L.R. 22 Gennaio 1974, n. 3 |
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1974 (1).
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Art. 1 La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fina a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1974, il bilancio per l'anno finanziario 1974, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge all'esame del Consiglio regionale. Art. 2 La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, sesto comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Note: (1) Pubblicata sul BUR 30 gennaio 1974, n. 3. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 11 aprile 1974, n. 96. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |