| L.R. 24 Luglio 1989, n. 50 |
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Norme per la concessione di contributi per la utilizzazione del metano. (1)
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Art. 1 1. La Regione favorisce l'utilizzazione del metano nel proprio territorio. 2. A tal fine concede contributi per le iniziative rivolte alla sua diffusione per gli usi civili, artigianali, agricoli, industriali e commerciali. 3. Il contributo finanziario è destinato alla realizzazione delle seguenti opere ed iniziative: a) adduttori secondari di derivazione dei gasdotti principali; b) reti cittadine comprese le condutture e le opere accessorie dagli stacchi degli adduttori secondari; c) ampliamenti di reti cittadine esistenti ed allaccio a reti di agglomerati industriali metanizzati o metanizzabili; d) estensione delle reti da un comune ad un altro comune limitrofo che determini un bacino d'utenza a gestione unitaria; e) riscatto delle reti già esistenti nel caso di gestione in concessione. Art. 2 1. Il contributo per la realizzazione degli adduttori secondari è riservato al soggetto identificato dalle leggi quale titolare delle concessioni nazionali di adduzione del metano. 2. L'individuazione degli adduttori da ammettere a contributo e l'entità del finanziamento sono fissate dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sulla base dei progetti preparati dal soggetto individuato al precedente primo comma e delle esigenze manifestate dagli enti locali interessati. Art. 3 1. Sono ammesse prioritariamente a contributo le iniziative previste ai punti b), c), d), e) del precedente art. 1 intraprese da comuni associati o da consorzi di comuni che prevedono la gestione unitaria del servizio di distribuzione del metano. 2. Per comuni associati si intendono i comuni che deliberino di attivare la distribuzione del metano nel proprio territorio associandosi con altri comuni limitrofi in una gestione unitaria del servizio. 3. Per gestione unitaria si intende la gestione affidata ad un unico soggetto, sia pubblico che privato, che distribuisca il metano praticando a tutti gli utenti gli stessi prezzi di fornitura. 4. Sono ammesse, altresì, a contributo, ferma restando la priorità delle iniziative di cui al primo comma del presente articolo, le iniziative di cui ai punti b), c), d), e) del precedente articolo 1 intraprese dai singoli comuni che risultino non allacciabili per motivi tecnici ed economici ai bacini a gestione unitaria di comuni associati o di consorzi di comuni di cui al primo comma del presente articolo. Art. 4 1. Su proposta della Giunta regionale, il Consiglio approva i programmi pluriennali d'intervento formulati dall'Assessorato all'energia sulla base delle richieste degli enti locali, delle iniziative intraprese da aziende di distribuzione del metano, delle indicazioni fornite dalle strutture regionali e da organismi di supporto e di consulenza. 2. I programmi pluriennali d'intervento di cui al precedente primo comma propongono l'adozione degli interventi finanziari regionali in considerazione dell'apporto che l'utilizzazione del metano può dare allo sviluppo sociale ed economico delle popolazioni interessate. 3. Ai programmi pluriennali di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli artt. 14 e seguenti e 18 e seguenti della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17. Fino a che non siano approvati il programma regionale di sviluppo e il programma socio-economico provinciale di cui agli artt. 3 e 9 della predetta legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, i programmi pluriennali di cui al presente articolo sono elaborati d'intesa con le province interessate. Art. 5 1. Le domande di contributo devono essere presentate dai soggetti interessati, alla Giunta regionale, Assessorato all'energia entro il 30 giugno di ogni anno. 2. Nella prima attuazione il termine per la presentazione delle domande è fissato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Le domande devono essere corredate della documentazione dalla quale risulta l'entità della spesa degli interventi, il relativo piano finanziario, i rapporti con terzi in relazione alla progettazione, costruzione e gestione delle opere. Art. 6 1. La Giunta regionale in attuazione delle indicazioni fornite dal piano pluriennale approvato dal Consiglio regionale concede contributi in conto capitale e in conto interessi ai soggetti individuati ai precedenti artt. 2 e 3 per le opere di cui ai punti a), b), c), d), e) dell'art. 1 della presente legge. La proporzione tra l'investimento in conto capitale e in conto interessi è determinata nel piano pluriennale con riferimento agli stanziamenti recati nel bilancio annuale e pluriennale. 2. L'erogazione dei contributi in conto capitale ha luogo, di norma, ad avvenuta esecuzione dell'opera, ovvero alla maturazione dei relativi stati di avanzamento, se previsti dai rispettivi contratti. 3. Gli stati di avanzamento debbono essere debitamente muniti del visto del direttore dei lavori nonchè di quello del collaudatore o della commissione di collaudo di cui al successivo articolo 7, se nominati in corso d'opera. 4. Il contributo in conto interessi verrà erogato all'ente beneficiario contestualmente alle cadenze di pagamento del mutuo contratto dall'ente. 5. Per quanto non previsto nella presente legge si applica la normativa prevista dalla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88. Art. 7 1. L'Amministrazione regionale provvede alle verifiche ed ai controlli sulla attuazione degli interventi indicati nei progetti suddetti nonchè, ferma restando, a carico dei destinatari dei finanziamenti, qualsivoglia responsabilità di ordine tecnico, amministrativo, civilistico e contabile inerente alla corretta esecuzione degli interventi medesimi alle operazioni di collaudo delle forniture e dei lavori. 2. La nomina dei collaudatori o delle commissioni di collaudo è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, o dell'Assessore regionale ai trasporti da lui delegato ed il relativo incarico può essere affidato anche in corso d'opera. 3. La scelta dei collaudatori può essere effettuata dall'Amministrazione regionale, oltrechè tra propri dipendenti, tecnici ed amministrativi, anche tra esperti esterni dipendenti da altre amministrazioni pubbliche e tra professionisti iscritti ai rispettivi albi. Per l'espletamento delle operazioni di collaudo è corrisposta ai dipendenti regionali, a titolo di rimborso spese, una somma determinata in ragione del 75 per cento dell'importo della voce "onorari" indicata nella tariffa professionale. 4. Gli oneri relativi alle operazioni di collaudo sono a carico delle ditte fornitrici e di quelle appaltatrici delle opere, con esclusione dei compensi dovuti ai collaudatori ed ai componenti delle commissioni. Art. 8 1. Per l'attuazione degli interventi previsti negli artt. 2 e 3 della presente legge è autorizzata per l'anno 1989 la spesa di complessive lire 1.000 milioni. Tale spesa grava sui fondi iscritti ai capitoli di bilancio n. 24016 e n. 24017 le cui denominazioni vengono modificate come segue: capitolo 24016: "Concessione di contributi per l'assunzione di mutui ai soggetti di cui agli artt. 2 e 3 della legge regionale...(leggasi: "50/89"; n.d.r.)" lire 500 milioni capitolo 24017: "Concessione di contributi in conto capitale ai soggetti di cui agli artt. 2 e 3 della legge regionale...(leggasi: "50/89"; n.d.r.)" lire 500 milioni Art. 9 1. La legge regionale 22 maggio 1985, n. 77 è abrogata. Note: (1) Pubblicata sul BUR 10 agosto 1989, n. 22. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 26 maggio 1990, n. 20 (S.S. n. 3). |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |