L.R. 09 Settembre 1988, n. 63 |
Istituzione anagrafe canina e protezione degli animali. |
(Pubblicato nel B.U. 26 settembre 1988, n. 26, S.O. n. 2)
Art. 1 (Finalita') 1. La presente legge, al fine di realizzare sul territorio regionale un corretto rapporto uomo - animale - ambiente, disciplina la tutela delle condizioni di vita degli animali domestici, promuove la protezione degli animali, l' educazione al rispetto degli stessi, gli interventi contro il randagismo e nei confronti dei gatti in liberta' e istituisce l' anagrafe canina. 2. Sono disciplinati altresi' il trasporto, la detenzione, la sterilizzazione, la prevenzione delle malattie proprie delle specie e di quelle trasmissibili agli altri animali ed all' uomo. 3. Sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie di animali, in conformita' alle norme vigenti in materia penale e di pubblica sicurezza. TITOLO I STRUTTURE SANITARIE Art. 2 (Servizio veterinario unita' sanitaria locale ) 1. Oltre alle normali funzioni di competenza, il servizio veterinario di ogni unita' sanitaria locale, svolge, in attuazione della presente legge, i seguenti compiti: a) provvede alla tenuta dell' anagrafe canina, curandone l' aggiornamento e trasmettendo ai comuni, ogni sei mesi, una copia dell' anagrafe stessa; b) collabora con Regione, comuni, enti ed associazioni aventi finalita' protezionistiche, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali d' affezione e all' opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono; c) rintraccia ed avverte il proprietario del cane, avvisandolo dell' avvenuto ritrovamento, del luogo ove si trova e delle modalita' di riscatto; d) effettua i controlli sanitari, le vaccinazioni ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nelle apposite strutture sanitarie; e) predispone, con il consenso dei detentori, interventi atti al controllo delle nascite e interventi finalizzati alla profilassi delle malattie infettive, infestive e diffusive degli animali, servendosi delle strutture pubbliche e convenzionate; f) dispone, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l' accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela igienico - sanitaria; g) dispone dei fondi assegnati. 2. Il corpo forestale regionale, gli agenti di polizia urbana e comunale, i servizi sanitari e le organizzazioni zoofile e protezionistiche debbono segnalare la presenza di cani vaganti o randagi al competente servizio veterinario dell' unita' sanitaria locale. Art. 3 (Unita' operativa veterinaria) 1. Il servizio veterinario dell' unita' sanitaria locale, per lo svolgimento dei compiti amministrativi, si avvale di un' unita' operativa. 2. Utilizzando una segreteria telefonica, l' unita operativa, avverte immediatamente i proprietari degli animali catturati, o consegnati alla struttura pubblica di vigilanza e custodia, del loro ritrovamento, fornisce il codice o la loro descrizione, indica il luogo ove sono custoditi e le modalita' del riscatto. 3. La segreteria telefonica deve essere aggiornata immediatamente dopo ogni segnalazione del ritrovamento dell' animale da parte delle strutture di vigilanza e custodia. Art. 4 (Canile sanitario) 1. Ai canili municipali che assumono la denominazione di canili sanitari, vengono attribuite, in aggiunta a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, le seguenti funzioni di intervento nei confronti degli animali di affezione: a) la profilassi veterinaria; b) le vaccinazioni; c) il controllo della popolazione canina e felina; d) la limitazione delle nascite; e) la vigilanza veterinaria dei ricoveri gestiti da associazioni ed enti zoofili privati; f) ogni altro intervento che si renda necessario. 2. Agli animali custoditi nel canile sanitario e nelle strutture private si assicurano condizioni di vita adeguate alla loro specie e non mortificanti. Art. 5 (Guardia veterinaria) 1. Ogni canile sanitario e' dotato di un servizio permanente di guardia veterinaria, preposta ad interventi urgenti di vaccinazione, soppressione eutanasia o interventi chirurgici. Art. 6 (Asili - ricoveri) 1. Agli enti che svolgono attivita' di protezione degli animali, i comuni concedono in comodato, apposito terreno recintato, destinato ad asilo o ricovero permanente per animali, oppure ad ampliamento di strutture dia' esistenti che risultino insufficienti e che richiedano la costruzione di nuovi impianti. TITOLO II ANAGRAFE CANINA E CONTROLLO POPOLAZIONE CANINA E FELINA Art. 7 (Anagrafe canina) 1. E' istituita in tutto il territorio regionale presso ogni unita' sanitaria locale l' anagrafe canina alla quale il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo, residente nel Lazio od ivi dimorante per un periodo di tempo superiore a novanta giorni, deve iscrivere l' animale. Limitatamente al territorio del comune di Roma il consiglio comunale individuera' le unita' sanitarie locali presso le quali istituirvi l' anagrafe canina. L' iscrizione deve avvenire in un apposito registro entro il termine di tre mesi dalla nascita o, comunque, dall' acquisizione del possesso; allo stesso ufficio, dovra' essere denunciato lo smarrimento o la morte dell' animale entro 15 giorni dall' evento. 2. All' atto dell' iscrizione verra' compilata l' apposita scheda, secondo il modello che sara' predisposto dall' assessorato alla sanita' ed approvato dalla Giunta regionale; la scheda verra' utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull' animale. 3. Nella scheda debbono essere riportati: luogo e data di nascita, stato segnaletico, nome del cane, generalita' ed indirizzo del proprietario o del detentore ed il codice assegnato all' animale. 4. Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprieta' o detenzione. 5. Il proprietario o il detentore e' tenuto a comunicare entro trenta giorni l' eventuale cambio di residenza. Art. 8 (Codice di riconoscimento) 1. Il cane iscritto all' anagrafe e' contrassegnato da un codice di riconoscimento, impresso mediante tatuaggio indolore sulla parte interna della coscia destra, recante un numero progressivo e la sigla dell' unita' sanitaria locale. L' operazione di tatuaggio va fatta tra il sesto e l' ottavo mese di vita dell' animale. 2. Il tatuaggio e' eseguito a cura dei servizi veterinari dell' unita' sanitaria locale presso le strutture operative territoriali o da veterinari liberi professionisti convenzionati con le unita' sanitarie locali o da veterinari liberi professionisti purche' autorizzati dalle unita' sanitarie locali. 3. I dati concernenti i cani iscritti all' anagrafe sono comunicati alle associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta. Art. 9 (Trasferimento, smarrimento o morte del cane) 1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo del cane debbono segnalare al servizio veterinario dell' unita' sanitaria locale di competenza i mutamenti nella titolarita' della proprieta' o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell' animale. 2. La segnalazione deve avvenire tempestivamente, con qualunque mezzo, e comunque essere confermata per iscritto entro quindici giorni dagli eventi di cui al precedente comma. 3. Nel caso di mutamento della residenza del proprietario o del detentore ovvero di trasferimento della proprieta' o della detenzione, il cane deve essere rescritto presso l' anagrafe dell' unita' sanitaria locale competente per territorio, con il codice ad esso gia' attribuito. 4. La disposizione di cui al precedente terzo comma si applica anche ai cani acquistati in altre regioni in cui e' istituita l' anagrafe canina e che sono identificati con codice ad essi impresso. Art. 10 (Abbandono, ricovero e custodia degli animali ) 1. E' vietato a chiunque l' abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale custodito nella propria residenza o domicilio. 2. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo degli animali di cui al comma precedente, in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilita' di mantenimento deve chiedere al competente servizio veterinario dell' unita' sanitaria locale di essere autorizzato a consegnare l' animale ad apposite strutture di ricovero pubbliche o private. 3. La Regione, d' intesa con province e comuni, promuove la costruzione dei canili sanitari e la riqualificazione di quelli gia' esistenti nonche' la realizzazione, d' intesa con le associazioni iscritte all' albo regionale, di strutture di ricovero. 4. In fase di prima attuazione, per il ricovero degli animali, si potra' fare ricorso a convenzioni con strutture di proprieta' di privati o di associazioni protezionistiche, purche' tali strutture siano sotto la direzione sanitaria di un veterinario iscritto all' albo professionale e siano adibite esclusivamente al ricovero dei cani consegnati o catturati ai sensi della presente legge. 5. La Regione ed i competenti servizi veterinari delle unita' sanitaria locale svolgono attivita' di vigilanza rispetto ai professionisti ed alle strutture ed associazioni convenzionate. Art. 11 (Controllo del randagismo) 1. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, devono essere restituiti al proprietario o al detentore. 2. I cani vaganti non tatuati devono essere catturati a cura del servizio veterinario dell' unita' sanitaria locale competente per territorio, il quale tramite la propria unita' operativa adempie agli obblighi di cui al precedente articolo 3. 3. Salvo casi di forza maggiore, la decorrenza del periodo di sequestro ha inizio da momento dell' avviso al proprietario del ritrovamento dell' animale iscritto all' anagrafe. 4. Le spese di cattura e custodia ed eventuali cure dell' animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario o detentore. 5. Gli animali non reclamati entro quindici giorni (dopo l' osservazione sanitaria) possono essere ceduti gratuitamente a privati che diano sufficienti garanzie di buon trattamento, ad enti o associazioni protezionistiche. 6. I cani ritrovati o accalappiacani possono essere soppressi, in modo eutanasico, soltanto se gravemente malati od incurabili 7. All' atto del rilascio deve essere consegnato al richiedente apposito certificato sanitario. 8. E' fatto divieto a chiunque di cedere gli animali ospiti del canile sanitario ad istituti o privati che effettuino esperimenti di vivisezione. 9. I veterinari liberi professionisti che, nell' esercizio della loro attivita', vengono a conoscenza dell' esistenza di cani non iscritti all' anagrafe, hanno l' obbligo di segnalare la circostanza all' unita' sanitaria locale competente. Art. 12 (Controllo delle nascite, delle malattie e profilassi ) 1. Gli animali temporaneamente custoditi nelle strutture di ricovero pubbliche o private convenzionate saranno sottoposti, per il tempo strettamente necessario, ad eventuali misure di profilassi e di terapia a cura dei servizi veterinari delle unita' sanitarie locali o dei veterinari liberi professionisti convenzionati. 2. I servizi ed i veterinari di cui al precedente comma, su richiesta dei proprietari, dei detentori o delle associazioni protezionistiche, provvedono a fornire le prestazioni necessarie ai fini della sterilizzazione e della prevenzione delle malattie proprie degli animali in questione. Art. 13 (Protezione dei gatti in liberta') 1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di liberta'. E' vietato a chiunque maltrattarli e spostarli dal loro << habitat >>. 2. I gatti che vivono liberi devono essere sterilizzati dall' unita' sanitaria locale di competenza e rimmessi nel loro gruppo. 3. Enti od associazioni iscritte all' albo regionale possono in accordo con le unita' sanitarie locali di competenza, avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di liberta', curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza. 4. I gatti liberi possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati e incurabili. 5. La decisione della soppressione spetta unicamente al veterinario dell' unita' sanitaria locale di competenza, sentite le associazioni protezionistiche del territorio iscritte all' albo regionale. Art. 14 (Misure di protezione) 1. Chiunque possiede o detiene animali, a qualunque titolo, e' obbligato a provvedere ad un trattamento adeguato alla specie, al mantenimento ed alla nutrizione degli stessi. 2. E' fatto altresi' obbligo a chiunque possiede o detiene a qualunque titolo, animali esotici di denunciarli al servizio veterinario dell' unita' sanitaria locale competente per territorio ai fini delle opportune misure di profilassi ed agli organi di pubblica sicurezza ai fini di prevenzione dei pericoli alla pubblica incolumita', in conformita' alle norme penali vigenti. 3. Gli animali debbono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale, salvo speciali controindicazioni, da consentire un adeguato movimento e la possibilita' di accovacciarsi ove siano legati con catena. La catena, ove necessaria, deve avere la lunghezza minima di metri cinque oppure di metri tre se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri. 4. E' fatto divieto a chiunque di custodire presso la propria abitazione o in altri locali, in proprieta' o in detenzione, animali domestici in condizioni tali che rechino nocumento all' igiene, alla salute ed alla quiete delle persone nonche' pregiudizio agli animali stessi. 5. Qualunque atto di crudelta' commesso nei confronti di animali, sia in luogo pubblico che privato, e' punito con le sanzioni previste dalla presente legge. Art. 15 (Trasporto animali) 1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati e per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza. 2. I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresi' l' ispezione e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura d' aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie animali trasportate. 3. Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 624, emanato in attuazione della direttiva CEE n. 77/ 489 in materia di protezione animali. Art. 16 (Promozione educativa - corsi di formazione) 1. La Regione promuove, con la collaborazione delle province, dei servizi veterinari delle unita' sanitarie locali, degli organi professionali dei medici veterinari e delle associazioni per la protezione degli animali, programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo - animale - ambiente. 2. La Regione autorizza altresi' l' istituzione di corsi di formazione professionale per personale ausiliario da utilizzare presso strutture veterinarie private. 3. La Regione altresi' istituisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con province, associazioni ed ordini professionali dei medici veterinari, nell' ambito del piano annuale di formazione professionale, corsi di formazione ed aggiornamento per guardie zoofile in materia di protezione degli animali, di riqualificazione professionale del personale dei servizi veterinari delle unita' sanitarie locali. Art. 17 (Guardie zoofile) 1. Per la vigilanza e l' osservanza delle disposizioni della presente legge, oltre a quanto gia' previsto dal precedente articolo 10, possono essere utilizzate anche guardie zoofile volontarie dei comuni in conformita' all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979. Le guardie zoofile verranno altresi' nominate dal Presidente della Giunta regionale su proposta delle associazioni iscritte all' albo regionale, cui verra' rilasciato apposito tesserino di riconoscimento dalla Regione Lazio. 2. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito alle dipendenze dei servizi veterinari delle unita' sanitarie locali in collegamento con le associazioni protezionistiche. 3. Per lo svolgimento di tale attivita' le associazioni protezionistiche potranno avvalersi anche di giovani iscritti nelle liste di leva che intendono ottenere, ai sensi e per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n. 772 e successive modificazioni, il riconoscimento della obiezione di coscienza. 4. Il servizio sostitutivo civile nell' attivita' di guardia zoofila dovra' avvenire previa convenzione tra il Ministro per la difesa e gli enti o associazioni indicati. A tal fine trovano applicazione le norme del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139, recante disposizioni per l' attuazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772. Art. 18 (Istituzione albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali) 1. E' istituito presso la Presidenza della Giunta regionale un albo regionale al quale possono essere iscritte le associazioni per la protezione degli animali, costituite per atto pubblico, operanti nel Lazio che ne facciano richiesta. 2. Per la iscrizione all' albo la Giunta regionale predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito disciplinare per il riconoscimento delle associazioni. 3. Ai fini dell' iscrizione all' albo, le associazioni di cui al precedente secondo comma dovranno presentare domanda scritta corredata da copia dell' atto costitutivo e dello statuto da cui risultino le finalita' dell' associazione e l' assenza di scopo di lucro. 4. La domanda dovra' essere indirizzata al Presidente della Giunta regionale che comunichera' alle associazioni interessate l' accoglimento o il diniego della domanda stessa. 5. Ai fini dell' incentivazione dell' attivita' delle associazioni per la protezione degli animali iscritte all' albo regionale ed operanti nel proprio territorio, la Regione puo' erogare contributi annuali per progetti specifici. Art. 19 (Sanzioni amministrative) 1. Per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli della presente legge, si applicano sanzioni amministrative da L. 300.000 a L. 3.000.000. 2. Per l' accertamento, la contestazione ed il pagamento delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 15 marzo 1978, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Gli importi delle sanzioni di cui al precedente primo comma sono riscossi dalle unita' sanitarie locali ed acquisiti ai relativi bilanci con destinazione alle finalita' della presente legge. Art. 20 (Finanziamenti) 1. E' istituito apposito capitolo di bilancio n. 13210 concernente: << Istituzione anagrafe canina e provvedimenti a tutela degli animali >>. 2. Lo stanziamento per l' esercizio 1988 e' determinato in L. 500.000.000. La relativa copertura viene assicurata mediante utilizzazione della somma all' uopo accantonata al capitolo n. 29801, elenco n. 4, lettera b). Art. 21 (Limiti di applicazione) 1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti dei cani delle forze armate e delle forze di polizia utilizzati per servizio. Art. 22 (Norme transitorie) 1. In sede di prima applicazione i proprietari o detentori di cani devono provvedere all' iscrizione dei propri animali all' anagrafe canina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La norma di cui al precedente articolo 11, terzo comma, entra in vigore dopo dodici mesi dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 3. Nelle more, la struttura pubblica, presso la quale sono custoditi animali catturati e non reclamati nonostante l' avvenuta comunicazione con i mezzi di cui al precedente articolo 3 e con altra forma di pubblicita', dopo quindici giorni dalla cattura, procede alla loro soppressione in modo eutanasiaco, sentite le associazioni per la protezione degli animali presenti nel territorio e iscritte all' albo regionale. 4. I comuni trasmettono d' ufficio alle unita' sanitarie locali i dati e le informazioni di cui sono in possesso a seguito della riscossione dell' imposta comunale sui cani entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |