Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1974 (1).

Numero della legge: 3
Data: 22 gennaio 1974
Numero BUR: 5
Data BUR: 25/02/1974

L.R. 22 Gennaio 1974, n. 3
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1974 (1).

Art. 1
La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fina a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1974, il bilancio per l'anno finanziario 1974, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge all'esame del Consiglio regionale.


Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, sesto comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.



Note:


(1) Pubblicata sul BUR 30 gennaio 1974, n. 3.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 11 aprile 1974, n. 96.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.