Art. 1 (2)(Istituzione, natura giuridica e finalità)
1. La Regione, in armonia con le disposizioni del proprio statuto e della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche e nell’ambito dei principi fissati dalle leggi statali e dalla normativa dell’Unione europea, promuove lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura laziale, nonché la multifunzionalità e la valorizzazione qualitativa, economica e sociale del sistema agricolo regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituita l’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura (ARSIAL), di seguito denominata Agenzia, con sede in Roma.
3. L’Agenzia è un ente di diritto pubblico strumentale della Regione, dotato, nei limiti stabiliti dalla presente legge, di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed esercita la propria competenza nell’ambito degli indirizzi politico- programmatori e delle direttive della Giunta regionale.
1. L'Agenzia attua programmi di attività, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, in materia di: a) promozione, applicazione e diffusione delle innovazioni tecnologiche che siano necessarie ed idonee a migliorare l'efficienza economica delle imprese singole o associate; b) assistenza economica e finanziaria alle imprese singole o associate, con particolare riguardo a quelle impegnate in processi di innovazione tecnologica; c) attività di assistenza tecnica, nell’ambito del sistema regionale dei servizi di sviluppo agricolo, in materia di produzione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli; d) studi, ricerche e indagini sistematici sui mercati agro-alimentari in Italia e all'estero, in correlazione alle prospettive di mercato; e) studi, ricerche, progetti ed interventi in materia di ricomposizione, riordino e ristrutturazione fondiaria, quando gli stessi siano funzionali al miglioramento dell'assetto produttivo dei terreni delle università agrarie e delle proprietà pubbliche in genere; f) studi, ricerche, progetti ed interventi per la realizzazione di azioni pubbliche, anche sperimentali, dirette a processi innovativi di sviluppo agricolo compatibili con i programmi regionali di tutela ambientale, con particolare riguardo alla economica introduzione di forme di agricoltura biologica, alla valorizzazione delle risorse laziali di energia pulita, alle tecnologie necessarie per la conformità a legge degli impianti di depurazione di reflui derivanti da attività agro-industriali, all’utilizzo di biostimolanti e dei sensori in campo in agricoltura; (3c) g) studi, ricerche, progetti ed interventi per la realizzazione, a cura diretta dell'Agenzia, di opere, impianti e servizi che la Regione, su sua specifica direttiva, ritenga di rilevanza strategica ai fini delle proprie scelte programmatiche; a tal fine, le opere, gli impianti ed i servizi sono attività agricole a tutti gli effetti; h) studio, promozione, divulgazione e controllo della qualità dell’enogastronomia tipica del Lazio; i) tutela della diversità biologica delle specie animali e vegetali di interesse agrario e introduzione di innovazioni tecnico produttive tese alla salvaguardia della salute degli operatori agricoli e dell’ambiente naturale, al risparmio energetico e alla razionalizzazione dei mezzi di produzione; l) tutela della sicurezza alimentare, anche tramite l’elaborazione di studi, ricerche, progetti e programmi, con particolare riferimento alla diffusione degli organismi geneticamente modificati, e promozione di opportune iniziative finalizzate sia al miglioramento delle produzioni che alla salvaguardia della salute dei consumatori; m) cura della conservazione della fauna ittica nelle acque interne del territorio regionale, tramite la promozione di opportune azioni di ripopolamento e qualificazione; n) gestione del servizio integrato agrometereologico della Regione Lazio (SIARL), di cui alla legge regionale 9 ottobre 1996, n. 40, concernente: “Istituzione del servizio integrato agrometereologico della Regione Lazio (S.I.A.R.L.)”; (3.1) o) gestione dell’osservatorio faunistico regionale, con le competenze dello stabilimento ittiogenico di cui all’articolo 3, comma 4, della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 (Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio), [nonché dell’osservatorio faunistico venatorio di cui all’articolo 18 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio);] (3.2) p) gestione del nucleo controllo di qualità per prodotti agroalimentari, cui è affidato il controllo dei prodotti a denominazione d’origine protetta (DOP) e ad indicazione geografica protetta (IGP), nonché la vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati, in attuazione dell’articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari e dell’articolo 53, commi 1 ed 11, della legge 24 aprile 1998, n. 128 concernente: “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1995-1997)”; p bis) promozione delle attività della pesca e dell’acquacoltura responsabile, compresa quella biologica, al fine di preservare gli ecosistemi acquatici regionali, nonché della qualità dei prodotti ittici attraverso i controlli sui prodotti e sui processi relativi all’intera filiera ittica, anche all’interno degli impianti di acquacoltura e di lavorazione. (3a)
p ter) formazione delle imprese agricole e della filiera agro-alimentare, delle imprese agricole multifunzionali, dei tecnici di settore agroalimentare e delle figure professionali che prestano la propria attività per il mondo agricolo e rurale. (3a2)
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, lettera b), le imprese debbono adottare e mantenere forme di contabilità e di bilancio, con la tipologia prescritta dall'ordinamento vigente, idonee a consentire una valutazione sistematica della loro situazione economica, finanziaria, patrimoniale e delle attrezzature tecnologiche, ai fini della formazione e della gestione di una apposita banca dati e di un osservatorio regionale permanente delle imprese agro-alimentari ed agro-industriali del Lazio.
3. L’Agenzia inoltre :
a) promuove il coordinamento dei centri di ricerca operanti nella Regione Lazio per le attività riguardanti l’introduzione, la sperimentazione e la divulgazione degli organismi geneticamente modificati, ne verifica costantemente i risultati e redige un apposito rapporto annuale in materia; b) promuove l’informazione tra i consumatori, d’intesa con le associazioni interessate, sui prodotti agro-alimentari risultanti dall'innovazione tecnologica; bbis) svolge le attività di controllo sull’uso del marchio regionale collettivo di qualità e sul rispetto dei disciplinari di produzione di prodotti di qualità; (3a1) c) coadiuva, con esplicito apporto tecnico, le strutture regionali e le istituzioni locali per la formulazione di piani e programmi di interesse agricolo e cura l’attuazione di specifici interventi su programmi statali e dell’Unione europea; d) svolge ulteriori incarichi nell’ambito della programmazione regionale e degli interventi pubblici da questa previsti anche per la concessione di eventuali contributi alle imprese; tali incarichi sono svolti in base ad atti di affidamento che prevedano le finalità dell’azione, i tempi e le modalità di svolgimento, gli strumenti di verifica, le dotazioni finanziarie occorrenti, le forme di rendicontazione delle spese sostenute. d bis) provvede all’attribuzione della classifica alle aziende agrituristiche ed al relativo aggiornamento. (3b) 3 bis. Per lo svolgimento di attività relative ai compiti di cui al presente articolo nonché di attività strumentali o accessorie, l'Agenzia può promuovere la costituzione o partecipare a società, fondazioni o consorzi aventi come scopo la realizzazione e la gestione di programmi, iniziative o attività per lo sviluppo dei settori agricolo, zootecnico ed agroalimentare del Lazio, in conformità ad apposite direttive emanate dalla Giunta regionale o previa direttiva della Giunta stessa. (3c)
1. Sono organi dell’Ente: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il collegio dei revisori dei conti. (4a) 2. In alternativa agli organi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ai fini di contenimento della spesa, può essere nominato un amministratore unico.
Art.4 (5)(Organi di amministrazione) (5.1)
1. Il consiglio di amministrazione, composto dal presidente e da altri due componenti, ovvero l'amministratore unico sono nominati dal Presidente della Regione, ai sensi dell’articolo 55, comma 3, dello Statuto, tra persone in possesso di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza in attività di carattere amministrativo-istituzionale e di controllo, acquisite presso enti o strutture complesse pubbliche o private. Il decreto di nomina fissa l’importo del compenso riconosciuto al presidente e al consiglio di amministrazione ovvero all’amministratore unico dell’Agenzia. (5.2) 2. Il presidente: a) ha la rappresentanza legale dell’Agenzia; b) promuove lo sviluppo delle attività istituzionali assicurandone l’unità di indirizzo e sovrintende all’esecuzione degli atti di indirizzo politico-programmatorio e di direttiva della Giunta regionale; c) è responsabile della trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità dell’attività dell’Agenzia, vigila sul corretto svolgimento delle attività dell'Agenzia; d) cura i rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, gli enti e gli organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali, direttamente e indirettamente impegnati nello sviluppo e nell’innovazione dell’agricoltura laziale; e) conferisce l’incarico al direttore generale previa delibera del consiglio di amministrazione; f) convoca e presiede il consiglio di amministrazione stabilendone l’ordine del giorno; g) riferisce al consiglio di amministrazione in merito alla rispondenza dei risultati conseguiti rispetto ai risultati attesi; h) adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica da parte di quest’ultimo, entro il termine di dieci giorni dalla loro adozione; i) adempie ad ogni altro obbligo demandatogli dalle vigenti disposizioni. (5.3) 2 bis. Il consiglio di amministrazione: a) adotta lo statuto e i regolamenti dell’Agenzia; b) adotta, su proposta del direttore generale, il bilancio di previsione, le relative variazioni e l’assestamento del medesimo, nonché il rendiconto generale annuale, al quale allega una relazione sull’attività svolta e sui risultati, anche in termini finanziari, conseguiti nell’anno precedente; c) adotta i programmi di attività, su proposta del direttore generale; d) adotta gli atti di indirizzo cui deve attenersi il direttore generale nell’attività amministrativa e gestionale; e) adotta la dotazione organica del personale dell’Agenzia; f) assegna al direttore generale gli obiettivi e le relative risorse umane, finanziarie e strumentali e provvede alla verifica dei risultati di gestione e alla valutazione annuale dell’attività del direttore, avvalendosi dell’organismo indipendente di valutazione dell’Agenzia; g) adotta ogni altro atto previsto dalla presente legge e dallo statuto. (5.4) 2 ter. Alle sedute del consiglio di amministrazione assistono il collegio dei revisori dei conti e il direttore generale con funzioni di segretario verbalizzante. (5.4) (5.6) 2 quater. