| L.R. 3 Giugno 1975, n. 40 |
|
Modificazioni alla legge regionale 4 febbraio 1975, n. 15 concernente norme per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera. (1)
|
|
Art. 1 (Omissis) (2). Art. 2 La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Note: (1) Pubblicata sul Bur 20 giugno 1975, n. 17. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 19 settembre 1975, n. 251. (2) Sostituisce l'art. 11, modifica gli artt. 12 e 16 ed aggiunge l'art. 16-bis della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 15. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |