L.R. 4 Dicembre 1989, n. 70 |
1. Sono escluse dall'attribuzione in proprietà agli enti locali i complessi immobiliari che non erano già dall’origine prevalentemente deputati all'espletamento delle funzioni assistenziali previste quali compiti istituzionali degli enti disciolti ex proprietari. (3) 2.(4)
Art. 3 bis (5) (Individuazione di ulteriori immobili da trasferire) 1. Al fine di completare il trasferimento dei beni previsto dalla presente legge, entro il 31 dicembre 2025 (7), sentiti gli enti locali interessati, il Direttore regionale competente in materia di patrimonio, con propria determinazione, individua i complessi immobiliari ancora da trasferire in proprietà agli enti locali ai sensi degli articoli 1 e 2. (6) 2. Con decreto del Presidente della Regione, i beni individuati ai sensi del comma 1 sono trasferiti in proprietà agli enti locali interessati. Tali beni possono essere concessi in comodato d’uso agli enti locali richiedenti, fino all’adozione del decreto di cui al precedente periodo. (8)
Art. 4
1. La Regione Lazio porterà a termine i valori di manutenzione per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, avrà adottato i provvedimenti formali. Art. 5
(2a) Comma modificato dall'articolo 91, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 e successivamente dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 15 (3) Comma modificato dall'articolo 2, comma 12, lettera b), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 e poi dall'articolo 91, comma 1, lettara c), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 (4) Comma abrogato dall'articolo 2, comma 12, lettera c), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (4a) Comma modificato dall'articolo 91, comma 1, lettera d), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 (5) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (6) Comma modificato dall'articolo 91, comma 1, lettera e), numero 1), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 (7) Termine modificato dall'articolo 13, comma 14, della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 e successivamente dall'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1), della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 15 (8) Comma modificato dall'articolo 91, comma 1, lettera e), numero 2), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 e successivamente dall'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2), della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 15 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |