Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 1995 (articolo 28 della L.R. 11 aprile 1986, n. 17).

Numero della legge: 25
Data: 9 maggio 1995
Numero BUR: 13
Data BUR: 15/05/1995

L.R. 09 Maggio 1995, n. 25 (1)
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 1995 (articolo 28 della L.R. 11 aprile 1986, n. 17).


Art.1


1. Relativamente all'anno finanziario 1995 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato quadro "A" (Omissis).


Art.2


1. Agli effetti degli adempimenti attribuiti agli enti locali ai sensi dell'articolo 1-quater della legge 26 aprile 1983, n. 131 e successive modificazioni, la rappresentazione finanziaria delle autorizzazioni di spesa riconducibili al programma regionale di sviluppo è costituita dal bilancio pluriennale 1995/1997.

Art.3


(Omissis) (2-3).

Art.4


1. Tra le associazioni regionali, beneficiarie dei contributi annuali di cui alla legge regionale 24 maggio 1990, n. 58, all'articolo 1, viene inclusa anche l'A.N.M.I.L. (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro).
2. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 17 luglio 1989, n. 47, è soppresso.

Art.5


(Omissis) (4).

Art.6


1. La Regione è autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale sociale della FILAS S.p.A. fino alla concorrenza di L. 3.200 milioni, per la cui copertura la FILAS è autorizzata ad utilizzare parte delle somme già trasferite dalla Regione, fino a concorrenza di L. 1.200 milioni a valere sul fondo attribuito ai sensi della legge regionale n. 19 del 1985 e fino alla concorrenza di L. 2.000 milioni a valere sul fondo attribuito ai sensi della legge regionale n. 40 del 1988.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 36 del 1992, definiti in dettaglio dagli elaborati programmatici e progettuali stabiliti dalla convenzione Regione Lazio/FILAS di cui alla Delibera Consiliare n. 809 del 23 settembre 1993, è costituito, ai sensi della legge regionale n. 4 del 1995 un fondo speciale da conferire in gestione alla FILAS S.p.A.. La gestione del fondo è regolata da apposita convenzione, che dovrà recepire le modalità e le procedure di attuazione previste dagli elaborati progettuali di cui sopra. Affluiscono al predetto fondo le risorse di cui al citato articolo 14 legge regionale n. 36 del 1992, ad eccezione di quelle destinate alle amministrazioni comunali per la realizzazione dei lavori socialmente utili. All’attuazione degli interventi di cui al presente comma sovrintende un comitato di sorveglianza composto dai sindaci, o da loro rappresentanti permanenti, dei comuni ricompresi nell’area di crisi di cui all’articolo 14 della l.r. n. 36 del 1992, da un rappresentante dell’Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A., con funzioni di segreteria tecnica, e dal dirigente della struttura regionale competente in materia di economia e finanza, o da un suo delegato che lo presiede. (5) (6) (6a)

3. (Omissis) (7)

4. La convenzione di cui all'articolo 1 della citata legge regionale n. 2 del 1985 dovrà essere modificata ai sensi di quanto sopra disposto; dovrà inoltre definire i limiti minimi e massimi degli interventi finanziari ivi disciplinati e la quota del fondo da destinare all'assistenza tecnico-finanziaria a favore dei PIM del Lazio che versano in particolare stato di crisi.

Art.7


(Omissis) (8).

Art.8


1. La Regione riconosce le spese sostenute dalle associazioni provinciali allevatori del Lazio e dall'associazione regionale allevatori del Lazio per lo svolgimento delle attività di cui alla legge regionale 11 maggio 1984, n. 17, per anticipazioni bancarie adeguatamente documentate e le ammette a contribuzione nei limiti previsti dalla stessa legge.

2. I contributi relativi alle spese di cui al comma 1 sostenute negli anni 1990, 1991, 1992, 1993 e 1994 saranno erogati nel limite massimo di L. 1.500 milioni a gravare sul cap. n. 21135 del bilancio regionale 1995.

3. La somma di L. 1.800 milioni inclusa nella competenza del cap. n. 21135 è riservata per saldare l'attività svolta dalle Associazioni provinciali allevatori e dall'Associazione regionale allevatori del Lazio, ai termini della legge regionale n. 17 del 1984, nell'anno 1994.

4. La somma di L. 400 milioni inclusa nella competenza del cap. n. 21137 è riservata per saldare l'attività svolta dall'Associazione regionale allevatori del Lazio per l'attuazione del programma di lotta contro la ipofertilità e la mortalità neonatale del bestiame nell'anno 1992.

Art. 9


1. (Omissis) (9).

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 73 del 1989, sono abrogati.

3. Per l'anno 1995 è confermata la procedura prevista dall'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21 (10).

Art. 10


1. Per consentire la estirpazione delle viti negli impianti realizzati abusivamente, qualora il trasgressore non vi provveda nel termine fissato dalla Regione, come previsto all'articolo 3 del D.L. 7 settembre 1987, n. 370 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 4 novembre 1987, n. 460, è istituito il capitolo n. 21142 con la seguen
te denominazione: "Estirpazione delle viti negli impianti realizzati abusivamente. Legge n. 460 del 1987". La somma in competenza per l'anno 1995 è pari a L. 10 milioni.

2. Le somme erogate dalla Regione ai termini del comma 1 sono poste a carico del trasgressore come previsto dalla suddetta normativa.

Art.11


1. Per consentire ai consorzi di bonifica di mettere in atto ogni azione inerente allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi sociali, la Regione è autorizzata a corrispondere ai medesimi un contributo per le relative spese.

2. Per tale formalità nel bilancio regionale viene istituito il capitolo n. 21202 con lo stanziamento di L. 200 milioni e con la seguente denominazione: "Contributi ai consorzi di bonifica per le spese relative alle elezioni".

Art.12


1. Lo stanziamento di cui al capitolo 21229 del bilancio di previsione 1995, è destinato alla copertura degli oneri derivanti da programmi dell'ex ERSAL, a seguito di direttive programmatiche regionali non interamente finanziati nell'esercizio finanziario 1994.

2. La disponibilità di cui al capitolo n. 21229 delle uscite del bilancio di previsione del 1995 nei limiti rispettivamente di L. 6.500 milioni è finalizzato, nell'ambito di direttive programmatiche approvate con deliberazione della Giunta regionale, a ga
rantire il consolidamento e lo sviluppo del comparto lattiero-caseario a gestione cooperativa nell'area del polo lattiero-caseario del Lazio sud, nell'area dell'Aurelio ed in quella dell'Alto
Viterbese.

Art.13


1. Per consentire l'espletamento della vigilanza sulla regolare applicazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e del decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172 concernente il regolamento di esecuzione della stessa legge, la Regione può stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura delle province del Lazio, o altri organismi ritenuti idonei dalla Giunta regionale.

2. L'onere derivante da quanto previsto al comma 1 grava sul cap. n. 21310 che si istituisce con la seguente denominazione: "Espletamento della vigilanza sulla regolare applicazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30". La somma in competenza per l'anno 1995 è pari a L. 120 milioni.

Art.14


1. La Regione Lazio, al fine di alleviare le difficoltà finanziarie dei centri che erogano prestazioni riabilitative, oltre ad assicurare, per l'anno 1995, a valere sul capitolo n. 41101 un finanziamento compatibile con le disponibilità e le necessità complessive, utilizzerà per L. 10.000 milioni lo stanziamento esistente sul capitolo n. 41105.

Art.15


1. Un'aliquota non superiore al 6 per cento dei finanziamenti previsti al capitolo n. 42112 del bilancio regionale, destinati ad interventi aggiuntivi in materia di assistenza pubblica, è riservata alla predisposizione dei piani socio-assistenziali, nonché per la rilevazione di dati nello specifico settore dell'handicap, finalizzati alla predisposizione di progetti-obiettivo nel settore stesso. Con le strutture regionali possono concorrere anche organismi privati che abbiano già stipulato convenzioni con altre amministrazioni pubbliche in materia di interventi sociali, nonché la pubblicizzazione della legge di riordino dei servizi sociali nel rispetto delle norme di cui alla legge regionale 12 giugno 1986, n. 22.

Art.16


1. Al fine di agevolare il sistema integrato di tariffe nei trasporti regionali, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con il COTRAL una convenzione ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 142 del 1990 per la disciplina dei reciproci rapporti (contratto di servizio).

2. A tal fine è istituito il capitolo n. 43106 "Onere conseguente alla convenzione con il COTRAL in materia di sistema integrato di tariffa" con uno stanziamento di 2.000 milioni.

Art.17


1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato, nell'ambito dell'autonomia contabile, ai sensi della legge 28 (rectius: "6"; n.d.r.) dicembre 1973, n. 853, a gestire i capitoli di spesa del proprio bilancio corrispondenti ai capitoli dal n. 11101 al n. 11114 del bilancio regionale, anche attraverso aperture di credito a favore di funzionari all'uopo delegati, con le procedure previste dagli articoli 30 e 31 della legge regionale n. 15 del 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi i dirigenti dell'Ufficio II, Settore IV per i capitoli corrispondenti ai capitoli n. 11101 e 11103 e dell'Ufficio II, Settore V per i capitoli corrispondenti ai nn. 11102, 11105, 11106 del bilancio regionale (11).

Art. 18



(11a)

Art. 19 (13)



Art. 20 (14)



Art.21


1. Le autorizzazioni sottoelencate disposte con le leggi regionali indicate a margine di ciascun intervento sono così modificate:
a) realizzazione della tangenziale alla strada statale n. 7 "Appia" in corrispondenza con i Comuni dei Castelli Romani (LL.RR. 60/85, 22/87, 30/88 e 39/89), completamento. L'autorizzazione di spesa è aumentata di L. 65.000.000.000;
b) realizzazione della tangenziale alla strada statale n. 7 "Appia" in corrispondenza con il Comune di Cisterna di Latina (LL.RR. 60/85, 22/87, 30/88 e 39/89), completamento. L'autorizzazione di spesa è aumentata di L. 16.400.000.000;
c) adeguamento del collegamento strada statale 313 - Poggio Mirteto (S.P. Finocchieto), tratto preliminare per l'ammodernamento della strada Tancia (LL.RR. 60/85, 22/87, 30/88 e 21/91). L'autorizzazione di spesa è aumentata di L. 2.476.000.000;
d) realizzazione del semianello viario tangenziale di Viterbo (LL.RR. 60/85, 22/87, 30/88 e 21/91), completamento. L'autorizzazione di spesa è aumentata di L. 15.000.000.000.

2. Le autorizzazioni di spesa afferenti i seguenti interventi sono confermate negli importi originali:
a) completamento della superstrada Sora - Frosinone (LL.RR. 60/85, 22/87, 30/88, 39/89 e 21/91);
b) sistemazione della strada statale 155 nel tratto Frosinone - Fiuggi (LL.RR. 60/85, 22/87, 30/88, 39/89 e 73/90);
c) realizzazione di una strada di circonvallazione a Subiaco (LL.RR. 60/85, 22/87 e 39/89);
d) adeguamento della SS. 609 Carpinetana (LL.RR. 60/85, 22/87, 30/88 e 21/91);
e) sistemazione della strada provinciale Turanense da Castel di Tora a bivio per Paganico (LL.RR. 60/85, 22/87, 30/88 e 21/91);
f) sono altresì confermate le autorizzazioni per gli interventi di cui alle LL.RR. 67/93, 16/94 (articolo 15) e 41/94.

3. La quota di stanziamento per i predetti interventi imputabili all'anno 1995, è così definita:
a - realizzazione della tangenziale alla SS. 7 "Appia" in corrispondenza con i comuni dei Castelli Romani L. 20.000.000.000

b - realizzazione della tangenziale alla SS. 7 "Appia" in corrispondenza con il comune di Cisterna di Latina (completamento) L. 16.400.000.000

c - realizzazione del semianello viario di Viterbo L. 15.000.000.000

d - adeguamento del collegamento della SS. 313 Poggio Mirteto L. 7.760.000.000

e - sistemazione della strada provinciale "Turanense" tratto Castel di Tora - bivio per Paganico L. 5.000.000.000

f - LL.RR. 67/93, 16/94 (articolo 15) e 41/94 L. 9.240.000.000
%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Totale L. 73.400.000.000.

4. Alla copertura delle somme autorizzate e non stanziate per l'anno 1995 si provvederà con leggi di bilancio degli anni successivi.

Art.22


1. (Omissis) (15).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i contributi e finanziamenti in capitale concessi dalla Regione a carico dei fondi suoi propri; le stesse norme si applicano ai contributi concessi sui finanziamenti che pervengono alla Regione con vincolo di destinazione, o per programmi e progetti finanziati da enti terzi, compatibilmente con l'accertamento e la riscossione dei fondi; esse non si applicano alle somme eliminate dal conto dei residui passivi per perenzione amministrativa.

3. Sono soppresse tutte le norme in contrasto con le disposizioni contenute nel presente articolo.

4. Le percentuali di cui al comma 1 sono calcolate sull'intero ammontare dell'importo finanziato detratto il ribasso d'asta comprensivo d'I.V.A. praticato dalla ditta aggiudicataria dei lavori a base di gara (16).

Art.23


1. Al fine di favorire il rilancio dell'occupazione, il riequilibrio del territorio e la tutela e salvaguardia delle aree interne, gli interventi da realizzare con le risorse finanziarie di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 aprile 1994, n. 7, sono quelli individuati dalle province nei programmi già approvati con apposite deliberazioni del consiglio provinciale entro i termini previsti dal comma 4 del citato articolo.

2. L'approvazione delle progettazioni esecutive, da parte
delle province, di cui all'articolo 3, comma 6, lettera a), della legge regionale n. 7 del 1994, deve avvenire entro, e non oltre,
la data del 30 giugno 1995 (17).

3. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, commi 8 e 9 della legge regionale n. 7 del 1994, il trasferimento delle risorse finanziarie per la realizzazione delle opere indicate nelle progettazioni esecutive di cui al comma 2 è effettuato con le modalità fissate dall'articolo 9 (rectius: "22"; n.d.r.) della presente legge, previo esame, da parte del settore programmazione, della regolarità formale della documentazione trasmessa dalle province, le quali devono integrare la documentazione stessa con una specifica dichiarazione attestante la compatibilità ambientale delle opere da realizzare.

Art.24


1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 24 marzo 1986, n. 14, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 25 novembre 1994, n. 64, le parole "decreto ministeriale 10 ottobre 1986, n. 16" sono sostituite dalle parole "decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro del 10 ottobre 1986".


Note:

(1) Pubblicata sul BUR 15 maggio 1995, n. 13 (S.O. n. 7).
Riprodotta sulla G.U della Repubblica 16 dicembre 1995, n. 50 (S.S. n. 3).

(2- 3) Articolo abrogato dall’art. 27, comma 1, della legge regionale 1^ luglio 1996, n. 25, e dall'art. 19, comma 7, lettera b) della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.

(4) Rinviato all'esame del Consiglio regionale come disposto dal Governo.

(5) Per l'interpretazione autentica del presente comma si riporta integralmente l'art. 9 della legge regionale 20 maggio 1996, n. 17:
"9. 1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25, è interpretato nel senso che le spese relative alla convenzione Regione Lazio - FI.LA.S. S.p.A. per la gestione del fondo speciale e quelle relative alla progettazione degli interventi, alla loro realizzazione, tutoraggio e assistenza sono a carico del fondo stesso e che gli interventi per i lavori socialmente utili sono effettuati in deroga alla legge regionale 12 settembre 1986, n. 45 ed a totale carico degli stanziamenti previsti."

(6) Ai sensi dell'art. 59 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15, il comitato di cui al presente comma è integrato con un rappresentante dell'Assessorato all'ambiente, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione dell'Assessore all'ambiente.

(6a) Comma modificato dall'articolo 116, comma 1 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8

(7) Comma abrogato dal numero 65) dell'allegato F alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6


(8) Rinviato all'esame del Consiglio regionale come disposto dal Governo.

(9) Sostituisce il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 4 dicembre 1989, n. 73.

(10) Si riporta, per opportuno ed utile coordinamento, il testo del citato art. 23 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21:
"23. 1. In attesa del riordino del servizio sanitario regionale a norma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed in particolare della definizione dei nuovi ambiti territoriali delle unita' sanitarie locali, le operazioni di liquidazione e pagamento delle prestazioni specialistiche rese dai presidi e specialisti convenzionati verranno effettuate dalle unita' sanitarie locali del capoluogo di provincia e per la provincia di Roma, dalla USL RM/4 per conto delle USL del rispettivo ambito territoriale".

(11) Disposizione confermata dall'art. 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 20 maggio 1996, n. 17, dall'art. 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 22 maggio 1997, n. 12, dall'art. 6 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15 e dall'art. 6, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7.

(11a) Articolo abrogato dall'articolo 191, comma 1, lettera aaaa) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(12) Il termine stabilito nel presente comma è prorogato al 31 dicembre 1997, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 14 febbraio 1997, n. 2.

(13) Articolo abrogato dal numero 65) dell'allegato F alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

(14) Articolo abrogato dal numero 65) dell'allegato F alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

(15) Sostituisce il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.

(16) Comma aggiunto dall'art. 19 della legge regionale 20 maggio 1996, n. 16 (finanziaria 1996), come sostituito dall'art. 10, comma 1, della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 (finanziaria 1997). Per utile coordinamento si ritiene opportuno precisare che il c

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.