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese ovvero, in caso di particolari necessità, su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno due componenti compreso il presidente. Le deliberazioni sono valide qualora abbia votato la maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. (5.4) 2 quinquies. L’amministratore unico, qualora nominato ai sensi del comma 1, svolge le funzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, tenuto conto della natura monocratica dell’organo. (5.4) 3. L'amministratore unico ovvero il presidente e il consiglio di amministrazione dell’Agenzia decade dalla carica secondo quanto previsto dall’articolo 55, comma 4, dello Statuto. (5.5)
Art. 4 bis (Consiglio di amministrazione)
(5a)
(Collegio dei revisori dei conti)
1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito entro i trenta giorni antecedenti la scadenza del precedente organo di revisione con decreto del Presidente della Regione ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche.
2. Il collegio dei revisori dei conti elegge al suo interno il Presidente, che provvede alla convocazione e all’organizzazione dei lavori del Collegio medesimo.
3. Il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni e i compiti di cui all’articolo 1 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relativo a funzioni e compiti degli organi di controllo degli enti pubblici dipendenti.
4. Il decreto di costituzione di cui al comma 1 fissa l’importo del compenso riconosciuto a ciascun componente effettivo del collegio dei revisori dei conti, che non può essere superiore a quello del precedente revisore.
5. L’incarico di componente supplente del collegio dei revisori dei conti è a titolo gratuito. Il componente supplente subentra nell’esercizio delle funzioni in caso di morte, di rinuncia o di decadenza del componente effettivo e da tale momento è corrisposto il relativo compenso.
6. Il collegio dei revisori dei conti resta in carica per un triennio e i relativi incarichi possono essere rinnovati una sola volta.
Art. 6(Indennità di carica)
(7)
Art. 7 (8)(Incompatibilità e inconferibilità) (8a)
1. Agli incarichi di cui all'articolo 3 si applicano le disposizioni sulla incompatibilità e inconferibilità contenute nella vigente normativa nazionale e regionale. (8b)
2. Peraltro, non possono essere nominati quali organi dell’Agenzia e, se nominati, decadono i membri del Consiglio e della Giunta regionali, nonché i sindaci, i presidenti e i membri degli esecutivi degli enti locali, i direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL) e delle aziende ospedaliere, i componenti degli organi di altri enti regionali, gli imprenditori o gli amministratori ed i soci di società che forniscono beni o prestano servizi all’Agenzia, i dipendenti dell’amministrazione regionale appartenenti alla struttura preposta alla vigilanza dell’Agenzia ed i membri degli organi delle organizzazioni professionali e sindacali agricole. (8c)
Art. 8 (Durata delle cariche)
(9)
Art. 8 bis (10) (24)(Comitato tecnico-scientifico-promozionale)
1. È istituito il comitato tecnico-scientifico-promozionale quale organo di supporto e consulenza tecnica dell’Agenzia, di seguito denominato comitato.
2. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto da nove membri con esperienza nel campo dello sviluppo rurale, dell'agro-industria, dell'agricoltura sostenibile, della promozione dell’eno-gastronomia, della organizzazione e della ricerca scientifica. (10c)
3.(10d)
4.(10d)
5. Il comitato provvede a: a) formulare proposte in ordine alle azioni da inserire nei programmi annuali e pluriennali di attività;(10e) b) esprimere parere sui contenuti e metodi di studi e ricerche e in ordine a specifici argomenti ad esso sottoposti dall'amministratore unico o dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia. (10b)
6. L’organizzazione ed il funzionamento del comitato sono disciplinati con apposito regolamento adottato dall'amministratore unico o dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia. (10b)
7. La partecipazione ai lavori del comitato è gratuita.(10f)
8. Il comitato dura in carica quanto il Presidente della Giunta regionale che lo ha costituito ed è rinnovato entro quarantacinque giorni dall’insediamento della nuova Giunta, in conformità alle disposizioni della legge regionale 12/1993.
Art. 8 ter (11) (24) (Statuto dell’Agenzia e regolamenti)
1. Nello statuto sono indicate le competenze e le modalità di funzionamento degli organi istituzionali dell’Agenzia, nonché i principi di organizzazione dell'Agenzia e dell’ordinamento del relativo personale, in coerenza con le esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e in conformità alle norme generali, statali e regionali, regolatrici della materia.
2. Lo statuto è adottato dall'amministratore unico o dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia ed è approvato, sentita la commissione consiliare competente in materia di agricoltura; dalla Giunta regionale, che può apportare, ove necessario, modifiche ed integrazioni.(11a)
3. L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione dell’Agenzia adotta i regolamenti previsti dallo statuto, tra i quali, in particolare, il regolamento relativo all’organizzazione delle strutture tecniche ed amministrative, alla dotazione organica del personale ed ai criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi ai dirigenti nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, il regolamento di amministrazione e contabilità dell’Agenzia, nonché il regolamento di organizzazione e funzionamento del comitato. (11b)
Art. 9 (12)( Il direttore generale)
1. L’incarico di direttore generale è conferito ai sensi dell'articolo 4, tra persone in possesso del diploma di laurea specialistica, di comprovata professionalità ed esperienza nella organizzazione e programmazione di servizi in strutture pubbliche o private, in conformità alla normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale. (12a) 2. Ai sensi dell’articolo 55, comma 5, dello Statuto, l’incarico di direttore generale cessa di diritto, salvo conferma, il novantesimo giorno successivo all’insediamento del nuovo amministratore unico. o consiglio di amministrazione(12b) 3. Nel caso in cui l’incarico di direttore generale sia conferito a dipendenti pubblici, agli stessi si applicano le disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa, fuori ruolo, in posizione di comando o altro provvedimento analogo, previste dall’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza. 4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato con contratto di lavoro individuale di diritto privato, subordinato ed esclusivo, della stessa durata dell’incarico, che prevede l’applicazione degli istituti attinenti allo stato giuridico ed economico, nonché previdenziale ed assistenziale dei direttori delle direzioni regionali di cui all’articolo 18 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche. 5. Il direttore generale è direttamente responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione dell’ente e, nel rispetto degli obiettivi assegnati, svolge le funzioni di coordinamento finalizzate a garantire la gestione organica ed integrata delle attività, adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi attinenti all’attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di competenza dell’Agenzia, ivi compresi quelli che impegnano l’Ente verso l’ esterno. Il direttore generale, in particolare: a) provvede all’organizzazione delle strutture amministrative, nel rispetto dei criteri previsti dai regolamenti di cui all’articolo 8 ter; b) è responsabile della gestione delle risorse umane, comprese le relazioni sindacali, nonché delle risorse finanziarie e strumentali assegnate dall'amministratore unico o dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia; (12c) c) dirige e coordina le attività delle strutture amministrative, al fine di conseguire gli obiettivi programmatici assegnati dall'amministratore unico o dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia;(12c) d) assicura l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa; e) (12d) f) conferisce ai dirigenti sottordinati gli incarichi; g) definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire attribuendo le relative risorse umane, finanziarie e materiali; h) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere.
Art.10 (13) (24)(Bilancio di previsione e rendiconto generale)
1. Il bilancio di previsione, il relativo assestamento e gli eventuali provvedimenti di variazione, nonché il rendiconto generale, adottati dall’amministratore unico o dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia, su proposta del direttore generale, e corredati del parere del collegio dei revisori dei conti, sono approvati con le modalità di cui al Capo VII della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale). (13a)
2. Al rendiconto generale è allegata la relazione dell'amministratore unico o del consiglio di amministrazione dell’Agenzia sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari, nonché la valutazione espressa dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera b). (13b)
Art. 10 bis (14) (24)(Programmi di attività)
1. L’attività dell’Agenzia è definita mediante un programma pluriennale, articolato in programmi annuali.
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati dall’amministratore unico o dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia, su proposta del direttore generale, entro il 30 settembre di ogni anno, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, con apposite direttive, in coerenza con le linee della programmazione della Regione. (14a)
3. Il programma pluriennale individua gli obiettivi da perseguire nel periodo di riferimento, gli indirizzi, le priorità, i tempi e le risorse necessarie allo svolgimento dell’attività dell’Agenzia.
4. I programmi annuali descrivono dettagliatamente le attività da svolgere nell’anno di riferimento.
5. Il programma pluriennale ed i relativi programmi annuali sono approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, unitamente ai bilanci di previsione relativi agli stessi anni.
Art. 11 (Servizio tesoreria)
1. Il servizio di tesoreria dell'agenzia è affidato all'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria della Regione, alle stesse condizioni a questa praticate, salvo che condizioni più vantaggiose siano offerte da altri istituti di credito.
1. L’Agenzia ha un patrimonio immobiliare e mobiliare, che forma oggetto di apposito e distinto inventario.
2. Il patrimonio immobiliare, ivi compresi i beni della riforma fondiaria, è utilizzato secondo le direttive impartite all’Agenzia dalla Giunta regionale.
3. All’Agenzia possono essere, altresì, concessi in uso o in comodato altri beni da parte della Regione.
Art.13 (16)(Risorse finanziarie)
1. L’Agenzia dispone delle seguenti risorse finanziarie: a) finanziamento annuo concesso dalla Regione nella misura determinata dalla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione sulla base delle indicazioni dei programmi pluriennali ed annuali; b) contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici e privati e da altri soggetti; c) rendite e proventi derivanti da operazioni sui beni patrimoniali; d) proventi derivanti dalle attività dell’Agenzia e dai servizi forniti; e) entrate derivanti da finanziamenti comunitari, statali, regionali o di enti locali per lo svolgimento di compiti istituzionali.
Art.14 (17) (24)(Potere di direttiva, vigilanza e controllo della Giunta regionale)
1. La Giunta regionale esercita il potere di direttiva, vigilanza e controllo sull’Agenzia.
2. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di agricoltura, in particolare: a) impartisce, entro quindici giorni dall’adozione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale di cui all’articolo 9 della l.r. 25/2001, le direttive cui l’Agenzia deve uniformarsi nella predisposizione dei programmi di attività e dei bilanci di previsione, al fine di garantirne la compatibilità con gli atti di programmazione e di indirizzo della Regione; b) valuta, sulla base della relazione annuale trasmessa dall'amministratore unico o dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia e delle relazioni semestrali trasmesse dal collegio dei revisori dei conti, l’utilizzazione delle risorse finanziarie e la corrispondenza tra costi e benefici e può richiedere, a tale fine, l’acquisizione di specifici atti e disporre ispezioni; (17a) c) esercita il potere sostitutivo, tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario ad acta, in caso di inerzia nell’adozione di atti obbligatori da parte degli organi dell’Agenzia, previo invito a provvedere entro un congruo termine; d) esercita il controllo sugli organi: 1) disponendo la decadenza degli organi di amministrazione in caso di ripetute violazioni di norme e direttive regionali o di accertate gravi disfunzioni nella direzione dell’Agenzia e provvedendo contestualmente alla nomina di un commissario straordinario con pieni poteri, che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo organo di amministrazione dell’Agenzia; (17b) 2) disponendo la decadenza di uno o più componenti del comitato in caso di gravi e reiterate inadempienze, ivi compresa la mancata partecipazione senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive di tale organo, nonché la decadenza del collegio dei revisori dei conti in caso di gravi e reiterate inadempienze; (17c) e) esercita il controllo di legittimità e di merito sui seguenti atti: 1) i regolamenti previsti dallo statuto, adottati ai sensi dell'articolo 4; (17d) 2) gli atti dell'amministratore unico o del consiglio di amministrazione dell’Agenzia, con i quali si adottano o si autorizzano provvedimenti relativi all’attuazione dei programmi di attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), ovvero si assegnano al direttore generale obiettivi che comportano spese vincolanti il bilancio per oltre un anno. (17e)
3. Le modalità del controllo di legittimità e di merito di cui al comma 2, lettera e), sono le seguenti: a) gli atti divengono esecutivi a seguito della comunicazione della Giunta regionale che ne consente l’ulteriore corso, ovvero per decorrenza del termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione degli atti senza che la Giunta stessa si sia pronunciata; b) la richiesta di chiarimenti o la formulazione di proposte di adeguamento da parte della Giunta regionale interrompe la decorrenza del termine; in tale caso un nuovo termine, pari a quarantacinque giorni, decorre dalla ricezione dei chiarimenti o della nuova formulazione dell’atto; il termine può essere interrotto una sola volta e gli atti s’intendono decaduti qualora l’Agenzia non fornisca i chiarimenti o non faccia propri gli adeguamenti proposti entro il termine di trenta giorni; c) l’atto annullato in sede di controllo non può essere riproposto.
4. La Giunta regionale, con apposite direttive, impartisce all’Agenzia ulteriori indicazioni sulle modalità del controllo al fine di garantire la più ampia collaborazione con l’assessorato regionale competente in materia di agricoltura e di assicurare l’efficace ed efficiente svolgimento del controllo stesso.
omissis (18)
1. Il regolamento di organizzazione delle strutture dell’Agenzia di cui all’articolo 8 ter, comma 3, individua le strutture dirigenziali sottordinate alla direzione generale e ne determina le funzioni.
2. Nell’ambito delle strutture tecniche il regolamento individua, in particolare: a) la struttura centrale e le strutture periferiche competenti in materia di agrometeorologia per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 3, comma 1 della l.r. 40/1996; (19a) b) l’osservatorio faunistico regionale, al quale sono attribuite le funzioni svolte dallo stabilimento ittiogenico di cui all’articolo 3, comma 4, della l.r. 87/1990, nonché le funzioni dell’osservatorio faunistico venatorio di cui all’articolo 18 della l.r.17/1995; c) il nucleo controllo di qualità per prodotti agroalimentari, al quale sono attribuite le funzioni di controllo dei prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e ad indicazione geografica protetta (IGP) nonché la vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati, in attuazione dell’articolo 10 del reg. (CEE) 2081/92 e dell’articolo 53, commi 1 ed 11, della l. 128/1998, ivi compresa l’attivazione delle procedure ai fini dell’autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, valida anche per l’espletamento dell’attività di controllo fuori del territorio regionale.
1. L’Agenzia, nei limiti della pianta organica suddivisa per qualifiche dirigenziali e per categorie e profili professionali, adottata dall'amministratore unico o dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento di organizzazione delle strutture dell’Agenzia di cui all’articolo 8 ter, comma 3, e divenuta esecutiva a seguito del controllo della Giunta regionale, si avvale di personale di ruolo, trasferito o comandato da altre pubbliche amministrazioni ovvero assunto nel rispetto della vigente normativa. (20a)
2. Al personale dell’Agenzia si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico di servizio e il trattamento di previdenza e quiescenza previsti per il personale regionale dalla vigente normativa. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali, si tiene conto delle specificità delle attività dell’Agenzia.
omissis (21)
Art.19 (22)(Norme finali)
1. I riferimenti all’ERSAL, contenuti nelle norme e nelle disposizioni regionali vigenti, si intendono fatti all’ARSIAL.
Art. 20(Norme transitorie)
1. Gli organi del soppresso ERSAL, nonché l'amministratore straordinario, rimangono in carica fino all'insediamento di quelli dell'agenzia.
2. L'agenzia assicura l'esercizio dei compiti e funzioni nelle materie, anche diverse da quelle contemplate dalla presente legge gia' affidate all'ERSAL.
3. Resta di competenza dell'agenzia la definizione dei procedimenti amministrativi nelle materie attribuite alla stessa, ivi compresi quelli che abbiano comportato assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio dell'ERSAL, anche per quanto attiene il conto residui, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
4. Rimane di competenza dell'agenzia, con oneri a carico del proprio bilancio, la liquidazione delle ulteriori annualita' di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di entrata in vigore della presente legge assunte dall'ERSAL.
5. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su conforme disposizione del Consiglio regionale, provvede alla nomina del presidente, dei componenti del comitato direttivo e del collegio dei revisori dei conti; provvede inoltre, entro lo stesso termine, su conforme designazione della Giunta regionale, alla nomina del direttore generale.
6. Entro quarantacinque giorni dalla nomina, il presidente sottopone alla Giunta regionale per l'approvazione ai sensi del comma 4, lettera b), dell'articolo 14, l'articolazione delle strutture tecniche ed amministrative dell'agenzia, ivi compresi i centri di dimostrazione agraria e le strutture tecnico operative a carattere temporaneo di cui all'articolo 22 della legge regionale 12 gennaio 1991, n. 2.
7. I rappresentanti dell'ERSAL in seno ad organismi agricoli decadono dalla carica dalla data di insediamento del comitato direttivo dell'agenzia.
Art. 20 bis (23) (Disposizione abrogativa)
1. Sono abrogate o restano abrogate le seguenti disposizioni: a) legge regionale 3 aprile 1978, n. 10 concernente: “Istituzione dell’Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (E.R.S.A.L.) e successive modifiche”; b) legge regionale 16 febbraio 1990, n. 15 concernente: “Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 3 aprile 1978, n. 10, concernente:”Istituzione dell’ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (E.R.S.A.L.)””; c) articolo 13 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 concernente: “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1997 (Art. 28 L.R. 11 aprile 1986, n.17)”; d) legge regionale 4 agosto 1997, n. 27 concernente: “Istituzione dell’Agenzia regionale promozione enogastronomia tipica (A.R.P.E.T.-Lazio)” e successive modifiche; e) articolo 55 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 concernente: ”Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1998 (Art. 28 legge regionale 11 aprile 1986, n. 17)" e successive modifiche.
Note:
(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Lazio del 11 gennaio 1995, n. 1, s.o. n. 2.
(1a) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con il capitolo di spesa B15900
(2) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 13 giugno 2003, n. 15
(3) Articolo sostituito dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 13 giugno 2003, n. 15
(3.1) Lettera modificata dall'articolo 7, comma 5 della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1
(3.2) Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4, le parole "nonché dell’osservatorio faunistico venatorio di cui all’articolo 18 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio" sono soppresse dalla data di esecutività della deliberazione prevista dall'articolo 10, comma 1 della medesima l.r. 4/2015
(3a) Lettera aggiunta dall'articolo 16, comma 2, lettera a) della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4
(3a1) Lettera inserita dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 28 marzo 2012, n. 1
(3a2) Lettera aggiunta dall'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16
(3b) Lettera aggiunta dall'articolo 33, comma 1 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14
(3c) Comma aggiunto dall'articolo 23, comma 1 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9
(3c) Lettera modificata dall'articolo 22, comma 13, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(4) Articolo sostituito dall'articolo 3, comma 1 della legge regionale 13 giugno 2003, n. 15 e, successivamente, dall'articolo 2, comma 67, lettera a) della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 e da ultimo dall'articolo 9, comma 9, lettera a) della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12
(4a) Lettera sostituita dall'articolo 110, comma 3, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14
(5) Articolo sostituito dall'articolo 4, comma 1 della legge regionale 13 giugno 2003, n. 15 e, successivamente, dall'articolo 2, comma 67, lettera b) della legge regionale 24 dicembre 2010, n, 9
(5.1) Rubrica sostituita dall'articolo 2, comma 19, lettera b), numero 1), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 e successivamente dall'articolo 9, comma 9, lettera b), numero 1), della legge regionale
10 agosto 2016, n. 12
(5.2) Comma modificato dall'articolo 2, comma 19, lettera b), numero 2), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 e successivamente dall'articolo 9, comma 9, lettera b), numero 2), della legge regionale
10 agosto 2016, n. 12
(5.3) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 19, lettera b), numero 3) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 e successivamente dall'articolo 9, comma 9, lettera b), numero 3), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12
(5.4) Comma inserito dall'articolo 9, comma 9, lettera a), numero 4), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12
(5.5) Comma modificato dall'articolo 2, comma 19, lettera b), numero 4) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 e successivamente dall'articolo 9, comma 9, lettera b), numero 5), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12
(5.6) Comma modificato dall'articolo 110, comma 3, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14
(5a) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 67, lettera c) della legge regionale 24 dicembrre 2010, n. 9 e poi abrogato dall'articolo 2, comma 19, lettera c) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7
(6) Articolo sostituito dall'articolo 5, comma 1 della legge regionale 13 giugno 2003, n. 15, dall'articolo 2, comma 14, lettera b), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 e da ultimo dall'articolo 110, comma 3, lettera c), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14
(7) Articolo sostituito dall'articolo 6, comma 1 della legge regionale 13 giugno 2003, n. 15 e poi abrogato dall'articolo 2, comma 19, lettera d) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7
(8) Articolo sostituito dall'articolo 7, comma 1 della legge regionale 13 giugno 2003, n. 15
(8a) Rubrica sostituita dall'articolo 2, comma 14, lettera c), numero 1), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7
(8b) Comma modificato dall'articolo 2, comma 14, lettera c), numero 2), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7
(8c) Comma modificato dall'articolo 2, comma 14, lettera c), numero 3) e comma 19, lettera e) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7
(9) Articolo sostituito dall'articolo 8, comma 1 della legge regionale 13 giugno 2003, n. 15 e successivamente abrogato dall'articolo 2, comma 67, lettera e) della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9
(10) Articolo inserito dall'articolo 9, comma 1 della legge regionale 13 giugno 2003, n. 15
(10a) Numero inserito dall'articolo 16, comma 2, lettera b) della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4
(10b) Comma modificato dall'articolo 2, comma 19, lettera f), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 e successivamente dall'artciolo 9, comma 9, lettera g), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12
(10c) Comma sostituito dall'articolo 13, comma 1, lettera b), numero 1), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16
(10d) Comma abrogato dall'articolo 13, comma 1, lettera b), numero 2), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16
(10e) Lettera sostituita dall'articolo 13, comma 1, lettera b), numero 3), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16
(10f) Comma sostituito dall'articolo 13, comma 1, lettera b), numero 4), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16
(11) Articolo inserito dall'articolo 10, comma 1 della legge regionale 13 giugno 2003, n. 15
(11a) Comma modificato dall'articolo 2, comma 19, lettera g), numero 1) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 e successivamente modificato dall'articolo 9, comma 9, lettera g), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12
(11b) Comma modificato dall'articolo 2, comma 19, lettera g), numero 2) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 e successivamente dall'articolo 9, comma 9, lettera l), della legge regionale 10 agosto
2016, n. 12
(12) Articolo sostituito dall'articolo 11, comma 1 della legge regionale 13 giugno 2003, n. 15 e, successivamente, dall'articolo 2, comma 67, lettera f) della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9
(12a) Comma modificato dall'articolo 2, comma 19, lettera h), numero 1), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 e successivamente dall'articolo 9, comma 9, lettera c), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12
(12b) Comma modificato dall'articolo 2, comma 19, lettera h), numero 2) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 e poi dall'articolo 9, comma 9, lettera h), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12
(12c) Lettera modificata dall'articolo 2, comma 19, lettera h), numero 3), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 e successivamente dall'articolo 9, comma 9, lettera g), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12
(12d) Lettera abrogata dall'articolo 2, comma 19, lettera h), numero 4) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7
(13) Articolo sostituito dall'articolo 12, comma 1 della legge regionale 13 giugno 2003, n. 15
(13a) Comma modificato dall'articolo 2, comma 14, lettera d), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, sostituito dall'articolo 2, comma 19, lettera i), numero 1) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, successivamnete modificato dall'articolo 9, comma 9, lettera g), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e da ultimo modificato dall'articolo 110, comma 3, lettera d), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14
(13b) Comma modificato dall'artciolo 2, comma 19, lettera i), numero 2) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 e poi dall'articolo 9, comma 9, lettera g) della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12
(14) Articolo inserito dall'articolo 13, comma 1 della legge regionale 13 giugno 2003, n. 15
(14a) Comma modificato dall'articolo 2, comma 19, lettera l) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, dall'articolo 9, comma 9, lettera g), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e da ultimo dall'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16
(15) Articolo sostituito dall'articolo 14, comma 1 della legge regionale 13 giugno 2003, n. 15
(16) Articolo sostituito dall'articolo 15, comma 1 della legge regionale 13 giugno 2003, n.15
(17) Articolo sostituito dall'articolo 16, comma 1 della legge regionale 13 giugno 2003, n. 15
(17a) Lettera modificata dall'articolo 2, comma 14, lettera e), numero 1), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, dall'articolo 2, comma 19, lettera m), numero 1), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, dall'articolo 9, comma 9, lettera g), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e da ultimo dall'articolo 110, comma 3, lettera e), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14
(17b) Numero modificato dall'articolo 2, comma 19, lettera m), numero 2) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 e successivamente dall'articolo 9, comma 9, lettera d), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12
(17c) Numero modificato dall'articolo 2, comma 14, lettera e), numero 2) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 e poi dall'articolo 110, comma 3, lettera e), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14
(17d) Numero modificato dall'articolo 2, comma 19, lettera m), numero 3), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 e successivamente modificato dall'articolo 9, comma 9, lettera e), della legge
regionale 10 agosto 2016, n. 12
(17e) Numero modificato dall'articolo 2, comma 19, lettera m), numero 4, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 e poi dall'articolo 9, comma 9, lettera g) della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12
(18) Articolo abrogato dall'articolo 17, comma 1 della legge regionale 13 giugno 2003, n. 15
(19) Articolo sostituito dall'articolo 18, comma 1 della legge regionale 13 giugno 2003, n. 15
(19a) Lettera modificata dall'articolo 7, comma 6 della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1
(20) Articolo sostituito dall'articolo 19, comma 1 della legge regionale 13 giugno 2003, n. 15
(20a) Comma modificato dall'articolo 2, comma 19, lettera n) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 e poi dall'articolo 9, comma 9, lettera g), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12
(21) Articolo abrogato dall'articolo 20, comma 1 della legge regionale 13 giugno 2003, n. 15
(22) Articolo sostituito dall'articolo 21, comma 1 della legge regionale 13 giugno 2003, n. 15
(23) Articolo aggiunto dall'articolo 22, comma 1 della legge regionale 13 giugno 2003, n. 15
(24) Ovunque ricorra nell'articolo l'espressione: "presidente" questa è sostituita con la seguente: "consiglio di amministrazione"
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