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[Art. 1
In attesa delle modifiche da apportare alla vigente legge regionale sul diritto allo studio ed allo scopo di assicurare i relativi interventi, le funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica di cui al capo sesto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate fino e non oltre il termine dell'anno scolastico 1978/1979, dagli enti e secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 6 settembre 1975, n. 77.
Art. 2
Le province, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono a deliberare il piano di cui all'art. 9 della legge regionale 6 settembre 1975, n. 77, relativo all'anno scolastico, sulla base della somma loro assegnata nell'anno scolastico 1977/1978 e nel rispetto delle priorità indicate nella deliberazione del Consiglio regionale n. 234 del 5 agosto 1977. Detto piano, articolato per distretti scolastici, dovrà essere elaborato previe opportune intese, anche attraverso apposite riunioni, con i sindaci dei comuni facenti parte del distretto. Analoga procedura dovrà essere seguita per quanto riguarda le deliberazioni concernenti le modalità di cui all'art. 6 della legge regionale 6 settembre 1975, n. 77 per la realizzazione dei servizi che dovranno tener conto anche della possibilità di affidare compiti a quei comuni che si dichiarino disponibili a svolgerli.] Note: (1) Pubblicata sul BUR 23 agosto 1978, n. 23 (S.O.).
(2) Legge abrogata dal numero 10) dell'allegato L alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6
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