Elenco selvaggina e disciplina regionale della caccia per l'annata venatoria 1977-78 (1) (2)

Numero della legge: 31
Data: 28 luglio 1977
Numero BUR: 21
Data BUR: 02/08/1977

L.R. 28 Luglio 1977, n. 31
Elenco selvaggina e disciplina regionale della caccia per l'annata venatoria 1977-78 (1) (2)


[ Art. 1


Ai fini della tutela dell'agricoltura e della fauna selvatica, è istituito il regime di caccia controllata gratuita per i titolari di licenza di caccia su tutto il territorio della Regione con le limitazioni previste dalla presente legge e dalle disposizioni legislative in materia di caccia.


Art. 2

L'esercizio della caccia è consentito esclusivamente alle sottoelencate specie di selvaggina:
A) Selvaggina stanziale:
1) mammiferi: capriolo, cervo, cinghiale, coniglio selvatico, daino, donnola, faina, lepre comune, volpe;
2) uccelli: coturnice, fagiano comune, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, merlo, pernice rossa, starna e taccola.
B) Selvaggina migratoria:
alaudidi (gli), averle (le), beccafico, cesena, colombaccio, colombella, fringuello, frosone, passeri (i), peppola, pispola, prispolone, quaglia, storno, strillozzo, tordela, tordo bottaccio, tordo sassello, tortora;
palmipedi: alzavola, canapiglia, codone, fischione, folaga, germano reale, marangone, marzaiola, mestolone, morette (le), moriglione, oche (le);
trampolieri: albastrello, beccaccia, beccaccino, chiurli (i), combattente, croccolone, frullino, gallinella d'acqua, pavoncella, pettegola, pittime (le), pivieri (i), porciglione, totano, voltolino.
Il Presidente della Giunta regionale, sentiti i comitati provinciali della caccia o su proposta degli stessi, può decretare inclusioni o esclusioni di specie di selvaggina.


Art. 3

Per poter esercitare la caccia sul territorio regionale, il cacciatore dovrà essere munito, oltrechè dei documenti previsti dalle vigenti leggi, dell'apposito tesserino nominativo regionale, predisposto a cura dei comitati provinciali della caccia e rilasciato al costo di L. 300.
Per nessuna ragione ed a qualunque titolo è ammesso il rilascio del tesserino:
a) a titolo gratuito;
b) ad un costo diverso da quello fissato dalla presente legge;
c) al di fuori, anche indirettamente, dei comitati provinciali della caccia e delle associazioni venatorie legalmente riconosciute.
Le associazioni che non ottemperino all'obbligo della distribuzione diretta del tesserino sono escluse dal beneficio del contributo di cui al successivo art. 14.
Il tesserino è strettamente personale e contiene, tra l'altro, le seguenti indicazioni:
a) le giornate di caccia;
b) le norme per l'uso;
c) le eventuali regioni nelle quali è considerato valido e condizioni di validità.
Per il rilascio del tesserino sono stabilite le seguenti norme:
1) il cacciatore dovrà farne richiesta ai comitati provinciali della caccia od alle associazioni venatorie previa presentazione del porto d'armi per uso di caccia e della ricevuta di versamento della tassa annuale. Sulla parte del bollettino di conto corrente che deve essere trattenuta dal versante verrà apposto il numero del tesserino e la data di emissione comprovante il ritiro del tesserino stesso.
In mancanza di ricevuta per prima concessione di licenza o rinnovo, tali elementi verranno riportati sul libretto di riconoscimento del porto d'armi;
2) il cacciatore ha l'obbligo di annullare mediante perforazione chiaramente visibile la data del giorno di caccia prescelto, immediatamente prima del suo effettivo inizio.


Art. 4

I cacciatori non residenti nel Lazio possono ottenere il rilascio del tesserino solo se in possesso e dietro presentazione del tesserino valido nella provincia di residenza, quando ivi prescritto.
Il cacciatore non residente nel Lazio in possesso di tesserino valido nella propria provincia deve esibirlo ad ogni richiesta degli agenti unitamente a quello valido per il Lazio.
Il cacciatore ha l'obbligo di annullare mediante perforazione chiaramente visibile la data del giorno prescelto, immediatamente prima del suo effettivo inizio, su entrambi i tesserini.
Le giornate di caccia effettuate in altra regione sono considerate compiute nel territorio della Regione Lazio.


Art. 5

L'esercizio della caccia è consentito dal 28 agosto 1977 al 1^ gennaio 1978, limitatamente a tre giorni per ogni settimana che il titolare di licenza può scegliere, tra quelli di domenica, lunedì, mercoledì, giovedì e sabato salvo le seguenti eccezioni:
1) la caccia alla coturnice è consentita dal 9 ottobre 1977;
2) la caccia al capriolo maschio si chiude il 10 novembre 1977;
3) la caccia al cinghiale, al maschio del cervo e del daino, è consentita dal 1^ novembre 1977 al 31 gennaio dell'anno successivo nei modi che verranno indicati dai comitati provinciali della caccia nei rispettivi calendari venatori annuali;
4) la caccia al fringuello, germano e folaga è consentita fino al 28 febbraio, quella al colombaccio, colombella, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, alaudidi e passeri nonchè ai palmipedi (escluso folaga e germano) e trampolieri di cui all'art. 2, lettera B), fino al 31 marzo 1978;
5) è data facoltà ai comitati provinciali della caccia di vietare o limitare l'esercizio della caccia vagante, anche con l'uso del cane, dal 2 gennaio al 31 marzo 1978. L'accesso e l'allontanamento definitivo dagli appostamenti deve avvenire con il fucile scarico;
6) l'esercizio della caccia a cavallo con l'ausilio dei cani, previo espresso divieto dell'impiego di armi da fuoco, potrà essere autorizzato dal Presidente della Giunta regionale, unicamente alla volpe, dal 1^ ottobre 1977 al 31 marzo dell'anno successivo;
7) è vietato esercitare la caccia, con qualsiasi mezzo, in acque marine antistanti il litorale laziale. E' del pari vietata la caccia con il fucile su barca a motore, ovvero a rimorchio di barca a motore;
8) è vietato l'uso di fucile a canna liscia con bocca da fuoco di diametro superiore al calibro 12, di tutte le armi ad aria compressa o a gas, nonchè della carabina calibro 22;
9) il 1^ novembre 1977, martedì, è considerata giornata venatoria allo scopo di consentire la tradizionale apertura della caccia al cinghiale (come previsto dalla legge (rectius: "dal R.D."; n.d.r.) 5 giugno 1939, n. 1016 modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799).
Il Presidente della Giunta regionale, sentiti i comitati provinciali della caccia o su proposta degli stessi, può apportare variazioni, per comprovate esigenze, ai tempi ed ai modi di caccia previsti nel presente articolo.


Art. 6

A ciascun titolare di licenza di caccia è consentito per ogni giornata di caccia l'abbattimento di non più di un capo di: cervo, daino e di non più di tre capi complessivi di: fagiano comune, coturnice, lepre comune, pernice rossa e starna, di cui una sola lepre e non più di due starne, coturnici o pernici rosse.


Art. 7

Le limitazioni di tempo di cui alla presente legge, sono estese a tutte le riserve di caccia ricadenti nella Regione.


Art. 8

Su tutto il territorio è vietato l'uso dei bocconi avvelenati.


Art. 9

I comitati provinciali della caccia possono autorizzare la costituzione di speciali zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia purchè tali zone:
a) non pregiudichino l'ambiente e gli equilibri naturali esistenti sui territori sui quali vengono costituite;
b) non superino in ciascuna provincia una superficie complessiva di 450 ettari e ciascuna non risulti superiore a 300 ettari;
c) distino almeno 500 metri da riserve, bandite, zone di ripopolamento e cattura, oasi di protezione;
d) siano affidate in gestione alla associazione venatoria riconosciuta che ne abbia fatto richiesta.
In tale zona oltre all'addestramento dei cani, possono essere sempre effettuate gare con selvatico abbattuto, purchè tali selvatici risultino provenienti da centri di allevamento.


Art. 10

Per l'incremento naturale, la protezione delle specie selvatiche rarefatte od in via di estinzione, dei ceppo residui delle specie autoctone nonchè per la tutela dell'ambiente naturale, è data facoltà ai comitati provinciali della caccia di costituire, per la stagione venatoria 1977- 1978, nel territorio delle rispettive province, zone da adibire alla protezione ed al rifugio della fauna, sia stanziale che migratoria, nelle quali è vietata ogni forma di attività venatoria.
Tali zone non devono essere superiori ad ettari 1.000 o ad ettari 3.000 nelle zone di alta montagna ovvero se destinate alla protezione della coturnice. Dovranno essere delimitate con apposite tabelle perimetrali, a cura dei comitati provinciali della caccia territorialmente interessati, ferme restando le disposizioni relative alla distanza di cui all'art. 64, secondo comma, del vigente testo unico sulla caccia.


Art. 11

Al fine di assicurare un ordinato e disciplinato svolgimento dell'attività venatoria in regime di caccia controllata, la vigilanza alla applicazione della presente legge, a norma degli articoli 68 e 69 del vigente testo unico sulla caccia, resta affidata agli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, alle guardie venatorie dei comitati provinciali della caccia ed alle guardie giurate volontarie delle associazioni venatorie.


Art. 12

Il Presidente della Giunta regionale, sentiti i comitati provinciali della caccia o su proposta degli stessi e sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, può limitare o vietare l'esercizio venatorio in zone determinate ed a determinate specie, nei casi ove ricorra la necessità di proteggere la selvaggina per insufficiente consistenza faunistica, soppravvenuta per particolari condizioni stagionali e climatiche o per malattie ed altre calamità.


Art.3

I presidenti dei comitati provinciali della caccia, previa deliberazione del comitato, adeguano entro dieci giorni dalla entrata in vigore della presente legge il calendario venatorio della provincia relativo alla intera annata venatoria.


Art. 14

Per la protezione e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali e al fine di assicurare un efficiente servizio di vigilanza per la prevenzione e repressione di reati venatori, soprattutto nei territori sottratti al libero esercizio della caccia (oasi di protezione e di rifugio della fauna, zona di ripopolamento, cattura, ecc.) è autorizzata, per l'anno 1977, una spesa di L. 100.000.000.
Detta spesa è iscritta, nella competenza, al cap. 12244 del bilamcio regionale per l'anno finanziario 1977, denominato: "Contributi da erogare ai comitati provinciali della caccia ed alle associazioni venatorie al fine di assicurare una efficiente protezione e salvaguardia dei valori naturali ed ambientali in regime di caccia controllata".
La Giunta regionale provvede alla ripartizione ed assegnazione di tale somma in favore delle associazioni venatorie, sentita la competente commissione del Consiglio regionale.
Tale ripartizione viene effettuata dalla Giunta stessa in relazione:
a) alle attività promosse per la realizzazione delle finalità previste dalla presente legge;
b) ai servizi accertati di vigilanza effettuati dalle guardie volontarie anche in collaborazione con i comitati provinciali della caccia;
c) al numero dei tesserini venatori rilasciati direttamente ai cacciatori dalle associazioni stesse.
All'onere derivante dal presente articolo si fa fronte mediante riduzione di L. 100.000.000 dello stanziamento di competenza del cap. 22682 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1977.
La partita n. 6 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio stesso è ridotta di L. 100.000.000.
Nel bilancio pluriennale, al progetto "Ambiente, ecologia, protezione fauna" codice 0106 viene iscritta per l'anno 1977 la somma di L. 100.000.000, in corrispondenza del cap. 12244.
Nel contempo viene ridotta di L. 100.000.000, l'iscrizione in corrispondenza del cap. 22682 (parte), per l'anno 1977, del progetto "Amministrazione generale - investimenti ed attività finanziarie" codice 2307.


Art. 15


La presente legge regionale, stante l'imminente apertura della stagione venatoria, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.]



Note :

(1) Pubblicata sul BUR 2 agosto 1977, n. 21 (S.O.)

(2) Legge abrogata dal numero 75) dell'allegato B alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.