L.R. 06 Giugno 1980, n. 51 |
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42, concernente la determinazione dell' indennita' e rimborsi spese dei consiglieri regionali del Lazio (1).
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Art. 1 (2) Art. 2 La lettere b) dell' articolo 2 della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42 e' cosi' sostituita: < Art. 3 Il secondo comma dell' articolo 6 e l' ultimo comma dell' articolo 8 della legge regionale n. 42 del 3 novembre 1977 sono abrogati. L' anzianita' dei consiglieri regionali che sono stati eletti nella prima legislatura regionale e rieletti nella seconda, agli effetti della applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 ed 8 della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42 decorre dal mese di giugno 1970 o dal momento della effettiva assunzione in carica; a partire da tali date e fino al 30 giugno 1975 gli stessi consiglieri sono tenuti a versare al fondo di previdenza ed al fondo di solidarieta' un contributo pari rispettivamente al cinque per cento ed al tre per cento dell' indennita' mensile lorda percepita ai sensi dell' articolo 1, lettera d), della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7. L' Ufficio di Presidenza, integrato ai sensi dell' articocolo 7 della legge regionale n. 7 del 16 marzo 1973, delibererà sulle modalita' di recupero degli arretrati di cui al comma precedente. Ai fini di quanto previsto dalla predetta lettera b) dell' articolo 2 della legge regionale n. 42 del 3 novembre 1977 e ai fini di questo articolo per sede del Consiglio regionale s' intende quella effettiva. Art. 4 Alla spesa derivante dall' articolo 2 della presente legge si fara' fronte con le disponibilita' previste dal capitolo n. 25001 << Spesa per le indennita' consiliari e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale >>. Note: (1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 30 giugno 1980, n. 18 (2) Abrogato dall'articolo 8, lettera c) della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 4 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |