L.R. 23 Ottobre 2009, n. 26 |
Disciplina delle iniziative regionali di promozione della conoscenza del patrimonio e delle attività culturali del Lazio (1) (1a) |
[ Art. 1 (Finalità e oggetto) 1. La Regione, in attuazione degli articoli 7, comma 2, lettera h) e 9 dello Statuto, promuove e sostiene la conoscenza del patrimonio e delle attività culturali del Lazio, al fine di valorizzarne in particolare la storia, l’identità, il pluralismo delle espressioni e l’integrazione nel contesto nazionale ed internazionale. 2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina un sistema coordinato di iniziative di promozione territoriale per far conoscere e valorizzare le numerose opportunità culturali del territorio. (2) 1. Il sistema coordinato di cui all’articolo 1, comma 2, comprende iniziative funzionali al rafforzamento dell’identità e della competitività territoriale e all’aumento dell’attrattività del patrimonio e delle attività culturali del Lazio nei confronti dei potenziali flussi di utenza, sia individuale che organizzata, e in particolare: a) la promozione dei beni culturali inerenti al patrimonio storico, artistico, archeologico, etnoantropologico, monumentale, paesistico e delle tradizioni locali , comprese quelle enogastronomiche, presenti nel territorio regionale anche attraverso iniziative di spettacolo dal vivo; (3) a bis) lo sviluppo delle reti dei musei, archivi storici e biblioteche degli enti locali, promuovendone le attività didattiche ed educative, l’innovazione dei linguaggi e delle tecnologie, con particolare attenzione alle esigenze delle nuove generazioni e in coerenza con i diversi bisogni di informazione, formazione e impiego del tempo libero; (4) b) la realizzazione di campagne promozionali in Italia e all’estero con riferimento ai beni ed alle attività culturali del Lazio; c) la promozione di conferenze, di dibattiti, di seminari, di convegni e di congressi; d) l’ideazione e la realizzazione di prodotti audiovisivi e supporti editoriali e la diffusione di pubblicazioni ed altro materiale informativo utile ad una efficace campagna di comunicazione; e) l’attivazione, diretta o in convenzione, di strumenti di comunicazione con particolare riferimento alle nuove tecnologie digitali; f) la qualificazione e la valorizzazione di percorsi storici e di itinerari culturali. 1. Per l’attuazione del sistema coordinato delle iniziative di cui all’articolo 2, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di cultura determina con propria deliberazione specifici criteri e modalità in modo da garantire uguali opportunità sul territorio regionale e favorire l’armonico sviluppo dell’intera Regione, riducendo gli squilibri esistenti. (5) Art. 4 (Programma annuale delle iniziative) 1. La Giunta regionale, sulla base dei criteri e delle modalità di cui all’articolo 3, adotta con propria deliberazione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ai sensi dell’articolo 5, il programma annuale delle iniziative, anche sulla base di accordi ed intese con gli enti locali ed il Ministero competente in materia di beni e attività culturali. Art. 5 (6) (Disposizioni finanziarie)
(1a) Legge abrogata dall'articolo 35, comma 1, lettera u), della legge regionale 15 novembre 2019, n. 24
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Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |