Determinazione delle indennità e rimborsi spese dei consiglieri regionali del Lazio (1)

Numero della legge: 42
Data: 3 novembre 1977
Numero BUR: 32
Data BUR: 19/11/1977

L.R. 03 Novembre 1977, n. 42
Determinazione delle indennità e rimborsi spese dei consiglieri regionali del Lazio (1)


Art. 1
(2)

Art. 2

(Omissis) (5).


Art. 3

(Omissis) (6).


Art. 4

(2)


Art. 5

a) Tutti i consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al pagamento dei contributi di previdenza dal giorno della corresponsione dell'indennità consiliare.
b) A far tempo dal 1° gennaio 1979 i contributi vengono trattenuti ogni mese dall'amministrazione del Consiglio regionale nella misura del ventinove per cento delle competenze mensili, detratto il rimborso che mensilmente viene riconosciuto ai consiglieri stessi per spese di trasporto (10).
c) Le trattenute verranno contemporaneamente versate al fondo di previdenza di cui all'art. 6 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7.


Art. 6

A far tempo dal 1° luglio 1975, l'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in base alla seguente tabella in percentuale rispetto agli anni di contribuzione sulle competenze mensili lorde di cui all'art. 1, lettera d) della presente legge, pagate ai consiglieri in carica nello stesso mese cui si riferisce l'assegno vitalizio:

ANNI DI CONTRIBUZIONE PERCENTUALE

5 30
6 35
7 40
8 45
9 50
10 55
11 57
12 59
13 61
14 63
15 65.
(Omissis) (11).
(Omissis) (12) (13).


Art. 7

(Omissis) (14).


Art. 8

(Omissis) (15).


Art. 9

Ogni posizione in contrasto con la presente legge è abrogata. In particolare sono abrogati gli artt. 1, 2, 3, 4, 9, 15 e 26 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 e gli artt. 1, 3 e 4 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 8.


Art. 10

All'onere di L. 100.000.000 derivante dalla presente legge, si provvede mediante prelevamento di pari importo dagli stanziamenti di competenza e di cassa iscritti al cap. 12685 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1977, concernente il fondo di riserva, ed integrazione di L. 100.000.000 degli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di cassa, al cap 10111 "Spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale".
Nei progetti "Servizi istituzionali - funzionamento del Consiglio regionale" codice 2201 e "Amministrazione comune a più progetti" codice 2309 sono apportate le variazioni conseguenti a quanto disposto dal precedente comma.



Note :

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 19 novembre 1977, n. 32. Vedi anche la legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 che ha ridisciplinato la materia.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 36, comma 1, lettera c) della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4

(5) Abrogato dall'art. 5 della legge regionale 5 aprile 1988, n. 19.

(6) Abrogato dall'art. 5 della legge regionale 5 aprile 1988, n. 19.

(10) Lettera così sostituita dall'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1979, n. 29. La misura dei contributi di cui alla presente disposizione è stata prima elevata al ventidue per cento dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 23 marzo 1990, n. 34 e così definitivamente fissata dall'art. 1 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 36, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 21 novembre 1994, n. 61. Gli articoli da ultimo citati stabiliscono altresì che la predetta misura viene calcolata sulla indennità mensile del consigliere regionale al netto delle ritenute fiscali a far data dal 1° gennaio 1994.

(11) Seguiva un comma abrogato dall'art. 3 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 51, cui si fa comunque espresso rinvio.

(12) Seguiva un comma abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14, a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 (13 maggio 1995; n.d.r.),

(13) Per utile coordinamento, vedi anche l'art. 11 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19, come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14.

(14) Sostituisce l'art. 21 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7.

(15) Abrogato dall'art. 8, lettera a), della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 4.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.