni di volontariato" e successive modifiche Art. 87 Interpretazione autentica di disposizioni contenute negli articoli 3 e 9 della legge regionale 1° settembre 1999, n. 22 "Promozione e sviluppo dell’associazionismo nella Regione Lazio" Art. 88 Modifiche alla legge regionale 1° settembre 1999, n. 22 "Promozione e sviluppo dell’associazionismo nella Regione Lazio" e successive modifiche Art. 89 Attività promozionali dell'assessorato alle politiche per la famiglia e servizi sociali Art. 90 Contributi al comune di Castelliri ed al comune di Pomezia Art. 91 Contributo al comune di Cassino per un centro polivalente finalizzato alle attività sociali per handicappati Art. 92 Cofinanziamento ai programmi finanziati con il fondo nazionale per le politiche migratorie Art. 93 Cofinanziamento per gli interventi di sostegno alle persone con handicap grave Art. 94 Servizio di teleformazione, informazione ed intrattenimento per via satellitare Art. 95 Contributo al comune di Cori per il centro di accoglienza e servizi "Maestre Pie Venerini" Art. 96 Contributi per il completamento delle comunità alloggio per portatori di handicap Art. 97 Contributo finanziario a favore di bambini rumeni sieropositivi Art. 98 Concorso finanziario regionale alla realizzazione del progetto di un centro diurno per anziani affetti dal morbo di Alzheimer Art. 99 Contributo al comune di Minturno per l'istituzione di un centro estivo per bambini disabili Art. 100 Contributo al comune di Latina per il completamento del progetto per la tutela dei minori emarginati Art. 101 Contributo all'ANPVI ONLUS per la realizzazione di un centro per l'autonomia e la mobilità Art. 102 Contributi per il servizio "Telefono Rosso" e campagna informativa per la tutela della maternità Art. 103 Contributo al comune di Roma per la realizzazione del progetto "Centro della Gioia del Divino Amore" Art. 104 Primi adempimenti relativi all'applicazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 in materia di interventi e servizi sociali Art. 105 Contributo al comune di Roma per la realizzazione di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di portatori di handicap Art. 106 Finanziamento di progetti di sperimentazione concernenti il coordinamento dell'integrazione delle prestazioni sociali e sanitarie Art. 107 Contributo al carcere di Rebibbia Nuovo Complesso Art. 108 Contributo per la realizzazione di un laboratorio musicale per disabili Art. 109 Contributo al Consorzio della cooperazione sociale SolCo Roma Art. 110 Contributo al comune di Cave per la ludoteca Art. 111 Contributo al comune di Frosinone per l'istituzione di un centro polivalente Art. 112 Modifica all'articolo 28 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2 concernente contributo ad aziende trasporto pubblico regionale ed interregionale Art. 113 Contributo per le attività del dipartimento regionale competente in materia di mobilità e trasporti Art. 114 Cofinanziamento per lo studio di fattibilità relativo al collegamento ospedale S. Andrea - Saxa Rubra Art. 115 Contributo al comune di Vico nel Lazio per la realizzazione di un parcheggio multipiano Art. 116 Contributo per l'aumento delle corse sulla ferrovia concessa Roma-Lido Art. 117 Contributo per opere pubbliche di bonifica ed irrigazione Art. 118 Contributo per interventi da realizzare nel territorio del comune di Roma Art. 119 Contributo alla provincia di Viterbo per i danni causati da tromba d'aria Art. 120 Disposizioni concernenti i consorzi di bonifica Art. 121 Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 1° dicembre 2000, n. 30 concernente il diritto, per le piccole derivazioni, di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche Art. 122 Contributi ai comuni per interventi di salvaguardia e consolidamento delle antiche cinte murarie Art. 123 Contributo per il pagamento di spese relative ad interventi di recupero Art. 124 Modifiche alla legge regionale 9 marzo 1990, n. 27 "Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica e archeologica" e successive modifiche Art. 125 Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183" e successive modifiche Art. 126 Contributo al comune di Ceccano per la bretella statale Morolenze-Gaeta Art. 127 Contributo al consorzio di bonifica Conca di Sora per i lavori della rete irrigua destra del fiume Liri Art. 128 Contributo al comune di S. Angelo Romano Art. 129 Contributo al comune di Cave Art. 130 Contributo al consorzio di bonifica n. 6 Art. 131 Contributo al comune di Cerveteri Art. 132 Contributo al comune di Anzio per la sistemazione di Piazza Lavinia e del lungomare Art. 133 Contributo al comune di Latina per la realizzazione del progetto di un'oasi ecologica urbana Art. 134 Modifiche alla legge regionale 15 novembre 1993, n. 67 "Estensione del piano regionale della viabilità di cui alle leggi regionali 4 maggio 1985, n. 60 e 26 febbraio 1987, n. 22" da ultimo modificata dalla legge regionale 16 febbraio 2000, n. 14 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2000" Art. 135 Contributi al comune di Sperlonga Art. 136 Iniziative in materia di informazione e prevenzione sulla sicurezza stradale Art. 137 Contributo ai comuni di SS. Cosma e Damiano, Castelforte e Minturno Art. 138 Contributo per il santuario SS. Trinità di Vallepietra Art. 139 Contributo alla provincia di Latina per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza della strada Maranola monumento al Cristo Redentore Art. 140 Contributi ad istituti professionali della provincia di Latina Art. 141 Contributo al comune di Petrella Salto Art. 142 Contratti di quartiere Art. 143 Classificazione di strade comunali Art. 144 Fondo per la conservazione ed il risanamento igienico-sanitario del fiume Aniene Art. 145 Contributo al comune di Zagarolo per la ristrutturazione del Palazzo Rospigliosi Art. 146 Contributo al comune di Fiumicino per il completamento dell'arredo della sede comunale Art. 147 Interventi per il risanamento delle grotte e delle cavità al di sotto del centro storico del comune di Montecompatri Art. 148 Contributo al comune di S. Donato Val Comino Art. 149 Contributo al comune di San Gregorio da Sassola Art. 150 Concorso finanziario della Regione per la realizzazione della tangenziale di collegamento tra la strada provinciale Tiberina, la strada provinciale Fiano/Capena e la strada provinciale Fiano/Civitella Art. 151 Concorso finanziario della Regione per interventi sulla viabilità nel comune di Paliano a sostegno dello sviluppo turistico ed economico dell'area Art. 152 Contributo alle Diocesi di Viterbo Art. 153 Progetti di valorizzazione turistico-ambientale delle forre del viterbese Art. 154 Contributo alla provincia di Viterbo Art. 155 Contributo al comune di Gallinaro Art. 156 Contributo al comune di Sora per la realizzazione del centro polifunzionale e congressuale Art. 157 Contributo al comune di Broccostella per la realizzazione del collegamento finale della strada Broccostella-Villa Carrara Art. 158 Finanziamento delle richieste presentate ai sensi dell'articolo 1, lettere a) e b) della legge regionale 18 maggio 1984, n. 21 concernente lo sviluppo delle strutture culturali Art. 159 Contributo al comune di Viterbo per la mostra "Carri da guerra e principi etruschi" Art. 160 Contributo alla "Fondazione orchestra del Lazio" [abrogato] Art. 161 Stanziamento fondi per interventi programmati nell'anno 2000 Art. 162 Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1997, n. 39 concernente contributo per la realizzazione di un museo delle bambole Art. 163 Stanziamento fondi per interventi programmati nell’anno 2000 Art. 164 Modifica all’articolo 58 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 concernente l'estinzione delle obbligazioni di restituzione di contributi regionali Art. 165 Contributo all'Istituto regionale per le Ville Tuscolane Art. 166 Contributo al comune di Viterbo per la manifestazione "Viterbo Festival" Art. 167 Contributo per il premio letterario "Feronia - Città di Fiano" Art. 168 Contributo al comune di Rieti per l'ampliamento della pinacoteca del museo civico Art. 169 Modifica all'articolo 15 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 42 concernente l'iscrizione all'albo degli istituti culturali e successive modifiche Art. 170 Contributo per la tendopoli allestita nel parco di Via della Pisana per la XV Giornata Mondiale della Gioventù Art. 171 Contributo al comune di Fondi per il teatro comunale Art. 172 Contributi per le iniziative previste dalla legge regionale 17 agosto 1993, n. 36 "Interventi per la promozione e la diffusione delle attività del tempo libero" Art. 173 Finanziamento degli interventi previsti dalla legge regionale 18 maggio 1984, n. 21 "Interventi per lo sviluppo delle strutture culturali del Lazio" e successive modifiche Art. 174 Contributo ai teatri stabili privati di interesse pubblico per iniziative di interesse regionale Art. 175 Contributo al comune di Viterbo per l'orchestra giovanile Art. 176 Iniziative per la valorizzazione dell'area archeologica di Pratica di Mare Art. 177 Iniziative per promuovere la cultura dello sport per persone portatrici di handicap Art. 178 Contributo al comune di Nettuno per la tappa conclusiva del Giro d'Italia Art. 179 Contributo per l'archivio museo storico di Fiume con sede in Roma Art. 180 Contributo al comune di Viterbo per lo svolgimento del IV Certamen della Tuscia Art. 181 Contributo alla Provincia di Viterbo per la realizzazione di un premio letterario Art. 182 Contributo al comune di S. Marinella per l'allestimento del museo archeologico nazionale e del museo didattico comunale Art. 183 Iniziative per promuovere la cultura dello sport Art. 184 Contributo alla parrocchia S. Luca Evangelista di Roma per la ristrutturazione del teatro parrocchiale Art. 185 Contributo straordinario Special Olimpycs Italia per l'organizzazione dei XVIII giochi nazionali per disabili Art. 186 Contributo per la realizzazione del Festival del teatro italiano Art. 187 Contributo al comune di Monteporzio Catone per il recupero del Parco Borghese Art. 188 Contributo al comune di Campagnano di Roma per la costruzione di una piscina Art. 189 Rifinanziamento della legge regionale 9 agosto 1991, n. 36 concernente contributi al comune di Carpineto Romano nel centenario dell'enciclica Rerum novarum Art. 190 Contributi al comune di S. Donato Val Comino ed alla Fondazione Mastroianni per attività culturali Art. 191 Contributi ai comuni di Contigliano e di Poggio Mirteto per sale cinematografiche Art. 192 Contributo al comune di S. Donato Val Comino per la migliore funzionalità degli impianti sportivi Art. 193 Contributi ai comuni di Atina e di Anagni per lavori di adeguamento dei rispettivi musei comunali Art. 194 Contributo al comune di Piglio per la realizzazione della "Sagra del Cesanese di Piglio" Art. 195 Insonorizzazione dei locali di ascolto di musica dal vivo Art. 196 Contributo per il recupero della ex casa circondariale di Montefiascone da adibire a centro culturale Art. 197 Interventi per la conservazione, restauro e valorizzazione di Palazzo Colonna nel comune di Genazzano Art. 198 Progetto "Le chiavi segrete della musica" Art. 199 Contributo straordinario all'Associazione amici degli istituti chimici Art. 200 Contributi per attività musicali Art. 201 Contributo all'Accademia poetica ciceroniana arpinate Art. 202 Contributo all'Associazione culturale Papillon - Rebibbia Art. 203 Contributo al comune di Grottaferrata per la celebrazione del millenario della fondazione dell'Abbazia di San Nilo Art. 204 Contributo al comune di Poggio Moiano per sale cinematografiche Art. 205 Contributo al comune di Arcinazzo per lavori di restauro della villa dell'Imperatore Traiano Art. 206 Contributo al comune di Riofreddo per la definitiva acquisizione della Villa Garibaldi Art. 207 Contributo al comune di Ienne per il completamento dell'ostello Art. 208 Contributo al comune di Cervara di Roma per il completamento dell'Ostello Prataglia Art. 209 Contributo al comune di Sora per il centenario della nascita di Vittorio De Sica Art. 210 Contributo alla Scuola di artigianato del mobile di Sora Art. 211 Contributo al comune di Tivoli per l'attività svolta dal museo didattico del libro antico Art. 212 Compartecipazione con il comune di Fiumicino per la realizzazione del museo dell’agricoltura Art. 213 Contributo al comune di Sora per la ristrutturazione del palazzo della cultura "Cesare Baronio" Art. 214 Contributo al comune di Mentana per favorire la partecipazione alla Fondazione del lascito documentario di Federico Zeri Art. 215 Contributo al comune di Isola del Liri per la realizzazione della biblioteca pubblica Art. 216 Contributo al comune di Fontechiari per la realizzazione di un parco giochi Art. 217 Contributo al comune di Arcinazzo Romano per l'organizzazione di un premio culturale Art. 218 Contributo per la realizzazione del progetto “Sport-Incontro" Art. 219 Contributo al comune di Ciampino per le attività del Centro documentazione video Art. 220 Contributo al comune di Ciampino per l'organizzazione del "Ciampino Jazz Festival" Art. 221 Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro" e successive modifiche Art. 222 Adempimenti derivanti dalla applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 "Prevenzione incendi per l’edilizia scolastica" e della legge 5 marzo 1990, n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti" Art. 223 Contributo al centro regionale di Amatrice Art. 224 Contributo per realizzare ed attivare un incubatore d'impresa nell'area romana Art. 225 Finanziamento attività formative Art. 226 Contributo per corsi già autorizzati nell'anno 2000 Art. 227 Modifica all'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 21 "Interventi straordinari per la ripresa e lo sviluppo dell'occupazione nella provincia di Latina" Art. 228 Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 "Disciplina delle cooperative sociali" e successive modifiche Art. 229 Fondo regionale per l'occupazione dei disabili Art. 230 Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 1987, n. 59 e successive modifiche concernente contributi alle Università di Roma "La Sapienza", "Roma Tre", libera Università "Maria SS. Assunta" e all'Università di Cassino, per corsi di diploma universitari, nonché alle scuole per assistenti sociali, educatori di comunità, educatori professionali Art. 231 Modifiche alla legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 "Disposizioni regionali per il sostegno all'occupazione" e successive modifiche Art. 232 Contributo per l'istituzione di laboratori per disabili Art. 233 Contributo per la reindustrializzazione della ex Good Year di Cisterna Art. 234 Interventi diretti della Regione nel settore dell'immigrazione Art. 235 Contributo alla provincia di Frosinone per la ristrutturazione dell'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura e ambiente di Cassino Art. 236 Contributo all'Associazione "Peter Pan" Art. 237 Contributo per corsi di specializzazione in medicina Art. 238 Contributo alla società Farmacap Art. 239 Disposizioni semplificative in materia sanitaria Art. 240 Promozione di modelli innovativi per l'ospedalizzazione domiciliare Art. 241 Progetto pilota per l'assistenza domiciliare continuativa agli anziani Art. 242 Borse di studio agli studenti iscritti ai corsi per il conseguimento del diploma universitario di infermiere Art. 243 Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 "Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere" e successive modifiche Art. 244 Contributo a favore della Società italiana di andrologia Art. 245 Contributo per la realizzazione del progetto pilota "Pronto cuore" Art. 246 Contributi in materia socio-assistenziale Art. 247 Fondo per indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati Art. 248 Contributi per l'espletamento di corsi per la sicurezza sul lavoro Art. 249 Realizzazione eliporto ospedale di Sora Art. 250 Destinazione di una quota del FSR alla prevenzione degli infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro Art. 251 Contributi a consorzi di difesa, cooperative agricole, singoli produttori ed altri organismi associativi. Abrogazione articolo 54 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000" Art. 252 Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 6 settembre 1979, n. 69 "Modifiche ed integrazioni della legge regionale 12 febbraio 1975, n. 28: Interventi per la zootecnia" e successive modifiche Art. 253 Contributo per la gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune Art. 254 Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 17 luglio 1989, n. 43 concernente lo sviluppo della pesca e dell'occupazione Art. 255 Istituzione capitoli di spesa in materia di pesca e acquacoltura Art. 256 Aiuti integrativi consentiti nell'ambito della legge 9 marzo 2001, n. 49 in materia di encefalopatie spongiformi bovine Art. 257 Modifica all'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 52 "Interventi a favore della cooperazione agricola e delle aziende agricole per il consolidamento delle passività onerose" e successive modifiche Art. 258 Contributo per imbottigliamento olio di oliva della Sabina Art. 259 Contributo al comune di Amaseno per ristrutturazione e recupero del Castello Rocca Castri Art. 260 Contributo per la definitiva realizzazione della centralina ortofrutticola nel comune di Velletri Art. 261 Contributo all'Università della Tuscia per un piano di ricerca contro l'epidemia "moria del nocciolo" Art. 262 Contributi ai nocciolicoltori per terreni colpiti dalla "moria del nocciolo" Art. 263 Contributo alla cooperativa Melissa S.r.l. per organizzazione mostra mercato "Apilazio 2001" Art. 264 Cofinanziamento regionale dello strumento operativo pesca Art. 265 Contributo al comune di Broccostella per l'Associazione sportiva ed ambientale Macrostigma del Fibreno Art. 266 Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 1997, n. 32 "Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza-taxi e di noleggio con conducente" e successive modifiche Art. 267 Contributo al comune di Gerano per lo sviluppo del sito della Fiera di S. Anatolia Art. 268 Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7 "Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane" e successive modifiche Art. 269 Modifiche alla legge regionale 10 settembre 1993, n. 46 "Norme in materia di concorso finanziario regionale al fondo rischi consortile dei consorzi di garanzia collettiva fidi fra piccole e medie imprese, ivi comprese le imprese artigiane, operanti nel territorio della Regione" e successive modifiche Art. 270 Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 90 "Norme per la ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Lazio" e successive modifiche Art. 271 Modifiche alla legge regionale 1° settembre 1999, n. 17 "Norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l'artigianato" Art. 272 Contributo alla cooperativa Taxitalia per l'acquisto di una vettura per trasporto disabili Art. 273 Contributi alle imprese artigiane per la diffusione delle normative sulla sicurezza Art. 274 Contributo per la valorizzazione dell'artigianato locale e degli antichi mestieri Art. 275 Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 7 giugno 1990, n. 71 "Interventi urgenti nella provincia di Viterbo per lo sviluppo e l'occupazione dell'Alto Lazio" e successive modifiche Art. 276 Contributo al comune di Genzano per l'area destinata ad insediamenti produttivi Art. 277 Contributo al comune di Villa S. Stefano per il "Primo corso della scuola di ceramica" Art. 278 Contributo al comune di Alatri per la fiera dell'artigianato di qualità Art. 279 Contributo al consorzio imprese castelli romani per la manifestazione "L'oro dei Castelli" Art. 280 Contributo al comune di Ladispoli per la realizzazione di una struttura destinata ad attività formative di soggetti disabili Art. 281 Contributo aree provincia di Viterbo interessate da crisi aziendali nel settore delle telecomunicazioni Art. 282 Determinazione provvisoria del costo di costruzione e della quota del costo di costruzione di cui all'articolo 6, commi 1 e 4, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modifiche Art. 283 Modifiche alla legge regionale 12 settembre 1977, n. 35 "Tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 per la determinazione del contributo per le spese di urbanizzazione gravanti le concessioni edilizie" e successive modifiche. Disposizioni transitorie Art. 284 Canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa. Interpretazione autentica e modifiche della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, da ultimo modificata dalla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e successive modifiche Art. 285 Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del territorio" e successive modifiche Art. 286 Modifica all'articolo 66 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del territorio" e successive modifiche. Disposizioni attuative Art. 287 Modifica all'articolo 19 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche Art. 288 Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e successive modifiche Art. 289 Modifica all'articolo 27 bis della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e successive modifiche Art. 290 Modifica all'articolo 36 bis della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e successive modifiche Art. 291 Definizione dei procedimenti per il rilascio di concessioni edilizie ai sensi della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 e successive modifiche Art. 292 Contributo al comune di Colleferro per il risanamento ambientale del quartiere "Colleferro-Scalo" Art. 293 Contributo al comune di Civitavecchia per il recupero urbanistico ed edilizio della "Città giardino Aurelia" Art. 294 Contributi ai comuni per il recupero dei centri storici Art. 295 Contributo al comune di Vicovaro per interventi straordinari nel centro storico Art. 296 Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n.24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e successive modifiche Art. 297 Accertamento del reddito nelle procedure per l'acquisto degli alloggi IACP Art. 298 Dichiarazione d'urgenza Art. 1
(Autorizzazione finanziamento di leggi) 1. Relativamente all'anno finanziario 2001 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato quadro A. Art. 2
(Conferma disposizioni della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1992") 1. Sono confermate le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 7 della l.r. 36/1992. Art. 3 (Disposizioni per il contenimento della spesa) 1. Al fine di concorrere alle finalità poste dalla normativa nazionale in materia di contenimento e controllo della spesa, per il 2001 la facoltà di impegnare spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio regionale può essere esercitata limitatamente alle spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli stipendi ed alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali, agli interessi, alle partite di giro ed alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi al funzionamento degli enti subregionali, alle spese per l’attuazione dei programmi comunitari, alle spese connesse ad entrate a destinazione vincolata già acquisite o accertate ed alle relative quote di cofinanziamento regionale, alle spese connesse ad interventi per calamità naturali nonché alle annualità relative ai limiti d'impegno ed altre rate di ammortamento dei mutui. Con decreto del Presidente della Giunta regionale si provvede ad elencare gli specifici capitoli di bilancio riguardanti le spese di cui sopra, ad esclusione delle spese obbligatorie, già previste negli elenchi allegati al bilancio. 2. Per le restanti spese la facoltà di impegnare è consentita nel limite dell’85 per cento dello stanziamento annuo. 3. La Giunta regionale può concedere deroghe alle limitazioni poste dal comma 2 su motivata proposta dell’Assessore competente per materia, di concerto con l’Assessore competente in materia di politiche del bilancio, programmazione e programmi comunitari. 4. Alle deliberazioni d’impegno concernenti l’utilizzo dei fondi a destinazione vincolata deve essere allegata, a cura della struttura proponente, una scheda contenente tutti gli elementi necessari all’individuazione delle entrate corrispondenti e della loro acquisizione da parte della Regione. Art. 4 (Conferma disposizioni dell'articolo 71 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997") 1. Sono confermate per l’esercizio finanziario 2001 le disposizioni contenute nell’articolo 71 della l.r. 11/1997. Art. 5 (Riduzione delle tasse di concessione regionale) 1. Nel corso del triennio 2002-2004, gli importi delle singole voci delle tasse di concessioni regionali, attualmente vigenti, previste nella tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) e successive modifiche, sono ridotte del 17 per cento, con effetto dal 1° gennaio 2002, del 17 per cento con effetto dal 1° gennaio 2003 e di un ulteriore 17 per cento con effetto dal 1° gennaio 2004, fino alla concorrenza della misura massima di riduzione del 51 per cento. Art. 6 (Conferma disposizioni della legge regionale 21 gennaio 2001, n. 2 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000") 1. Sono confermate, a valere sugli stanziamenti previsti nei rispettivi capitoli nel bilancio 2001 e per gli importi già stabiliti, le finalizzazioni previste dagli articoli 8, 26, 30, 32, 34, 35 e 36 della l.r. 2/2001. Art. 7 (Contributo finanziario per l'area di produzione Frascati doc) 1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo numero 21349 un importo fino alla concorrenza di lire 550 milioni è destinato ai produttori i cui terreni, ricadenti nell'area di produzione Frascati doc, rientrano nei confini del comune di Roma e sono esclusi dai confini della XI comunità montana. 1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo numero 23120 un importo sino a lire 2 miliardi 143 milioni è destinato al concorso finanziario della Regione alla copertura delle situazioni debitorie determinatesi nell'anno 2000 e precedenti. Art. 9 (Estensione del patto territoriale per lo sviluppo delle periferie metropolitane al territorio del comune di Guidonia) 1. Ai sensi dell'articolo 47, comma 3 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000) il patto territoriale per lo sviluppo delle periferie metropolitane coincidenti con la V e la VIII circoscrizione del comune di Roma, di cui al comma 1 dello stesso articolo 47, è esteso al territorio del comune di Guidonia. 2. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo numero 28117 è riservata per l'anno 2001 una quota pari a lire 5 miliardi per il territorio di Guidonia. Le risorse regionali integrano quelle apportate dal comune di Guidonia allo stesso titolo. 3. Per le spese connesse alla fase informativa di definizione e di concertazione del patto si provvede, per l'anno 2001, sino alla concorrenza di lire 200 milioni con il Fondo di cui all'articolo 47, comma 2 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1998). (Modifica all'articolo 47 della legge regionale
18 maggio 1998, n. 14 concernente fondo per i patti territoriali) 1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 47 della l.r. 14/1998, è sostituita dalla seguente: < 2) dall'attività di promozione e di assistenza, anche in relazione a patti non ancora istruiti; 3) dall'attività di coordinamento e di controllo dello stato di avanzamento dei patti in fase di istruttoria ed approvati.". Art. 11 (Progetti di valorizzazione turistico-ambientale del lago di Albano, della conca del lago di Nemi e del vulcano laziale) 1. La Regione promuove l'attuazione di progetti di iniziativa intercomunale denominati "Progetti di valorizzazione turistico-ambientale del lago di Albano, della conca del lago di Nemi e del vulcano laziale" concernenti interventi straordinari di restauro, recupero e valorizzazione di beni ambientali e culturali finalizzati alla qualificazione ed allo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio dei bacini lacuali di Albano, di Nemi e del vulcano laziale, nei comuni di Albano Laziale, Rocca di Papa, Marino, Castelgandolfo, Genzano e Nemi. 2. I progetti riguardanti gli interventi di cui al comma 1 devono essere presentati dagli enti locali o dai loro consorzi all'assessorato regionale competente in materia di bilancio, programmazione e risorse comunitarie che, sulla base della valutazione di congruità agli obiettivi del presente articolo e dei programmi settoriali regionali, adotta i provvedimenti di finanziamento dei progetti, a seguito della delibera della Giunta regionale di riparto dello stanziamento. 3. All'erogazione dei finanziamenti per la realizzazione delle opere di cui al comma 1, si provvede secondo le modalità stabilite dall'articolo 6, secondo comma della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e successive modifiche. 4. La spesa autorizzata per l'anno 2001 è stabilita in lire 8 miliardi. Nel bilancio per l'esercizio finanziario 2001 viene istituito il capitolo numero 28174 denominato: "Interventi straordinari per l'attuazione dei progetti di valorizzazione turistico-ambientale del lago di Albano, della conca del lago di Nemi e del vulcano laziale" con lo stanziamento di lire 8 miliardi, di cui 6 miliardi per i comuni di Albano, Castelgandolfo e Marino e 2 miliardi per i comuni di Rocca di Papa, Genzano e Nemi. Art. 12
(Costituzione di una società ai sensi del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196") 1. La Regione, al fine di esternalizzare lo svolgimento di attività di servizio effettuate al suo interno anche impegnando lavoratori socialmente utili, promuove, attraverso l’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A., utilizzando il fondo di rotazione di cui all’articolo 24 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, la costituzione di una società di servizi ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del d.lgs. 468/1997, la cui forza lavoro venga selezionata secondo le tipologie e con le finalità indicate dalla medesima lettera a). 2. La Regione si avvale della società di servizi per le attività di cui al comma 1 nonché per lo svolgimento di servizi aggiuntivi non precedentemente affidati in appalto o in concessione. 3. Lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, è effettuato in base ad un’apposita convenzione, di durata quinquennale, fra la Regione e la costituenda società. 4. Per le spese connesse alle attività oggetto della convenzione di cui al comma 1 è istituito nel bilancio di previsione 2001-2003 il capitolo numero 28166, con la votazione di lire 4 miliardi, per l’esercizio di bilancio 2001 e di lire 5 miliardi per gli esercizi 2002 e 2003. Per gli esercizi successivi si provvede con le leggi annuali e pluriennali di bilancio. 1. I redditi, le rendite ed ogni altro provento, al netto dei relativi costi di gestione, provenienti dalla gestione dei beni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e successive modifiche nonché tutti i proventi ed i corrispettivi derivanti dall'alienazione di tali beni ovvero derivanti a qualsiasi titolo dal loro trasferimento, prodotti o percepiti nel periodo di gestione da parte dei comuni, effettuata ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e successive modifiche, fino al loro trasferimento alle aziende unità sanitarie locali (USL), in comunione, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della l.r. 18/1994 e successive modifiche nonché nel periodo di gestione da parte dei comuni ai sensi dell'articolo 24, comma 9 della l.r. 18/1994 e successive modifiche, confluiscono nel patrimonio pro-indiviso delle aziende USL, ai sensi e per gli effetti del medesimo articolo 24 della l.r. 18/1994 e successive modifiche. 2. I beni mobili ed immobili trasferiti alle aziende USL ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera a) della l.r. 18/1994 e successive modifiche, qualora sottratti, successivamente a tale trasferimento, alla loro destinazione finalizzata all'erogazione di servizi igienico-sanitari, rientrano nella categoria di beni disciplinata dall'articolo 23, comma 2, lettera b) della l.r. 18/1994 e successive modifiche e sono trasferiti pro-indiviso alle aziende USL, ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 18/1994 e successive modifiche. Le modalità di individuazione di tali beni e del loro effettivo trasferimento sono stabilite con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente. Art. 14 (Misure a sostegno delle pari opportunità) 1. La Regione, in armonia con gli obiettivi specifici contenuti nel Programma operativo regionale (POR) obiettivo 3 asse E, sostiene e promuove azioni per consentire l'accesso e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro nel rispetto delle esigenze legate alla maternità ed alla vita familiare. 2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione realizza un programma di interventi mirati a creare condizioni di contesto positive mediante un sostegno economico alle famiglie con numero di figli minori superiore a due ed alle ragazze madri. 3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina, con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare, i requisiti ed i termini per l'accesso ai benefici nonché la ripartizione dei relativi fondi, tenendo conto dei seguenti criteri: a) previsione di un sostegno economico corrispondente a lire 700 mila mensili per ogni destinataria; b) corresponsione del sostegno di cui alla lettera a) per il periodo di anni due che decorrono dalla data di nascita del figlio; c) corresponsione di un sostegno economico corrispondente a lire 1 milione mensili per il periodo di anni tre che decorrono dalla data di nascita del figlio in favore di donne portatrici di handicap o comunque appartenenti a categorie svantaggiate; d) corresponsione del sostegno mensile per una quota parte in denaro e per una quota in buoni per l'acquisto di beni e/o servizi necessari al figlio; e) adeguamento delle soglie di reddito generalmente previste per l'accesso ai servizi gratuiti legati all'educazione ed all'istruzione, per il più idoneo perseguimento delle finalità di cui al presente articolo. 4. La Giunta regionale provvede con procedura ad evidenza pubblica ad individuare il soggetto o i soggetti terzi per la stipula delle convenzioni inerenti i buoni acquisto di cui al comma 3, lettera d). 5. La spesa prevista di lire 16 miliardi 800 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 fa carico ai capitoli numeri 28962, 28963 e 28964, in proporzione agli stanziamenti dei capitoli stessi. 6. Per la spesa di lire 1 miliardo 800 milioni necessaria per l'integrazione del sostegno in favore dei soggetti di cui al comma 3, lettera c) è istituito nel bilancio di previsione il capitolo numero 28970, denominato: < Art. 15 (Contributi finanziari ad associazioni e ad enti ausiliari per il recupero dei tossicodipendenti) 1. Al fine di favorire percorsi riabilitativi e di reintegrazione dei soggetti tossicodipendenti, la Regione assegna un contributo una tantum di lire 400 milioni all'Associazione comunità Massimo che attua sul territorio regionale, in collaborazione con le aziende unità sanitarie locali (USL), percorsi di riabilitazione mediante la disintossicazione protetta in ambiente residenziale dei soggetti tossicodipendenti trattati con il metadone. 2. All'ente ausiliario Villa Maraini è assegnato un contributo di lire 250 milioni per la prosecuzione del progetto in atto nel quartiere di Tor Bella Monaca nel comune di Roma. Agli enti ausiliari Magliana 80, La Tenda, Parsec è assegnato un contributo di lire 150 milioni ciascuno, per il finanziamento di interventi a bassa soglia che hanno come obiettivo la protezione ed il miglioramento della salute di persone che fanno uso di droga e non sono nelle condizioni di uscire dalla tossicodipendenza. I progetti devono riguardare, in particolare: a) la tutela della salute fisica; b) la riduzione del numero di persone che usano droghe per via endovenosa; c) la riduzione dei rischi da infezione; d) la riduzione dei comportamenti a rischio e della mortalità per overdose; e) la riduzione della microcriminalità. 3. Un contributo di lire 100 milioni è assegnato alla Ce.I.S. S. Crispino di Viterbo. 4. Un contributo di lire 150 milioni è assegnato all'Associazione genitori e amici insieme contro la droga per il supporto alle iniziative programmate nella lotta alla droga ed all'emarginazione. 5. A tale fine è istituito nel bilancio 2001 il capitolo numero 41363 denominato < Art. 16 (Contributi ai comuni per edifici destinati a proprie sedi) 1. Nell’ambito delle iniziative attuabili con lo stanziamento del capitolo numero 13111 sono attribuiti: a) al comune di Acquapendente fino a lire 1 miliardo; b) al comune di Anzio (Villa Corsini - Sarsina) fino a lire 3 miliardi; c) al comune di Ardea fino a lire 1 miliardo 500 milioni; d) al comune di Fiano Romano fino a lire 500 milioni; e) al comune di Fondi fino a lire 2 miliardi; f) al comune di Gallinaro fino a lire 200 milioni; g) al comune di Guidonia fino a lire 5 miliardi; h) al comune di Monterotondo fino a lire 1 miliardo; i) al comune di Morlupo fino a lire 1 miliardo; l) al comune di Piansano fino a lire 700 milioni; m) al comune di Piglio fino a lire 300 milioni; n) al comune di Sezze fino a lire 700 milioni; o) al comune di Vicalvi fino a lire 450 milioni. Art. 17
(Misure a sostegno dell'occupazione)
(1a) (Modifiche alla legge regionale 3 luglio 1986, n. 23 "Fondo regionale per l'assistenza tecnica e finanziaria a piccole e medie imprese operanti nel Lazio" e successive modifiche) (1b) Art. 20
(Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2 "Costituzione di un fondo speciale regionale a favore delle imprese del Lazio che versano in particolare stato di crisi" e successive modifiche) (1e1) Art. 21
(Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 19 "Iniziative regionali per la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la solidarietà internazionale") (1e2)
Art. 22
(Contributo per la realizzazione dell’aeroporto civile di Viterbo) 1. Al fine di partecipare alla realizzazione dell’aeroporto civile di Viterbo, è istituito il capitolo numero 28177 nel bilancio 2001 denominato: < Art. 23
(Promozione del turismo montano) 1. Nelle more del complessivo riordino della legislazione regionale in materia di aree montane e collinari che promuova e sviluppi il turismo montano e valorizzi le risorse ambientali, culturali e turistiche delle aree collinari, la Regione promuove lo sviluppo del turismo della montagna. 2. Per i fini di cui al comma 1 sono concessi, nei limiti del < 3. L’ambito territoriale interessato dagli interventi di cui al comma 2 è costituito dalle seguenti aree: a) area reatina 1, comprendente i comuni di: 1) Rieti; 2) Cantalice; 3) Leonessa; 4) Cittaducale; 5) Castel Sant’Angelo; 6) Borgovelino; 7) Micigliano; 8) Cittareale; 9) Amatrice; 10) Accumuli; b) area reatina 2, comprendente i comuni di: 1) Collegiove; 2) Nespolo; 3) Collalto S.; 4) Paganico; 5) Ascrea; 6) Castel di Tora; 7) Marcetelli; 8) Varco Sabino; 9) Fiamignano; 10) Pescorocchiano; 11) Petrella Salto; 12) Borgorose; c) area dell’alta valle dell’Aniene e di Collepardo, comprendente i comuni di: 1) Camerata Nuova; 2) Cervara di Roma; 3) Subiaco; 4) Jenne; 5) Vallepietra; 6) Filettino; 7) Trevi nel Lazio; 8) Affile; 9) Arcinazzo; 10) Guarcino; 11) Vico nel Lazio; 12) Collepardo; d) area di San Donato di Val Comino, comprendente i comuni di: 1) San Donato Val Comino; 2) Settefrati; 3) Picinisco; 4) San Biagio Saracinisco. 4. I finanziamenti previsti dal comma 2, destinati ad enti ed a soggetti esterni all’amministrazione regionale, sono concessi in forma di contributo in conto capitale, nella misura massima dell’ottanta per cento del costo degli interventi. 5. Ai soggetti di cui al comma 6, lettera c), possono essere concessi, in alternativa a quelli in conto capitale, contributi in conto ammortamento mutui. 6. Possono beneficiare dei finanziamenti previsti dal comma 2, non riservati all’amministrazione regionale: a) gli enti locali territoriali, anche in forma associata; b) gli altri enti pubblici e le società a partecipazione pubblica; c) le associazioni, le imprese e le cooperative sociali private. 7. Possono essere ammessi ai finanziamenti previsti dal comma 1 gli interventi concernenti: a) le opere ed impianti per il recupero ed il risanamento di zone degradate, ivi compresi gli impianti di depurazione delle acque reflue; b) le iniziative per la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali, artistiche, monumentali e delle aree naturali protette; c) le manifestazioni culturali, di spettacolo, congressuali e di educazione ambientale, utili ai fini del prolungamento della stagione turistica, della diversificazione e specializzazione dell’offerta turistica e della creazione di un’immagine turistica qualificata; d) le strutture destinate alle attività ricreative, sportive e di educazione ambientale nonché strutture ricettive e di completamento della ricettività, ivi comprese quella della ristorazione; e) i sistemi organici di servizi pubblici connessi alla fruibilità della montagna, comprensivi di aree di parcheggio attrezzato; f) il potenziamento delle infrastrutture che migliorino l’accesso alle aree di intervento; g) l'incremento delle attività produttive, compatibile con i valori ambientali tutelati. 8. I finanziamenti previsti dal comma 2 non possono essere concessi: a) per l’acquisto di immobili; b) per interventi privati di manutenzione ordinaria; c) per iniziative destinate unicamente ai dipendenti di enti pubblici ovvero ai soci o dipendenti di organizzazioni ed enti privati. 9. Costituiscono titolo di priorità per la concessione dei finanziamenti previsti dal comma 2: a) gli interventi attuati da enti locali interessati dagli accordi di programma e dagli strumenti di contrattazione programmata di cui all’articolo 23 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), o attuati dagli enti locali in forma associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); b) gli interventi attuati da operatori privati associati; c) la partecipazione finanziaria per una quota superiore all’80 per cento attraverso la concorrenza di altri soggetti. 10. Le procedure per l’adozione di piani di intervento e aggiornamento del programma sono: a) la Giunta regionale, in conformità alle linee della programmazione socio-economica territoriale regionale, ivi compresa quella paesistica, adotta, su proposta dell’Assessore competente in materia di programmazione e bilancio, il programma integrato di interventi per lo sviluppo del turismo montano, di seguito denominato programma, di durata triennale, articolato in annualità, che è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione (BUR). b) entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le province interessate procedono, nell’ambito dei rispettivi territori, alle consultazioni dei comuni singoli o associati e degli altri soggetti interessati ed inviano alla Regione le proposte degli interventi da realizzare; c) la Giunta regionale, entro i successivi novanta giorni, valutate le proposte provinciali, avvalendosi del contributo dell’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A. e tenuto conto dei criteri di priorità, approva il programma degli interventi, in considerazione delle prospettive dello sviluppo turistico ed occupazionale in rapporto alle potenzialità del territorio di intervento; d) il programma, approvato dalla Giunta regionale, è pubblicato sul BUR; e) il programma, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, indica: 1) gli interventi da attuare nel triennio di validità ed i tempi per la loro definizione; 2) le aree in cui localizzare gli interventi; 3) le coperture finanziarie con riferimento ai bilanci regionali pluriennali ed annuali; 4) la specificazione degli enti e dei soggetti attuatori pubblici o privati; 5) gli importi massimi di spesa da ammette a finanziamento e la percentuale di finanziamento da concedere, in relazione al tipo di intervento, ai diversi enti e soggetti attuatori ed alle zone interessate, entro limiti fissati dall’Unione Europea per le imprese nonché le condizioni per l’eventuale cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche; 6) le modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti, per la verifica dello stato di attuazione dei progetti nonché per l’eventuale revoca dei finanziamenti stessi, rinviando, ove esistenti, alle specifiche disposizioni di cui alle leggi regionali di settore relative alle materie nelle quali rientrano gli interventi da finanziare; 7) le modalità di coordinamento con i piani di settore esistenti; f) il programma può essere aggiornato, in relazione allo stato di attuazione delle singole annualità o a variazioni del bilancio regionale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul BUR. 11. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito nel bilancio regionale di previsione per l’anno 2001 e pluriennale per il triennio 2001-2003 il capitolo numero 28183 denominato < 12. Lo stanziamento complessivo per il triennio 2001-2003 iscritto nel capitolo istituito ai sensi del comma 11 è stabilito in lire 18 miliardi, di cui lire 6 miliardi per l’esercizio finanziario 2001, lire 6 miliardi per l’esercizio finanziario 2002 e lire 6 miliardi per l’esercizio finanziario 2003. Art. 24
(Interventi straordinari per la ripresa economica e lo sviluppo dell’occupazione nella provincia di Frosinone) 1. Al fine di favorire la ripresa economica e lo sviluppo dell’occupazione nella provincia di Frosinone, la Regione promuove interventi mirati e la realizzazione di opere pubbliche. 2. Per la risoluzione dei problemi di traffico inerenti il nodo viario di Frosinone la Regione promuove un progetto organico di riordino delle infrastrutture viarie assicurando la separazione del traffico urbano da quello di attraversamento. La Regione assicura, altresì, la realizzazione degli interventi prioritari di adeguamento della strada statale numero 155 e della strada statale numero 156 nel tratto urbano e dei necessari collegamenti diretti del casello autostradale con la strada statale numero 6 Casilina. 3. Per l’acquisizione del progetto di cui al comma 2 e la realizzazione dei relativi interventi è disposto un finanziamento di lire 30 miliardi i cui relativi impegni di spesa sono assunti sul capitolo numero 31221 del bilancio regionale avente per oggetto: < 4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, il programma di interventi di cui al comma 2 affidando al comune di Frosinone la progettazione e la realizzazione degli interventi pertinenti al tratto urbano della strada statale numero 155 e della strada statale numero 156. 5. Per le finalità di cui al presente articolo sono inoltre previsti i seguenti interventi: a) realizzazione del Palazzo delle Esposizioni e Centro servizi nel comune di Cassino per lire 3 miliardi; b) recupero e mantenimento del patrimonio storico, archeologico e religioso nei comuni di Anagni per lire 750 milioni e Ferentino per lire 750 milioni; c) recupero e riutilizzo del castello di Cantelmo nel comune di Alvito per lire 500 milioni; d) realizzazione di un centro culturale polivalente nel comune di Sgurgola per lire 500 milioni; e) realizzazione di un centro culturale polivalente nel comune di Morolo per lire 500 milioni; f) realizzazione di un centro culturale polivalente nel comune di Patrica per lire 500 milioni; g) realizzazione di un centro sociale polifunzionale per giovani, anziani, disabili, auditorium e biblioteca nel “Palazzo Clementina Bergamaschi” nel comune di Pontecorvo per lire 1 miliardo; h) realizzazione di una cabinovia ad agganciamento automatico nel comune di Cassino, di collegamento tra la Villa comunale e l’Abbazia di Montecassino per lire 1 miliardo; i) percorsi e aree turistiche attrezzate in località Pisciarello nel comune di Supino per lire 1 miliardo. 6. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 5 è istituito nel bilancio di previsione della Regione per l’anno 2001 il capitolo di spesa numero 28188 denominato: < 7. Gli stanziamenti di cui ai commi 3 e 6 sono utilizzati con le procedure e modalità previste dalla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e successive modifiche, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 3, comma 6 della legge regionale 15 novembre 1993, n. 67, per quanto concerne gli interventi di viabilità. 8. Ai fini della partecipazione della Regione alla costituzione della Fiera di Frosinone S.p.A. è istituito nel bilancio di previsione della Regione per l’anno 2001 il capitolo numero 22313 denominato: < Art. 25 (Modifiche all’articolo 53 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 concernente il fondo regionale per la progettazione e successive modifiche) 1. Dopo il comma 9 dell’articolo 53 della l.r. 11/1997 e successive modifiche è aggiunto il seguente: < Art. 26 (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19 "Norme per l'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi degli enti, aziende ed organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione" e successive modifiche) 1. L'articolo 2 della l.r. 19/1991, da ultimo modificato dalla legge regionale 18 maggio 1998, n. 14, è sostituito dal seguente: << Omissis >> Art. 27
(Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1998 e successive modifiche) 1. All'articolo 14 della l.r. 15/1998 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: << Omissis >>; b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: << Omissis >> Art. 28
(Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997" e successive modifiche) 1. Al comma 8 dell’articolo 52 della l.r. 11/1997 e successive modifiche, da ultimo modificato dall’articolo 22 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, è aggiunto il seguente punto: << Omissis >> 1. La Giunta regionale è autorizzata a rinnovare per il periodo 2000/2004 la convenzione con l’Automobil Club d’Italia per la gestione dei servizi di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche. Detti servizi devono essere svolti dall’Automobil Club d’Italia con le garanzie previste dall’articolo 21 della legge regionale 21 dicembre 1998, n. 57. Art. 30 (Concorso finanziario della Regione alla realizzazione del centro fieristico di Viterbo) 1. Nell’ambito del capitolo numero 28104, la somma sino a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003 è riservata al concorso regionale alla realizzazione del centro fieristico espositivo di Viterbo. Art. 31 (Interventi della Regione per favorire la riqualificazione del personale del settore bancario) 1. Al fine di sostenere i processi di riqualificazione del personale del settore bancario, sia ancora occupato e potenzialmente in esubero sia che abbia cessato il rapporto di lavoro per effetto di ristrutturazione del settore, la Regione può stipulare con l’Associazione bancaria italiana (ABI) o con struttura di sua emanazione apposita convenzione. 2. La convenzione di cui al comma 1 è finalizzata alla progettazione e preparazione di corsi di riqualificazione aventi in particolare l’obiettivo di favorire la nascita di nuove attività imprenditoriali nel settore dei servizi, valorizzando l’esperienza e la professionalità dei partecipanti. 3. Nel bilancio di previsione per l’esercizio 2001 è istituito il capitolo numero 28105 denominato < Art. 32 (1f) (Convenzioni con le Università per studi e ricerche di rilevante interesse regionale) 1. Al fine di consentire la stipula, da parte della Regione, di convenzioni con le Università del Lazio su tematiche di rilevante interesse culturale e scientifico è istituito nel bilancio 2001 il capitolo numero 28103 denominato < 2. Nell’ambito dello stanziamento istituito con il comma 1, la somma di lire 300 milioni è destinata alla convenzione con l’università degli studi di Roma La Sapienza, Cattedra di storia dell’arte contemporanea, per il concorso alla realizzazione di progetti che prevedono l’applicazione di nuove tecnologie, anche multimediali, all’arte contemporanea. Art. 33 (Estensione dell'applicazione del sostegno ai patti territoriali di cui all'articolo 47 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1998" e successive modifiche) 1. Quanto previsto dall'articolo 47 della l.r. 14/1998 e successive modifiche, per il sostegno ai patti territoriali, trova applicazione anche per il sostegno a contratti di programma attivati sul territorio regionale da parte di consorzi di piccole e medie imprese e da parte di rappresentanze dei distretti industriali. Art. 34 (Partecipazione azionaria della Regione al capitale della Banca Etica) 1. In considerazione degli scopi e finalità alla base della sua costituzione, la Regione partecipa, anche tramite l'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A. di cui all'articolo 24 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, al capitale della Banca Etica acquistando azioni per un valore di lire 100 milioni. 2. E' istituito il capitolo numero 28110 denominato < Art. 35
(Finanziamento degli interventi di cui alla legge regionale 19 febbraio 1992, n. 19 "Interventi straordinari della Regione per l'attuazione dei progetti di valorizzazione turistico-ambientale del lago di Bolsena" e successive modifiche) 1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 28104 un importo sino a 2 miliardi è riservato agli interventi di cui alla l.r. 19/1992 e successive modifiche. Art. 36
(Interpretazione autentica dell'articolo 19 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18 "Norme per il recepimento dell'accordo relativo al personale delle regioni a statuto ordinario" e successive modifiche) 1. L’articolo 19 della l.r. 18/1980 e successive modifiche è interpretato autenticamente nel senso che la rimborsabilità di quanto sostenuto dal dipendente regionale è preclusa soltanto nei casi di sentenza esecutiva per fatti commessi per dolo o colpa grave. Art. 37
(Contributi per iniziative e manifestazioni svoltesi nell'anno 2000) 1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 11212 un importo pari a lire 270 milioni è destinato al finanziamento delle richieste di contributi per iniziative e manifestazioni svoltesi nell’anno 2000. Art. 38 (Contributo per la partecipazione alla manifestazione "Italia in Giappone 2001") 1. Nell'ambito dello stanziamento di cui al capitolo numero 11210 la somma di lire 1 miliardo è destinata all'Agenzia per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A. per la realizzazione delle iniziative connesse alla partecipazione della Regione alla manifestazione "Italia in Giappone 2001". Art. 39 (Contributo per il gruppo "Storici sbandieratori di Cori") 1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 11210 la somma di lire 22 milioni è destinata all’iniziativa del gruppo folcloristico Storici sbandieratori di Cori svoltasi a Cuba nell’anno 2000. Art. 40 (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14: "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche) 1. All’articolo 10 della l.r. 14/1999 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera f) del comma 2, dopo la parola: < b) il comma 3 è abrogato; c) al comma 4 le parole < d) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: < 2. Dopo la lettera u) del comma 1 dell’articolo 35 della l.r. 14/1999 e successive modifiche, è aggiunta la seguente: < 3. All’articolo 76 della l.r. 14/1999 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: < b) al comma 2, le lettere f) e g), sono abrogate; c) il comma 5 è sostituito dal seguente: < d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: < 4. Alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 93 della l.r. 14/1999 e successive modifiche le parole: < 5. Al comma 3 dell’articolo 101 della l.r. 14/1999 e successive modifiche sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: < 6. All’articolo 106 della l.r. 14/1999 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) del comma 1 dopo le parole: < b) la lettera f) del comma 1 è abrogata. 7. All’articolo 107 della l.r. 14/1999 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera a) del comma 1, è sostituita dalla seguente: < b) dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente: < 8. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 121 della l.r. 14/1999 e successive modifiche le parole < 9. Al comma 2 dell’articolo 122 della l.r. 14/1999 e successive modifiche dopo le parole < 10. Dopo il comma 1 dell’articolo 136 della l.r. 14/1999 e successive modifiche, è aggiunto il seguente: < 11. L’articolo 178 della l.r. 14/1999 e successive modifiche è sostituito dal seguente: < 12. Al comma 1 dell’articolo 179 della l.r. 14/1999 e successive modifiche, dopo le parole < 13. All’articolo 191 della l.r. 14/1999 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole: < b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: < 14. Dopo il numero 2) della lettera c) del comma 1 dell’articolo 203 della l.r. 14/1999 e successive modifiche è inserito il seguente: < 15. Al comma 11 dell'articolo 25 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2 le parole «dopo le parole: < (1g) Art. 42
(Istituzione di un osservatorio permanente presso la Presidenza della Giunta regionale) 1. E' istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, un osservatorio permanente volto alla verifica ed alla analisi del grado di conoscenza dei cittadini rispetto alle competenze regionali nonché alla valutazione del livello di soddisfazione dei cittadini stessi rispetto ai servizi erogati. 2. Una quota dello stanziamento di cui al capitolo numero 11453 è destinata alla realizzazione delle analisi metodologiche in questione avvalendosi di società specializzate in materia. Art. 43 (Contributi al Consorzio Imprese dei Castelli Romani per la valorizzazione dell'area tuscolana) 1. Sullo stanziamento del capitolo numero 11453 denominato < Romani per la realizzazione di un programma di valorizzazione territoriale e turistica dell’area tuscolana. Art. 44 (Contributo alla Società Veloclub Primavera ciclistica) 1. Nell’ambito del capitolo numero 11212 un contributo di lire 50 milioni è destinato alla società Veloclub Primavera ciclistica per la realizzazione del 56° Gran Premio della Liberazione. Art. 45 (Modifiche all'articolo 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999" e successive modifiche. Disposizioni transitorie) 1. All’articolo 82 della l.r. 6/1999 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) del comma 5 la parola < < b) ai commi 6, 7 ed 8 la parola < 2. I soggetti di cui all’articolo 82, comma 4 della l.r. 6/1999 e successive modifiche possono presentare, in deroga a quanto previsto dall’articolo 93 della medesima legge, la domanda per la concessione dei benefici previsti dal comma 5 del citato articolo 82, relativi all’esercizio finanziario 2001, entro il 30 luglio 2001. 3. Le attività di cui all’articolo 82 della l.r. 6/1999 e successive modifiche, finanziate con i fondi relativi agli esercizi finanziari 1999-2000 possono essere effettuate entro l’anno 2001 ed essere rendicontate entro il 31 dicembre 2001. 4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adegua, con decorrenza dall’esercizio finanziario 2001, la deliberazione di cui all’articolo 82, comma 7 della l.r. 6/1999 e successive modifiche, alle modifiche introdotte dal presente articolo. Art. 46
(Accesso ai servizi delle agenzie di stampa) 1. Al fine di consentire l’accesso ai servizi delle agenzie di stampa ANSA, ADN KRONOS e AGI, nell’ambito di una costante e diretta informazione, la Regione è autorizzata a stipulare apposito contratto con le predette agenzie, per consentire a tutti i consiglieri regionali l’accesso alle stesse da ogni possibile postazione informatica. (Contributo ai gruppi consiliari della Regione
per l'acquisizione di strumenti d'informazione) 1. Il capitolo numero 11104 è incrementato di lire 300 milioni per contributi ai gruppi consiliari che si dotino di uno strumento di informazione a carattere istituzionale di cadenza periodica. 2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale regolamenta con apposito provvedimento quanto previsto al comma 1, tenendo conto della consistenza numerica dei singoli gruppi. Art. 48 (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 "Disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali" e successive modifiche) 1. Al comma 1 bis dell’articolo 10 della l.r. 19/1995 e successive modifiche, sono soppresse le seguenti parole: < 2. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 19/1995 e successive modifiche, le parole dal < < Art. 49
(Contributo per la realizzazione di corsi di formazione informatica per gli sfollati del Kossovo) 1. Per l’anno 2001 sul capitolo numero 42166 denominato < 2. Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato ad un progetto di realizzazione di corsi di formazione informatica rivolti agli sfollati dal Kossovo nella repubblica serba e finalizzati al sostegno del loro inserimento nel mondo del lavoro locale. Art. 50
(Contributo per la realizzazione di servizi sanitari materno-infantili nel Kurdistan turco) 1. Per l’anno 2001 sul capitolo numero 42166 denominato < 2. Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato ad un progetto per la realizzazione di servizi sanitari di base materno-infantili all’interno della < 1. L’amministrazione regionale è autorizzata ad assumere iniziative atte a ridurre il contingente del personale della categoria D in possesso dei requisiti per la collocazione in quiescenza, sulla base della vigente normativa. 2. Gli incentivi erogati per l’eventuale esodo comportano un complessivo risparmio per la Regione anche attraverso la corrispondente riduzione automatica della relativa dotazione organica. 3. La disciplina delle iniziative assunte è definita sulla base della contrattazione collettiva integrativa. Art. 52 (Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 “Norme sulla dirigenza e sull’organizzazione regionale”) Omissis (2) Art. 53 (2.1)
(Promozione ed organizzazione di percorsi formativi di livello manageriale) 1. Al fine di favorire l’integrazione dei processi gestionali derivanti dal decentramento amministrativo, la Regione promuove ed organizza percorsi formativi di livello manageriale, anche in maniera integrata con il sistema delle autonomie locali, avvalendosi degli istituti regionali di formazione ovvero mediante convenzioni con strutture specializzate esterne pubbliche o private. 2. I percorsi formativi di cui al comma 1 possono essere rivolti anche agli amministratori, ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. 3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituito nel bilancio di previsione 2001 il capitolo numero 14304, denominato < Art. 54 (Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 "Norme sulla dirigenza e sull'organizzazione regionale" e successive modifiche) Omissis (2) Art. 55
(Modifiche alla legge regionale 15 marzo 1990, n. 31 "Modifiche alla dotazione organica del ruolo del personale degli uffici regionali e norme per la copertura dei posti vacanti. Modifiche alla normativa che disciplina il comando" e successive modifiche) Omissis (2) Art. 56
(Intese tra Regione, Prefetture e comuni capoluogo in materia di concessione dei trattamenti di invalidità civile) 1. Al fine di semplificare le procedure di concessione dei trattamenti di invalidità civile di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche e per consentire lo smaltimento delle pratiche in giacenza presso le Prefetture del Lazio, la Regione promuove la stipula di apposite intese con le Prefetture stesse e con i comuni capoluogo. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a reperire un contingente di personale, o attraverso distacchi e comandi o nelle forme previste dal CCDI, da definire nelle intese di cui al comma 1, per metterlo a disposizione dei comuni capoluogo presso le Prefetture, sostenendone i relativi costi. Art. 57 (Istituzione di una commissione d'indagine conoscitiva sul fenomeno della sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro) 1. E’ istituita presso il Consiglio regionale una commissione di indagine conoscitiva sul fenomeno della sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, di seguito denominata commissione. 2. La commissione svolge i seguenti compiti: a) esame e monitoraggio degli incidenti e degli infortuni nei luoghi di lavoro e delle malattie professionali nelle loro diverse articolazioni e manifestazioni; b) individuazione delle cause e concause degli incidenti, degli infortuni e delle malattie professionali nella Regione; c) consultazione degli organismi, degli enti e delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali interessati alla problematica trattata; d) promozione di iniziative di sensibilizzazione ed informazione nel mondo del lavoro; e) concertazione con i competenti organi istituzionali, ai fini dello svolgimento di funzioni di coordinamento per la raccolta dei dati e della documentazione necessaria; f) valutazione di proposte normative tese a prevenire ed a contrastare gli eventi infortunistici; g) studio di soluzioni idonee ad attivare una risposta efficace al fenomeno da parte delle strutture del servizio sanitario regionale e degli altri enti regionali preposti. 3. Fanno parte della commissione nove consiglieri regionali scelti dal Presidente del Consiglio regionale, sentiti i capigruppo, in modo da rispecchiare la rappresentanza dei gruppi consiliari. 4. La commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge. 5 La commissione, nella prima seduta utile, elegge al suo interno un Presidente e due Vice Presidenti. 6. L’Assessore regionale competente in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro partecipa di diritto a tutte le sedute della commissione. 7. Qualora se ne ravvisi la necessità, possono essere chiamati a partecipare ai lavori della commissione funzionari delle strutture della Giunta regionale competenti in materia di sicurezza sul lavoro. La commissione può altresì avvalersi, con riferimento a specifiche problematiche, del contributo tecnico scientifico di professionisti esterni. 8. La commissione conclude la propria attività entro ventiquattro mesi dalla data della sua costituzione e presenta al Consiglio regionale una dettagliata relazione sullo stato della sicurezza e degli infortuni sul lavoro nell’ambito del territorio regionale. Qualora se ne ravvisi l’esigenza, il termine previsto per la conclusione dell’attività può essere prorogato. 9. L’ufficio di presidenza del Consiglio regionale provvede a mettere a disposizione della commissione le attrezzature ed i mezzi necessari al suo funzionamento nonché il personale di supporto alle relative attività di competenza, ivi compreso il segretario della commissione. 10. Per il funzionamento della commissione, l’onere a carico dell’apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale, è previsto in lire 250 milioni. Art. 58
Omissis (2a) Art. 59
(Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18 "Norme per il recepimento dell'accordo relativo al personale delle regioni a statuto ordinario" e successive modifiche) Omissis (2) Art. 60
Omissis (2a) Art. 61
(Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1991, n. 74, concernente disposizioni in materia di tutela ambientale e successive modifiche) 1. La lettera c), del comma 1, dell’articolo 2 della l.r. 74/1991 e successive modifiche, è sostituita dalla seguente: < 2. Il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 74/1991, è sostituito dal seguente: < Art. 62
(Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti") 1. All’articolo 12 della l.r. 27/1998 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dopo le parole < < b) al comma 3 sono aggiunte, infine, le seguenti: < Art. 63
(Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti") 1. Al comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 27/1998 la lettera b) è sostituita dalla seguente: < Art. 64
(Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche) 1. Il comma 4 dell’articolo 18 della l.r. 29/1997 e successive modifiche, è sostituito dal seguente: < 2. All’articolo 23 della l.r. 29/1997 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera b) del comma 3 è sostituita dalla seguente: < b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: < 3. Il comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 29/1997 e successive modifiche, è sostituito dal seguente: < 4. Dopo il comma 8 dell’articolo 39 della l.r. 29/1997e successive modifiche, è inserito il seguente: < Art. 65
(Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche) 1. Il comma 6 bis dell’articolo 26 della l.r. 29/1997 è abrogato. Art. 66 (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e successive modifiche) 1. All'articolo 7 della l.r. 24/1998 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 10 le parole < b) al comma 10 le lettere a) e b) sono abrogate; c) dopo il comma 10 è inserito il seguente: < Art. 67
(Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA)" e successive modifiche) 1. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 45/1998, le parole: < < Art. 68
(Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 4 "Adozione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267. Modificazioni della legge regionale 5 marzo 1997, n. 4 come modificata dalla legge regionale 5 marzo 1997, n. 5" e successive modifiche) 1. All’articolo 51 dell’allegato A alla l.r. 4/1999, sono apportate le seguenti modifiche: a) il punto 6) lettera a) è sostituito dal seguente: < b) l’ultimo comma è sostituito dal seguente: << Omissis>>. 2. All’articolo 61 dell’allegato A alla l.r. 4/1999 il secondo comma è sostituito dal seguente: << Omissis>>. Art. 69
(Contributo al Consorzio sviluppo industriale Sud Pontino) 1. Per concorrere alle spese per la redazione dello studio di fattibilità relativo al progetto di recupero ambientale dell’area AGIP, ex raffineria di Gaeta, è concesso al Consorzio sviluppo industriale Sud Pontino un contributo di lire 400 milioni. 2. Il contributo è concesso dall’assessorato competente in materia di ambiente, sulla base del progetto di studio di fattibilità. 3. La spesa grava sullo stanziamento del capitolo numero 52152 che viene corrispondentemente incrementato. Art. 70 (Contributo alla comunità montana dei monti Lepini per completamento piano di assestamento silvo-pastorale) 1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 11449 una somma di lire 300 milioni è destinata alla XIII comunità montana dei monti Lepini per il completamento del piano di assestamento silvo-pastorale del territorio della stessa XIII comunità montana. Art. 71
(Contributo al comune di Gerano per l'acquisizione di terreni per la riqualificazione ambientale) 1. Per l’acquisizione, anche attraverso esproprio, di terreni per la riqualificazione ambientale con sistemazione a verde attrezzato delle zone < Art. 72 (Contributo al comune di Ponza per la realizzazione del progetto relativo al risanamento ambientale) 1. Al fine di concorrere alla realizzazione del progetto relativo al risanamento ambientale e al trasferimento in altro sito della centrale termoelettrica dell’isola di Ponza la Regione concede un contributo di lire 400 milioni. 2. Per le finalità di cui al comma 1 nel capitolo numero 24131 denominato < Art. 73
(Contributo all'ente parco nazionale d'Abruzzo) 1. Lo stanziamento iscritto al capitolo numero 52207 denominato < Art. 74
(Contributo all'ente regionale "Roma Natura") 1. Nell’ambito dello stanziamento previsto dal capitolo di spesa numero 52207, un importo fino a lire 500 milioni è assegnato all'ente regionale per la gestione delle aree naturali protette del comune di Roma “Roma Natura” per la realizzazione del “Progetto accoglienza”, che si propone di individuare e attrezzare aree di accesso alle tredici riserve naturali gestite dall’ente. Art. 75
(Contributo al Consorzio GAIA) 1. La Regione concorre all’avviamento del progetto sperimentale di attuazione del ciclo integrale della raccolta differenziata dei rifiuti realizzata dal Consorzio GAIA, ente pubblico economico, nel territorio consortile con un contributo straordinario in favore del consorzio stesso di lire 1 miliardo 500 milioni. Il predetto contributo è concesso a copertura del maggior costo differenziale sostenuto dal consorzio per l’attuazione del progetto. 2. Per gli scopi di cui al comma 1, lo stanziamento iscritto al capitolo numero 52105 < Art. 76 (Contributo per interventi di delocalizzazione degli elettrodotti ad alta tensione) 1. Nel bilancio di previsione 2001 della Regione è istituito un nuovo capitolo numero 51545 per gli interventi di delocalizzazione degli elettrodotti ad alta tensione. 2. Per l’anno 2001 il capitolo è finanziato per lire 1 miliardo. 3. All’interno del finanziamento di cui al comma 2 la cifra fino a lire 350 milioni è destinata alla delocalizzazione dell’elettrodotto ad alta tensione insistente nel territorio del comune di Cerveteri (Roma). Art. 77 (Contributo all'Università degli studi della Tuscia per lo svolgimento del master per curatore di parchi, giardini ed orti botanici) 1. Al fine di consentire lo svolgimento del corso di perfezionamento “Master per curatore di parchi, giardini e orti botanici”, la Regione concorre con un contributo di lire 100 milioni a favore dell’Università degli studi della Tuscia, che grava sul capitolo numero 52316 di nuova istituzione denominato: «Contributo "una tantum" all’Università della Tuscia per corso di perfezionamento “Master per curatore di parchi, giardini e orti botanici”». Art. 78 (Istituzione di una commissione di esperti per contribuire all'elaborazione del programma pluriennale di promozione economica e sociale di cui alla legge regionale sulle aree naturali protette) 1. E’ istituita una commissione di esperti al fine di contribuire all’elaborazione del programma pluriennale di promozione economica e sociale di cui all’articolo 30 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche composta da: a) un esperto in scienze economiche scelto su una terna di nominativi proposta dalla facoltà di economia e commercio delle Università del Lazio; b) un esperto di diritto amministrativo; c) un esperto agro-forestale; d) un esperto in diritto del lavoro; e) un esperto in materia di ecologia ed ambiente. 2. I componenti della commissione sono nominati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, e rimangono in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio regionale. 3. La commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. 4. La commissione nella prima seduta, convocata dall’Assessore regionale competente in materia di ambiente entro trenta giorni dalla data di costituzione, elegge al suo interno il presidente. 5. La commissione si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta delle singole comunità delle aree naturali protette per la finalità di cui al comma 1. 6. Alle riunioni della commissione partecipa il rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta interessata, o un suo delegato. Art. 79
(Interventi per la salvaguardia del patrimonio architettonico nel parco regionale dell'Appia Antica) 1. Al fine di salvaguardare gli ultimi lacerti della campagna romana presenti nel parco dell’Appia Antica ed acquisire al patrimonio regionale importanti testimonianze di architettura rurale nonché quelle relative all’antico sistema fortificato di Zampa di Bove, presenti nella tenuta della Farnesiana ricompresa tra la Via Appia Antica e la Via Ardeatina, è istituito nel bilancio regionale il capitolo numero 52215 denominato < Art. 80 (Autorizzazioni in materia socio-assistenziale) 1. Fino all’emanazione del regolamento regionale di cui all’articolo 58, comma 5 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio) e successive modifiche, per il rilascio, la sospensione e la revoca dell’autorizzazione all’apertura ed al funzionamento dei servizi socio-assistenziali e degli asili nido privati di cui alla legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 (Norme sugli asili nido) e successive modifiche, si applica la normativa vigente prima della data di entrata in vigore della l.r. 38/1996 e successive modifiche. Art. 81
(Riserva nell’ambito del fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza) 1. La quota del 5 per cento del capitolo numero 42132 denominato < Art. 82
(Contributo al comune di Gallinaro per il centro di accoglienza polivalente a livello comprensoriale) 1. Per l’anno 2001, nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 42125, una somma di lire 600 milioni è riservata al comune di Gallinaro per la ristrutturazione dell’ex sede comunale da adibirsi a centro di accoglienza polivalente a livello comprensoriale. 2. Il comune di Gallinaro presenta al direttore del dipartimento regionale competente in materia di interventi socio-sanitari-educativi per la qualità della vita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il progetto per la realizzazione del centro di cui al comma 1, approvato con deliberazione della giunta comunale ed accompagnato da una relazione tecnica e da un quadro economico relativo alla spesa complessiva. 3. Il direttore di cui al comma 2 provvede con proprie determinazioni, all’erogazione del contributo secondo le seguenti modalità: a) il 10 per cento con la presentazione del progetto di cui al comma 2; b) per la restante somma si applica quanto stabilito dall’articolo 6, comma 2 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e successive modifiche. Art. 83
(2a.2)(Modifiche alla legge regionale 11 giugno 1998, n. 19 concernente interventi per il superamento delle barriere architettoniche) Art. 84
(Modifica all’articolo 25 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 e successive modifiche "Servizio di mensa sociale e di accoglienza notturna" e relativa disposizione attuativa) (2a.1) Art. 85
(Contributi per attività di studio e di rilevazione sui flussi migratori) 1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo di spesa numero 42309, concernente gli interventi diretti della Regione nel settore dell’immigrazione, una quota non superiore a lire 500 milioni è riservata per il finanziamento di attività inerenti studi, ricerche e rilevazioni su flussi migratori e sulle opportunità occupazionali nel territorio della Regione. Art. 86 (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 "Registro regionale delle organizzazioni di volontariato" e successive modifiche) 1. L’articolo 3 della l.r. 29/1993 e successive modifiche, è sostituito dal seguente: << Omissis >>. Art. 87
(Interpretazione autentica di disposizioni contenute negli articoli 3 e 9 della legge regionale 1° settembre 1999, n. 22 "Promozione e sviluppo dell’associazionismo nella Regione Lazio") 1. All'articolo 3, comma 1 ed all’articolo 9, comma 2 della l.r. 22/1999, laddove sono menzionati << Omissis >> e << Omissis >> delle associazioni, vengono interpretati autenticamente nel senso che tali atti possono assumere la forma giuridica, oltre che di atto pubblico, anche di scrittura privata registrata o autenticata. Art. 88 (Modifiche alla legge regionale 1° settembre 1999, n. 22 "Promozione e sviluppo dell’associazionismo nella Regione Lazio" e successive modifiche) 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 22/1999 e successive modifiche, è inserito il seguente: < 2. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 22/1999 e successive modifiche, è sostituita dalla seguente: < 3. Il comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 22/1999 e successive modifiche, è sostituito dal seguente: < Art. 89
(Attività promozionali dell'assessorato alle politiche per la famiglia e servizi sociali) 1. Il capitolo di spesa numero 42129, istituito con l’articolo 43 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 denominato < 2. Con deliberazione della Giunta regionale, vengono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1 nonché le modalità di rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari. Art. 90 (Contributi al comune di Castelliri ed al comune di Pomezia) 1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo di spesa numero 42125, per l’esercizio finanziario 2001, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 39 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12 e dall’articolo 28 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 14, sono riservati i seguenti importi: a) lire 200 milioni al comune di Castelliri per l’acquisto e la ristrutturazione di un immobile da adibire a centro diurno per anziani; b) lire 400 milioni al comune di Pomezia per la realizzazione di un centro polivalente per disabili. Art. 91 (Contributo al comune di Cassino per un centro polivalente finalizzato alle attività sociali per handicappati) 1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo di spesa numero 42115, una quota pari a lire 200 milioni è destinata al comune di Cassino, quale contributo straordinario per l’istituzione di un centro polivalente finalizzato ad attività sociali per handicappati presso la parrocchia di S. Giovanni Battista in S. Angelo in Theodice. 2. L’erogazione della somma di cui al comma 1 è subordinata alla stipulazione di un’apposita convenzione tra il comune di Cassino e la parrocchia di S. Giovanni Battista in S. Angelo in Theodice. 3. Entro un anno dall’erogazione della somma di cui al comma 1, il comune di Cassino presenta apposita rendicontazione sull’utilizzo della somma predetta, ivi compresa una relazione sui servizi prodotti dal centro di cui al comma 1. Art. 92
(Cofinanziamento ai programmi finanziati con il fondo nazionale per le politiche migratorie) 1. Al fine di assicurare il cofinanziamento regionale ai programmi finanziati con il fondo nazionale per le politiche migratorie, ai sensi dell’articolo 58, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 concernente norme di attuazione delle disposizioni relative alla disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero, viene istituito il capitolo di spesa numero 42325 denominato < 2. Per l’anno 2001, lo stanziamento del capitolo di cui al comma 1 ammonta a lire 2 miliardi e 800 milioni. Art. 93 (Cofinanziamento per gli interventi di sostegno alle persone con handicap grave) 1. Al fine di assicurare il cofinanziamento regionale agli interventi di sostegno alle persone con handicap grave, di cui all’articolo 39, 1) bis ed 1) ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche, finanziati con il fondo nazionale per le politiche sociali, viene istituito il capitolo di spesa numero 42142 denominato < 2. Per l’anno 2001, lo stanziamento del capitolo di cui al comma 1 ammonta a lire 1 miliardo. Art. 94 (Servizio di teleformazione, informazione ed intrattenimento per via satellitare) 1. In armonia con le disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate), ed in particolare con i principi espressi dall’articolo 1 della medesima legge, la Regione favorisce la vita di relazione e l’integrazione sociale delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, residenti nel territorio regionale, con la promozione di adeguati interventi. 2. Per le finalità di cui al comma 1 e con l’obiettivo primario di migliorare le opportunità di vita indipendente, la Regione istituisce un servizio di teleformazione, informazione ed intrattenimento per via satellitare destinato alle persone portatrici di handicap ed, in ogni caso, ai soggetti a rischio di esclusione sociale. 3. La Regione provvede all’individuazione del soggetto affidatario del servizio di cui al comma 2 attraverso una procedura ad evidenza pubblica. 4. I contenuti e le modalità del servizio di cui al comma 2 sono definiti con apposita convenzione stipulata in conformità ad uno schema definito dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. 5. Il Consiglio regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di vigilanza in ordine al rispetto della convenzione di cui al comma 4. 6. Alla spesa necessaria si provvede mediante l’istituzione nel bilancio della Regione del capitolo numero 42136 denominato < 1. Lo stanziamento del capitolo numero 42317 è destinato al comune di Cori per il completamento del centro di accoglienza e servizi “Maestre Pie Venerini”, opera già autorizzata con deliberazioni della Giunta regionale 21 dicembre 1992, n. 12369 e 25 giugno 1993, n. 4752. 2. Il centro di accoglienza di cui al comma 1 viene utilizzato per gli interventi di cui all’articolo 40 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Art. 96
(Contributi per il completamento delle comunità alloggio per portatori di handicap) 1. Un importo sino a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 è destinato al completamento delle comunità alloggio per portatori di handicap. 2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il capitolo numero 42146 denominato < 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le associazioni, le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali iscritte nei registri od albi regionali, presentano all’assessorato politiche per la famiglia e servizi sociali le richieste di contributo. Entro lo stesso termine, la Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, con propria deliberazione fissa i criteri e le modalità per la concessione dei contributi. Art. 97
(Contributo finanziario a favore di bambini rumeni sieropositivi) 1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 42166, un importo di lire 800 milioni è destinato alle spese concernenti l’acquisto e il trasporto di medicinali per i bambini rumeni sieropositivi. Art. 98 (Concorso finanziario regionale alla realizzazione del progetto di un centro diurno per anziani affetti dal morbo di Alzheimer) 1. La Regione concorre con lo stanziamento di lire 300 milioni alla realizzazione del progetto sperimentale di un centro diurno integrato per anziani affetti dal morbo di Alzheimer. 2. Nel bilancio 2001 è istituito il capitolo numero 42162 denominato < Art. 99 (Contributo al comune di Minturno per l'istituzione di un centro estivo per bambini disabili) 1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo di spesa numero 42115 una quota pari a lire 30 milioni è destinata al comune di Minturno a completamento dell’importo occorrente per l’istituzione di un centro estivo di animazione per bambini disabili. Art. 100
(Contributo al comune di Latina per il completamento del progetto per la tutela dei minori emarginati) 1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo di spesa numero 42115 una quota pari a lire 250 milioni è destinata al comune di Latina per completare il progetto < Art. 101 (Contributo all'ANPVI ONLUS per la realizzazione di un centro per l'autonomia e la mobilità) 1. Al fine di consentire la realizzazione di un Centro per l’autonomia e la mobilità (CAM) da parte dell’ANPVI ONLUS (Associazione Nazionale Privi di Vista ed Ipovedenti) sul terreno di proprietà comunale, messo a disposizione dal comune di Campagnano Romano, la Regione interviene con un contributo straordinario di lire 400 milioni. 2. Il finanziamento di quanto previsto al comma 1 grava sul capitolo numero 42167. Art. 102 (Contributi per il servizio "Telefono Rosso" e campagna informativa per la tutela della maternità) 1. Nell’ambito del programma di interventi di prevenzione, formazione e aggiornamento nell’area dell’assistenza alla donna, al bambino ed alla famiglia, nel capitolo numero 42117 è riservata una quota di lire 200 milioni per il servizio < 2. Nell'ambito del capitolo numero 42117 è riservata una quota pari a lire 200 milioni per la realizzazione della campagna informativa per la tutela della maternità, sin dal concepimento, attraverso pubblicazioni scientifiche in stile divulgativo e facilmente fruibile. Art. 103
(Contributo al comune di Roma per la realizzazione del progetto "Centro della Gioia del Divino Amore") 1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 42125 la somma di lire 300 milioni è destinato al comune di Roma per concorrere alle spese per la realizzazione del progetto “Centro della Gioia del Divino Amore” della congregazione Figlie della Madonna del Divino Amore. Art. 104
(Primi adempimenti relativi all'applicazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 in materia di interventi e servizi sociali) 1. La Giunta regionale, per la definizione delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera a) della l. 328/2000, si avvale di una commissione tecnica all’uopo costituita con propria deliberazione. 2. Fanno parte della commissione di cui al comma 1 rappresentanti degli enti locali e rappresentanti degli organismi indicati dall’articolo 1, comma 4, della l. 328/2000. 3. Quota parte dei trasferimenti dello Stato destinati all’applicazione della l. 328/2000 sono destinati, prioritariamente ed anche nelle more della definizione degli strumenti di cui al comma 1, alla predisposizione ed al finanziamento dei piani per la formazione e l’aggiornamento del personale addetto alle attività sociali, sia pubblico che impegnato negli organismi indicati nel comma 4 dell’articolo 1 della citata l. 328/2000. Art. 105 (Contributo al comune di Roma per la realizzazione di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di portatori di handicap) 1. Parte dello stanziamento iscritto al capitolo numero 42115 < Art. 106 (Finanziamento di progetti di sperimentazione concernenti il coordinamento dell'integrazione delle prestazioni sociali e sanitarie) 1. Allo scopo di favorire il processo di integrazione dei servizi sociali e sanitari, la Regione finanzia progetti di sperimentazione che vedano impegnati, in accordo con i comuni, i medici di medicina generale, in forma singola o associata, nel coordinamento dell’integrazione delle prestazioni sociali e sanitarie dei loro pazienti, in attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali). 2. Per le finalità di cui al comma 1 si fa fronte con la finalizzazione per lire 1 miliardo al capitolo numero 42115. Art. 107 (Contributo al carcere di Rebibbia Nuovo Complesso) 1. Per favorire una corretta attuazione delle disposizioni costituzionali circa il recupero ed il reinserimento della popolazione carceraria, è assegnato un contributo di lire 50 milioni al carcere di Rebibbia Nuovo Complesso per la realizzazione del progetto “Doppio Carpiato” con laboratorio e messinscena di uno spettacolo teatrale. 2. Per le finalità di cui al presente articolo, la spesa grava sul capitolo numero 42123. Art. 108 (Contributo per la realizzazione di un laboratorio musicale per disabili) 1. Nell’ambito dello stanziamento previsto dal capitolo di spesa numero 42154, l’importo di lire 150 milioni è destinato al progetto “Musica….mente”, dell’Associazione “Ladri di Carrozzelle”, per un laboratorio musicale per persone disabili, al fine di superare difficoltà oggettive ovvero legate a deficit fisici. Art. 109 (Contributo al Consorzio della cooperazione sociale SolCo Roma) 1. Nell’ambito dello stanziamento previsto dal capitolo di spesa numero 42154, l’importo di lire 350 milioni è destinato al finanziamento del progetto “Mobilità Handicap”, presentato dal Consorzio della Cooperazione Sociale SolCo Roma. Art. 110 (Contributo al comune di Cave per la ludoteca) 1. Nell’ambito dello stanziamento previsto dal capitolo di spesa numero 42115, l’importo di lire 25 milioni è destinato al comune di Cave per il finanziamento del progetto per la ludoteca. Art. 111 (Contributo al comune di Frosinone per l'istituzione di un centro polivalente) 1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo di spesa numero 42115, una quota pari a lire 100 milioni è destinata al comune di Frosinone, quale contributo straordinario per l’istituzione di un centro polivalente finalizzato ad attività sociali, culturali e sportive per bambini dai 6 ai 12 anni presso l’Istituto Beata Maria De Mattias in Frosinone. 2. L’erogazione della somma di cui al comma 1 è subordinata alla stipulazione di un’apposita convenzione tra il comune di Frosinone e l’Istituto Beata Maria De Mattias. 3. Entro un anno dall’erogazione della somma di cui al comma 1, il comune di Frosinone presenta apposita rendicontazione sull’utilizzo della somma predetta, ivi compresa una relazione sui servizi prodotti dal centro di cui al comma 1. Art. 112
(Modifica all'articolo 28 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2 concernente contributo ad aziende trasporto pubblico regionale ed interregionale) 1. L’articolo 28 della l.r. 2/2001 è sostituito dal seguente: < Art. 113 (2a.2)
(Contributo per le attività del dipartimento regionale competente in materia di mobilità e trasporti) 1. Al fine di supportare le attività del dipartimento regionale competente in materia di mobilità e trasporti concernenti tariffe, contratti di servizio, applicazione del contratto collettivo nazionale degli autoferrotranvieri e programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, mediante il conferimento di incarichi, secondo la normativa vigente, a soggetti dotati di riconosciuta professionalità ed esperienza in materia, nel bilancio della Regione per l’anno 2001 viene istituito il capitolo numero 43140 denominato < Art. 114 (Cofinanziamento per lo studio di fattibilità relativo al collegamento ospedale S. Andrea - Saxa Rubra) 1. Al fine di concorrere agli oneri per la predisposizione di uno studio di fattibilità relativo alla realizzazione di un collegamento con il sistema di trasporto automatico a guida vincolata fra la fermata Saxa Rubra della metropolitana extra-urbana Roma – Prima Porta e l’ospedale S. Andrea, è istituito nel bilancio di previsione il capitolo numero 43245 denominato < Art. 115 (Contributo al comune di Vico nel Lazio per la realizzazione di un parcheggio multipiano) 1. Per la realizzazione di un parcheggio multipiano con servizi nel centro urbano e di parcheggi sul territorio è stanziata, a favore del comune di Vico nel Lazio, la somma di lire 800 milioni. 2. Detto importo grava sul capitolo numero 43254 di nuova istituzione denominato: < Art. 116 (Contributo per l'aumento delle corse sulla ferrovia concessa Roma-Lido) 1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 43151 un importo fino a lire 2 miliardi è destinato all’aumento delle corse sulla ferrovia concessa Roma-Lido. Tale stanziamento straordinario per l’anno 2001 verrà successivamente assicurato nell’ambito del contratto di servizio che la Regione stipulerà con la Società Metroferro, alla luce delle risultanze che emergeranno dall’attività del Comitato di monitoraggio istituito presso il Ministero dei trasporti. Art. 117
(Contributo per opere pubbliche di bonifica ed irrigazione) 1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 21205, una quota sino ad un massimo del 10 per cento è destinata alle spese per indagini e progettazione delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione, con specifico riferimento alle attività nelle aree di nuova operatività dei consorzi di bonifica. 2. Il programma delle iniziative per indagini e progettazione è definito con delibera della Giunta regionale, su proposta dell’assessorato competente in materia di trasporti e lavori pubblici, sentito il parere della commissione consiliare competente. 3. Il capitolo numero 21205 assume la seguente nuova denominazione: < Art. 118 (Contributo per interventi da realizzare nel territorio del comune di Roma) 1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 32475, la somma di lire 10 miliardi, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, è riservata agli interventi da realizzarsi nel territorio del comune di Roma. 1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 47114, una somma sino a lire 800 milioni è destinata alla provincia di Viterbo per interventi connessi ai danni causati dalla tromba d’aria del novembre 2000 nella provincia di Viterbo. Art. 120
(Disposizioni concernenti i consorzi di bonifica) 1. All’articolo 22 della legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche: a) il primo comma è sostituito dal seguente: < b) il secondo comma è sostituito dal seguente: < c) il terzo comma è sostituito dal seguente: < d) il quarto comma è abrogato; e) il settimo comma è abrogato. 2. All’articolo 23 della l.r. 4/1984 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 8 è sostituito dal seguente: < b) il comma 13 è sostituito dal seguente: < 3. Il comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 4/1984 e successive modifiche è sostituito dal seguente: < 4. All’articolo 26 della l.r. 4/1984 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche: a) il primo comma è sostituito dal seguente: < b) il secondo comma è sostituito dal seguente: < 5. All’articolo 27 della l.r. 4/1984 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo comma le parole < < b) al comma 9 le parole < < 6. All’articolo 28 della l.r. 4/1984 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole < < b) il comma 5 è sostituito dal seguente: < c) i commi 9 e 10 sono abrogati. 7. Il comma 2, dell’articolo 3 della legge regionale 7 ottobre 1994, n. 50 e successive modifiche è abrogato. 8. Il comma 3, dell’articolo 3 della l.r. 50/1994 e successive modifiche è sostituito dal seguente: < 9. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, le parole < 10. Al comma 1 dell’articolo 37 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53, le parole < < 11. Le elezioni dei membri dei nuovi consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica avvengono secondo le disposizioni del presente articolo. A tal fine i consorzi di bonifica sono tenuti ad adeguare i propri statuti alle suddette disposizioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi. 12. L’articolo 10 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12, come modificato dall’articolo 37 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2, è sostituito dal seguente: < Art. 121
(Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 1° dicembre 2000, n. 30 concernente il diritto, per le piccole derivazioni, di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche) 1. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 30/2000 le parole < < 2. Al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 30/2000 le parole < < Art. 122
(Contributi ai comuni per interventi di salvaguardia e consolidamento delle antiche cinte murarie) 1. Per concorrere alle spese necessarie alla salvaguardia, al recupero ed al consolidamento delle antiche cinte murarie e delle strutture limitrofe, la Regione concede ai comuni contributi sino a un massimo del 50 per cento delle spese ammissibili, con le procedure e le modalità di cui alla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88. 2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nel bilancio di previsione 2001 il capitolo numero 44232 denominato: < 3. Nell'ambito del predetto stanziamento gli importi di lire 500 milioni per l'anno 2001, lire 1 miliardo per l'anno 2002 e lire 500 milioni per l'anno 2003 sono destinati agli interventi di salvaguardia, recupero e consolidamento delle mura della città di Viterbo. 4. capitoli di spesa numeri 44219, 44221, 44223 e 44225 sono conservati in bilancio per la gestione dei residui e per l’attuazione degli interventi già autorizzati nel biennio 1999-2000. Art. 123 (Contributo per il pagamento di spese relative ad interventi di recupero) 1. Lo stanziamento del capitolo numero 32443 del bilancio per l’esercizio 2001 è integrato della somma di lire 220 milioni per il pagamento delle spese relative al completamento dell’intervento di recupero finanziato con la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 1992, n. 13804. Art. 124 (Modifiche alla legge regionale 9 marzo 1990, n. 27 "Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica e archeologica" e successive modifiche) 1. All'articolo 8 della l.r. 27/1990 e successive modifiche, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: << Omissis >>. 2. Gli enti interessati sono autorizzati a presentare domanda per il finanziamento a carico del bilancio esercizio 2001, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Art. 125 (Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183" e successive modifiche) (2b) Art. 126
(Contributo al comune di Ceccano per la bretella statale Morolenze-Gaeta) 1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 31225 le somme di lire 2 miliardi per l’anno 2001 e di lire 2 miliardi per l’anno 2002 sono destinate al comune di Ceccano per la progettazione e realizzazione della bretella stradale di collegamento tra la strada statale Morolenze e la strada statale Gaeta nel comune di Ceccano. Art. 127 (Contributo al consorzio di bonifica Conca di Sora per i lavori della rete irrigua destra del fiume Liri) 1. Nell’ambito delle iniziative attivabili con lo stanziamento del capitolo numero 21205 nell’esercizio 2001 relativo alla esecuzione, ripristino ed adeguamento delle opere pubbliche di bonifica di irrigazione, è attribuito al consorzio di bonifica n. 8 Conca di Sora il finanziamento di lire 2 miliardi per far fronte ai maggiori oneri connessi con l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione della rete irrigua destra del fiume Liri. Art. 128 (Contributo al comune di S. Angelo Romano) 1. Per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione del giardino comunale e del sottostante parcheggio di Piazza Nardi nel comune di S. Angelo Romano è stanziata la somma di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. 2. Nel bilancio 2001 è istituito il capitolo numero 32488, denominato < Art. 129 (Contributo al comune di Cave) 1. Al fine di concorrere agli oneri per la realizzazione del parco urbano di Cave e delle opere connesse, è concesso al comune di Cave un contributo straordinario di lire 500 milioni gravanti sul capitolo di nuova istituzione numero 32487 denominato < Art. 130 (Contributo al consorzio di bonifica n. 6) 1. Nell’ambito delle iniziative attivabili con lo stanziamento del capitolo numero 21205 relativo alla esecuzione, ripristino ed adeguamento delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione è attribuito al consorzio di bonifica n. 6, il finanziamento di lire 1 miliardo per l’esercizio 2001 e di lire 1 miliardo per l’esercizio 2002 al fine di garantire l’esecuzione delle attività necessarie per il pieno avvio dell’impianto irriguo della piana di Fondi e Monte San Biagio. 1. Per concorrere alle spese connesse alla ristrutturazione e riqualificazione del centro urbano e recupero delle case del parco "La legnaia” di Cerveteri, nonché al ripristino dell’antica Rocca di Cerveteri danneggiata da una frana, è concesso al comune di Cerveteri un contributo straordinario di lire 3 miliardi. 2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito il capitolo numero 32433 denominato < Art. 132 (Contributo al comune di Anzio per la sistemazione di Piazza Lavinia e del lungomare) 1. Per la sistemazione di Piazza Lavinia e del lungomare è stanziata, a favore del comune di Anzio, la somma di lire 500 milioni. 2. L'importo di cui al comma 1 grava sul capitolo numero 32418 di nuova istituzione denominato: < Art. 133 (Contributo al comune di Latina per la realizzazione del progetto di un'oasi ecologica urbana) 1. Per il concorso regionale alla realizzazione del progetto di un’oasi ecologica urbana, a completamento dell’opera di messa in salvaguardia e ripristino idraulico dei canali consortili denominati “Fosso Paolone” e “Fosso Morbella” nel comune di Latina, è stanziata la somma di lire 500 milioni da destinare al comune di Latina. 2. Nel bilancio di previsione 2001 è istituito il capitolo numero 52217 denominato < Art. 134
(Modifiche alla legge regionale 15 novembre 1993, n. 67 "Estensione del piano regionale della viabilità di cui alle leggi regionali 4 maggio 1985, n. 60 e 26 febbraio 1987, n. 22" da ultimo modificata dalla legge regionale 16 febbraio 2000, n. 14 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2000") 1. Dopo la lettera p) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 67/1993, da ultimo modificata dalla l.r. 14/2000 sono aggiunte le seguenti: < 2. Dopo il comma 6 dell’articolo 3 della l.r. 67/1993, da ultimo modificata dalla l.r. 14/2000, è aggiunto il seguente: < 3. Dopo la lettera p) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 67/1993, da ultimo modificata dalla l.r. 14/2000, sono aggiunte le seguenti: < Art. 135
(Contributi al comune di Sperlonga) 1. Al fine di partecipare all’attuazione del programma integrato per lo sviluppo e la riqualificazione della città in completamento, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 21 settembre 1999, n. 1272, la Regione concede al comune di Sperlonga un contributo pari a lire 225 milioni. L’importo viene iscritto nel capitolo numero 32437 di nuova istituzione e denominato: < 2. Per concorrere nel territorio del comune di Sperlonga alla realizzazione del programma di interventi inseriti nel piano per la mobilità e l’accessibilità a servizio della fruizione turistica, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 settembre 2000, n. 642, viene iscritto sul capitolo numero 32438 di nuova istituzione un contributo di lire 75 milioni. Art. 136
(Iniziative in materia di informazione e prevenzione sulla sicurezza stradale) 1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 43132 la somma sino a lire 200 milioni è finalizzata alle iniziative di informazione e prevenzione sulla sicurezza stradale. Art. 137
(Contributo ai comuni di SS. Cosma e Damiano, Castelforte e Minturno) 1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 47114 la somma di lire 500 milioni è destinata ai comuni di SS. Cosma e Damiano, Castelforte e Minturno, in provincia di Latina, per i gravi danni riportati a seguito dell’esondazione del fiume Garigliano, avvenuta il 27 dicembre 2000. Art. 138
(Contributo per il santuario SS. Trinità di Vallepietra) 1. Per l’elettrificazione del santuario SS. Trinità di Vallepietra è stanziata, per l’anno 2001, la somma di lire 300 milioni. 2. Lo stanziamento di cui al comma 1 grava sul capitolo numero 44275 di nuova istituzione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2001, denominato < Art. 139
(Contributo alla provincia di Latina per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza della strada Maranola monumento al Cristo Redentore) 1. Nell’ambito del bilancio di previsione 2001 è istituito il capitolo di bilancio numero 32419 denominato < 2. L’amministrazione provinciale di Latina è autorizzata a richiedere il finanziamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 1. Per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell’Istituto professionale di Stato per i servizi alberghieri e della ristorazione “A. Celletti” di Formia e la realizzazione della strada di accesso con relativo parcheggio ed ogni infrastruttura al servizio del plesso scolastico stesso, è istituito il capitolo di bilancio numero 32120 denominato < 2. L’amministrazione provinciale di Latina è autorizzata a richiedere il finanziamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 141
(Contributo al comune di Petrella Salto) 1. Per la realizzazione del progetto di una piazza nel centro di Castel Mareri, frazione del comune di Petrella Salto, di interesse storico-culturale, è stanziata a favore del comune di Petrella Salto la somma di lire 140 milioni. 2. Nel bilancio 2001 è istituito il capitolo numero 32440 denominato < 1. La Regione concorre agli oneri sostenuti dai municipi del Comune di Roma per la realizzazione di progetti integrati di recupero urbano previsti nell’ambito di contratti di quartiere. (3) 2. I municipi del Comune di Roma presentano alla Regione i progetti integrati entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della legge finanziaria della Regione per il 2002, con l’indicazione degli interventi da realizzare nonché dei tempi e delle procedure di realizzazione (4) 2 bis. Sono altresì ammessi al concorso finanziario della Regione i progetti integrati presentati dal Comune di Roma entro il 31 marzo 2002 (5) 3. Il concorso finanziario della Regione è destinato per il 60 per cento ad opere di riqualificazione di edilizia pubblica e/o di urbanizzazioni primarie e secondarie; per il 20 per cento a misure di sviluppo delle attività dell’economia locale; per il 20 per cento per attività di sostegno sociale e integrazione culturale. 3 bis. I municipi del Comune di Roma possono presentare alla Regione, negli stessi termini previsti dal comma 2, programmi di quartiere contenenti interventi di riqualificazione ambientale, di miglioramento dell’arredo urbano, di sostegno sociale ed integrazione culturale. Per tali finalità è riservata una quota di stanziamento pari a euro 1 milione per ciascuno degli anni 2002-2003 (6) 4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito nel bilancio di previsione il capitolo numero 45140 denominato < Art. 143
(Classificazione di strade comunali) 1. In attuazione del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada) e successive modifiche, la strada statale n. 8 “Via del Mare” e la strada statale n. 8 bis “Ostiense”, svolgendo l’intero tracciato in zona urbana ricadente nel comune di Roma, sono classificate quali strade comunali. 2. La Giunta regionale adegua alle disposizioni del comma 1 gli adempimenti attuativi previsti dalla legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 relativamente alla viabilità trasferita dallo Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000. Art. 144
(Fondo per la conservazione ed il risanamento igienico-sanitario del fiume Aniene) 1. Al fine di partecipare alla conservazione ed al risanamento igienico-sanitario del fiume Aniene, la Regione istituisce un fondo di lire 1 miliardo. 2. Per le finalità di cui al presente articolo, la spesa grava sul capitolo del bilancio di nuova istituzione numero 51445 denominato: < Art. 145 (Contributo al comune di Zagarolo per la ristrutturazione del Palazzo Rospigliosi) 1. Nell'ambito delle iniziative attivabili con lo stanziamento del capitolo numero 32470, un importo fino a lire 800 milioni, è destinato al comune di Zagarolo per il completamento dei lavori di ristrutturazione e restauro del Palazzo Rospigliosi. Art. 146 (Contributo al comune di Fiumicino per il completamento dell'arredo della sede comunale) 1. Al comune di Fiumicino è concesso, dallo stanziamento iscritto al capitolo numero 13114, un contributo straordinario di lire 600 milioni quale concorso della Regione alle spese per il completamento dell’arredo della sede comunale. Art. 147 (Interventi per il risanamento delle grotte e delle cavità al di sotto del centro storico del comune di Montecompatri) 1. Al fine di finanziare il progetto per il risanamento delle grotte e delle cavità al di sotto del centro storico del comune di Montecompatri, reso necessario dalla situazione di pericolo per la stabilità degli edifici del centro storico del comune, la Regione eroga un contributo pari a lire 300 milioni per ognuna delle annualità relative agli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003. 2. Per le finalità di cui al comma 1, una quota dello stanziamento previsto al capitolo numero 32410 del bilancio della Regione denominato: < Art. 148 (Contributo al comune di S. Donato Val Comino) 1. Lo stanziamento del capitolo numero 32443 denominato: < Art. 149
(Contributo al comune di San Gregorio da Sassola) 1. E’ istituito il capitolo numero 32414 denominato <
(1b) Articolo abrogato dal numero 72) dell'allegato F della legge regionale 20 giugno 2017, n. 6
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Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |