Interventi della Regione a favore delle attività artistiche (1).

Numero della legge: 16
Data: 16 febbraio 1990
Numero BUR: 7
Data BUR: 10/03/1990

L.R. 16 Febbraio 1990, n. 16
Interventi della Regione a favore delle attività artistiche (1).

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione interviene a sostegno delle attività di artisti contemporanei, operanti nel territorio regionale, al fine di incentivarne lo sviluppo e di valorizzare le opere d'arte nella pittura, nella scultura, nella incisione.


Art. 2
(Programma di intervento)

1. Entro il 30 ottobre di ogni anno il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale che l'adotta, dopo aver sentita la competente commissione consiliare permanente, approva il programma d'intervento, definito in rapporto agli specifici stanziamenti previsti nel bilancio di previsione.

2. La Giunta regionale si avvale della consulenza di tre esperti nominati su proposta dell'Assessore alla cultura, sentita la competente commissione consiliare permanente.


Art. 3
(Contenuti del programma)

1. Il programma di cui al precedente art. 2 deve prevedere l'acquisto e/o la realizzazione di opere d'arte.

2. Le opere d'arte acquistate sono destinate prioritariamente ai comuni, alle province, agli uffici centrali o periferici della Regione, alle scuole, agli ospedali, ai musei ed alle biblioteche di interesse regionale e locale.

3. A tale scopo i comuni fanno pervenire apposita istanza alla Regione, nei termini previsti dalla legge regionale 2 marzo 1987, n. 23, comprendente anche le richieste degli enti di cui al precedente secondo comma (2).

4. I comuni e le province possono concorrere alla spesa necessaria per l'acquisto o per la realizzazione delle opere d'arte di cui alla presente legge.

5. La partecipazione finanziaria dell'ente locale costituisce criterio di priorità nella definizione del programma ed in tal caso il bene entra nel patrimonio indisponibile dell'ente locale. Negli altri casi le opere d'arte realizzate rimangono di proprietà della Regione.

6. Qualora le opere siano collocate in spazi pubblici o aperti al pubblico, la localizzazione avviene su indicazione comunale in conformità degli strumenti urbanistici vigenti.


Art. 4
(Norma transitoria)


1. In sede di prima attuazione della presente legge nelle città di Viterbo è realizzata la "Fontana Sfera" dello scultore Claudio Capotondi.

2. La localizzazione dell'opera è decisa su indicazione del comune di Viterbo.

3. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore alla cultura è autorizzato a provvedere alla stipula del relativo contratto con l'autore ed ai relativi adempimenti.


Art. 5
(Norma finanziaria)


1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1990.

2. Alla copertura della spesa si provvederà con la legge di bilancio per l'anno 1990, che dovrà prevedere apposito capitolo di spesa.




Note:


(1) Pubblicata sul BUR 10 marzo 1990, n. 7.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 10 novembre 1990, n. 44 (S.S. n. 3).

(2) La legge citata, come modificata dalle leggi regionali 27 aprile 1993, n. 21 e 17 agosto 1993, n. 38, fissa al 31 maggio di ciascun anno il termine per la presentazione delle domande per l'ammissione ai benefici ed alle provvidenze previsti dalla vigente legislazione regionale.
Ai sensi dell'art. 2, comma 1 della citata legge regionale n. 38 del 1993 il termine di cui sopra "deve intendersi perentorio".

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.