Calendario venatorio regionale per la stagione 1983- 1984 (1) (2)

Numero della legge: 51
Data: 23 luglio 1983
Numero BUR: 21
Data BUR: 30/07/1983

L.R. 23 Luglio 1983, n. 51
Calendario venatorio regionale per la stagione 1983- 1984 (1) (2)


  [ Art. 1

I titolari di licenza di caccia, rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, possono praticare nella stagione venatoria 1983- 1984 l' esercizio di caccia nel territorio della Regione Lazio a parita' dei diritti e doveri, nell' osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.


Art. 2

Ai fini della protezione e della razionale gestione delle risorse faunistiche della Regione, l' intero territorio del Lazio e' sottoposto al regime di caccia controllata.


Art. 3

La stagione venatoria ha inizio il 18 agosto 1983 e termina il 10 marzo 1984.



Art. 4

Durante la stagione venatoria di cui al precedente articolo 3, l' esercizio venatorio e' consentito nei periodi e per le specie di selvaggina di seguito indicati.
Specie cacciabili nei giorni 18, 21 e 28 agosto 1983:
alzavola, canapiglia, chiurlo, codone, colombaccio, combattente, fischione, folaga, frullino, gallinella d' acqua, germano reale, marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, passera mattugia, passera oltremontana, passero, pettegola, pittima reale, piviere, porciglione, quaglia, storno, tortora e volpe.
Per i giorni suindicati l' esercizio venatorio e' consentito solo da appostamento fisso gia' esistente o temporaneo che dovra' essere raggiunto ed abbandonato con fucile scarico.
E' data facolta' al presidente della giunta provinciale di autorizzare la caccia in forma vagante, anche con l' ausilio del cane da ferma, per la sola specie quaglia nei territori all' uopo determinati. Le amministrazioni provinciali che intendono avvalersi di tale facolta', dovranno rendere pubblico almeno quindici giorni prima del 18 agosto l' elenco ed i confini dei territori prescelti.
Specie cacciabili dal 18 settembre al 31 dicembre 1983:
allodola, alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, chiurlo, codone, colino della Virginia, colombaccio, combattente, coniglio selvatico, cornacchia nera, cornacchia grigia, corvo, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d' acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, lepre comune, marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, passera mattugia, passera oltremontana, passero, pavoncella, pernice rossa, pettegola, pittima reale, piviere, porciglione, quaglia, starna, storno, taccola, tordo bottaccio, tordo sassello, tortora e volpe.
La caccia alla specie coturnice e' consentita dal 16 ottobre al 30 novembre 1983 compreso; la caccia alla specie cinghiale, con esclusione dei giovani dell' anno con manto striato, e' consentita dal 2 novembre 1983 al 29 gennaio 1984 compreso;
l' esercizio venatorio e' consentito da appostamento fisso gia' esistente o da appostamento temporaneo ed in forma vagante anche con l' ausilio dei cani.
Specie cacciabili dal 1 gennaio al 29 febbraio 1984:
allodola, alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, chiurlo, codone, colombaccio, combattente, cornacchia
nera, cornacchia grigia, corvo, fischione, folaga, frullino, gallinella d' acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, passera mattugia, passera oltremontana, passero, pavoncella, pettegola, pittima reale, piviere, porciglione, storno, taccola, tordo bottaccio, tordo sassello e volpe.
L' esercizio venatorio e' consentito da appostamento fisso gia' esistente o temporaneo ed in forma vagante anche con l' ausilio del cane da ferma.
Specie cacciabili dal 1 marzo al 10 marzo 1984:
allodola, beccaccino, codone, colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, corvo, fischione, frullino, gazza, ghiandaia, marzaiola, moretta, passera oltremontana, passero, pavoncella, piviere, porciglione, storno, taccola, tordo bottaccio, tordo sassello e volpe.
L' esercizio venatorio e' consentito da appostamento fisso o temporaneo che dovra' essere raggiunto ed abbandonato con fucile scarico.
E' altresi' consentita la caccia in forma vagante, anche con l' ausilio del cane da ferma, esclusivamente entro una fascia di terreno di 50 metro dalle sponde dei fiumi, degli stagni, dei laghi naturali ed artificiali ed entro una fascia del litorale
marino profonda 1.000 metri dal battente dell' onda.
Dal 1ø gennaio al 29 febbraio 1984 compreso il presidente della giunta provinciale ha facolta' di autorizzare, stabilendone le modalita', l' uso dei cani da cerca e da seguito per la caccia alla volpe esclusivamente nei territori
liberi alla caccia, da destinare alle azioni di ripopolamento di selvaggina.



Art. 5

Il Presidente della Giunta regionale puo' vietare o ridurre la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di selvaggina, di cui ai precedenti articoli, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche o per malattie od altre calamita'.



Art. 6

Per l' intera annata venatoria l' esercizio della caccia e' consentito limitatamente a tre giorni per ogni settimana che il titolare di licenza puo' scegliere tra quelli di domenica, mercoledi', giovedi' e sabato, da segnare sul tesserino regionale di cui alla legge regionale 10 luglio 1978, n. 31.
Il cacciatore ha l' obbligo di adempiere alle annotazioni sul tesserino come prescritto ed indicato sul tesserino stesso. Il tesserino e' personale e non e' cedibile.


Art. 7

L' esercizio venatorio e' consentito secondo gli orari di seguito indicati, che, relativamente al periodo in cui vige l' ora legale, sono gia' stati adeguati:
nei giorni 18, 21 e 28 agosto 1983, dalle ore 6 alle ore 19,15;
dal 18 settembre al 25 settembre 1983, dalle ore 6,30 alle ore 18,30;
dal 28 settembre al 15 ottobre 1983, dalle ore 6 alle ore 17;
dal 16 ottobre al 30 ottobre 1983, dalle ore 6,15 alle ore 16,30
dal 2 novembre al 16 novembre 1983, dalle ore 6,30 alle ore 16,30;
dal 17 novembre al 30 novembre 1983, dalle ore 6,30 alle ore 16,15;
dal 1ø dicembre al 15 dicembre 1983, dalle ore 7 alle ore 16,15;
dal 17 dicembre al 31 dicembre 1983, dalle ore 7,15 alle ore 16,30
dal 1ø gennaio al 15 gennaio 1984, dalle ore 7,15 alle ore 16,30;
dal 18 gennaio al 29 gennaio 1984, dalle ore 7 alle ore 17;
dal 1ø febbraio al 15 febbraio 1984, dalle ore 6,30 alle ore 17,15;
dal 16 febbraio al 29 febbraio 1984, dalle ore 6,15 alle ore 17,30;
dal 1ø marzo al 10 marzo 1984, dalle ore 6 alle ore 17,45.
Per la specie beccaccia l' esercizio venatorio e' consentito dalle ore 8.



Art. 8

Per ogni giornata consentita, ciascun cacciatore non potra' abbattere complessivamente piu' di due capi della selvaggina sottoelencata, con i limiti indicati a fianco di ciascuna specie:
cinghiale: 1 capo;
colino della Virginia: 2 capi;
coniglio selvatico: 2 capi;
coturnice: 1 capo;
lepre comune: 1 capo;
fagiano: 2 capi;
pernice rossa: 1 capo;
starna: 1 capo.
Delle altre specie consentite a norma del presente calendario, per ogni giornata di caccia non possono essere abbattuti complessivamente piu' di 25 capi, di cui sono piu' di 20 tordi, 10 capi tra quaglie e tortore, 10 capi tra palmipedi e trampolieri, 10 folaghe, 10 colombacci, 2 beccacce.
I passeri e gli storni non rientrano nel limite sopra specificato.


Art. 9

L' addestramento e l' allenamento dei cani e' consentito, limitatamente ai terreni incolti ovvero liberi da coltivazioni in atto, con esclusione, comunque dei boschi, dal 18 luglio al 12 agosto 1983 compreso ed a distanza non inferiore a 200 metri dalle zone di ripopolamento e cattura, bandite, zone di rifugio ed oasi di protezione.



Art. 10

L' esercizio venatorio da appostamento temporaneo e' sottoposto alle seguenti prescrizioni:
a) quando l' appostamento temporaneo comporta modificazioni del terreno e preparazione di sito, il cacciatore deve richiedere il consenso del proprietario o conduttore agricolo;
b) i bossoli delle cartucce, i contenitori di munizioni, eventuali rifiuti devono essere asportati al termine di ogni giornata;
c) la preparazione del sito con frasche e rami non puo' essere effettuata mediante tagli di piante da frutto o comunque di interesse economico, a meno che non si tratti di residui della potatura, ne' con uso di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta di cui alla legge regionale n. 61 del 1974;
d) la collocazione dell' appostamento deve avvenire in modo tale da non comportare, per effetto dello sparo, il danneggiamento dei frutteti, vigneti o di altre colture arboree;
e) i danni provocati alle coltivazioni od agli impianti agricoli devono essere risarciti dal cacciatore che li ha cagionati al proprietario o conduttore agricolo.


Art. 11

E' vietato a chiunque:
l' esercizio venatorio in forma vagante nei territori in attualita' di coltivazioni;
la posta serale e mattutina alla beccaccia nonche' la posta serale alla lepre;
l' uso di qualsiasi tipo di pastura ad ogni specie di selvaggina;
la caccia sotto qualsiasi forma di appostamento al beccaccino;
l' esercizio venatorio quando i terreni sono coperti in tutto o nella maggior parte da neve nonche' negli stagni, paludi e specchi d' acqua artificiali anche solo parzialmente gelati e su terreni allagati da piene di fiume;
l' esercizio venatorio nei terreni e boschi distrutti o danneggiati dal fuoco ai sensi del punto d) dell' articolo 6 della legge regionale 4 febbraio 1974, n. 5;
l' esercizio venatorio nelle zone adibite al ripopolamento, alla protezione ed al rifugio della fauna, sia stanziale che migratoria segnalate da apposite tabelle perimetrali;
l' esercizio venatorio, con qualsiasi mezzo, in acque marine antistanti il litorale laziale;
usare richiami vivi accecati e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico ed elettromagnetico, con o senza amplificazione di suono;
usare munizione spezzata per la caccia agli ungulati.
E' altresi' vietato l' esercizio venatorio, con qualsiasi mezzo, nella fascia territoriale posta all' interno del grande raccordo anulare di Roma.


Art. 12

Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste dall' articolo 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.
Per le violazioni alle disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dall' articolo 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, si applica la sanzione prevista dalla lettera n) di detto articolo.



Art. 13

Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario venatorio, vigono le norme di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 968, e le disposizioni del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni purche' non in contrasto con la citata legge 27 dicembre 1977, n. 968.


Art. 14

Le norme e le limitazioni del presente calendario si applicano anche alle aziende faunistico - venatorie.
Il solo prelievo della selvaggina, che determina l' indirizzo faunistico dell' azienda, e' regolato, per quanto concerne il numero dei capi da abbattere, dai piani di abbattimento approvati dall' Amministrazione regionale ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 14 settembre 1982, n. 40.]





Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 30 luglio 1983, n. 21

(2) Legge abrogata dal numero 83) dell'allegato B alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.