| L.R. 02 Gennaio 1985, n. 1 |
| Proroga del termine di scadenza per l' inoltro delle domande intese ad ottenere la concessione dei contributi per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone e di cose di competenza regionale e locale di cui alla legge regionale 22 settembre 1982, n. 42. (1) (2) |
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[ Art. 1 Il termine di cui all' articolo 3, primo comma, della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, e' prorogato, per quanto attiene all' inoltro delle domande intese ad ottenere la concessione dei contributi di esercizio dei servizi di pubblico trasporto relativi all' anno 1985 al quindicesimo giorno decorrente dalla data di entratain vigore della presente legge. Art. 2
(2) Legge abrogata dal numero 72) dell'allegato E alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |