Art. 1 (Variazioni allo stato di previsione dell’entrata)
1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2005 e pluriennale 2005-2007 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella "A" - Entrata.
Art. 2 (Variazioni allo stato di previsione della spesa)
1. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2005 e pluriennale 2005-2007 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella "B" - Spesa.
Art. 3 (Aggiornamento elenchi allegati al bilancio di previsione)
1. Gli elenchi allegati al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 si intendono aggiornati in conformità alle variazioni ed ai riferimenti recati dalla presente legge e relative tabelle annesse.
Art. 4 (Contrazione mutui. Perenzione amministrativa)
1. L'autorizzazione contenuta nell’articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 10 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2005) è aumentata dell’importo di euro 456.332.941,90. 2. Attesa la disposizione contenuta nell'articolo 45, comma 7 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche, è fatta salva la facoltà con legge regionale di approvazione del bilancio 2006 o con il relativo assestamento di bilancio di rinnovare l'autorizzazione alla contrazione di uno o più mutui per il finanziamento delle somme inutilizzate iscritte nell'elenco numero 5 allegato alla l.r. 10/2005, come modificato dalla presente legge. 3. Improrogabilmente entro il 31 marzo 2006 le direzioni regionali devono far pervenire alla direzione regionale bilancio e tributi, relativamente ai capitoli di spesa di rispettiva competenza, l'elenco degli impegni assunti sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio 2003 e non pagati negli anni 2003, 2004 e 2005 per i quali al 31 dicembre 2005 sia intervenuta la perenzione amministrativa ai sensi dell'articolo 41 della l.r. 25/2001, precisando gli estremi degli atti originali d'impegno, l'indicazione del creditore e la somma ancora dovuta ai fini dell'adozione dei decreti ricognitivi di cui all'articolo 40, comma 4, della l.r. 25/2001. 4. I dirigenti delle direzioni regionali, tenuti a trasmettere i dati di cui al comma 3, sono personalmente responsabili dell'esatto accertamento delle condizioni giuridiche che hanno fatto sorgere da parte dei creditori il diritto a reclamare l'assolvimento del credito stesso nei termini contenuti nell’articolo 37 della l.r. 25/2001. 5. Oltre al rispetto di ogni altra condizione prevista dalle vigenti leggi, l'iscrizione delle partite contabili perenti nel decreto ricognitivo di cui al comma 3, è condizione indispensabile per l'adozione di atti finalizzati al relativo impegno e pagamento a carico dei competenti capitoli di bilancio concernenti i residui passivi perenti reclamati dai creditori. 6. La direzione regionale bilancio e tributi è autorizzata a procedere alla revisione dei residui perenti ricogniti anche con la richiesta diretta di notizie alle strutture interessate circa la conservazione o la cancellazione delle somme a suo tempo ricognite. Trascorso il termine di quaranta giorni dal ricevimento della richiesta, le voci di debito non motivatamente confermate per il mantenimento dei residui perenti ricogniti sono eliminate con decreto. 7. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del Consiglio regionale, gli adempimenti di cui al presente articolo sono effettuati direttamente dalla struttura competente del Consiglio regionale e formalizzati con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza.
Art. 5 (Termine per la presentazione della documentazione relativa alla realizzazione di opere pubbliche ed iniziative di carattere socio-sanitario, culturale e sportivo)
1. Al fine di consentire l’istruttoria e l’assunzione degli impegni di spesa entro il corrente esercizio finanziario, i soggetti beneficiari degli interventi di cui all’articolo 33 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 10 relativo al concorso della Regione per la realizzazione di opere pubbliche ed iniziative di carattere socio-sanitario, culturale e sportivo, e alle allegate tabelle A, B e C devono presentare agli uffici competenti la necessaria documentazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6 (Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Clausola dì sospensione)
1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto in particolare di quanto disciplinato ai commi 2 e 3. 2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato della Comunità europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 142, del 14 maggio 1998. 3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato della Comunità europea, sono concessi a condizione che la Commissione europea abbia adottato o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dei contributi stessi ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 83, del 27 marzo 1999. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.
Art. 7 (Iniziative per il “bilancio partecipato” e per il settore dell’“altraeconomia”)
1. Al fine di consentire l’avvio di iniziative relative al “bilancio partecipato” e per lo svolgimento di attività di monitoraggio, promozione ed incentivazione nel settore dell’“altraeconomia” riferite in particolare alle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, nel bilancio della Regione per l’esercizio 2005 sono istituiti, nell’ambito dell’UPB C11, i seguenti capitoli di spesa: a) iniziative relative al “bilancio partecipato” euro 200.000,00; (1a) b) attività di monitoraggio, promozione ed incentivazione nel settore dell’“altraeconomia” euro 500.000,00. (1b)
2. La Giunta regionale definisce le linee programmatiche per l’avvio delle iniziative relative al “bilancio partecipato” di cui al comma 1, sentita la competente commissione consiliare.
Art. 8 (Interventi relativi alla grave situazione occupazionale del reatino)
1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo C12506, la somma di euro 200.000,00 è riservata agli interventi urgenti per far fronte alla grave situazione occupazionale del territorio compreso nella Provincia di Rieti. Gli interventi possono essere attuati dalla Provincia, dal comune capoluogo e dai comuni ricadenti nel piano regolatore delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale e devono essere finalizzati ad assistere i lavoratori in mobilità.
Art. 9 (1c) (Concorso finanziario agli oneri per il “quadro cittadino di sostegno” del Comune di Roma)
1. La Regione concorre finanziariamente agli oneri per il “quadro cittadino di sostegno” del Comune di Roma destinato ai municipi. 2. Per le finalità di cui al presente articolo è stanziata la somma di euro 500.000,00 a valere sulle disponibilità dell’UPB C11, mediante istituzione di apposito capitolo. 3. La Giunta regionale con propria determinazione stabilisce criteri e modalità di attuazione del presente articolo.
Art. 10 (Approvazione bilancio annuale di previsione dell’Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse del Lazio)
1. Ai sensi dell’articolo 57 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche, è approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005 deliberato dall’Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse del Lazio. 2. E’ allegata la scheda riepilogativa del bilancio di previsione dell’Agenzia di cui al comma 1.
Art. 11 (Modifiche all’articolo 37 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche)
1. All’articolo 37 della l.r. 6/2002 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “omissis”; b) al comma 2 le parole: “omissis” sono sostituite dalle seguenti: “omissis”; c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “omissis”.
Art. 12 (1d) (Contributo all’Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (AICCRE)-Federazione regionale Lazio per iniziative sulle problematiche europee)
1. E’ concesso un contributo di euro 50.000,00 per l’anno 2005 all’AICCRE – Federazione regionale Lazio – per promuovere, congiuntamente alla Presidenza del Consiglio regionale del Lazio, iniziative riguardanti le principali problematiche europee ed il processo di integrazione europea, da svolgersi nelle cinque province con il coinvolgimento degli enti locali. 2. L’onere di cui al comma 1, grava sull’UPB R33 mediante istituzione di apposito capitolo denominato “Contributo all’AICCRE-Federazione regionale Lazio” per iniziative sulle problematiche europee.
Art. 13 (2) (Disposizioni concernenti il sistema informativo regionale per l'ambiente - SIRA)
1. Al fine di monitorare le violazioni ambientali, i fenomeni di inquinamento e danneggiamento del patrimonio ambientale e la loro evoluzione nel tempo, nonché l'effetto delle azioni di recupero e miglioramento ambientale, il SIRA, istituito presso l'assessorato regionale competente in materia di ambiente, svolge anche compiti concernenti l'acquisizione dei dati e delle informazioni derivanti dalle attività di telerilevamento, monitoraggio satellitare e aerofotogrammetrico, nell'ambito del territorio regionale, relativi, in particolare, alle aste fluviali e ai bacini lacuali, alle aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche e della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette) e successive modifiche, alle aree della rete europea Natura 2000 (Siti di importanza comunitaria - SIC - e Zone di protezione speciale - ZPS) di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, alle aree di crisi ambientale, nonché ai territori litoranei, alle isole e alle riserve marine. 2. Il SIRA svolge le attività di cui al comma 1 anche mediante la richiesta di accesso ai sistemi informatici e alle banche dati esistenti presso le strutture della Regione e di altre amministrazioni pubbliche e cura il coordinamento e lo studio dei dati raccolti. 3. I comuni e le aziende pubbliche oggetto della richiesta da parte del SIRA possono autorizzare l’accesso ai propri sistemi informatici, previa deliberazione, rispettivamente, della Giunta comunale o dei consigli di amministrazione, opportunamente informati. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione di un apposito capitolo, nell'ambito dell'UPB E33, denominato "Attività concernenti l'acquisizione e lo studio di dati e informazioni derivanti dal telerilevamento e monitoraggio satellitare e aerofotogrammetrico per la tutela dell'ambiente", con lo stanziamento di euro 100.000,00.
Art. 14 (Risparmio energetico e uso delle fonti rinnovabili nelle sedi della Regione e degli enti dipendenti)
1. Allo scopo di incentivare la diffusione dell'utilizzo di tecnologie tese al risparmio energetico e all'uso delle fonti rinnovabili, la Regione promuove ed incentiva l'attuazione di un sistema integrato di interventi volti all'installazione, nelle sedi dell'amministrazione regionale, centrali e periferiche, nonché negli edifici che ospitano enti dipendenti dalla Regione, di impianti fotovoltaici, di altre tecnologie che utilizzano le fonti rinnovabili, di dispositivi per il risparmio energetico e di idonei sistemi passivi. 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante l’istituzione di un apposito capitolo, nell'ambito dell'UPB E12, denominato "Interventi per il risparmio energetico e l'uso delle fonti rinnovabili nelle sedi della Regione e degli enti dipendenti", con lo stanziamento di euro 300.000,00. Per l'anno 2005 il suddetto importo è destinato alla progettazione dell’installazione di pannelli fotovoltaici nella sede della Giunta regionale Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 in Roma e nella sede del Consiglio regionale Via della Pisana n. 1301.
Art. 15(Programma straordinario di interventiper la raccolta differenziata dei rifiuti)
1. Al fine di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo, stabilito dalla normativa vigente, del 35 per cento di raccolta differenziata di rifiuti rispetto al totale dei rifiuti solidi urbani (RSU), la Regione promuove un programma straordinario di interventi con un finanziamento di euro 10.000.000,00 l'anno, per tre anni. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate: a) al cofinanziamento, a valere sui programmi comunitari o nazionali, di progetti presentati da comuni, province, comunità montane, unioni di comuni e altre forme associative tra gli enti locali, consorzi o società da essi direttamente controllate; b) ad ulteriori interventi proposti dai medesimi soggetti istituzionali, con progetti da indirizzare alla Presidenza della Regione. 3. Alla copertura finanziaria si provvede mediante l'istituzione nell'ambito dell'UPB E32 di un apposito capitolo di spesa denominato "Programma straordinario per la raccolta differenziata dei rifiuti" con lo stanziamento di euro 10.000.000,00 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
Art. 16 (Interventi per il monitoraggio della qualità dell’aria)
1. La Regione, al fine di potenziare le attività di rilevazione degli inquinanti atmosferici e, in particolare, delle polveri sottili, in attuazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente) e successive modifiche, nonché del decreto ministeriale 2 aprile 2002, n. 60 (Recepimento della direttiva 1999/30/CE del 22 aprile 1999 del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio), promuove l’acquisto di nuove centraline e l’adeguamento di quelle esistenti, ad opera dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA), per la rilevazione delle PM 2,5, con particolare riferimento ai capoluoghi di provincia, agli ambiti territoriali di Civitavecchia, Colleferro, Ciampino, Guidonia e ai territori ad alta criticità ambientale. 2. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito un apposito capitolo nell’ambito dell’UPB E34, denominato “Interventi per il monitoraggio della qualità dell’aria” con uno stanziamento di euro 500.000,00, per l’anno 2005 ed euro 2.500.000,00, per l’anno 2006.
Art. 17 (Modifiche all'articolo 40 della legge regionale 17 febbraio 2005, n.9 relativo a misure sperimentali di politica ambientale)
1. All'articolo 40 della l.r. 9/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole: "per gli anni 2005, 2006 e 2007" sono soppresse; b) al comma 2 dopo le parole: "omissis" sono inserite le seguenti: "omissis"; c) al comma 3 le parole: "fino a 200 cc" sono soppresse; d) il comma 6 è sostituito dal seguente: "omissis"; e) il comma 7 è sostituito dal seguente: "omissis".
Art. 18 (Contributo alla Provincia di Latina per interventi a difesa della costa in aree protette)
1. Al fine di consentire la realizzazione di studi e interventi di difesa della costa in aree protette attraverso attività svolte da apposita commissione tecnica, integrata con tecnici della Regione, è concesso all’amministrazione provinciale di Latina un contributo di euro 200.000,00 gravante su un apposito capitolo di nuova istituzione nell’ambito dell’UPB E42.
Art. 19 (Contributi per fonti rinnovabili di energia)
1. Per consentire l’erogazione di contributi in conto capitale per l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia nei settori edilizio, industriale, commerciale, artigianale, terziario ed agricolo, nelle aree particolarmente gravate dai fenomeni urbanistici ricompresi nella normativa sul condono edilizio, nel bilancio regionale è stanziato l’importo di euro 200.000,00 gravante su un apposito capitolo di nuova istituzione rientrante nell’UPB E12.
Art. 20 (Contributo al Comune di Anagni per indagini sulle condizioni del fiume Sacco)
1. Per il completamento delle indagini sulle condizioni dell’ecosistema del fiume Sacco, è concesso al Comune di Anagni, nel territorio di sua competenza, un contributo di euro 250.000,00 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 gravante su un apposito capitolo di nuova istituzione nell’ambito dell’UPB E42.
Art. 21 (Modifica all’articolo 12 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 10 relativo alla concessione di un contributo al Comune di Tarquinia)
1. All’articolo 12 della l.r. 10/2005 le parole: “omissis” sono sostituite dalle seguenti: “omissis”.
Art. 22(Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 19 “Iniziative regionaliper la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la solidarietàinternazionale” e successive modifiche)
(2.1)
Art. 23 (Modifiche alla legge regionale 29 settembre 2003, n.30 “Interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue tongue)")
1. Al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 30/2003, le parole da: "L'indennizzo è concesso" a "dall’ISMEA." sono soppresse. 2. Al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 30/2003 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "omissis". 3. Ai commi 2 e 4 dell'articolo 2 della l.r. 30/2003 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "omissis". 4. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 30/2003 è aggiunto il seguente comma: "omissis". 5. Al comma 2 dell' articolo 3 della l.r. 30/2003 le parole da "omissis" a "omissis" sono sostituite dalle seguenti: "omissis".
Art. 24 (Istituzione della tassa fitosanitaria)
1. La Regione, in attuazione della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000 e successive modifiche, di seguito denominata direttiva, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e in particolare dell'articolo 13 quinquies, istituisce la tassa fitosanitaria, di seguito denominata tassa. 2. La tassa è dovuta dall'importatore, o dal suo agente doganale, per l'esecuzione dei controlli documentali, d'identità e fitosanitari, di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 1, della direttiva, eseguiti a norma dell'articolo 13 della direttiva medesima, e per la relativa attestazione. 3. Gli uffici regionali competenti effettuano i controlli di cui al comma 2, previa verifica del pagamento della tassa. 4. La tassa è determinata in base ai livelli indicati nell'allegato VIII bis della direttiva. 5. Per quanto non previsto dal presente articolo, in particolare in relazione all'accertamento, alla liquidazione, alla riscossione della tassa nonché per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni, si applicano le norme di cui alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) e successive modifiche, fatte salve le eventuali sanzioni statali relative ai controlli in materia fitosanitaria. 6. La tassa si applica decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 25 (Osservatorio sulle aree rurali e sul sistema agroalimentare regionale)
1. Al fine di acquisire e di elaborare i dati dell'agricoltura regionale, di monitorare l'attuazione del piano di sviluppo rurale e degli interventi nell'ambito della filiera agricola, nonché di predisporre le linee della programmazione, anche con riferimento alla nuova politica agraria della Comunità europea, è istituito presso l'assessorato regionale competente in materia di agricoltura l’Osservatorio sulle aree rurali e sul sistema agroalimentare della filiera regionale. 2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di composizione dell'Osservatorio nonché le relative attività nel rispetto della normativa regionale vigente. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con i fondi di cui al capitolo R21404 del bilancio di previsione della Regione relativo all'esercizio finanziario 2005.
Art. 26(Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 35“Riconoscimento ed incentivazione dei mercati delle qualità”)
(2.2)
Art. 27 (2a) (Finanziamento di progetti per la salvaguardia dei prodotti tipici del territorio regionale)
1. Al fine di consentire l’erogazione di contributi per la realizzazione di progetti mirati alla salvaguardia dei prodotti tipici del territorio regionale da commercializzare negli esercizi commerciali e nei mercati rionali, è stanziato l’importo di euro 100.000,00 mediante l’istituzione nel bilancio regionale di un apposito capitolo rientrante nell’UPB B31.
Art. 28 (3) (Concessione di un'anticipazione finanziaria per l'avvio delle attività del Consorzio di sviluppo industriale del Lazio meridionale)
1. La Regione concede al Consorzio di sviluppo industriale del Lazio meridionale, per le spese di avvio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 8 della legge regionale 29 maggio 1997, n. 13 (Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale), un'anticipazione finanziaria di euro 500.000,00, per l'anno 2005, da restituire entro il quinto anno a decorrere dalla data di erogazione della stessa, sulla base di un apposito piano di ammortamento. 2. Per le finalità di cui al presente articolo nel bilancio della Regione, per l'esercizio 2005, sono istituiti rispettivamente: a) nell'ambito dell'UPB 331 - Entrata, l'apposito capitolo denominato "Restituzione anticipazione concessa al Consorzio di sviluppo industriale del Lazio meridionale", con uno stanziamento di euro 500.000,00; b) nell'ambito dell'UPB B21 - Spesa, l'apposito capitolo denominato "Anticipazione al Consorzio di sviluppo industriale del Lazio meridionale per le spese di avvio dell'attività", con uno stanziamento di euro 500.000,00.
Art. 29 (Finanziamento ai comuni)
1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo B21504 l’importo di euro 165.098,16 è destinato al finanziamento delle residue domande presentate dai comuni in riferimento al bando di cui alla deliberazione della Giunta regionale 9 luglio 2004, n. 608.
Art. 30(Modifiche alla legge regionale 15 maggio 1997, n. 9 “Nuove norme in materia di organizzazione turistica del Lazio” e successive modifiche)
(4)
Art. 31 (Interventi per l’area delle Acque Albule nel Comune di Tivoli e Guidonia)
1. In riferimento ai fenomeni di dissesto degli edifici dell’area delle “Acque Albule” dei Comuni di Tivoli e Guidonia le disponibilità finanziarie dei capitoli E47501 ed E47504 sono destinate rispettivamente agli interventi di verifica e monitoraggio della situazione statica dei fabbricati e al completamento dello studio geologico relativo all’area medesima.
Art. 32 (Modifica all’articolo 30 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 relativo a disposizioni in materia di opere pubbliche)
1. Al numero 2) della lettera b), del comma 3 dell’articolo 30 della l.r. 9/2005 le parole "omissis” sono sostituite dalle seguenti: “omissis”.
Art. 33 (Disposizioni relative a finanziamenti ai Comuni di Artena, Fondi, Fonte Nuova, Santa Marinella e Sezze)
1. Sono confermati ai sottoelencati Comuni i finanziamenti concessi con gli atti per ciascuno indicati e per i quali viene stabilito il nuovo termine per la comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione di spesa: comune atto di concessione termine per la comunicazione FONDI determinazioni 1508/2001, 1350/2002 e B2812/2003 15.10.2005
FONTE NUOVA determinazione 1350/2002 30.04.2005
SANTA MARINELLA determinazioni 1350/2002, B2814/2003 e B2892/2004 15.10.2006
SEZZE Determinazione B2467/2003 15.10.2005
2. Il finanziamento di euro 250.000,00 al Comune di Artena concesso con determinazione B4469 del 29 novembre 2004 è destinato alla ristrutturazione del Palazzo Ex - ECA da destinare a sede comunale. Per il medesimo intervento il termine per la comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione di spesa verso terzi è fissato al 15 ottobre 2006.
Art. 34 (Modifiche alla legge regionale 15 novembre 1993, n. 67 relativa all’estensione del piano regionale della viabilità e successive modifiche)
1. Al comma 1 dell’articolo 2, della l.r. 67/1993 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera o bis) è sostituita dalla seguente: "omissis"; b) dopo la lettera p quater) sono aggiunte le seguenti: “omissis”. 2. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 67/1993 sono apportate le seguenti modifiche: a) l’importo di cui alla lettera f) è elevato a euro 5.500.000,00; b) la lettera o bis) è sostituita dalla seguente: “omissis”; c) dopo la lettera p quinquies) sono aggiunte le seguenti: “omissis”.
Art. 35 (Garanzia all’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale del Lazio (ATER) di Roma per prestiti contratti)
1. In attuazione dell’accordo tra ATER di Roma, Comune di Roma e Regione per la definizione del contenzioso tra ATER e Comune di Roma, la Regione concede all’ATER di Roma una garanzia a fronte di prestiti contratti dall’ATER di Roma sino all’importo di euro 175.000.000,00. 2. La garanzia è concessa con deliberazione della Giunta regionale, che deve prevedere idonee forme e modalità di controgaranzie legate al patrimonio non residenziale di proprietà dell’ATER di Roma.
Art. 36 (Limiti all’applicazione dell’articolo 5 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 in materia di lavori pubblici)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 5, primo comma, lettera b bis) della l.r. 88/1980, si applicano esclusivamente ai comuni riconosciuti in stato di dissesto finanziario ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali).
Art. 37 (Disposizioni transitorie in materia di incarichi dirigenziali)
1. Ai dirigenti regionali appartenenti alla prima fascia del ruolo del personale dirigente della Giunta di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche, ai quali, in sede di prima attuazione dell'articolo 53 dello Statuto e dell'articolo 71 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005), non sia attribuito un incarico di direttore regionale o un incarico di livello retributivo equivalente, può essere attribuito un incarico di studio con un trattamento economico pari a quello di direttore regionale, di durata non superiore ad un anno. Le posizioni dirigenziali sono attribuite in soprannumero rispetto alla dotazione organica del personale dirigente.
Art. 38 (Disposizioni transitorie in materia di conferimento di incarichi dirigenziali)
1. Agli incarichi di direzione regionale conferiti nel corso della presente legislatura non si applica il limite riferito alla prima fascia del ruolo, previsto dall’articolo 20, commi 5 e 7 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche.
Art. 39(Trattamento economico dei dirigenti)
1. Il trattamento economico del Direttore generale della Giunta regionale, dell’Avvocato coordinatore e dei direttori della Giunta regionale, del Segretario generale e dei direttori del Consiglio regionale, definito ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Area dirigenza, Funzioni locali, è determinato sulla base delle deliberazioni di graduazione delle strutture dirigenziali adottate dalla Giunta regionale e dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, assumendo come parametri i valori economici massimi contemplati dal citato CCNL con riferimento al trattamento economico fondamentale e commisurando il trattamento economico accessorio al livello di responsabilità dell’incarico e di complessità della struttura organizzativa, anche in misura superiore al valore massimo della retribuzione di posizione definito dal citato CCNL, secondo quanto previsto dal medesimo CCNL, previo confronto con i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa. Al trattamento economico di cui al precedente periodo si applica il tetto stabilito dall’articolo 20 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) e successive modifiche. (4a) 2. [Il trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo dei direttori di dipartimento della Giunta regionale e del Segretario generale del Consiglio regionale, di cui alla l.r. 6/2002 e successive modifiche, è fissato nel limite massimo di euro 193.000,00, fatto salvo quanto previsto dai successivi contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza.] (4b) 3. Il limite massimo di cui al comma 1 si applica anche ai dirigenti apicali delle agenzie e degli enti pubblici dipendenti dalla Regione. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, sentite le commissioni consiliari competenti, stabilisce i criteri per l'applicazione del citato limite massimo in relazione alle tipologie organizzative ed all'entità delle competenze delle suddette agenzie ed enti pubblici dipendenti. Lo stesso termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è fissato per gli eventuali adempimenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. 4. La durata dei contratti di cui al presente articolo non può superare i limiti previsti dagli articoli 53, comma 2, e 55, comma 5, dello Statuto.
Art. 40 (Partecipazione della Regione alla società Lazio Service S.p.A.)
1. La Regione partecipa alla società Lazio Service S.p.A., di seguito denominata società, mediante l’acquisto di un pacchetto azionario pari al 51 per cento del capitale sociale, di cui il 49 per cento rilevato da Italia Lavoro S.p.A. ed il 2 per cento da Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A.. 2. La partecipazione della Regione alla società è subordinata alla condizione che al relativo atto costitutivo ed allo statuto vengano apportate le modifiche necessarie a prevedere che: a) alla Regione venga assicurata una quota delle azioni non inferiore al 51 per cento del capitale azionario, da mantenere anche in caso di aumento del capitale sociale; b) alla Regione sia riservata la facoltà, ai sensi dell’articolo 2449 del codice civile, di nominare un numero di amministratori e sindaci proporzionale alla quota di partecipazione della Regione stessa alla società. 3. Il Presidente della Regione, ovvero l’Assessore competente in materia da lui delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della Regione alla società. 4. La Regione è rappresentata nell'assemblea della società dal Presidente della Regione o dall’Assessore regionale competente in materia da lui delegato. La nomina degli amministratori e dei sindaci di cui al comma 2, lettera b) è effettuata, ai sensi dell’articolo 41, comma 8, dello Statuto regionale, dal Presidente della Regione. 5. I rappresentanti della Regione di cui al comma 2, lettera b) sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive impartite dalla Giunta regionale. 6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nel bilancio di previsione 2005, nell'ambito dell'UPB C16, di un apposito capitolo di spesa denominato: "Partecipazione della Regione Lazio al capitale sociale di Lazio Service S.p.A.", con uno stanziamento di euro 1.000.000,00.
Art. 41 (Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale” e successive modifiche)
1. Alla l.r. 30/1998 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo l’articolo 17, come sostituito dall’articolo 18 della legge regionale 16 giugno 2003, n. 16, è inserito il seguente: "omissis"
b) dopo il comma 3 bis dell’articolo 31, aggiunto dall’articolo 44, comma 1, lettera b) della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8, è aggiunto il seguente: “omissis”.
Art. 42 (5) (Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 14 febbraio 2005, n. 7, relativo a disposizioni transitorie in materia di trasporto pubblico non di linea, come modificato dall’articolo 54 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9)
1. All’articolo 18 della l.r. 7/2005, come modificato dall’articolo 54 della l.r. 9/2005, è apportata la seguente modifica: a) al comma 4 le parole: “omissis” sono sostituite dalle seguenti: “omissis”.
Art. 43(Contributi alla Compagnia Trasporti Laziali S.p.A. - COTRAL)
1. Per concorrere alla realizzazione di un programma di investimenti del COTRAL integrativo delle risorse già disponibili, è stanziata per l’anno 2005 la somma di euro 5.000.000,00, mediante istituzione di apposito capitolo nell’ambito dell’UPB D44. 2. Per concorrere alla razionalizzazione ed espansione del servizio di trasporto regionale, è concesso per l’anno 2005 un contributo straordinario al COTRAL di euro 20.000.000,00, mediante istituzione di apposito capitolo nell’ambito dell’UPB D41. 3. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo D44506 la somma di euro 25.000.000,00 è riservata all’adeguamento ed ottimizzazione del servizio di trasporto pubblico del Comune di Roma, con particolare riferimento al programma in atto per le periferie.
Art. 44 (Contributo per cantieri scuola lavoro per i lavoratori ex “Cravattificio Pompei” ed ex “Ceramica Dalia”)
1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo F32505 un importo sino ad euro 786.575,00 è destinato alla concessione di un contributo per la realizzazione di cantieri scuola lavoro finalizzati all’occupazione stabile per i lavoratori ex “Cravattificio Pompei” ed ex “Ceramica Dalia”.
Art. 45 (Modifica all’articolo 13 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 10, relativo ad interventi in materia di sicurezza sul lavoro)
1. L’articolo 13 della l.r. 10/2005 è sostituito dal seguente: "omissis"
Art. 46 (Contributo all’Associazione regionale volontari assistenza sanitaria - ARVAS)
1. Al fine di consentire la realizzazione di progetti di volontariato e assistenza sociosanitaria a favore dei degenti ospedalieri e dei malati terminali della Regione, compresa la realizzazione e l’ammodernamento delle strutture esistenti per adattarle alle nuove esigenze informatiche e di collegamento alla rete Internet, la Regione concede un contributo di euro 200.000,00 all’ARVAS con sede in Roma mediante l’istituzione di un apposito capitolo rientrante nell’UPB H13.
Art. 47 (Contributo al Consorzio “Solidarietà Sociale” per progetto di assistenza per i malati di Alzheimer)
1. Per la realizzazione di un “Progetto sperimentale di assistenza domiciliare per i malati del morbo di Alzheimer nella ASL RM E” condotto dal Consorzio “Solidarietà Sociale” è stanziato l’importo di euro 100.000,00 mediante l’istituzione di un apposito capitolo nell’ambito dell’UPB H13.
Art. 48 (Contributo per il Seminario di Ventotene – 2004)
1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo R41505 un importo sino ad euro 64.000,00 è destinato alla liquidazione delle maggiori spese sostenute per l’edizione 2004 del Seminario di Ventotene.
Art. 49(Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 40“Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale,culturale e turistica del territorio” e successive modifiche)
(5a)
Art. 50 (Provvedimenti in materia di cultura e sport. Modifiche agli articoli 27 e 28 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005”)
1. La Regione interviene con un contributo pari a euro 500.000,00 per l’esercizio 2005 in favore del comitato organizzatore Volley Events per la realizzazione dei campionati europei di pallavolo maschile, in programma a Roma dal 3 all’11 settembre 2005. Per l’attuazione dell’iniziativa è istituito nell’ambito dell’UPB G31 uno specifico capitolo con la denominazione “Contributo per la realizzazione dei campionati europei di pallavolo maschile a Roma – 2005” e con la disponibilità in termini di competenza e di cassa di euro 500.000,00. 2. Al fine di procedere alla riorganizzazione delle attività di circuitazione di spettacolo dal vivo nell’ambito del territorio regionale, l’articolo 27 della l.r. 9/2005 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2006. 3. L’articolo 28 della l.r. 9/2005 è sostituito dal seguente:"omissis”. 4. Le somme per la messa in sicurezza delle aree sciabili, pari a euro 99.197,28, stanziate all’articolo 7, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), destinate alla Regione per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste, sono ripartite tra le province secondo i criteri basati sul numero degli impianti e sulla lunghezza delle piste di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 ottobre 2004 (Riparto tra le regioni e le province autonome delle risorse destinate dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, relative alla messa in sicurezza delle aree sciabili). Alla ripartizione delle somme si provvede mediante determinazione della Direzione regionale competente in materia di sport, di concerto con la Direzione regionale competente in materia di trasporti, con riferimento alle rispettive leggi regionali di settore. 5. La Regione, d’intesa con il Comune di Roma, promuove la costituzione di una rete di teatri di cintura metropolitana finalizzata allo sviluppo di attività di produzione, di laboratori e di ospitalità da parte di formazioni di teatro, danza e musica, a favore delle aree periferiche di Roma e dei comuni limitrofi, con il coinvolgimento delle risorse istituzionali e culturali presenti sul territorio. Con successiva deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento della rete di teatri, nonché l’istituzione di una commissione di coordinamento e valutazione. Per l’attuazione della fase iniziale del progetto per l’esercizio 2005 è istituito uno specifico capitolo nell’ambito dell’UPB G11 con la seguente denominazione “Costituzione di una rete di teatri di cintura metropolitana” e con la disponibilità in termini di competenza e di cassa di euro 70.000,00. (6)
Art. 51 (Proroga dei termini per il perfezionamento degli adempimenti relativi al piano annuale degli interventi 2005 per i beni ed i servizi culturali)
1. Al fine di consentire ai comuni, alle province e agli altri enti destinatari dei finanziamenti individuati dal piano annuale degli interventi per i beni e le attività culturali per l’anno 2005, di cui all’articolo 8 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 42 (Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio), di predisporre i progetti esecutivi ed espletare le gare e gli affidamenti per la loro realizzazione, il termine del 31 dicembre 2005 è prorogato al 31 marzo 2006. 2. E’, altresì, prorogato al 31 marzo 2006 il termine di scadenza per gli adempimenti relativi alle iniziative dirette della Regione inserite nel piano annuale degli interventi di cui al comma 1.
Art. 52(Partecipazione della Regione alla fondazione “Musica per Roma”e contributo all’Auditorium Pio di Roma)
1. Al fine di promuovere la formazione di una cultura musicale in favore di un pubblico più vasto e di valorizzare le attività dell’Auditorium – Parco della Musica di Roma nell’intero territorio regionale, la Regione aderisce in qualità di socio alla fondazione “Musica per Roma” con la sottoscrizione di quote del fondo sociale per l’importo di euro 8.000.000,00. 2. La partecipazione della Regione alla fondazione è comunque subordinata alle seguenti condizioni: a) che sia prevista la nomina di rappresentanti della Regione nel consiglio di amministrazione della fondazione stessa; b) che sia elaborato e concordato tra le parti un programma di iniziative e di attività dell’Auditorium – Parco della Musica di Roma, quale risorsa per la valorizzazione culturale dell’intero territorio del Lazio. 3. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della Regione alla fondazione. 4. (7) 5. (8)
Art. 53 (9) (Contributo all’ente di promozione culturale Alleanza Sociale Italiana Coordinamento Imprese Sociali, Associazioni, Organizzazioni non profit - ASI CIAO)
1. Al fine di permettere la realizzazione di iniziative, conferenze, attività informative sul futuro dell’Europa e della sua costituzione, sugli effetti socio-economici dell’euro e per promuovere proposte a tutela dei consumatori dal carovita, è concesso all’ente di promozione culturale ASI CIAO un contributo di euro 250.000,00 mediante l’istituzione di un apposito capitolo rientrante nell’UPB R33.
Art. 54(Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 10,relativo a contributi per sedi comunali)
1. Alla tabella di cui all’articolo 30 della l.r. 10/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) il finanziamento di euro 1.500.000,00 previsto per il Comune di Anzio è destinato al rimborso degli oneri sostenuti e/o da sostenere per la ristrutturazione della Villa Sarsina da adibire a sede comunale; b) i finanziamenti di euro 150,000,00 ed euro 1.000.000,00 previsti per il Comune di Artena sono destinati alla ristrutturazione del Palazzo Ex-Eca da destinare a sede comunale, anziché, rispettivamente, al “Completamento e spazi adiacenti casa comunale” e “Costruzione nuova sede comunale”.
Art. 55 (Modifiche all’articolo 31 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 10, relativo a contributi per la realizzazione di impianti sportivi)
1. Alla tabella di cui all’articolo 31, comma 1, della l.r. 10/2005, sono apportate le seguenti modifiche: a) l’intervento a favore del Comune di San Donato Val di Comino di adeguamento e riqualificazione della piscina comunale di euro 30.000,00 è sostituito dal seguente: “manutenzione straordinaria, adeguamento e riqualificazione della piscina comunale all’aperto – euro 80.000,00”; b) il contributo di euro 800.000,00 al Comune di Veroli è destinato alla “Ristrutturazione e completamento del complesso sportivo comunale in località Aia dei Franchi” anziché alla “Ristrutturazione palazzetto dello sport”; c) il contributo di euro 50.000,00 al Comune di Nerola è destinato alla “Messa in sicurezza del centro sportivo comunale: recinzione dell’intera area del centro sportivo” anziché alla “Realizzazione struttura mobile di copertura delle piscine del Centro sportivo comunale”; d) il contributo di euro 400.000,00 al Comune di Fiano Romano è destinato alla “Realizzazione del palazzetto dello sport” anziché alla “Ristrutturazione palazzetto sport”; e) il contributo di euro 25.000,00 al Comune di Villa Santo Stefano è destinato alla “Progettazione per la realizzazione di un impianto polifunzionale tensostatico” anziché alla “Realizzazione di impianto polifunzionale tensostatico”; f) il contributo di euro 50.000,00 al Comune di Acuto è destinato alla “Progettazione per la realizzazione di una palestra per la scuola elementare e media” anziché alla “Realizzazione di una palestra per la scuola elementare e media”; g) il contributo di euro 15.000,00 per la “Realizzazione campo di calciotto” è destinato alla “Parrocchia Santa Maria della Grotticella – località Mazzetta – Viterbo” anziché al “Comitato Campo di calciotto – Grotticella Mazzetta – Viterbo”; h) sono aggiunti i seguenti interventi: 1) “Amministrazione Provinciale di Rieti – Adeguamento alle vigenti norme di sicurezza del Palazzetto dello Sport di Via Campoloniano di Rieti – euro 400.000,00”; 2) “Comune di Rieti – Adeguamento alle vigenti norme di sicurezza del campo di atletica “Guidobaldi” – euro 100.000,00”; 3) “Comune di Cassino – Rifacimento pista di atletica leggera dello stadio comunale “Salveti” – euro 250.000,00”.
Art. 56 (Modifiche alla tabella “A” richiamata dall’articolo 33, comma 1 lettera a) della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 10, relativo a contributi per la realizzazione di opere pubbliche)
1. Alla tabella “A” allegata alla l.r. 10/2005 e richiamata dall’articolo 33, comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modifiche: a) l’intervento a favore del Comune di San Donato Val di Comino “Realizzazione dell’illuminazione del campo di calcio – euro 50.000,00” è soppresso; b) il contributo di euro 20.000,00 all’Associazione “A Roma Insieme” è destinato a “Ristrutturazioni sede ed acquisto attrezzature anche informatiche” anziché ad “Acquisto strutture – Acquisto supporti informatici per attività”; c) il contributo di euro 60.000,00 al Comune di Arcinazzo Romano è destinato al rimborso degli oneri sostenuti e/o da sostenere per la realizzazione dell’intervento “Lavori finalizzati al recupero del Sacrario ai caduti della Chiesa di Santa Lucia e restauro degli affreschi della stessa”; d) il contributo di euro 103.000,00 al Comune di Sora è destinato al rimborso degli oneri sostenuti e/o da sostenere per l’intervento “Ristrutturazione Torre comunale S. Antonio”; e) il contributo di euro 450.000,00 alla Fondazione Nomadelfia – Centro di spirito Giovanni Paolo II è destinato al rimborso degli oneri sostenuti e/o da sostenere per l’intervento “Ristrutturazione edifici”; f) beneficiario del contributo di euro 60.000,00 per l’intervento “Manutenzione del Palazzo Doria Pamphili” è l’Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Viterbo anziché il Comune di San Martino al Cimino; g) il contributo di euro 20.000,00 al comune di Frosinone è destinato all’acquisto di un prefabbricato per la realizzazione del centro anziani in località Cavoni; h) il contributo di euro 50.000,00 al Comune di Montopoli Sabina è destinato al completamento ed alla sistemazione degli impianti sportivi, alla realizzazione delle recinzioni e degli accessi ed all’acquisto degli arredi per gli spogliatoi e delle attrezzature sportive; i) sono inseriti i seguenti interventi: 1) “Comune di Fiano Romano – Realizzazione Fontana della Pace – euro 190.000,00”; 2) “Comune di Vicovaro – Restauro conservativo del dipinto ad edicola sito in Via Marcantonio Sabellico – euro 20.000,00”; 3) “Comune di Fiuggi – Progettazione Centro Congressi “Palamichelangelo” – euro 500.000,00”.
Art. 57 (Modifiche alla tabella “C” richiamata dall’articolo 33, comma 1, lettera c), della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 10, relativo a contributi per la realizzazione di iniziative di carattere culturale e sportivo)
1. Alla tabella “C” allegata alla l.r. 10/2005 e richiamata dall’articolo 33, comma 1, lettera c), sono apportate le seguenti modifiche: a) l’intervento a favore del Comune di San Donato Val di Comino – Commedia musicale “Terre Nere” euro 30.000,00 è soppresso; b) il contributo al Comune di San Donato Val di Comino per la rassegna “Teatro e musica d’estate” è fissato in euro 70.000,00 anziché in euro 40.000,00; c) beneficiario del contributo di euro 15.000,00 per la realizzazione del Carnevale in Tiburtina è Ichnostudio s.n.c. anziché Associazione Iknostudio; d) beneficiario del contributo di euro 3.000,00 per la realizzazione di Eventi Musicali per i giovani di Ladispoli è l’Associazione Gioia anziché l’Associazione Gioie; e) beneficiario del contributo di euro 10.000,00 per la realizzazione del Festival rock nazionale Cave è Pro Cave anziché Cave in rock; f) beneficiario del contributo di euro 2.000,00 per la manifestazione “La musica e il tempo, la storia, lo stile, l’anima” è il Pentagramma anziché il Pentragramma; g) beneficiario del contributo di euro 3.000,00 per la realizzazione di progetti per la diffusione delle tradizioni musicali è l’Associazione Musicale Giuseppe Verdi di Faleria anziché l’Associazione Musicale di Faleria; h) beneficiario del contributo di euro 15.000,00 per la realizzazione dell’intervento “Percorsi musicali nelle cattedrali” è l’Accademia Lepina anziché l’Accademia Lepinia; i) beneficiario del contributo di euro 23.000,00 per la realizzazione dell’intervento “Eventi nella Regione Lazio” è l’Associazione Pubblievents anziché l’Associazione Pubblievens; l) beneficiario del contributo di euro 20.000,00 per attività culturali ed editoriali è l’“Associazione ambiente e vita” di Anguillara Sabazia anziché l’“Associazione La Voce del Lago – Anguillara Sabazia”; m) beneficiario del contributo di euro 5.000,00 per catalogazione e sistemazione biblioteca Padri Passionisti di Vetralla è “Aurora 2000 – Piccola Società cooperativa a.r.l.” anziché “Cooperativa Aurora”; n) beneficiario del contributo di euro 3.000,00 per “Attività Culturali 2005” è la “Associazione Circolo Territoriale Solidarietambiente” anziché la “Associazione Culturale Solidarietàambiente - Civitavecchia”; o) il contributo di euro 180.000,00 all’Associazione A.D.G. AGORA’ (Sport e pittura) è concesso per l’intervento “Mostra del pittore Antonio Vangelli a Paliano – Mostra dei pittori Attardi-Matta-D’Orazio a Frosinone e Frascati” anziché per l’intervento “Mostra del pittore Antonio Vangelli a Paliano – Mostra dei pittori Attardi-Matta-D’Orazio a Frosinone e Latina”; p) il contributo di euro 200.000,00 al Comitato Regionale Lazio della Federazione Italiana Motonautica è destinato al finanziamento del progetto “Centro di avviamento allo sport motonautico” ed all’acquisto di attrezzature (barche, motori, carrelli per trasporto barche) finalizzato alla realizzazione del progetto medesimo; q) il contributo di euro 5.000,00 è concesso al “Circolo bocciofilo Lo Zoppo di Arpino” anziché al “Circolo Bocciofilo d’Arpino” e l’intervento oggetto del contributo è la “11ma edizione sportiva – La Boccia d’oro” anziché la “II Edizione sportiva “La Boccia d’Oro”.
Art. 58 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Allegati
Tabella "A" (omissis) Tabella "B" (omissis)
Note:
(1) Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 settembre 2005, n. 26, s.o. n. 6
(1a) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente lettera si provvede con il capitolo di spesa C11900
(1b) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente lettera si provvede con il capitolo di spesa C11900
(1c) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa C11900
(1d) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa R33900
(2) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa E33900
(2.1) Articolo abrogato dall'articolo 9, comma 1, lettera e), della legge regionale 17 luglio 2019, n. 12
(2.2) Articolo abrogato dall'articolo 107, comma 1, lettera t), della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22
(2a) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa B31900
(3) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa B21900
(4) Articolo abrogato dall'articolo 59, comma 1, lettera z), della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, a decorrere, ai sensi del comma 1bis del medesimo articolo 59, dalla data di entrata in vigore del regolamento riguardante la materia disciplinata dal presente articolo . Tale articolo ha abrogato anche, con la mdesima decorrenza, la legge regionale 15 maggio 1997, n. 9, modificata dal presente articolo.
(4a) Comma sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge regionale 25 marzo 2024, n. 4 e successivamente modificato dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 5 giugno 2024, n. 9
(4b) Comma abrogato dall'articolo 10, comma 2, lettera b), della legge regionale 25 marzo 2024, n. 4
(5) Articolo sostituito dall'avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 novembre 2005, n. 31; si riporta il testo originario:
"Art. 42 (Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 14 febbraio 2005, n. 7, relativo a disposizioni transitorie in materia di trasporto pubblico non di linea, come modificato dall’articolo 54 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9)
1. All’articolo 18 della l.r. 7/2005, come modificato dall’articolo 54 della l.r. 9/2005, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 bis, primo e secondo periodo, la parola: “novanta” è sostituita dalla parola: “centoventi”; b) al comma 1 ter le parole: “sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2005”; c) al comma 4 le parole: “entro trenta giorni dalla data di applicazione dello stesso articolo” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dalla data del 31 ottobre 2005".
(5a) Articolo abrogato dall'articolo 35, comma 1, lettera q), della legge regionale 15 novembre 2019, n. 24
(6) Dal 1°gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con il capitolo di spesa G11900
(7) Comma abrogato dall'articolo 2, comma 95, lettera e) della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9
(8) Comma abrogato dall'articolo 22, comma 1, lettera u) della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15
(9) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa R33900
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