Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti (1)

Numero della legge: 8
Data: 2 aprile 2001
Numero BUR: 10
Data BUR: 10/04/2001

L.R. 02 Aprile 2001, n. 8
Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti (1)


S O M M A R I O

CAPO I-DISPOSIZIONI GENERALI


    Art. 1 -
Finalità della legge
    Art. 2 -
Oggetto
    Art. 3 -
Commissione consultiva

CAPO II -

CRITERI E MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI AMMINISTRATIVI REGIONALI

    Sezione I -
Criteri e modalità per il rilascio, il rinnovo ed il trasferimento di concessioni per l'installazione di impianti di carburanti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali e per il rilascio di autorizzazione per i relativi potenziamenti

    Art. 4 -
Rilascio della concessione per l'installazione di nuovi impianti
    Art. 5 -
Rilascio dell'autorizzazione per il potenziamento degli impianti
    Art. 6 -
Modifiche degli impianti
    Art. 7 -
Trasferimento della concessione
    Art. 8 -
Rinnovo della concessione

    Sezione II -
Criteri e modalità per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio
    Art. 9 -
Attività di monitoraggio della rete distributiva di carburanti

CAPO III -CRITERI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI AMMINISTRATIVI DEI COMUNI

    Sezione I -
Criteri generali per la realizzazione della rete distributiva di carburanti lungo la viabilità ordinaria

    Art. 10 -
Criteri, requisiti e caratteristiche delle aree
    Art. 11 -
Superficie dei nuovi impianti
    Art. 12 -
Numero totale degli impianti di GPL
    Art. 13 -
Distanze minime tra i diversi impianti
    Art. 14 -
Impianti di energia o di carburanti alternativi ed ecologici

    Sezione II -
Criteri generali per il coordinamento da parte dei comuni degli orari di servizio e delle turnazioni

    Art. 15 -
Orario feriale
    Art. 16 -
Orario festivo
    Art. 17 -
Servizio notturno
    Art. 18 -
Ferie
    Art. 19 -
Apparecchiature self-service
    Art. 20 -
Deroghe

    Sezione III -
Impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato

    Art. 21 -
Disciplina degli impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato

CAPO IV -VERIFICA SULL'IDONEITÀ TECNICA DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DELLA NORMATIVA VIGENTE FUNZIONE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELLA REGIONE

    Art. 22 -
Verifica sull'idoneità tecnica degli impianti di distribuzione di carburanti
    Art. 23 -
Attività di vigilanza
    Art. 24 -
Funzione di indirizzo e coordinamento della Regione

CAPO V -DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

    Art. 25 -
Poteri sostitutivi della Regione
    Art. 26 -
Piani comunali di ristrutturazione della rete distributiva di carburanti
    Art. 27 -
Norma transitoria
    Art. 28 -
Rinvii
    Art. 29 -
Abrogazioni
    Art. 30 -
Dichiarazione d'urgenza



CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI



Art. 1
(Finalità della legge)

1. La presente legge, in attuazione dell’articolo 194, comma 4, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modificazioni, detta disposizioni in materia di distributori di carburanti in conformità ai principi fondamentali di cui alla normativa nazionale.


Art. 2
(Oggetto)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la presente legge disciplina:
a) i criteri e le modalità per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione di cui all’articolo 69, comma 1, lettera b), della l.r. 14/1999 e successive modificazioni;
b) i criteri generali per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi dei comuni di cui all’articolo 71, comma 1, lettera b), della l.r. 14/1999 e successive modificazioni;
c) la verifica sull'idoneità tecnica degli impianti di distribuzione di carburanti, l'attività di vigilanza sull'osservanza della normativa vigente e la funzione di indirizzo e coordinamento della Regione.



Art. 3
(Commissione consultiva)


1. E’ istituita presso l’assessorato competente in materia di sviluppo economico ed attività produttive la commissione consultiva per gli impianti di carburanti, di seguito denominata commissione, che ha il compito di esprimere il parere in merito all'attività di monitoraggio di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e successive modificazioni.
2. La commissione è composta da:
a) il direttore del dipartimento regionale competente in materia, o suo delegato, che la presiede;
b) il dirigente della struttura del dipartimento di cui alla lettera a) competente in materia di carburanti, o suo delegato;
c) un rappresentante dell’Ente Nazionale Idrocarburi (ENI);
d) un rappresentante dell’Unione Petrolifera;
e) un rappresentante delle associazioni dei concessionari privati (ASSOPETROLI);
f) un rappresentante del Consorzio Grandi Reti;
g) un rappresentante dell’Aldigas/Distragas;
h) un rappresentante della Federmetano;
i) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali della categoria dei gestori di distributori di carburanti maggiormente rappresentative a livello nazionale (FAIB-Confesercenti, Fegica-CISL, Figisc-Anisa-Confcommercio);
l) un rappresentante dell’industria del gas naturale.
l bis) un rappresentante dell’Automobile Club Italia (ACI);(2)
l ter) il direttore regionale dei vigili del fuoco del Lazio. (2)

3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente della struttura regionale competente in materia di carburanti, di qualifica non inferiore alla categoria C, designato dal direttore del dipartimento di cui al comma 2, lettera a).

4. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla nomina dei componenti la commissione, sulla base delle designazioni effettuate dagli enti, associazioni ed organizzazioni rappresentati. La mancata designazione di alcuni rappresentanti non impedisce la costituzione della commissione purché siano nominati almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente della Giunta regionale procede all'integrazione della composizione della commissione al momento della presentazione delle designazioni mancanti.

5. In relazione agli argomenti di volta in volta trattati, il presidente della commissione può autorizzare l’audizione di altri soggetti.

6. La commissione rimane in carica per la durata di tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.



Art. 3 bis (3)
(Sportello unico)


1. Nei comuni in cui è istituito ed operante lo sportello unico per le attività produttive di cui all’articolo 83 della l.r. 14/1999 il procedimento relativo al rilascio dei titoli abilitativi necessari per l’installazione e l’esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti previsti dalla presente legge fa capo al suddetto sportello unico.

CAPO II
CRITERI E MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E
DEI COMPITI AMMINISTRATIVI REGIONALI


Sezione I
Criteri e modalità per il rilascio, il rinnovo ed il trasferimento di concessioni
per l'installazione di impianti di carburanti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali e per il rilascio di autorizzazione per i relativi potenziamenti



Art. 4
(Rilascio della concessione per l'installazione di nuovi impianti)

1. Le domande per il rilascio di concessioni per l’installazione di nuovi impianti di carburanti sono presentate al dipartimento regionale competente in materia, corredate di:
a) assenso alla installazione dell'impianto da parte dell'Ente nazionale per le strade - ENAS o della società titolare della concessione autostradale;
b) documentazione o autocertificazione dalla quale risulti che il richiedente è in possesso dei requisiti soggettivi nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, e successive modificazioni ed alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;
c) perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente, iscritto al relativo albo professionale, attestante la conformità dell’impianto alla normativa vigente al momento della domanda ai fini fiscali, ambientali, urbanistici, artistici e storici, della sicurezza sanitaria e stradale, della prevenzione dagli incendi.

2. Alle domande devono essere inoltre uniti i seguenti documenti:
a) elaborati grafici con la disposizione planimetrica dell’impianto;
b) atto da cui risulti la disponibilità del terreno su cui verrà installato l’impianto;
c) relazione tecnica dell’impianto.

2 bis. Tra più domande concorrenti, dichiarate ammissibili, per la realizzazione di nuovi impianti, fatta eccezione per il grande raccordo anulare di Roma, costituisce criterio di priorità la previsione di autonome attività integrative commerciali, di ristoro, turistiche e/o ricettive. (4)

3. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa della documentazione di cui ai commi 1 e 2, il dipartimento regionale competente in materia provvede al rilascio della concessione inviandone copia al richiedente.


Art. 5
(Rilascio dell'autorizzazione per il potenziamento degli impianti)

1. L’autorizzazione al potenziamento di un impianto di carburanti con prodotti non precedentemente autorizzati è rilasciata subordinatamente alla presentazione, da parte del richiedente, della documentazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), e comma 2, lettere a) e c).

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda, completa della documentazione di cui al comma 1, il dipartimento regionale competente in materia provvede al rilascio dell’autorizzazione inviandone copia al richiedente.

Art. 6
(Modifiche degli impianti)

1. Non sono soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 5 le seguenti modifiche degli impianti di carburanti:
a) sostituzione di colonnine a semplice o doppia erogazione con altri a doppia o multipla erogazione e viceversa, per prodotti già autorizzati;
b) aumento o diminuzione del numero di colonnine, per prodotti già autorizzati;
c) installazione di apparecchi accettatori di carte di credito;
d) cambio di destinazione delle colonnine, per prodotti già autorizzati;
e) cambio di destinazione dei serbatoi e conseguenti modifiche dei collegamenti meccanici, per prodotti già autorizzati;
f) sostituzione ed aumento del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi e dell’olio lubrificante, per prodotti già autorizzati;
g) installazione di apparecchiature self-service post-pagamento, nonché di apparecchiature self-service pre-pagamento o estensione di quelle esistenti ad altri prodotti già autorizzati.

2. Le modifiche di cui al comma 1 sono preventivamente comunicate al dipartimento regionale competente in materia, ai vigili del fuoco ed all’Ufficio tecnico di finanza (UTF) competenti per territorio, all'ENAS o alla società titolare della concessione autostradale e sono realizzate nel rispetto delle norme fiscali, di sicurezza sanitaria e stradale e di prevenzione dagli incendi. La corretta realizzazione delle modifiche deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione di cui all’articolo 22, comma 2.

3. Le modifiche di cui al presente articolo sono menzionate nel successivo provvedimento di rinnovo diciottennale della concessione.


Art. 7
(Trasferimento della concessione)

1. La domanda intesa ad ottenere il trasferimento della concessione degli impianti di carburanti é presentata al dipartimento regionale competente in materia e sottoscritta, con firma autentica, sia dal cedente sia dal soggetto subentrante e deve riportare l’indicazione di tutti gli elementi atti ad identificare l’impianto.

2. La domanda deve essere corredata di:
a) dichiarazione di assenso da parte dell'ENAS o della società titolare della concessione autostradale;
b) documentazione o autocertificazione dalla quale risulti che il soggetto subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5, 6 e 7 del d.p.r. 1269/1971 e successive modificazioni;
c) documentazione antimafia, riferita al soggetto subentrante, di cui alla l. 55/1990 e successive modificazioni;
d) parere dell’UTF.

3. La concessione può essere trasferita a terzi solo unitamente alla proprietà o disponibilità del relativo impianto.

4. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa della documentazione di cui al comma 2, il dipartimento regionale competente in materia provvede ad autorizzare il trasferimento della concessione.



Art. 8
(Rinnovo della concessione)

1. La domanda di rinnovo della concessione di un impianto di carburanti è presentata al dipartimento regionale competente in materia almeno sei mesi prima della scadenza diciottennale.

2. La domanda deve essere corredata di:
a) assenso alla permanenza dell'impianto da parte dell'ENAS o della società titolare della concessione autostradale;
b) documentazione o autocertificazione dalla quale risulti che il richiedente è in possesso dei requisiti soggettivi nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5, 6 e 7 del d.p.r. 1269/1971 e successive modificazioni ed alla l. 55/1990 e successive modificazioni;
c) perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente, iscritto al relativo albo professionale, attestante la conformità dell’impianto alla normativa vigente al momento della domanda ai fini fiscali, ambientali, urbanistici, artistici e storici, della sicurezza sanitaria e stradale, della prevenzione dagli incendi.

3. Il rinnovo è subordinato all’accertamento dell’idoneità tecnica delle attrezzature ai fini della sicurezza antincendio e fiscale, nonché della corrispondenza della consistenza dell’impianto ai provvedimenti di concessione e di autorizzazione rilasciati. Tale idoneità deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione di cui all’articolo 22, comma 2.

4. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa della documentazione di cui al comma 2 e del verbale di collaudo, il dipartimento regionale competente in materia provvede al rinnovo della concessione.

Art. 8 bis (5)
(Apertura e orario di servizio degli impianti di carburanti
lungo le autostrade ed i raccordi autostradali)

1. Gli impianti di carburanti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali devono restare aperti per l’espletamento del servizio di vendita durante tutti i giorni dell’anno e senza interruzione di orario nel corso delle ventiquattro ore giornaliere.

Sezione II
Criteri e modalità per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio



Art. 9
(Attività di monitoraggio della rete distributiva di carburanti)

1. Il dipartimento regionale competente in materia ha il compito di verificare, sulla base dei dati forniti dall'UTF e dai comuni ai sensi del comma 2, l'evoluzione del processo di ristrutturazione della rete degli impianti di distribuzione di carburanti. Tale struttura rileva, in particolare:
a) le caratteristiche strutturali della rete distributiva;
b) la variazione dei consumi;
c) l’efficienza e le tendenze evolutive della rete distributiva e la sua rispondenza alle esigenze dei consumatori.

2. L'UTF ed i comuni, ai fini del monitoraggio di cui al comma 1, comunicano annualmente al dipartimento competente in materia, rispettivamente, i dati relativi all’erogato per ogni comune e quelli riferiti alla variazione del numero di impianti presenti sul territorio comunale con la relativa consistenza e superficie.

3. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al presente articolo sono trasmessi al Ministro dell'industria, commercio ed artigianato ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del d.lgs. 32/1998 e successive modificazioni.



CAPO III
CRITERI GENERALI PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E
DEI COMPITI AMMINISTRATIVI DEI COMUNI


Sezione I
Criteri generali per la razionalizzazione della rete distributiva
di carburanti lungo la viabilità ordinaria



Art. 10
(Criteri, requisiti e caratteristiche delle aree)

1. Ai fini della razionalizzazione della rete degli impianti di distribuzione di carburanti installati e gestiti sulla base dell'autorizzazione rilasciata dai comuni competenti per territorio, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del d.lgs. 32/1998 e successive modificazioni, i piani comunali di ristrutturazione della rete distributiva di carburanti (6)individuano, in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 1 bis, del decreto stesso, criteri, requisiti e caratteristiche delle aree nelle quali possono essere installati i suddetti impianti nonché le norme ad esse applicabili, tenendo conto:
a) delle zone e sottozone sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali, naturalistici e monumentali e delle zone territoriali omogenee, quali definite dall'articolo 60 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38;
b) della superficie utile occorrente per l'installazione dei nuovi impianti di cui all'articolo 11 nonché, per la eventuale realizzazione di adeguati servizi all’autoveicolo e all’automobilista, di attività commerciali e/o di ristoro”; (7)
c) delle incompatibilità di cui all’articolo 12; (8)
d) delle distanze minime tra i diversi impianti di cui all'articolo 13.

1 bis. La localizzazione degli impianti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici e qualora insista su zone e sottozone del piano regolatore generale sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali o monumentali ovvero comprese nelle zone territoriali omogenee A, la variante allo strumento urbanistico eventualmente necessaria segue la procedura prevista dall’articolo 4, comma 1 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36, anche in deroga alle previsioni di cui all’articolo 27 bis della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e successive modifiche.(9)

1 ter. Resta ferma la possibilità di deroga alle norme di tutela ed alle prescrizioni generali o particolari contenute nei singoli PTP o nel PTPR prevista dall’articolo 27 ter della l.r. 24/1998 e successive modifiche, con la relativa interpretazione autentica di cui all’articolo 13 della legge regionale 18 settembre 2002, n. 32. (9)

1 quater. (9)




Art. 11
(Superficie dei nuovi impianti)

1. La superficie minima occorrente per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti non deve essere, di norma, inferiore a mille metri quadrati.

2. I comuni possono prevedere nei rispettivi strumenti di pianificazione superfici inferiori a mille metri quadrati e comunque non inferiori a quattrocento metri quadrati anche in considerazione della consistenza demografica e della rilevanza della strada su cui viene installato l'impianto.


Art. 11 bis (10)
(Indici di edificabilità)

1. Fatte salve le previsioni di cui all’articolo 10, comma 1 quater, nonché quelle riguardanti le zone di cui all’ articolo 10, comma 1, lettera a), i comuni individuano, nei piani comunali di ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti di cui all’articolo 26, la cubatura utile necessaria per la realizzazione di adeguati servizi all’autoveicolo e all’automobilista, comprendente anche eventuali attività commerciali e di ristoro, nell’ambito dei seguenti indici di edificabilità:
a) per le strade comunali e per quelle comunque ricadenti nei centri abitati, su superfici utili disponibili fino a 3.000 metri quadrati, da un minimo di metri cubi 0,10/1 metro quadrato ad un massimo di metri cubi 0,15/1 metro quadrato;
b) per le strade comunali e per quelle comunque ricadenti nei centri abitati, su superfici utili disponibili comprese tra 3.001 e 10.000 metri quadrati, da un minimo di metri cubi 0,05/1 metro quadrato ad un massimo di metri cubi 0,10/1 metro quadrato;
c) per le strade regionali o provinciali, su superfici utili disponibili fino a 15.000 metri quadrati, da un minimo di metri cubi 0,15/1 metro quadrato ad un massimo di metri cubi 0,30/1 metro quadrato;
d) per le strade statali, su superfici utili disponibili fino a 20.000 metri quadrati, da un minimo di metri cubi 0,15/1 metro quadrato ad un massimo di metri cubi 0,40/1 metro quadrato.

2. La eventuale maggiore superficie disponibile non assume rilievo al fine della determinazione della cubatura utile totale, che rimane comunque definita nell’ambito degli indici di cui al comma 1.

3. Negli impianti aventi superficie inferiore o pari a 10.000 metri quadrati, la superficie di vendita destinata ad attività commerciali e quella destinata ad attività di somministrazione di alimenti e bevande non può essere superiore, complessivamente, a 250 metri quadrati.

Art. 12 (11)
(Incompatibilità)

1. Nei centri abitati non possono essere realizzati impianti di distribuzione di carburanti:
a) in zone pedonali e/o a traffico limitato in modo permanente;
b) privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, qualora il comune accerti che arrechino intralcio al traffico.

2. Fuori dai centri abitati non possono essere realizzati impianti di distribuzione di carburanti:
a) ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche;
b) ricadenti all’interno di curve con raggio minore o uguale a metri 100, salvo che si tratti di impianto unico in comuni montani;
c) privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale;
d) ricadenti a distanza non regolamentare da incroci od accessi di rilevante importanza, per i quali non sia possibile l’adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali.

3. Le incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli impianti già esistenti, salvo quanto previsto all’articolo 27, comma 2 quater.

Art. 13
(Distanze minime tra i diversi impianti)

1. Ai nuovi impianti di distribuzione dei carburanti, o a quelli da potenziare con nuovi prodotti, si applica quanto disposto dal presente articolo.

2. Per il nuovo impianto, se dotato di benzina e/o gasolio, nonché per l’impianto dotato di solo GPL e/o metano da potenziare con benzina e/o gasolio, si devono rispettare le seguenti distanze minime da altro impianto erogante benzina e/o gasolio situato nell’ambito della Regione:
a) nei centri abitati, la distanza minima di trecento metri nel percorso stradale più breve e di seicento metri nella stessa direttrice di marcia;
b) fuori dai centri abitati, sulle strade comunali, la distanza minima di un chilometro e mezzo nel percorso stradale più breve;
c) fuori dai centri abitati, sulle strade provinciali nella stessa direttrice di marcia, o mano contraria, la distanza minima di tre chilometri nel percorso stradale più breve;
d) fuori dai centri abitati, sulle strade statali e di competenza regionale nella stessa direttrice di marcia, o mano contraria, la distanza minima di cinque chilometri nel percorso stradale più breve.
d bis) fuori dai centri abitati, sulle strade comunali, provinciali e statali in prossimità di quartieri fieristici, nodi di scambio intermodali, porti e aeroporti in un raggio di cinquecento metri dalle relative strutture elencate, la distanza minima di un chilometro nel percorso stradale più breve. (11a)

3. Per il nuovo impianto, se dotato di metano, nonché per l’impianto da potenziare con metano, si devono rispettare le seguenti distanze minime da qualsiasi altro impianto erogante metano situato nell’ambito della Regione:
a) nei comuni con popolazione residente non superiore a diecimila abitanti, la distanza minima di dieci chilometri nel percorso stradale più breve;
b) nei comuni con popolazione residente compresa tra diecimilauno e trentamila abitanti, la distanza minima di otto chilometri nel percorso stradale più breve;
c) nei comuni con popolazione residente compresa tra trentamilauno e sessantamila abitanti, la distanza minima di otto chilometri nel percorso stradale più breve;
d) nei comuni con popolazione residente superiore a sessantamila abitanti, la distanza minima di quattro chilometri nel percorso stradale più breve;
e) nel Comune di Roma, per la sola area del centro abitato, la distanza minima di novecento metri nel percorso stradale più breve e milleottocento metri nella stessa direttrice di marcia.

4. Per il nuovo impianto, se dotato di GPL, nonché per l’impianto da potenziare con GPL, si devono rispettare le seguenti distanze minime, da qualsiasi altro impianto erogante GPL situato nell’ambito della Regione:
a) nei centri abitati, la distanza minima di tre chilometri nel percorso stradale più breve;
b) fuori dai centri abitati, la distanza minima di otto chilometri, nel percorso stradale più breve;
c) nel Comune di Roma, fuori dal centro abitato, la distanza minima di sette chilometri nel percorso stradale più breve.

5. Per la verifica delle distanze di cui ai commi 2, 3 e 4 si osservano le seguenti modalità:
a) per la individuazione dei centri abitati si applica quanto disposto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 3, comma 8, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
b) qualora gli impianti esistenti, nuovi o da potenziare, siano ubicati su strade o in aree cui si applicano diverse distanze minime, la distanza minima da rispettare è pari alla media aritmetica delle distanze minime stesse;
c) per la determinazione delle distanze nella stessa direttrice di marcia e per il percorso stradale più breve, le distanze stesse devono essere calcolate sia rispetto all’impianto esistente o già autorizzato che precede il nuovo, sia rispetto a quello esistente o già autorizzato successivo;
d) se l’impianto nuovo o da potenziare è ubicato su strada privata, il calcolo delle distanze minime va riferito all’accesso su strada pubblica e, nel caso di più accessi, ciascuno di essi deve rispettare le distanze minime di cui ai commi 2, 3 e 4;
e) se l’impianto nuovo o da potenziare è ubicato su strada statale o di competenza regionale, il calcolo delle distanze minime va riferito esclusivamente all’impianto esistente o autorizzato che precede o che segue l’impianto stesso ubicato sulla medesima strada.


Art. 14
(Impianti di energia o di carburanti alternativi ed ecologici)

1. Per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di energie o di carburanti alternativi ed ecologici a basso indice di inquinamento, del tipo olio di colza o altri, o per il potenziamento di impianti esistenti con tali prodotti, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13.

Art. 14 bis (12)
(Requisiti minimi e criteri di priorità per i nuovi impianti)

1. I nuovi impianti devono erogare almeno due dei seguenti prodotti: benzina, gasolio, metano, GPL e, limitatamente all’erogazione di benzina o gasolio, devono essere dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento.

2. Per la distribuzione dei soli prodotti ecologici GPL o metano per autotrazione possono essere autorizzati nuovi impianti monoprodotto, non dotati del servizio self-service pre-pagamento o post-pagamento.

3. I nuovi impianti possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all’automobile ed all’automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative.

4. Possono essere insediati anche impianti di solo autolavaggio automatico o semiautomatico o manuale o self-service, ai quali non si applicano gli indici previsti all’articolo 11 bis.

5. Tra più domande concorrenti, dichiarate ammissibili, per la realizzazione di nuovi impianti costituiscono criteri di priorità nell’ordine:
a) la data di presentazione della domanda completa della documentazione tecnico-progettuale prevista;
b) l’erogazione di ulteriori carburanti oltre le benzine e il gasolio;
c) la previsione di servizi integrativi all’autoveicolo e all’automobilista.

Art. 14 ter (12)
(Modifiche degli impianti)

1. Per le modifiche degli impianti di distribuzione di carburanti elencate all’articolo 6, comma 1 è sufficiente la preventiva comunicazione al comune competente per territorio.

2. La corretta esecuzione delle modifiche di cui al comma 1 è asseverata da una perizia giurata rilasciata da un tecnico abilitato, che è trasmessa al comune, ai vigili del fuoco ed all’UTF competenti per territorio, nonchè all’ente proprietario della strada ai fini dell’aggiornamento degli atti di propria competenza.

3. La comunicazione di cui al comma 1 non sostituisce eventuali ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente.


Sezione II
Criteri generali per il coordinamento da parte dei comuni
degli orari di servizio e delle turnazioni



Art. 15
(Orario feriale)

1. Per l’espletamento del servizio di vendita di carburanti negli impianti assistiti da personale, l’orario minimo settimanale di apertura diurna è di cinquantadue ore.

2. Nel rispetto della previsione di cui al comma 1, gli impianti devono restare comunque aperti in tutto il territorio regionale nei giorni feriali, salvo possibili turnazioni: durante il periodo estivo dalle ore otto alle ore dodici e dalle ore sedici e trenta alle ore diciannove e trenta; durante il periodo invernale dalle ore otto alle ore dodici e dalle ore sedici alle ore diciannove.

3. L’orario estivo ha inizio il primo maggio di ciascun anno. L’orario invernale ha inizio il primo ottobre.



Art. 16
(Orario festivo)

1. I comuni ove siano presenti almeno quattro impianti di distribuzione di carburanti assistiti da personale devono assicurare, nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali, l’apertura del venticinque per cento degli impianti con l’osservanza dell’orario feriale. Qualora nel comune siano funzionanti non più di tre impianti, a richiesta del titolare dell'autorizzazione e del gestore, la percentuale suddetta può essere elevata al trentatre per cento o al cinquanta per cento.

2. Gli impianti che effettuano i turni di apertura nei giorni domenicali possono sospendere la loro attività nelle giornata di lunedì, o, se questo è festivo, nel primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali. (13)

3. I comuni ove siano funzionanti almeno due impianti assicurano turni di apertura il sabato pomeriggio o in altro giorno della settimana, nella percentuale del cinquanta per cento degli impianti medesimi.

4. Per gli impianti che effettuano turni di cui al comma 3 non è prevista la sospensione dell’attività a titolo di recupero.

5. L’effettuazione dei turni è determinata tenendo conto delle richieste avanzate dai titolari dell'autorizzazione e dai gestori interessati, nonché dell’esigenza di assicurare, in accordo con i comuni più vicini, il servizio di distribuzione nel modo più capillare possibile specie lungo le principali direttrici viarie.


Art. 16 bis (13a)
(Deroghe agli orari)

1. I comuni, su richiesta del titolare dell’autorizzazione e del gestore, possono consentite deroghe, sia all’orario di servizio che ai turni previsti per gli impianti di distribuzione di carburanti in occasione di gare sportive, manifestazioni, fiere e mercati, per un massimo di quarantotto ore.

Art. 17 (14)
(Servizio notturno)

1. Il servizio notturno per gli impianti di distribuzione di carburanti assistiti da personale inizia alle ore ventidue nel periodo invernale ed alle ore ventidue e trenta nel periodo estivo e termina in concomitanza con l’apertura antimeridiana.

2. Gli impianti di distribuzione dotati di servizi per l’assistenza all’automobile e all’automobilista, nonché di adeguati parcheggi possono svolgere servizio notturno, previa comunicazione al comune territorialmente competente.


Art. 18
(Ferie)

1. La chiusura per ferie degli impianti di distribuzione di carburanti deve essere autorizzata dai comuni, sulla base di un piano di turnazione che garantisca l'apertura di almeno il venticinque per cento degli impianti. Nei comuni ove funzionano due o tre impianti deve comunque essere garantita l'apertura di un impianto.

2. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i comuni, sulla base di domande presentate dai titolari dell'autorizzazione e dai gestori degli impianti, emanano un calendario di sospensione dell'attività per ferie, per un periodo non superiore alle due settimane consecutive per ogni anno solare.


Art. 19
(Apparecchiature self-service)

1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti dotati di apparecchiature a moneta o lettura ottica, denominati "self-service pre-pagamento", devono restare sempre in funzione, senza l'assistenza del personale, durante la chiusura degli impianti stessi.

2. Gli impianti dotati di apparecchiature self-service post-pagamento devono osservare gli stessi orari minimi previsti per gli impianti con assistenza di personale. (15)


Art. 20 (16)



Sezione III
Impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato, lacuali e marini (17)



Art. 21
(Disciplina degli impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del d.lgs. 32/1998 e successive modificazioni, l'autorizzazione per l'installazione e per l'esercizio di nuovi impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato, per rifornire esclusivamente gli autoveicoli dell'impresa produttiva di beni e servizi titolare dell'autorizzazione stessa, è rilasciata dal comune alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli altri impianti di distribuzione, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 11, 12 e 13, nonché di quelli di cui alla Sezione II del presente Capo.

2. La distribuzione di carburanti a terzi, a titolo oneroso o gratuito, negli impianti di cui al comma 1 comporta la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 21bis (18)
(Disciplina degli impianti lacuali e marini di distribuzione di carburanti)

1. L'autorizzazione per l'installazione e per l'esercizio degli impianti lacuali e marini di distribuzione di carburanti è rilasciata dal comune competente per territorio alle medesime condizioni e enl rispetto della medesima disciplina applicabili per gli altri impianti, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 11, 12 e 13, nonchè di quelle di cui alla Sezione II del presente Capo.


CAPO IV
VERIFICA SULL'IDONEITÀ TECNICA DEGLI IMPIANTI DI
DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI - ATTIVITA' DI VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DELLA NORMATIVA VIGENTE - FUNZIONE
DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELLA REGIONE



Art. 22
(Verifica sull'idoneità tecnica degli impianti di distribuzione di carburanti)


1. In caso di concessione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti installati lungo le autostrade ed i raccordi autostradali, nonché in caso di rinnovo della concessione, di potenziamento e di modifica degli impianti stessi, di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8, si deve procedere al collaudo. Per gli impianti di distribuzione di carburanti installati lungo la viabilità ordinaria, il collaudo è limitato ai casi di autorizzazione di nuovi impianti e di potenziamento degli impianti stessi.

2. Il collaudo di cui al comma 1 è effettuato mediante un'apposita commissione, costituita dall’ente competente, rispettivamente, al rilascio della concessione o dell'autorizzazione, ed è composta nei modi che saranno di volta in volta indicati nei provvedimenti di concessione o autorizzazione. Devono, comunque, fare parte delle commissioni di collaudo, oltre al rappresentante dell'ente competente, che svolge funzioni di presidente, un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco.

3. La commissione verifica l'idoneità tecnica dell'impianto ai fini della sicurezza sanitaria, ambientale e stradale e della prevenzione dagli incendi.

4. Al collaudo assiste un rappresentante del titolare della concessione o dell'autorizzazione, che sostiene le spese del collaudo stesso.

5. Il verbale di collaudo è trasmesso all'autorità competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione per i provvedimenti conseguenti.

6. Le modifiche elencate all'articolo 6, comma 1, concernenti gli impianti installati lungo la viabilità ordinaria sono soggetti soltanto al sopralluogo da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco, che determina la congruità con il parere precedentemente espresso in sede di esame del progetto.

6 bis. Ferma restando la verifica effettuata al momento del collaudo ai sensi del comma 3, gli impianti sono sottoposti a verifiche periodiche sull’idoneità tecnica ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale, almeno ogni dieci anni, da parte dell’ente competente, rispettivamente, al rilascio della concessione o dell’autorizzazione, senza oneri finanziari a carico del titolare dell’impianto. (19)


Art. 23
(Attività di vigilanza)


1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e, per quanto ivi non previsto, nella normativa nazionale vigente in materia, da parte dei titolari della concessione o dell'autorizzazione relativa agli impianti di distribuzione di carburanti, spetta alla Regione ed ai comuni nell'ambito delle rispettive competenze.



Art. 23 bis (20)
(Decadenza della concessione o dell’autorizzazione)


1. Costituiscono cause di decadenza della concessione o dell’autorizzazione relative agli impianti di distribuzione di carburanti:
a) l’incompatibilità, ai sensi dell’articolo 12, dell’impianto installato lungo la viabilità ordinaria;
b) la mancata attivazione dell’impianto entro il termine previsto dal provvedimento di concessione edilizia, e comunque entro ventiquattro mesi dal rilascio del provvedimento stesso, salvo proroga concessa su richiesta dell’interessato, per giustificati motivi o causa di forza maggiore;
c) la sospensione non autorizzata dell’esercizio dell’attività dell’impianto;
d) la distribuzione di carburanti a terzi a titolo oneroso o gratuito negli impianti di cui all’articolo 21;
e) l’esercizio dell’impianto in assenza del preventivo collaudo di cui all’articolo 22, comma 1;
f) l’esercizio dell’impianto in violazione delle prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria, di tutela ambientale e di prevenzione incendi;
g) l’esercizio dell’impianto in difformità da quanto stabilito nel provvedimento di concessione o di autorizzazione.

2. La decadenza ai sensi del comma 1 è dichiarata dall’ente competente, rispettivamente, al rilascio della concessione o dell’autorizzazione.

Art. 23 ter (20)
(Sanzioni)


1. L’installazione o l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti in assenza della concessione o dell’autorizzazione comportano la chiusura dell’impianto e la cessazione dell’esercizio, nonché l’irrogazione di una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di euro 800,00 ed un massimo di euro 8.000,00.

2. La violazione delle disposizioni di cui alla presente legge relative agli orari minimi di apertura degli impianti di distribuzione di carburanti comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di euro 500,00 ed un massimo di euro 3.000,00, nonché, in caso di recidiva, oltre alla sanzione anche la chiusura temporanea dell’impianto e la sospensione dell’esercizio per un periodo massimo di quindici giorni.

3. L’irrogazione delle sanzioni previste ai commi 1 e 2 è disposta dal comune competente per territorio.


Art. 24
(Funzione di indirizzo e coordinamento della Regione)


1. La Regione svolge la funzione di indirizzo e di coordinamento nei confronti dei comuni ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 14/1999 e successive modificazioni.

CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI



Art. 25
(Poteri sostitutivi della Regione)


1. In caso di mancata individuazione da parte dei comuni, ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, dei criteri, dei requisiti e delle caratteristiche delle aree di localizzazione degli impianti di carburanti lungo la viabilità ordinaria, la Regione provvede in via sostitutiva a norma dell'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 32/1998 e successive modificazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree di localizzazione degli impianti di carburanti che i comuni inadempienti sono tenuti ad applicare fino a quando non avranno ottemperato alla disposizione di cui all'articolo 10.

Art. 26
(Piani comunali di ristrutturazione della rete distributiva di carburanti)


1. I comuni che, ai sensi della legge regionale 24 novembre 1994, n. 62, si sono dotati di piani di ristrutturazione della rete distributiva di carburanti adeguano gli stessi piani alla presente legge entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa e ne inviano copia al competente dipartimento regionale.

2. I comuni che si sono dotati di piani di ristrutturazione della rete distributiva di carburanti successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs 32/1998 devono uniformarsi alla presente legge entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa e ne inviano copia al dipartimento regionale competente per materia.

3. I comuni sprovvisti del piano di ristrutturazione della rete distributiva di carburanti devono redigerlo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo presente le indicazioni ivi contenute.

4. In caso di inosservanza del termine di cui a commi 1, 2 e 3, la Regione esercita i poteri sostitutivi ai sensi della vigente normativa in materia di controllo sugli atti degli enti locali.

4 bis. Gli impianti di cui agli articoli 21 e 21 bis non sono soggetti ai piani previsti dal presente articolo. (21)


Art. 27
(Norma transitoria)


1. Le domande per l'installazione, l'esercizio, i trasferimenti ed i potenziamenti di impianti di distribuzione di carburanti, presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge e per le quali non sia intervenuto un provvedimento di diniego, possono essere integrate dai soggetti legittimati entro sessanta giorni dalla predetta data per renderle conformi alle disposizioni della legge stessa.

2. Alle domande di cui al comma 1 presentate entro il 30 giugno 2000 si applicano, ove più favorevoli per i richiedenti, le distanze minime previste dalle norme vigenti al momento della presentazione delle domande stesse.

2 bis. Il criterio di priorità di cui all’articolo 4, comma 2 bis non si applica alle domande presentate prima del 30 settembre 2003. (22)

2 ter. I titolari degli impianti esistenti di cui agli articoli 21 e 21 bis sprovvisti dell’autorizzazione comunale devono richiederla entro il 30 settembre 2004. Decorso inutilmente tale termine, il comune competente per territorio dispone la chiusura dell’impianto e la cessazione dell’esercizio. (22)

2 quater. Entro il 30 settembre 2004 i comuni effettuano, in contraddittorio con i titolari delle autorizzazioni d’esercizio interessati, le verifiche degli impianti di distribuzione di carburanti esistenti, comunicando al titolare dell’autorizzazione l’esito della verifica ed invitandolo, in caso di incompatibilità ai sensi dell’articolo 12, a presentare idoneo progetto di adeguamento entro novanta giorni. Nel caso in cui il progetto non venga presentato o non venga realizzato entro dodici mesi dalla sua autorizzazione da parte del comune, il comune stesso notifica all’interessato la decadenza dell’autorizzazione, salvo che, limitatamente agli impianti funzionanti alla data del 17 luglio 2003, in considerazione della peculiare realtà territoriale e delle caratteristiche del singolo impianto, ne consenta la prosecuzione dell’attività. Per gli impianti non insistenti su strade di competenza comunale le verifiche sono effettuate di concerto con l’ente proprietario della strada. (22)

2 quinquies. Sono fatte salve le verifiche effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 5 del d.lgs. 32/1998 e dell’articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346. (22)

2 sexies. Alle domande di nuovi impianti presentate entro il 31 dicembre 2003, la cui istruttoria non è ancora conclusa, si applicano, ove più favorevoli per il richiedente, gli indici di edificabilità commerciale già previsti ed adottati dai comuni. (22)


Art. 28
(Rinvii)


1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nel d.lgs. 32/1998, e successive modificazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996, nonché, ove con questi non incompatibili, le disposizioni di cui al d.p.r. 1269/1971 e successive modificazioni.




Art. 29
(Abrogazioni)


1. E' abrogata la legge regionale 24 novembre 1994, n. 62.




Art. 30
(Dichiarazione di urgenza)


1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 10 aprile 2001, n. 10, S.O. n. 8

(2) Lettera aggiunta dall'articolo 1 della legge regionale 3 novembre 2003, n. 35

(3) Articolo inserito dall'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 2003, n. 35

(4) Comma inserito dall'articolo 3 della legge regionale 3 novembre 2003, n. 35

(5) Articolo inserito dall'articolo 4 della legge regionale 3 novembre 2003, n. 35

(6) Alinea modificata dall'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge regionale 3 novembre 2003, n. 35

(7) Lettera modificata dall'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge regionale 3 novembre 2003, n. 35

(8) Lettera sostituita dall'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge regionale 3 novembre 2003, n. 35

(9) Comma aggiunto dall'articolo 5, comma 2 della legge regionale 3 novembre 2003, n. 35 e poi abrogato dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(10) Articolo inserito dall'articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2003, n. 35

(11) Articolo sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 3 novembre 2003, n. 35

(11a) Lettera aggiunta dall'articolo 83, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2

(12) Articolo inserito dall'articolo 8 della legge regionale 3 novembre 2003, n. 35

(13) Comma modificato dall'articolo 9 della legge regionale 3 novembre 2003, n. 35

(13a) Articolo inserito dall'articolo 83, comma 2 della legge regionale 27 fwebbraio 2004, n. 2

(14) Articolo sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 3 novembre 2003, n. 35

(15) Comma modificato dall'articolo 11 della legge regionale 3 novembre 2003, n. 35

(16) Articolo abrogato dall'articolo 12 della legge regionale 3 novembre 2003, n. 35

(17) Rubrica modificata dall'articolo 13 della legge regionale 3 novembre 2003, n. 35

(18) Articolo inserito dall'articolo 14 della legge regionale 3 novembre 2003, n. 35

(19) Comma aggiunto dall'articolo 15 della legge regionale 3 novembre 2003, n. 35

(20) Articolo inserito dall'articolo 16 della legge regionale 3 novembre 2003, n. 35

(21) Comma aggiunto dall'articolo 17 della legge regionale 3 novembre 2003, n. 35

(22) Comma aggiunto dall'articolo 18 della legge regionale 3 novembre 2003, n. 35

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.